Mandato dei periti. I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società; c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti; d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate ave- vano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Assicurazione Patrimoniale
Mandato dei periti. I periti devono:
a) indagare su circostanze, naturanatura causa, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) comunicate, nonché verificare se l'Assicurato a il Contraente/Assicurato Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Artall'art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti2.7;
dc) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed delle case assicurate, determinando il valore che le cose danneggiate ave- vano medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore delle cose assicurate e determinazione del dannostabiliti nella presente polizza;
ed) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. In sede di quantificazione del danno e/o dell’indennizzo proposto, da presentare al Contraente entro 15 giorni dal completamento della documentazione necessaria, la Società e/o il perito da questa incaricato hanno l’obbligo di accompagnare gli atti relativi (atto di accertamento / atto di quietanza) con un dettaglio delle spese. Le operazioni peritali verranno impostate partite e condotte in modo dei conteggi effettuati, al fine di consentirne una compiuta valutazione da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui parte del sinistroContraente/Assicurato. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Artdell'art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno 2.9 - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti alle lettere c) e d) ed e) sono obbligatori per le Partiparti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è e valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziariadi legge. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
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Mandato dei periti. I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia 12 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle partiParti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate ave- vano avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: al successivo Art 15 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente il Contraente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente il Contraente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura 13 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioconteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Insurance Policy
Mandato dei periti. I periti Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:
a) 1 indagare su circostanzesulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
b) 2 verificare l'esattezza l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire rife- rire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Societàcomunicate;
c) 3 verificare se il Contraente/Assicurato Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza in caso di sinistro, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicura- tive sugli stessi beni;
4 verificare l’esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenzaall’ubicazione del rischio indicata sul modulo di polizza, la qualità e la quantità ed determinando il valore che le cose danneggiate ave- vano i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: stabiliti ai punti 2.3 e 3.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del dannodei beni assicurati”;
e) 5 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spesespese di salvataggio a termini contrat- tuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l’erogazione di un supplemento per valore a nuovo. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale (appo- sito verbale, con allegate le stime dettagliate) , da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti d4) ed ee 5) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrori, violenza nonché o di violazione vio- lazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od ogni eccezione inerente all’indennizzabilità dei dannidel danno. La perizia collegiale collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti Periti sono dispensati dall'osservanza dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Mandato dei periti. I periti devono:
a) indagare su accertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro;
b) verificare l'esattezza l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni di- chiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se se, al momento del sinistro Sinistro, esistevano circostanze circostan- ze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato l’Assicura- to ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle partial precedente Articolo “Obblighi”;
dc) verificare l'esistenzaal momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate ave- vano al momento del sinistro delle Cose assicurate e stima- re, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore all’Articolo “Criteri per la determinazione delle cose somme assicu- rate”, il valore delle Cose assicurate e determinazione del dannoillese o colpite da Sinistro;
ed) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno e delle spesesecondo i criteri di cui all’Articolo “Determinazione del danno”. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) detta- gliate da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti Ed. 06/2020 - BU2514/08 - Condizioni di Assicurazione Condizioni di Assicurazione c) e d) ed e) sono obbligatori per le Partiparti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrore, violenza nonché di o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata im- pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione o ecce- zione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta ri- fiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato attesta- to dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza dall’osservanza di ogni formalità giudiziariaformalità. L’Impresa si riserva il diritto di fare trasportare le Cose assicurate e danneggiate presso laboratori di fiducia specializzati, al fine del migliore espletamento delle operazioni peritali.
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Samples: Insurance Policy
Mandato dei periti. I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 2613: De- nuncia Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate ave- vano avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: 16 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente l’Azienda abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente l’Azienda di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura 14 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioconteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Insurance Policy
Mandato dei periti. Si conviene tra le Parti di concordare il nominativo del perito incarico dalla Società alla gestione del sinistro. A tale proposito la Società si impegna a comunicare all’Assicurato tramite il broker il nominativo proposto, e l’assicurato ha sette giorni di tempo per dare il suo assenso o diniego, sempre tramite il proprio broker, trascorsi i quali il nominativo del perito nominato dalla Società si dovrà intendere condiviso.. I periti devono:
a) indagare su circostanze, naturanatura causa, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) comunicate, nonchè verificare se il Contraente/Assicurato Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti;all’Art.1 della presente Sezione.
dc) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed delle cose assicurate, determinando il valore che le cose danneggiate ave- vano medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;all'Art.6 della presente Sezione.
ec) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e delle spese. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistrosgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno dell'Art.3 - lettera b) (“perizia formale”)della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti alle lettere c) e d) ed e) sono obbligatori per le Partila parti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrore, violenza nonché di nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziariadi legge.
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Samples: Insurance Policy
Mandato dei periti. I periti Periti nell’assolvimento del loro mandato devono:
a) 1 indagare su circostanzesulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
b) 2 verificare l'esattezza l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Societàcomunicate;
c) 3 verificare se il Contraente/Assicurato Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza in caso di sinistro, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
4 verificare l’esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenzaall’ubicazione del rischio indicata nel modulo di polizza, la qualità e la quantità ed determinando il valore che le cose danneggiate ave- vano i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: stabiliti ai punti 2.3 e 3.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del dannodei beni assicurati”;
e) 5 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spesespese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l’erogazione di un supplemento per valore a nuovo. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti d4) ed ee 5) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrori, violenza nonché o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od ogni eccezione inerente all’indennizzabilità dei dannidel danno. La perizia collegiale , quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti Periti sono dispensati dall'osservanza dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Mandato dei periti. I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del Polizza n° 00020012301241 stampata in data 03/07/2021 21 / 50 MOD. CA AGR ZOO 2 - ED. 04/2021 COPIA PER IL CONTRAENTE CGA0000020001200020012301241000000001062021V sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o altrimenti note alla Societàl'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed delle cose assicurate, determinando il valore che le cose danneggiate ave- vano stesse avevano al momento del sinistro sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: all'Art.SP5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoassicurate";
ed) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art.SP3 "Procedura per la valutazione del danno" punto b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e delle spesed) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno. Le operazioni peritali verranno devono essere impostate e condotte in modo da di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, l'attività anche se ridotta, ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili reparti danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Mandato dei periti. I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Societàcomunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto dalla norma "obblighi in caso di sinistro";
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed delle cose assicurate, determinando il valore che le delle cose danneggiate ave- vano medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoprevisti;
ed) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto. I risultati delle speseoperazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Si conviene che , in caso di sinistro che colpisca uno o più uffici o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attivitàl’attività, anche se ridotta, svolta nelle sulle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili reparti o uffici delle ubicazioni danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che La Società si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà impegna a mettere a disposizione del Contraente uno Studio Peritale dedicato per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo sinistri interessanti il caso di dolo, errori materiali di con- teggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziariapresente contratto.
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Samples: Assicurazione
Mandato dei periti. I periti Periti di cui all’Art 20) Modalità per la valutazione del danno devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistroaccertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) verificare l'esattezza controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze di tutti gli elementi, atti a dimostrare la produzione, che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Societàl’assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli accertarsi del rispetto degli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti;dell’assicurato ai sensi dell’Art 16).
d) verificare l'esistenzaaccertare al momento dei\dell’ evento\i, la qualità e la quantità effettiva produzione in garanzia;
e) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia ed ai sensi dell’Art 11) Dati agrometeorologici nonché l’esistenza del nesso di causalità tra l’avversità assicurata ed il valore che le cose danneggiate ave- vano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
ef) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
g) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’assicurato in relazione al disposto dell’Art 23) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
h) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
i) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;
j) procedere alla stima ed alla liquidazione quantificazione del danno danno, come previsto dal successivo Art 22) Norme per l’esecuzione della perizia e delle spese. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte della quantificazione del danno; Qualora un evento in modo da garanzia non pregiudicarevenga denunciato dall’assicurato, per quanto possibilela Società, l'attivitàsu segnalazione del perito, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del aprire d’ufficio il sinistro. Nel caso di procedura per Il perito dopo aver quantificato la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo mancata resa dovrà riportare una apposita riserva sul bollettino di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziariaLa società non sarà tenuta al pagamento dell’indennizzo qualora si configurino le casistiche previste all’Art 17) Esagerazione dolosa del danno.
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Samples: Polizza Collettiva
Mandato dei periti. I periti devono:
a1) indagare su circostanze, natura, causa cause e modalità del sinistro;
b2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente/Assicurato Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia alle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri – Impegni delle partirelative al settore di competenza;
d3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed delle cose assicurate, determinando il valore che le cose danneggiate ave- vano medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore delle cose assicurate e determinazione del dannostabiliti per ogni settore;
e4) procedere alla stima ed e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e delle spesedisgombero. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna ognuno delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti dprecedenti punti: • 1) ed ee 2) sono obbligatori per le Parti a meno che le eventuali circostanze aggravanti, dichiarazioni inesatte, inadempienze e divergenze sui patti contrattuali non siano state formalmente notificate all'assicurato entro 5 (cinque) giorni dal loro manifestarsi in fase di operazioni peritali e comunque siano state rilevate entro 20 giorni dalla data di avvenimento del sinistro o dalla data di dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziario degli enti danneggiati; • 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano . Le parti rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrori, violenza nonché di o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziariaformalità.
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Mandato dei periti. I periti devono:: MPACGA - O18
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;Sinistro; Condizioni di assicurazione Ed. 253 - 01 - 12/2020 PRODOTTO MODULARE PROPERTY
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle partial precedente articolo 3.10 "Cosa deve fare l'Assicurato";
dc) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate ave- vano al momento del sinistro delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore all'articolo 3.9 "Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle cose assicurate e determinazione del dannosomme assicurate" delle Condizioni di operatività delle garanzie, il valore delle Cose illese o colpite da Sinistro;
ed) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno e secondo i criteri di cui all'articolo 3.15 "Determinazione del danno" della presente Sezione. I risultati delle speseoperazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le operazioni peritali verranno devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, l'attività - anche se ridotta, ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili reparti danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziariaformalità.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Mandato dei periti. I periti Periti, per i seguenti settori, devono:
a1) indagare su circostanzecircostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
b2) verificare l'esattezza l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia 47 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti- Obblighi relativi;
d3) verificare l'esistenzal’esistenza, la qualità e la quantità ed delle cose assicurate, determinando il valore che le cose danneggiate ave- vano medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: all’Art. 50 - Determinazione del danno - Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoassicurate;
e4) procedere alla stima ed e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e delle spesesgombero, laddove previste. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure a maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (- con allegate le stime dettagliate) dettagliate - da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d3) ed ee 4) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrori, violenza nonché di o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti Periti sono dispensati dall'osservanza dall’osservanza di ogni formalità giudiziariaformalità.
5) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
6) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
7) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto ai suoi obblighi di cui all’Art. 47 Denuncia dei sinistri - Obblighi relativi;
8) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate;
9) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure a maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale - con allegate le stime dettagliate - da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 8) e 9) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Il Settore Alberghiero
Mandato dei periti. I periti devono:
a) a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro;
b) b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Societàcomunicate;
c) c. verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Artall'art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni IX delle partiCondizioni Generali di Assicurazione;
d) d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate ave- vano Assicurate avevano al momento del sinistro Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore all'art. 5 delle cose assicurate e determinazione del dannonorme che regolano l’Assicurazione dei danni materiali diretti e, esclusivamente laddove attivata la sezione II di Polizza all’art. 5 delle norme che regolano l’Assicurazione dei danni da interruzione di esercizio;
e) e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Le Si conviene che, in caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili reparti danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Artdell’art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno XII - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrori, violenza nonché o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Mandato dei periti. I periti devono:
a) indagare su circostanze, naturanatura causa, causa e modalità del modaIità deI sinistro;
b) verificare l'esattezza delle I'esattezza deIIe descrizioni e delle deIIe dichiarazioni risultanti dagli risuItanti dagIi atti contrattua- li contrattuaIi e riferire se al aI momento del deI sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il iI rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;comunicate, nonchè verificare se iI Contraente ha adempiuto agIi obbIighi di cui aII'Art.1 deIIa presente Sezione.
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenzaI'esistenza, la qualità Ia quaIità e la Ia quantità ed il valore deIIe cose assicurate, determinando iI vaIore che le Ie cose danneggiate ave- vano al medesime avevano aI momento del deI sinistro secondo i criteri di valutazione vaIutazione di cui all’Art 29: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;aII'Art.6 deIIa presente Sezione.
ed) procedere alla aIIa stima ed alla liquidazione del aIIa Iiquidazione deI danno comprese Ie spese di saIvataggio, di demoIizione e delle spesesgombero. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel NeI caso di procedura per la valutazione del Ia vaIutazione deI danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno deII'Art.3 - lettera Iettera b) (“perizia formale”)deIIa presente Sezione, i risultati delle risuItati deIIe operazioni peritali peritaIi devono essere raccolti raccoIti in apposito verbale verbaIe (con allegate le aIIegate Ie stime dettagliatedettagIiate) da re- digersi redigersi in doppio esemplareesempIare, uno per ognuna delle PartideIIe parti. I risultati delle valutazioni risuItati deIIe operazioni di cui ai punti aIIe Iettere c) e d) ed e) sono obbligatori obbIigatori per le PartiIa parti, le quali ri- nunciano Ie quaIi rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi quaIsiasi impugnativa, salvo il saIvo iI caso di dolodoIo, errori materiali di con- teggioerrore, violenza nonché di violazione vioIenza nonchè vioIazione dei patti contrattualicontrattuaIi, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia quaIsivogIia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità aII'indennizzabiIità dei danni. La perizia collegiale coIIegiaIe è valida vaIida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverlasottoscriverIa; tale taIe rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale dagIi aItri periti neI verbaIe definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza daII'osservanza di ogni formalità giudiziariaformaIità di Iegge.
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Samples: Insurance Contract
Mandato dei periti. I periti devono:
a1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente/Assicurato Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle partiall'Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 01) "Obblighi in caso di sinistro";
d3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed delle cose assicurate, determinando il valore che le cose danneggiate ave- vano medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore delle cose assicurate all’Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e determinazione la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 02) "Esagerazione dolosa del danno";
e4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e delle spese. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistrosgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura dell’Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 03) “Procedura per la valutazione del danno danno” - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate da re- digersi redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d3) ed e) e 4), con i periti concordi, sono obbligatori per le Partiparti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrori, violenza nonché o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri I Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno disposti e condotti in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei locali colpiti e comunque da esso danneggiati.
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Mandato dei periti. I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato mutato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente/Assicurato Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Artall'Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti41 - “Obblighi in caso di sinistro”;
dc) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed dei beni assicurati, determinando il valore che le cose danneggiate ave- vano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: del successivo Art. 45 - “Valore delle cose assicurate dei beni assicurati e determinazione del danno”;
ed) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spesespese in conformità delle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 43 - “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposi- to verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, l'attività - anche se ridotta, ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti alle lettere c) e d) ed e) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggioerrore, violenza nonché di violazione violazio- ne dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danniall'in- dennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato at- testato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Assicurazione Multigaranzia Per Aziende Agricole O Agrituristiche
Mandato dei periti. I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li contrattuali e riferire se al momento del sinistro Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle partial precedente articolo 4.14 "Cosa deve fare l'Assicurato";
dc) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate ave- vano al momento del sinistro delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore all'articolo 4.13 "Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle cose assicurate e determinazione del dannosomme assicurate" delle Condizioni di operatività delle garanzie, il valore delle Cose illese o colpite da Sinistro;
ed) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 4.19 "Determinazione del danno" della presente Sezione. I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e delle spesed) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. Le operazioni peritali verranno devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, l'attività - anche se ridotta, ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili reparti danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziariaformalità.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni