Modifiche della convenzione. 1. Qualora, nel corso dell’anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l’Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l’Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all’esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell’Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.
Modifiche della convenzione. Qualsiasi modifica della presente Convenzione ed ai suoi allegati che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.
Modifiche della convenzione. Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, d’accordo con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.
Modifiche della convenzione. 1. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata in forma scritta mediante un documento sottoscritto dalle Parti o mediante scambio di corrispondenza tra esse.
2. Le modifiche e/o le integrazioni alla presente Convenzione derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Le previsioni contrattuali interessate da tali modifiche e/o integrazioni si intenderanno abrogate o sostituite con stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione.
3. L’elenco dei Delegati e l’elenco dei conti correnti aperti presso soggetti diversi dal Depositario saranno comunicati dalla Parte interessata all’altra mediante trasmissione della nuova versione del relativo allegato, con indicazione della data di decorrenza.
Modifiche della convenzione. 1. Fermo restando quanto previsto in via transitoria dall’articolo 4, in caso di ulteriori esigenze necessarie al corretto funzionamento dell'Agenzia, la presente convenzione può essere modificata da convenzione successiva per attività diverse e non comprese nel presente atto.
2. L’Amministrazione può altresì modificare la presente convenzione, con deliberazione della Giunta regionale, al fine di recepire in via permanente il contenuto delle intese di cui all’articolo 4, di risolvere anomalie e criticità in assenza di intesa transitoria, di precisare o integrare le attività che l’Amministrazione svolge a supporto dell’Agenzia per garantire il suo funzionamento. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata al Direttore dell’Agenzia.
Modifiche della convenzione. Qualunque modifica alla presente “Convenzione” non potrà avere luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto.
Modifiche della convenzione. 1. Qualora nel corso di ciascun esercizio del triennio subentrino rilevanti mutamenti nel quadro economico nazionale ovvero modifiche normative, variazioni attinenti a significativi profili organizzativi, variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili che incidano in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi del Piano delle attività, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie alla presente Convenzione e ai relativi adeguamenti annuali. Gli atti modificativi o integrativi, stipulati con le medesime modalità della presente Convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non è intervenuta la variazione dei relativi stanziamenti.
2. Qualora nel corso della gestione si osservino avanzamenti anomali del livello di conseguimento degli obiettivi rispetto ai risultati pianificati ovvero si ritenga necessario modificare singoli obiettivi del Piano delle attività per cause diverse da quelle previste dal comma precedente, su richiesta di una delle parti, previo accordo si provvede alle necessarie modifiche della presente Convenzione senza ricorrere alle modalità di cui al comma 1.
Modifiche della convenzione. Ogni modifica relativa al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella presente convenzione, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.
Modifiche della convenzione. 1. Durante il primo anno di esercizio, le parti verificheranno la funzionalità del sistema di interoperabilità e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.
2. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto della convenzione che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge e/o sopravvenute prescrizioni di DigitPA e/o dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Per sopravvenute esigenze organizzative o cambiamenti legislativi, gli elaborati di cui al precedente articolo 3 comma 2 potranno essere modificati sia per quanto attiene al tipo dei dati, che alle modalità di trasmissione, a seguito e sulla base del lavoro del Gruppo Tecnico Operativo, validato dai responsabili dell’attuazione, di cui al precedente articolo 5, senza necessità di rivedere la presente convenzione. Tali modifiche saranno oggetto di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, ove previsto.
Modifiche della convenzione. 1 Qualsiasi Parte può proporre di modificare la presente Convenzione.
2 Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in occasione di una riunio- ne della Conferenza delle Parti. Il testo della modifica proposta è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il Segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al depositario.
3 Le Parti si adoperano per raggiungere un’intesa unanime sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta, la modifica sarà adottata a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
4 La modifica è notificata dal depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.
5 La ratifica, l’accettazione o l’approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al depositario. Una modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che l’hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito, la modifica entra in vigore per qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica.