Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.
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Samples: Concessione in Gestione Sociale, Concessione in Gestione Sociale
Manutenzione. Durante la concessione sono a carico Il Conduttore, come detto già detentore dell’unità immobiliare oggetto del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria presente contratto, accetta i locali senza eccezioni, nello stato di fatto e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso diritto in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire si trovano, impegnandosi a provvedere a sua cura, spese e responsabilità a tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici locate, sia internamente che esternamente, adattandole e migliorandole in carico funzione dell’utilizzo dell’immobile. Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica alle superfici immobiliari locate senza il preventivo consenso del Locatore. Il Conduttore, qualora intenda apportare modifiche allo stato della porzione immobiliare, dovrà presentare al concessionarioLocatore almeno 60 giorni prima di iniziare qualsivoglia lavoro, apposita istanza corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, compresi quindi i progetti esecutivi. Il Locatore dovrà rilasciare al Conduttore l’autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori. L’eventuale mancata concessione di tale autorizzazione da parte del Locatore non farà sorgere in capo al Conduttore alcun diritto risarcitorio. Il Conduttore si rimanda all’artimpegna ad acquisire, qualora necessari per l’esecuzione dei sopra citati lavori, le autorizzazioni da parte degli organi statali, regionali e comunali competenti. 3 È obbligo del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico Conduttore trasmettere al Locatore, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di legge attestanti la conformità delle disposizioni legislative opere realizzate rispetto alle normative di riferimento. Il Locatore si impegna sin d’ora ad autorizzare i lavori necessari per adeguare i locali in questione alle esigenze funzionali e regolamentari logistiche del Conduttore rinunciando a chiedere a fine locazione il ripristino della situazione preesistente. Il Locatore declina fin d’ora qualsiasi responsabilità per lavori eseguiti in materia edilizia" e s.m.idifformità alle vigenti normative in materia. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. TorinoLe parti si danno, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese altresì, reciprocamente atto che i lavori di ristrutturazione, definibili adattamento e miglioria non possono modificare le strutture architettoniche esterne né porre in essere stati di pericolo statico dell'edificio. Il Locatore rinunzia, sin d’ora, a pretendere ulteriori incrementi dell’importo del canone di locazione, così come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impiantopattuito con il presente atto, purché non derivanti da una mancata per le migliorie o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi i mutamenti di destinazione d’uso della cosa locata. Premesso quanto sopra si evidenzia che per l’unità immobiliare risulta in corso, da parte del concessionarioMinistero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, una procedura d’ufficio di verifica di interesse culturale ex art. Sono altresì a carico 12 c. 2 del concessionario lo sgombero neve Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionarioss.mm.ii.. Pertanto, ai sensi dell'artdell’art. 2051 21 comma 4 del C.C.D.Lgs. 42/2004, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno qualsiasi intervento edilizio effettuato nel corso del periodo locativo sull’unità immobiliare è soggetto al rilascio di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico nulla osta da parte della competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico Soprintendenza del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberateMinistero della Cultura, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura acquisizione preventiva dovrà essere posta da parte espletata a cura e spese del concessionario nella tutela delle specie botaniche Conduttore e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiretrasmessa per conoscenza al Locatore.
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Samples: Contratto Di Locazione
Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla La manutenzione ordinaria e straordinaria a norma degli impianti di legge dell’intero complessodistribuzione del calore, delle centrali termiche, degli impianti di trattamento aria, dei manufattigruppi frigoriferi, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LNDdi tutti gli impianti di rinfrescamento presenti negli edifici, del manto superficiale sistema telematico di gestione, dei singoli campi da gioco misuratori di energia termica ecc. è totalmente a carico della ditta appaltatrice. Per “manutenzione ordinaria degli impianti termici” si intendono tutte le operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e lo smaltimento manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessocorredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire Per “manutenzione straordinaria degli impianti termici” tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto atti a ricondurre il funzionamento degli impianti a quello previsto dai progetti e/o dalle normative vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti degli impianti termici; La manutenzione pertanto comprende tutte le operazioni, inerenti i lavori e alla messa a norma del medesimole forniture, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture necessarie per il Commercio mantenimento delle centrali termiche, degli impianti di trattamento dell’aria, degli impianti di condizionamento e lo Sport rinfrescamento estivo, dei gruppi frigoriferi, delle reti di distribuzione del calore ecc. in perfetto stato di efficienza e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte dovrà essere eseguita seguendo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico indicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla case costruttrici delle varie apparecchiature facenti parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltroimpianti e, in capo al concessionarioassenza di queste indicazioni, ai sensi dell'artfacendo riferimento alle indicazioni delle norme UNI e CEI che trattano la materia in questione. 2051 In particolare la ditta appaltatrice dovrà prestare particolare attenzione alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 412 del C.C.26.08.1993, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estraneanel D.M. n. 74 del 12.04.1996, nel D.P.R. n. 551 del 21.12.1999, nei DLgs n. 192/05 e n. 311/06, nel D.P.R. n. 147 del 15.02.2006 e nel D.M. 01.12.1975 e successivi aggiornamenti. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui In particolare sono compresi nella manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.i seguenti oneri:
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Samples: Service Agreement
Manutenzione. Durante 1. Il Concessionario al fine di mantenere l’impianto sportivo in efficienza si obbliga:
a. ad effettuare la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, predisponendo un piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
b. ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria offerti ed accettati in sede di affidamento e divenuti parte integrante del contratto di concessione.
c. a registrare gli interventi manutentivi eseguiti su apposito Registro delle manutenzioni, secondo il modello fornito dalla Civica Amministrazione come da piano di manutenzione previsto al precedente punto a. e con l’obbligo di conservazione dello stesso sull’impianto. Nel Registro delle manutenzioni, dovranno comunque essere indicate le date, le modalità il soggetto esecutore di ciascun intervento che sarà effettuato lungo il periodo di concessione. Il Registro, che non sostituisce eventuali registri obbligatori (caldaie, impianti ecc.), dovrà essere reso disponibile ad ogni controllo.
2. Nel caso di nuove assegnazioni, il piano pluriennale delle manutenzioni dovrà essere elaborato contestualmente alla presentazione della proposta/offerta. Eventuali modifiche al piano delle manutenzioni presentato dovranno essere espressamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista patrimoniale, dai competenti Uffici comunali.
3. Il Comune procederà periodicamente a verificare l’osservanza degli obblighi di manutenzione straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento stato di quello utilizzato precedentemente al rifacimento attuazione del piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni ordinarie, presentato in sede di affidamento adottando i provvedimenti previsti nel relativo contratto o la decadenza ove, quest’ultimo non abbia ottemperato entro il termine fissato dal Comune stesso. Il concessionario dovràOgni verifica dovrà essere annotata nel registro delle manutenzioni di cui al comma 1 punto c.
4. In fase di predisposizione del Bilancio, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa è prevista una voce di spesa a sostegno di una programmazione di interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli impianti sportivi comunali, con priorità per gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla che prevedono la messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Della Concessione Del Servizio Di Gestione Degli Impianti Sportivi
Manutenzione. Durante 1. Il Concessionario garantisce la concessione sono a carico conservazione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui al presente contratto.
2. Si intende come Manutenzione Ordinaria (vedi Norma UNI EN 13306 del concessionario 2003) “la combinazione di tutte le spese relative azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”. La Manutenzione Ordinaria comprende i seguenti 3 tipi di attività manutentive: • manutenzione a guasto • manutenzione periodica o preventiva basata su intervalli di tempo prefissati • manutenzione predittiva basata sul verificarsi di particolari condizioni
3. La Manutenzione Ordinaria non provoca un aumento del valore di un bene, ma solo la sua conservazione in uno stato tale da consentire il corretto ed efficace uso a cui è destinato. Le manutenzioni ordinarie sono interamente compensate nell’ambito del corrispettivo di cui all’art. 7 del presente contratto.
4. Entro il 31.12.2022 Astral trasmetterà alla manutenzione ordinaria e Regione il Piano degli interventi di Manutenzione straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimentoper gli anni successivi.
5. Il Concessionario, a fine vitaseguito di specifici incarichi della Regione Lazio e con appositi finanziamenti che esulano dal corrispettivo previsto dal presente contratto, garantisce anche la progettazione e in seguito alla mancata omologazione da parte la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nonché di tipo incrementativo della LNDcapacità produttiva o delle prestazioni.
6. Si intende come Manutenzione Straordinaria l'insieme degli interventi non ricorrenti, del manto superficiale dei singoli campi da gioco generalmente di costo elevato, che hanno la finalità di prolungare la vita utile e/o di migliorare l’efficienza, l’affidabilità, la produttività, la manutenibilità e lo smaltimento l’ispezionabilità di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impiantoun bene.
7. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizidi Manutenzione Straordinaria, al contrario di quelli di Manutenzione Ordinaria, sono capitalizzabili perché, presentano caratteristiche tecniche, finanziarie o di legge tali da consentire l’incremento del valore patrimoniale di un bene.
8. Per un elenco completo di tutte le opere Il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria comporta l’applicazione del sistema di penali di cui al presente Contratto.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività di manutenzione ordinaria relative agli impianti (rimesse) e straordinaria le altre aree in carico al concessionarioutilizzo all’impresa ferroviaria, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative come congiuntamente individuate e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie risultanti da verbale di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torinoconsegna, artt. 4a e 4b. Sono saranno a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiredell’impresa ferroviaria.
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Samples: Service Agreement
Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria ordinaria, e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, banchina d’imbarco compresa, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 al Servizio Gestione Sport circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al Il concessionario l’onere dovrà garantire il mantenimento dell’attuale configurazione dell’impianto e della richiesta sua destinazione d’uso sportivo e conseguente versamento della spesa relativa pertanto non sarà possibile procedere alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LNDtrasformazione dell’impianto esistente. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, dell'impianto indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. La Città ha sempre il diritto di usufruire, a suo esclusivo giudizio, del tratto di imbarcadero in corrispondenza della riva del Po per eventuali interventi, anche di soccorso, sulla sponda del fiume. Il personale alle dipendenze della Città avrà libero accesso al terreno di cui trattasi e potrà usufruire della riva e delle piattaforme di approdo esistenti per l’attracco di barche e di draghe e per l’imbarco di operai e di mezzi occorrenti per lavori di manutenzione del Po. Gli interventi di manutenzione della banchina d’imbarco a carico del concessionario dovranno essere autorizzati dal Civico Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed infrastrutture e dalle autorità competenti in relazione a tipologia e modalità di esecuzione. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto, la pulizia di tutta la banchina d’imbarco lungo la riva del fiume con rimozione di eventuali detriti alluvionali. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.
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Samples: Concession Agreement
Manutenzione. Durante Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino alla presa in consegna delle opere impiantistiche al competente ufficio del Dipartimento SIMU addetto alla manutenzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la concessione sono manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell’art. 32 del D.P.R. 207/2010 . Qualora per esigenze dell'Amministrazione, debba procedersi all'utilizzo in tutto o in parte delle opere già realizzate, si procederà, per le opere suddette, alla consegna in sorveglianza alla Direzione Tecnica del competente Municipio o alla competente U.O. del Dipartimento SIMU. La consegna avrà luogo a carico tutti gli effetti (anche per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti, conseguenti all'utilizzazione dei manufatti già realizzati) e dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria Direttore dei Lavori attestante la avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico ai sensi della legge n. 1086/71, e straordinaria a norma del D.M. Infrastrutture 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa n. 617 del 2009 L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di legge dell’intero complessocollaudo finale provvisorio, dei manufattidifetti e dei vizi di costruzione, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessoanche se rilevati dopo l'attivazione predetta. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le Le opere di manutenzione ordinaria verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio, nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e straordinaria in carico al concessionariola durata dei lavori. Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, si rimanda l'Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative 30 punto 1.3) lett. f), riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e regolamentari in materia edilizia" addebitando il relativo importo all’Appaltatore. Entro 15 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti l'Impresa cesserà da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale qualsiasi obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiremanutenzione.
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Samples: Appalto
Manutenzione. Durante la concessione sono 7.1 Il concessionario provvederà, a carico del concessionario tutte le spese relative propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi e straordinaria a norma di legge dell’intero complessodei beni oggetto della concessione, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire mentre tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture eseguiti a cura e spese del Comune.
7.2 In particolare, il Comune dichiara di tenere completamente a proprio carico, sia economico che a termini di legge, ogni intervento strutturale di adeguamento degli spazi e degli impianti locati alle normative di volta in volta vigenti, in particolare modo per quanto riguarda l'impatto igienico ambientale in materia di utilizzo di materiali nocivi alla salute e la sicurezza e prevenzione antincendio, manlevando il Commercio conduttore da ogni e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico qualsiasi responsabilità ed obbligandosi a rifondere eventuali danni arrecati a persone o cose per inadempimento dei suddetti obblighi.
7.3 Il Comune si impegna inoltre a fornire prontamente al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico previa apposita richiesta, la documentazione attestante, in relazione agli spazi ed agli impianti oggetto di concessione, l'ottemperanza delle disposizioni legislative e regolamentari norme di legge vigente in materia edilizia" di certificazione ambientale e s.m.i. di sicurezza, nella fattispecie, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, la documentazione per la valutazione rischi dovuti a emissioni in atmosfera, scarichi idrici, presenza di amianto, messa a terra degli impianti, sicurezza ed emergenza, CPI).
7.4 In assenza di detta comunicazione, il concessionario potrà procedere ad effettuare direttamente le necessarie verifiche visive e analitiche, richiedendo ed imputando al Comune il rimborso delle spese e dei costi sostenuti.
7.5 Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il Comune concede ad INWIT garanzie all'accesso all'immobile in concessione ed alle Norme Urbanistico Edilizie relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento. Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché quelle che rivestano il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni carattere d'urgenza saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguireespletate dalle ore 8 alle ore 17.
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Samples: Convenzione Per La Concessione in Uso Di Porzione Di Immobile Comunale
Manutenzione. Durante la concessione sono Il Sublocatore assume a proprio carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria straordinaria e straordinaria le eventuali spese di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’immobile necessarie, ove prescritti da norme statali o regionali, o imposte dalle autorità amministrative, al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto ad esclusione di tutti quegli adeguamenti legati alla specifica attività svolta dal Subconduttore, che pertanto resteranno ad intero carico del Subconduttore. La parte subconduttrice potrà eseguire a norma di legge dell’intero complessoproprie spese nell’immobile concesso in sublocazione eventuali opere, dei manufattianche in muratura, che riterrà opportune per rendere l’immobile stesso idoneo allo svolgimento della propria attività, previa acquisizione delle attrezzatureeventuali autorizzazioni o concessioni amministrative, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimentoche dovranno essere richieste, a fine vitasua cura e spese e previa autorizzazione scritta di parte sublocatrice. Qualora tali opere facoltative risultassero di straordinaria manutenzione, e in seguito la parte subconduttrice, previa presentazione di idonei progetti ed autorizzazioni, avrà la facoltà di chiedere alla mancata omologazione da parte sublocatrice lo scomputo, anche parziale, dai canoni di sublocazione dell’importo delle opere eseguite, che potrà essere concesso ad insindacabile giudizio della LNDstessa. Fermo restando che la proprietaria parte locatrice, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in con cui il concessionario esprimesse l’intenzione sublocatore ha stipulato il primo contratto di volersi iscrivere ai campionati della LNDlocazione, autorizzi anch’essa la realizzazione di detti lavori e si dichiari a sua volta disponibile a concedere al Conduttore analogo scomputo dai canoni di locazione. E' fatto obbligo al concessionario In relazione all’esecuzione di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimodette opere, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo Subconduttrice non potrà comunque pretendere indennizzi o risarcimenti in sede di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4brilascio dei locali. Sono a carico della Città esclusivamente del Subonduttore le spese di ristrutturazionemanutenzione ordinaria, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impiantole riparazioni di piccola manutenzione dell’immobile locato, purché non derivanti dipendenti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi deterioramenti prodotti dall’uso ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c. Il Subonduttore è tenuto a comunicare, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 e immediatamente, i guasti della cosa locata la cui riparazione gravi sul Sublocatore. Ai sensi degli art. 1583 e 1584 c.c. il Subonduttore è tenuto a tollerare l’esecuzione delle riparazioni urgenti all’interno dell’unità locata, da parte del concessionario. Sono altresì Subocatore o della Proprietà, anche quando comportano una diminuzione del godimento dell’unità immobiliare locata; il Subonduttore ha diritto alla riduzione del canone di sublocazione, nel caso di mancato godimento superiore a carico 20 giorni, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiremancato godimento.
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Samples: Sublease Agreement
Manutenzione. Durante Il Conduttore accetta l’unità immobiliare senza eccezioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il Conduttore, pertanto, accetta espressamente il fabbricato e le aree di pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione ed ai vizi, difetti o vincoli palesi e occulti. Il Conduttore si impegna a provvedere a sua cura, spese e responsabilità a tutti i lavori di ristrutturazione, adattamento e miglioria, nonché a provvedere, sempre a sua cura e spese, agli adeguamenti degli impianto idrico, di riscaldamento, gas ed energia elettrica secondo la concessione sono vigente normativa quantificati in via presuntiva in € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00). Il progetto relativo alle opere di ristrutturazione, dovrà essere redatto dal Condut- tore e sottoposto all’approvazione preventiva del Locatore. Il Conduttore si impe- gna ad eseguire i sopra citati lavori di ristrutturazione entro e non oltre due anni dalla stipula del presente contratto, salvo impedimenti di carattere autorizzativo da parte degli organi preposti (Roma Capitale, VVFF, Soprintendenza ecc.); la man- cata esecuzione dei predetti lavori entro i termini indicati comporterà la risoluzio- ne di diritto del presente contratto a norma dell'art.1456 c.c., con danni e spese a carico del concessionario tutte Conduttore. Inoltre il Conduttore si impegna ad acquisire, per l’esecuzione dei sopra citati lavori, le necessarie autorizzazioni da parte degli or- gani competenti. Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che i lavori di ri- strutturazione, adattamento e miglioria non possono modificare le strutture ar- chitettoniche esterne né porre in essere situazioni di pericolo statico dell'edificio. Ulteriori lavori per migliorie ed eventuali nuove ristrutturazioni che si rendessero necessari nel corso della locazione, dovranno essere comunque precedentemente ed espressamente autorizzati per iscritto dal Locatore. In caso di migliorie e/o di trasformazioni effettuate senza la predetta autorizzazione, il Locatore potrà, a sua scelta, ritenerle gratuite oppure chiedere al Conduttore la remissione in pristino ed il risarcimento degli eventuali danni. Il Conduttore si assume l’obbligo di trasmet- tere al Locatore la dettagliata rendicontazione delle spese effettuate per l’esecuzione delle opere di manutenzione strordinaria effettuate sulla porzione immobiliare e le spese relative alla manutenzione ordinaria tecniche sostenute connesse e straordinaria conseguenti a norma tali interventi. Inoltre il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli dal fatto od omissione di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento Conduttore stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa Conduttore accetta la consegna dell’immobile dando atto della presenza all’interno dello stesso di rifiuti e materiali di varia natura e che gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta stessi verranno asportati a cura e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma spese del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguireConduttore.
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Samples: Contratto Di Locazione
Manutenzione. Durante 1. La Città metropolitana di Milano cura la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi dell’infrastruttura di telecomunicazione oggetto della Concessione, avvalendosi all’occorrenza di imprese terze di comprovata affidabilità ed esperienza, affidando i relativi servizi secondo le norme in materia di trasparenza e pubblicità previste dalla legislazione in materia e comunque prevedendo una rotazione tra gli affidatari in caso di affidamenti diretti ammessi nei limiti previsti dalla normativa di settore.
2. La Città metropolitana di Milano offre al Concessionario un punto di contatto che, per le attività inerenti al ripristino delle tratte in fibra ottica, sarà operativo 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell’anno. Il punto di contatto stabilito rileva tutti i malfunzionamenti e le richieste di intervento da parte del Concessionario provvedendo ad attivare le azioni conseguenti attraverso la struttura di manutenzione.
3. La sistemazione e/o l’eliminazione di eventuali malfunzionamenti della fibra ottica è completata nel minor tempo possibile e comunque entro i limiti di 8 ore dalla segnalazione per l’80% dei casi ed entro 16 ore nel rimanente 20% dei casi su base annua. La Città metropolitana di Milano inoltre garantisce che, su base annua, il tempo di indisponibilità della singola Tratta non superi il valore di 24 ore.
4. I limiti di cui al comma precedente non trovano applicazione nei casi di interruzioni o malfunzionamento a norma seguito di legge dell’intero complessoeventi straordinari, calamità naturali o casi di forza maggiore (quali ad es: frane, smottamenti, sabotaggi, incidenti, incendi, terremoti, inondazioni od altri eventi eccezionali) e in genere in tutti i casi non prevedibili pur usando l’ordinaria diligenza. In tali casi ciascuna parte sopporterà separatamente ogni conseguenza diretta e/o indiretta, comunque derivante dagli eventi di cui sopra e la Città metropolitana di Milano non sarà considerata inadempiente a fronte dei manufattipropri obblighi contrattuali per tutto il tempo in cui sussiste l’impedimento causato dai predetti eventi. Il Concessionario non ha diritto di pretendere le dette prestazioni, né il risarcimento dei danni subiti.
5. In caso di accertato superamento di uno o più dei limiti di cui al comma 3, il Concessionario ha facoltà di richiedere una penale pari a 1% del canone annuo di locazione per la tratta interessata. In nessun caso le penali potranno superare il 10% del valore dell’accordo o, comunque, il limite massimo previsto per legge. Resta salvo il diritto alla risarcibilità del maggior danno, ma sempre entro i limiti del corrispettivo del Contratto.
6. La comunicazione dei recapiti dei rispettivi punti di contatto e le segnalazioni di malfunzionamenti avvengono esclusivamente utilizzando i modelli predisposti.
7. La Città metropolitana di Milano autorizza gli incaricati del Concessionario di accedere ai Punti di Terminazione e ai Punti di Derivazione per fini ispettivi o di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al recapito stabilito e unicamente accompagnati dagli incaricati della Città metropolitana di Milano.
8. Non sono incluse nel canone IRU, le seguenti prestazioni che saranno fatturate a parte:
a) misure ottiche o altre attività richieste dal concessionario, ad eccezione delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra misure tecniche finalizzate alla risoluzione dei guasti;
b) interventi richiesti dal concessionario nell’ambito della manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimentostraordinaria relativamente ad anomalie presunte che, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione fronte di verifica congiunta da parte della LND, Città metropolitana di Milano e del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo siano imputabili alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno metropolitana di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguireMilano.
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Samples: Concessione Amministrativa Per L’utilizzazione Di Cavi in Fibra Ottica
Manutenzione. Durante la concessione sono Il locatario si obbliga a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessinon apportare modifiche ai locali, compresi i relativi impianti di riscaldamento, luce, acqua, senza il rifacimentopreventivo consenso scritto dell’Ente locatore, il quale può riservarsi comunque il diritto di ottenere la restituzione dei locali nello stato originale, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, spese del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessolocatario. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione valore dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui miglioramenti non potrà mai compensare il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma deterioramento dei beni anche se questo si sia verificato senza colpa del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4bconduttore. Sono a carico e cura del locatario le imbiancature dei locali necessarie all’interno della Città esclusivamente struttura e la manutenzione mediante trattamento con impregnante e o altro prodotto idoneo per legno di tutte le spese parti in legno interne ed esterne (infissi, ringhiere, serramenti ecc. ecc.) Entro il mese di ristrutturazioneaprile di ogni anno il locatore dovrà presentare il piano di manutenzione ordinaria che intende attuare entro la fine dello stesso anno. Si considera manutenzione straordinaria e, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì pertanto a carico dell’Amministrazione Comunale, esclusivamente l’attività di intervento volta ad ovviare agli interventi che pregiudichino l’esistenza della infrastruttura oggetto del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impiantocontratto. La manutenzione straordinaria potrà essere delegata dall’Amministrazione Comunale al locatario. In caso di necessità e urgenza il locatario dovrà comunque intervenire senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale manutenzione possa cagionare qualsivoglia danno alla struttura o pregiudicare l’incolumità delle componenti arboricole persone. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso delle spese sostenute dal locatore avverrà sulla base dei documenti giustificativi da lui prodotti. Ove possibile, qualora l’urgenza non lo impedisca, il locatario dovrà presentare all’Amministrazione Comunale i relativi preventivi, pena il mancato successivo rimborso. Il rimborso riconosciuto può essere detratto dall’affitto con modalità, tempi e floreali limiti massimi stabiliti dall’Amministrazione Comunale. Gli interventi posti in essere dal locatario dovranno sempre essere utili, opportuni e improrogabili. La scadenza dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionariotermini e le eventuali dilazioni dei singoli rimborsi saranno per ogni singolo caso, rimanendo di volta in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionariovolta stabiliti dall’Amministrazione Comunale. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno Il comune si riserva di terzi a cui la Città resta effettuare in ogni caso estranea. Affinché momento i lavori che riterrà opportuni senza che il Civico Servizio Tecnico competente gestore possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stessonulla eccepire. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. locatario dovrà segnalare all’Ente locante eventuali migliorie e modifiche che ritiene di dover apportare alle infrastrutture, finalizzate al miglioramento tecnico ed economico della struttura; potranno essere segnalate per iscritto eventuali carenze di mobili, ovvero di attrezzature. Il locatario è custode dei beni affittati e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento. Egli dovrà inoltre provvedere a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistentisue spese a tutte le riparazioni ordinarie, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirenonché a quelle straordinarie, qualora dipendenti a cause a lui imputabili.
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Samples: Service Agreement
Manutenzione. Durante Il Cliente è tenuto a comunicare a SE.CO.GES., senza ritardo, qualsiasi difetto o malfunzionamento che eventualmente riscontri nell’utilizzo dei beni oggetto del noleggio e/o comodato d’uso. Nel caso di malfunzionamenti dei beni SE.CO.GES. analizzerà il danno e:
a) nel caso i malfunzionamenti riguardino l’hardware e siano dovuti a vizi o difetti di qualità del bene, garantirà il ripristino della funzionalità dello stesso tramite intervento di manutenzione o sostituzione della componente difettosa senza addebitare al Cliente alcuna spesa aggiuntiva;
b) nel caso i malfunzionamenti riguardino l’hardware e siano dovuti a manomissioni, cattivo utilizzo o interventi sui beni non autorizzati da SE.CO.GES., la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimentostessa SE.CO.GES. effettuerà, a fine vitapagamento, l’intervento di manutenzione o sostituzione della componente guasta o del bene stesso, su richiesta del Cliente e dietro accettazione del preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dei beni.
c) nel caso i malfunzionamenti riguardino la componente software fornita al Cliente con i beni oggetto del contratto di noleggio e/o comodato d’uso e siano dovuti a vizi o difetti di qualità del software stesso, garantirà il ripristino della funzionalità dei beni tramite intervento di manutenzione senza addebitare al Cliente alcuna spesa aggiuntiva;
d) nel caso i malfunzionamenti riguardino la componente software fornita al Cliente con i beni oggetto del contratto di noleggio e/o comodato d’uso e siano dovuti a manomissioni, cattivo utilizzo o interventi sui software non autorizzati da SE.CO.GES., la stessa SE.CO.GES. effettuerà, a pagamento, l’intervento di manutenzione, su richiesta del Cliente e dietro accettazione del preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dei beni. Resta inteso che il Cliente è tenuto alla restituzione dei beni oggetto del presente contratto nello stato in seguito alla mancata omologazione cui li ha ricevuti, salva la normale usura derivante dall’uso in conformità del contratto. Non rientrano nel presente contratto tutti i servizi di riconfigurazione o di spostamento dei beni oggetto del contratto. Tali servizi saranno comunque effettuati da parte della LND, SE.CO.GES. su richiesta del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente Cliente sotto corresponsione delle tariffe al rifacimento stessomomento in vigore. Il concessionario dovràCliente consentirà a SE.CO.GES. e/o ai soggetti da questo indicati l’accesso ai locali ove siano installati i beni, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli ai fini dell’esecuzione degli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa necessari per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiredifetti e/o malfunzionamenti riscontrati.
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Samples: Condizioni Generali
Manutenzione. Durante Per mantenere in efficienza i pozzetti trappola è necessario che le semplici operazioni di manutenzione e conduzione siano effettuate con accuratezza e regolarità. La rimozione del materiale galleggiante e del materiale depositato deve essere effettuata almeno una volta l’anno. Se ciò non avviene si ha una riduzione dell’efficienza che si può riflettere sulle unità a valle del pozzetto trappola per il conseguente trascinamento del materiale galleggiante con l’effluente; inoltre può verificarsi l’emissione di cattivi odori. VU = 0.9 ⋅ PS ⋅VS ⋅TA per scarichi in fognatura dove VU = 4,0 ⋅ P ⋅VS Finalità e caratteristiche: le fosse settiche sono impianti finalizzati alla chiarificazione del liquame ed alla parziale digestione del fango, prefabbricati in cemento armato o vetroresina. Si distinguono due tipi di vasche settiche: di tipo tradizionale o di tipo Imhoff. La norma tecnica italiana, Delibera del Comitato Interministeriale per la concessione Tutela delle Acque dall’Inquinamento (C.I.T.A.I.) del 4 febbraio 1977 (Suppl. ordinario G.U. 48 del 21.02.1977), prevede che le vasche settiche siano completamente interrate, ma accessibili per l’estrazione periodica del fango (da una a quattro volte l’anno) e della crosta, distare almeno un metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, ed avere un tubo di ventilazione avente lo scopo di evacuare i gas odoriferi prodotti dalla fermentazione. La vasca settica di tipo tradizionale si caratterizza per il fatto di avere comparti comuni per il fango e per il liquame, mentre la vasca settica di tipo Imhoff è una vasca a due scomparti sovrapposti e comunicanti: nello scomparto superiore si ottiene la chiarificazione del liquame in ingresso, in quello inferiore la digestione anaerobica dei fanghi sedimentati. Il dimensionamento delle fosse Imhoff deve essere effettuato in accordo con quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977. In generale le fosse tipo Imhoff devono avere capacità di 250 l per Abitante Equivalente così ripartite: - comparto di sedimentazione con capacità di 50 l per A.E. - comparto di digestione con capacità di 200 l per A.E. Per impianti, o parti di impianto, di nuova realizzazione aventi potenzialità fino ai 20 Abitanti Equivalenti i dimensionamenti minimi da rispettare sono riportati nella Tabella B6 Nelle verifiche di impianti, o parti di impianto, esistenti i dimensionamenti minimi da rispettare devono essere effettuato in accordo con quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977, fermo restando il Volume di sedimentazione non inferiore a carico del concessionario tutte 300 l. Nel caso di installazione di 2 fosse Imhoff in serie quella di monte dovrà avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle potenzialità delle 2 fosse. Il titolare dello scarico deve effettuare le spese relative operazioni di pulizia della fossa settica tipo Imhoff con prudenziale frequenza ed almeno una volta all’anno. Nel caso di edifici esistenti possono essere derogate le dimensioni minime di cui alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma tabella B6. In questo caso le operazioni di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa pulizia dovranno essere eseguite con la gestione frequenza derivante dal dimensionamento del comparto fanghi dell’impianto installato. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata per almeno 5 anni e deve essere esibita a richiesta degli stessiincaricati al controllo. Tab. B6 1 000 000 000 2 000 000 000 3 000 000 000 4 340 800 1.140 5 380 1.000 1.380 6 420 1.200 1.620 7 460 1.400 1.860 8 500 1.600 2.100 10 580 2.000 2.580 12 660 2.400 3.060 14 740 2.800 3.540 16 820 3.200 4.020 18 900 3.600 4.500 20 1.000 4.000 5.000 È vietato l’uso di vasche di tipo tradizionale (fosse biologiche e fosse settiche) nelle nuove installazioni. Per le installazioni esistenti, compresi il rifacimentoaccettati previo dichiarazione del tecnico del buono stato di conservazione, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili si accettano i seguenti dimensionamenti: - Fosse biologiche Riguardo i criteri per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture verifica delle Fosse biologiche esistenti, la norma tecnica italiana per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizila fossa di tipo tradizionale prevede i seguenti dimensionamenti minimi: • un tempo di permanenza (t = V/Qm) di almeno 12 ore relativamente alla portata media giornaliera; • un volume di circa 5-10 l/A.E. per l’accumulo dei fanghi. Per un elenco completo impianti, o parti di tutte impianto, aventi potenzialità inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti i dimensionamenti minimi da rispettare sono pari a 150 l/A.E. - Fosse settiche bicamerali/tricamerali Per le opere installazioni esistenti si considerano idonee le fosse con caratteristiche minime riportate in tabella B7 Tab. B7 10 1.000 500 500 15 1.500 750 750 20 2.000 1.000 1000 30 3.000 1.500 1.500 40 4.000 2.000 2.000 50 5.000 2.500 2.500 Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature 2 fosse in serie quella di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura monte dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirepotenzialità delle 2 fosse.
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Samples: Regolamento Del s.i.i.
Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria straordinaria, a norma di legge legge, dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi stessi compreso il rifacimentorifacimento del manto superficiale dei campi di calcio, a fine vita, e in seguito alla della mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento dell’attuale configurazione dell’impianto e della sua destinazione d’uso sportivo e pertanto non sarà possibile procedere alla trasformazione dell’impianto esistente. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 10 circa gli interventi effettuati. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento dell’attuale configurazione dell’impianto e della sua destinazione d’uso sportivo e pertanto non sarà possibile procedere alla trasformazione dell’impianto esistente. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi alla messa a norma dell'impianto indispensabili per la regolare conduzione dello stesso. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire gli interventi indispensabili per il rilascio della concessione e già previsti al precedente art. 5. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.
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Manutenzione. Durante Il Cliente è tenuto a comunicare a SE.CO.GES., senza ritardo, qualsiasi difetto o malfunzionamento che eventualmente riscontri nell’utilizzo dei beni oggetto del noleggio e/o comodato d’uso. Nel caso di malfunzionamenti dei beni SE.CO.GES. analizzerà il danno e:
a) nel caso i malfunzionamenti riguardino l’hardware e siano dovuti a vizi o difetti di qualità del bene, garantirà il ripristino della funzionalità dello stesso tramite intervento di manutenzione o sostituzione della componente difettosa senza addebitare al Cliente alcuna spesa aggiuntiva;
b) nel caso i malfunzionamenti riguardino l’hardware e siano dovuti a manomissioni, cattivo utilizzo o interventi sui beni non autorizzati da SE.CO.GES., la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimentostessa SE.CO.GES. effettuerà, a fine vitapagamento, l’intervento di manutenzione o sostituzione della componente guasta o del bene stesso, su richiesta del Cliente e dietro accettazione del preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dei beni.
c) nel caso i malfunzionamenti riguardino la componente software fornita al Cliente con i beni oggetto del contratto di noleggio e/o comodato d’uso e siano dovuti a vizi o difetti di qualità del software stesso, garantirà il ripristino della funzionalità dei beni tramite intervento di manutenzione senza addebitare al Cliente alcuna spesa aggiuntiva;
d) nel caso i malfunzionamenti riguardino la componente software fornita al Cliente con i beni oggetto del contratto di noleggio e/o comodato d’uso e siano dovuti a manomissioni, cattivo utilizzo o interventi sui software non autorizzati da SE.CO.GES., la stessa SE.CO.GES. effettuerà, a pagamento, l’intervento di manutenzione, su richiesta del Cliente e dietro accettazione del preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità dei beni. Resta inteso che il Cliente è tenuto alla restituzione dei beni oggetto del presente contratto nello stato in seguito alla mancata omologazione cui li ha ricevuti, salva la normale usura derivante dall’uso in conformità del contratto. comunque effettuati da parte della LND, SE.CO.GES. su richiesta del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente Cliente sotto corresponsione delle tariffe al rifacimento stessomomento in vigore. Il concessionario dovràCliente consentirà a SE.CO.GES. e/o ai soggetti da questo indicati l’accesso ai locali ove siano installati i beni, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli ai fini dell’esecuzione degli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa necessari per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiredifetti e/o malfunzionamenti riscontrati.
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Samples: Condizioni Generali
Manutenzione. Durante la concessione sono La Regione ha conferito a carico del concessionario Trenitalia, con contratto di cessione pro quota sottoscritto in data 09/02/2018, mandato con rappresentanza per gestire per suo conto tutte le spese relative attività tecnico-amministrative strettamente e direttamente collegate alla manutenzione ordinaria gestione della commessa, inclusa la messa in esercizio e straordinaria la circolazione dei treni. Tale mandato a norma di legge dell’intero complessoTrenitalia include anche l’esercizio, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte del Comodatario, di tutti i diritti inerenti gli obblighi di garanzia prestati dalla ditta fornitrice Alstom per i rotabili oggetto del presente Contratto. Si prende atto che la ditta fornitrice dei rotabili e/o le imprese terze incaricate della LNDloro manutenzione sottoscriveranno con Trenitalia un apposito disciplinare tecnico al fine di definire le necessarie procedure di interfaccia e consentire un efficace ed efficiente espletamento delle attività manutentive, incluso l’eventuale accesso ad impianti di Trenitalia, in applicazione del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessomandato sopra conferito. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa Fatti salvi gli interventi effettuatirientranti negli obblighi di garanzia di cui sopra e confermato quanto previsto dall’art. E’ posto 2 comma 8 del contratto di cessione pro quota del 9/2/2016 in capo merito al concessionario l’onere mantenimento della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione conformità dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennaleconvogli al Tipo autorizzato dall’ANSF, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti le Parti convengono espressamente che gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria sui rotabili oggetto del Contratto saranno regolati come segue:
1 la manutenzione ordinaria, comprendente gli interventi sia programmati (nel rispetto del piano di manutenzione approvato da CESIFER) che non programmati, tutti riepilogati nella scheda allegata al presente Contratto (Allegato 3), è a cura di Trenitalia e straordinaria con oneri a suo carico;
2 la manutenzione straordinaria, sia programmata che non programmata, è regolamentata secondo quanto previsto dall’Allegato 3, in carico coerenza con quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del Contratto di Servizio; gli interventi previsti al concessionariopunto 6 del citato Allegato, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie saranno a cura di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. TorinoTrenitalia ma con oneri, artt. 4a e 4b. Sono invece, a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C.Regione, la piena responsabilità per fatti lesivi quale sarà tenuta al pagamento ovvero alla restituzione a danno Trenitalia dei relativi importi entro 300 (trecento) giorni dalla emissione della relativa fattura o nota di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirecredito.
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Samples: Comodato d'Uso
Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte 1. Il Comune e le spese relative alla Aziende incaricano Lepida della manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte per i quindici anni della LND, concessione del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessodiritto d’uso.
2. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ costo della manutenzione ordinaria della rete di dorsale è posto in capo a Lepida cui il Comune concede l’uso esclusivo non vincolato; Lepida potrà quindi effettuare su tutte le fibre realizzate tutti i propri servizi e/o cedere fibre anche ad operatori terzi con idonei contratti, tra cui IRU quindicennali. Il costo della manutenzione straordinaria della dorsale è un onere in capo alla proprietà e quindi al concessionario l’onere Comune.
3. Il costo della richiesta manutenzione ordinaria della rete di accesso, definito nel 3% all’anno della quota parte del costo della rete di accesso interessata definito nell’Art. 4, è posto in capo alla singola azienda firmataria che fruisce di quell’accesso, prevedendo che tale costo diventi una componente fissa del canone riconosciuto all’operatore di TLC che effettua il servizio; l’operatore di TLC riconoscerà a Lepida tale quota di manutenzione; in caso la rete di accesso non sia utilizzata non verrà messa sotto manutenzione. La manutenzione straordinaria della rete di accesso è un onere dell’Azienda che fruisce di tale infrastruttura e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, verrà concertata nel caso momento in cui diviene necessaria.
4. Le Aziende prendono sin d’ora atto ed accettano che il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo corrispettivo relativo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere canone di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico verrà riconosciuto all’operatore di TLC come precisato al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirepunto precedente.
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Samples: Accordo Di Programma
Manutenzione. Durante Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o del certificato di disciplinare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la concessione sono manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell’art. 5, punto h), del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000. Qualora per esigenze dell’Amministrazione, debba procedersi all’apertura al traffico di tronchi stradali, o ad attivare opere fognanti, o ad utilizzare in tutto o in parte manufatti già realizzati, si procederà, per tratti suddetti, alla consegna in sorveglianza all’Ufficio tecnico dell’Amministrazione. La consegna avrà luogo a carico tutti gli effetti per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti conseguenti all'utilizzazione dei manufatti già realizzati. La consegna stessa dovrà essere effettuata alle condizioni e con le procedure previste dall’art. 200 del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma Regolamento d’Attuazione, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di legge dell’intero complessocollaudo finale provvisorio, dei manufattidifetti e dei vizi di costruzione, delle attrezzatureanche se rilevati dopo l'attivazione predetta, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessisecondo quanto stabilito dall’art. 199, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LNDcomma 3, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessoRegolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le Le opere di manutenzione ordinaria verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e straordinaria in carico al concessionariola durata dei lavori. Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, si rimanda l'Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative 33 punto 1.3) lett. f) riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e regolamentari in materia edilizia" addebitando il relativo importo all’Appaltatore. Entro 15 giorni dalla data di conclusione degli atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti l'Impresa cesserà da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale qualsiasi obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiremanutenzione.
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Samples: Appalto
Manutenzione. Durante la concessione sono La manutenzione ordinaria è a carico del concessiona- rio, così pure le spese per la fornitura di servizi vari (Enel, acqua, riscaldamento, ecc.), l’eventuale potenziamento delle utenze e il pagamento della Tarsu. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c. il concessionario non avrà diritto a pretendere al- cun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibi- li, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa data in concessione. La manutenzione straordinaria dell’immobile è a carico del Comune concedente. Qualora fossero necessari interventi sui locali non a carico del concessionario, quest’ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione conce- dente. Essendo l’immobile formalmente tutelato, qualsiasi opera debba essere eseguita, do- vrà essere preventivamente autorizzata dalla Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 che, ai sensi del Decreto n. 43 del 09/03/2011 ha rilasciato le seguenti prescrizioni: - tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici eventuali nuove destinazioni d’uso dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture auto- rizzate dalla Soprintendenza per il Commercio i Beni architettonici e lo Sport paesaggistici delle Marche; - essendo l’immobile formalmente tutelato qualsiasi opera debba essere eseguita do- vrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo paesaggistici delle Marche; - preliminarmente a qualsiasi opera di tutte le opere scavo, relativa all’immobile e alle aree di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionarioper- tinenza, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte data comunicazione, con congruo anticipo, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche; - rimangono di competenza della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggi- stici delle Marche, le attività di vigilanza e ispezione di cui agli articoli 18 e 19 del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impiantiD.Lgs. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiren. 42/2004.
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Samples: Concessione in Uso Di Locale
Manutenzione. Durante L’attività di manutenzione è richiesta limitatamente agli articoli, oggetto del presente Capitolato tecnico, che saranno oggetto di fornitura ed agli articoli di segnaletica di orientamento non convenzionale già in dotazione all’A.O.U.Xxxxx.
9.1 Considerata la concessione sono tipologia della fornitura, trattandosi di beni durevoli, l’attività manutentiva riveste carattere rilevante. L’Impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di adottare soluzioni/strategie per garantire il mantenimento e l’efficienza della segnaletica esistente. Deve essere garantito il mantenimento in perfetta efficienza dei segnali per tutta la durata contrattuale, soprattutto con riguardo alle norme di sicurezza vigenti. Il Fornitore si impegna a carico del concessionario tutte le spese relative reperire sul mercato il materiale necessario alla manutenzione e gestione della segnaletica esistente. I costi del singolo segnale o delle sue componenti non potranno in nessun modo essere superiori ai prezzi dei corrispondenti prodotti offerti in sede di gara dall’aggiudicatario. Ogni intervento manutentivo deve essere effettuato da personale specializzato ed autorizzato. Per ogni intervento di manutenzione effettuato deve essere rilasciata copia del rapporto di lavoro al personale dell’A.O.U. Xxxxx. La richiesta di intervento deve poter essere effettuata per via telematica o telefonica verso numero dedicato.
9.2 Attualmente, la segnaletica esistente presso l’A.O.U. Xxxxx, con i relativi sistemi di ancoraggio, è fornita principalmente dalle seguenti ditte: PRINCIPLE ITALY SPA, SIG SYSTEM SRL, TECNOSOLAR FILM SRL La manutenzione si articola in ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complessostraordinaria.
9.3 Manutenzione ordinaria: deve essere eseguita due (2) volte l’anno, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con per tutta la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vitadurata contrattuale, e deve consistere in seguito alla mancata omologazione da parte procedure di verifica volte a: - mantenimento della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco sicurezza e lo dell’efficienza della segnaletica impiantata; - riduzione della probabilità di guasti o di degradazione; - pulizia della segnaletica; - controllo e messa a punto; - sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura e danneggiamenti; - smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirequanto sostituito.
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Samples: Fornitura E Manutenzione
Manutenzione. Durante 7.1 L’ispezione degli impianti di TLC in attraversamento e/o posa longitudinale delle strutture viarie sarà effettuata dall’OPERATORE in fase di esercizio delle strutture viarie stesse, secondo i preventivi accordi che verranno presi con gli Uffici periferici di Anas.
7.2 I lavori di manutenzione, riparazione, modifica e dismissione degli impianti di TLC dovranno essere eseguiti dall’OPERATORE a proprie spese, ferma restando l’autorizzazione preventiva da parte del competente Ufficio periferico Anas, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 8 dell’allegato B nei casi di manutenzione straordinaria degli impianti di TLC. I lavori stessi dovranno essere effettuati ai sensi dell’art. 8 dell’allegato B, avendo cura di evitare potenziali ostacoli, ritardi e pericoli per la concessione sono a carico del concessionario circolazione stradale. Qualora i lavori da eseguire, di qualsiasi genere, interessino la piattaforma stradale dovranno essere attuate tutte le spese relative alla norme contenute nel D.M. 10.07.2002 al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
7.3 Nell’esecuzione dei lavori di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di TLC e degli apparati attivi, l’OPERATORE sarà unico responsabile per eventuali danni cagionati agli impianti, alle opere, al personale Anas ed a norma terzi, nonché per gli eventuali danni economici che il rallentamento e la sospensione anche parziale della circolazione potessero avere arrecato.
7.4 Nell’esecuzione dei lavori di legge dell’intero complessomanutenzione ordinaria e straordinaria delle strade eseguiti da Anas o per conto di Anas, dei manufatti, quest’ultima sarà unica responsabile per eventuali danni cagionati agli impianti di TLC dell’OPERATORE ivi posati qualora gli stessi risultino installati nel rispetto di quanto contenuto nelle Norme Tecniche (allegato B) e delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione prescrizioni imposte al momento del rilascio dell’autorizzazione da parte di Anas.
7.5 Ai sensi dell’art. 28 del Codice della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco Strada e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stessofermo restando quanto previsto dall’art. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere 10 della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennalepresente Convenzione, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e e/o straordinaria in carico al concessionarioper comprovate esigenze della viabilità si rendesse necessario spostare gli impianti esistenti (impianti di TLC, si rimanda all’art. 3 apparati attivi, infrastrutture di alloggiamento): - l’onere del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torinorelativo spostamento dell’impianto, artt. 4a e 4b. Sono su apposite sedi messe a disposizione da Anas, è a carico dell’OPERATORE se l’impianto è ubicato all’interno della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale proprietà stradale; - l’onere del relativo spostamento dell’impianto, purché non derivanti su apposite sedi messe a disposizione da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì Anas, è a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia di Anas se gli impianti sono ubicati all’esterno della proprietà stradale ma all’interno di superfici di terreno interessate dall’esecuzione dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirelavori.
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Samples: General Agreement
Manutenzione. Durante la concessione sono a carico Il Conduttore, come detto già detentore dell’unità immobiliare oggetto del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria presente contratto, accetta i locali senza eccezioni, nello stato di fatto e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso diritto in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire si trovano, impegnandosi a provvedere a sua cura, spese e responsabilità a tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici locate, adattandole e migliorandole in carico funzione dell’utilizzo dell’immobile. Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica alle superfici immobiliari locate senza il preventivo consenso del Locatore. Il Conduttore, qualora intenda apportare modifiche allo stato della porzione immobiliare, dovrà presentare al concessionarioLocatore almeno 60 giorni prima di iniziare qualsivoglia lavoro, apposita istanza corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, compresi quindi i progetti esecutivi. Il Locatore dovrà rilasciare al Conduttore l’autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori. L’eventuale mancata concessione di tale autorizzazione da parte del Locatore non farà sorgere in capo al Conduttore alcun diritto risarcitorio. Il Conduttore si rimanda all’artimpegna ad acquisire, qualora necessari per l’esecuzione dei sopra citati lavori, le autorizzazioni da parte degli organi statali, regionali e comunali competenti. 3 È obbligo del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico Conduttore trasmettere al Locatore, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di legge attestanti la conformità delle disposizioni legislative opere realizzate rispetto alle normative di riferimento. Il Locatore si impegna sin d’ora ad autorizzare i lavori necessari per adeguare i locali in questione alle esigenze funzionali e regolamentari logistiche del Conduttore rinunciando a chiedere a fine locazione il ripristino della situazione preesistente. Il Locatore declina fin d’ora qualsiasi responsabilità per lavori eseguiti in materia edilizia" e s.m.idifformità alle vigenti normative in materia. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. TorinoLe parti si danno, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese altresì, reciprocamente atto che i lavori di ristrutturazione, definibili adattamento e miglioria non possono modificare le strutture architettoniche esterne né porre in essere stati di pericolo statico dell'edificio. Il Locatore rinunzia, sin d’ora, a pretendere ulteriori incrementi dell’importo del canone di locazione, così come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impiantopattuito con il presente atto, purché non derivanti per le migliorie o i mutamenti di destinazione d’uso della cosa locata. Inoltre il Conduttore provvederà a propria totale cura e spese alla realizzazione di un nuovo ed esclusivo ingresso indipendente da una mancata o inadeguata attuazione Via dell’Annunziatella, con l’onere dell’espletamento di tutte le pratiche burocratiche connesse e facendosi carico del pagamento della tassa annuale comunale dovuta per l’apertura dei suddetti interventi manutentivi passi carrabili. Nelle more della realizzazione del nuovo accesso autonomo sarà garantito il diritto di passaggio di terzi dall’attuale ingresso di Via Casal De Merode 8. Premesso quanto sopra si evidenzia che per l’unità immobiliare risulta in corso, da parte del concessionarioMinistero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, una procedura d’ufficio di verifica di interesse culturale ex art. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.12
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Samples: Contratto Di Locazione