Modalità di gestione degli interventi Clausole campione

Modalità di gestione degli interventi. Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell’intervento si rinvia alle Regole operative, pubblicate sul sito web GSE.
Modalità di gestione degli interventi. CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI I soggetti realizzatori sono responsabili della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. Sono altresì responsabili, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell’autorizzazione.
Modalità di gestione degli interventi. 1. Il MUR adotta, per ciascuna “Iniziativa” ammessa a finanziamento, il decreto di concessione del finanziamento. Formano parte integrante del decreto di concessione l’Iniziativa definita con le modalità di cui al precedente articolo 14, e gli allegati ivi previsti, comprensivo del piano dei pagamenti connesso al conseguimento nonché il relativo Disciplinare.
Modalità di gestione degli interventi. 1. Il MUR, all’esito delle graduatorie di cui all’articolo 9, comma 2, procede nei confronti dei progetti assegnatari di risorse all’adozione del decreto di concessione. Formano parte integrante del decreto di concessione il progetto definitivo, come risultante in esito alla fase negoziale, comprensivo del cronoprogramma di attuazione, degli obiettivi - intermedi e finali – e del piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, nonché il disciplinare.
Modalità di gestione degli interventi. Per ogni intervento di manutenzione o relativo agli altri servizi oggetto dell’appalto il fornitore dovrà compilare un Rapporto di lavoro recante i dati salienti della prestazione eseguita e contemporaneamente registrarli su supporto informatico. Tali Rapporti di lavoro, oltre a quanto indicato specificatamente per ciascun servizio, devono contenere le seguenti informazioni minime: • data ed ora di apertura della chiamata tecnica (solo per la manutenzione correttiva); • data ed ora di inizio intervento; • codifica CIVAB e/o CND; • tipologia di apparecchiatura; • numero d’inventario; • impresa costruttrice; • impresa fornitrice; • modello; • numero di serie; • gruppo di appartenenza (v. Sub Allegato 1A); • reparto presso il quale è operante l’apparecchiatura; • centro di costo presso il quale è imputata l’apparecchiatura; • descrizione dell’intervento tecnico; • pezzi di ricambio sostituiti; • data ed ora di chiusura dell’intervento e di riconsegna dell’apparecchiatura presso il Reparto; • nome e cognome in stampatello del Responsabile dell’Azienda contraente (o suo delegato); • firma del Responsabile dell’Azienda contraente (o suo delegato); • nome e cognome in stampatello del tecnico che ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo, specificando se il tecnico è del fornitore oppure di imprese terze; • denominazione dell’impresa terza il cui tecnico ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo; • firma del tecnico che ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo. I Rapporti di lavoro non possono essere cumulativi, ovvero il fornitore dovrà redigere un Rapporto di lavoro per ogni intervento (di manutenzione o relativo agli altri servizi oggetto dell’appalto) per ciascuna apparecchiatura coinvolta. I singoli Rapporti di lavoro dovranno essere redatti e archiviati: • in formato cartaceo presso i locali che verranno indicati dell’Azienda contraente o, ove non disponibili, presso locali appositamente individuati dal fornitore; • in formato digitale (e almeno in formato .pdf); • essere resi disponibili sul sistema informatico.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.