Modalità di applicazione delle penali. Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, per suo tramite, nei confronti degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione del servizio o dell'opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di Terni ed al dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Terni, che potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.
Modalità di applicazione delle penali. Per l’applicazione delle penali si procederà alla contestazione scritta all’impresa dell’inadempimento contrattuale determinato dal mancato rispetto dei livelli di servizio per ogni anno di vigenza contrattuale, da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale dell’affidatario o al domicilio eletto da quest’ultimo. Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero riaccredito diretto in conto corrente; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva con conseguente obbligo di reintegro. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Amministrazione raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione, la stessa Amministrazione potrà risolvere il proprio rapporto negoziale. La presente procedura di applicazione delle penali si applica alle penali descritte agli art. 6.1 e 6.2, nei patti s’integrità, nel contratto che verrà stipulato ed ogni altra penale descritta nella documentazione di gare e nel contratto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Tutte le spese inerenti e conseguenti la registrazione del contratto di servizi oggetto del presente Capitolato ed eventuali successive modifiche sono a carico della Ditta.
Modalità di applicazione delle penali. Il valore delle penali sarà oggetto di fattura emessa da Actv semestralmente nei confronti dell’aggiudicatario stesso per precedenti forniture eseguite o per quelle in corso. In tutti i casi in cui Actv richieda il risarcimento del danno ulteriore, essa potrà comunque trattenere la garanzia definitiva a titolo di acconto sulla liquidazione del danno.
Modalità di applicazione delle penali. Per l’erogazione di tutte le penali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si applicherà la seguente procedura: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, rilevata la violazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto – e/o dei suoi allegati – la segnalerà puntualmente all’aggiudicatario a mezzo PEC; assegnando il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi per la proposizione di eventuali contro deduzioni. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto valutate le motivazioni contenute nelle contro deduzioni formulate dall’Appaltatore, formulerà al Responsabile Unico del Procedimento proposta di applicazione della penale, o l’archiviazione della procedura. La Direzione Acquisti e Contratti provvederà, a seguito alla valutazione della proposta formulata, alla eventuale applicazione della penale. Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell’Aggiudicatario e/o sulla cauzione. L’erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Modalità di applicazione delle penali a. Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate, dal Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa, nei confronti del Contraente generale/Concessionario, nonché, per il tramite del Contraente generale/Concessionario e/o Appaltatore, nei confronti del subcontraente. In tutti i casi il Soggetto pubblico ne darà informazione alla Struttura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa (Affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Struttura, al Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa ed al proprio dante causa nella Filiera delle imprese circa l’esito dell’applicazione della penale stessa. In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all’impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
b. Gli importi derivanti dall’applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e da questo accantonate nel quadro economico dell’intervento.
Modalità di applicazione delle penali. Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Università Iuav di Venezia; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Università Iuav di Venezia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Modalità di applicazione delle penali. Per l’irrogazione di tutte le penali previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si applicherà la procedura di seguito descritta. Le funzioni aziendali preposte al controllo, rilevata la violazione delle norme contenute nel presente capitolato – e suoi allegati – la segnalerà all’Impresa appaltatrice, la quale dovrà contro-dedurre, entro il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi. Le funzioni aziendali preposte al controllo, valutate le osservazioni formulate dall’Appaltatore, propongono al Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’applicazione della penale, o l’archiviazione della pratica. Qualora la decisione assunta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto determini l’applicazione di penale, la Direzione Acquisti e Contratti provvederà in tal senso. Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell’Aggiudicatario e/o sulla cauzione. L’irrogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Modalità di applicazione delle penali. Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, per suo tramite, nei confronti degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione del servizio o dell'opera).
Modalità di applicazione delle penali. 35.2.1. Gli importi maturati a titolo di penali ai sensi degli articoli 36.1 e 36.2, potranno essere dedotti dal Committente dalla Cauzione e dalle Ritenute di Garanzia di cui al successivo articolo 44.
35.2.2. L’ammontare complessivo delle penali applicate dal Committente, non potrà superare la percentuale del 20% del Prezzo Contrattuale dei Lavori.
35.2.3. Resta salva la risarcibilità del maggior danno.
Modalità di applicazione delle penali. 1. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
2. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’affidatario.