Nomenclatura. Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "lavoratore" si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai. Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.
Nomenclatura. In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in altre clausole del Contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:
Nomenclatura. Vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura. Categorie Denominazione Numero di riferimento CPC Numero di riferimento CPV 25 Servizi di Assistenza Sociale senza alloggio 93 85312000-9
Nomenclatura. Ai fini del presente contratto, si intende: – per stipendio o salario contrattuale, i valori del TEM e dell’Elemento di Modernizzazione Contrattuale dei minimi tabellari; – per normale retribuzione, la somma di quanto compete al lavoratore, quale corrispettivo, in via ordinaria, mensilmente o a periodi più brevi (compresi stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità e, quando dovute, indennità per lavoro a ciclo continuo di sette giorni su sette, maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive, esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa); – per retribuzione globale, l’insieme degli emolumenti percepiti nell’anno per la prestazione lavorativa nell’orario contrattuale. Chiarimento a verbale A chiarimento della normativa contrattuale vigente, le Parti riconoscono che la maggiorazione del lavoro domenicale con riposo compensativo non viene considerata agli effetti della retribuzione indiretta (ferie - festività - tredicesima o gratifica natalizia). Tale maggiorazione compete invece sul T.F.R.. Sono fatti salvi gli accordi collettivi di miglior favore.
Nomenclatura. Ai fini del presente contratto, si intende: - per stipendio o salario contrattuale, la somma dei minimi tabellari e dell'indennità di contingenza; - per normale retribuzione la somma di quanto compete al lavoratore quale corrispettivo in via ordinaria (compresi stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità, e quando dovute le indennità per lavoro a ciclo continuo di 7 giorni su 7, maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive, ecc., esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa); - per retribuzione globale l'insieme degli emolumenti percepiti nell'anno per la prestazione lavorativa nell'orario contrattuale. A chiarimento della normativa contrattuale vigente le parti riconoscono che la maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo non viene considerata agli effetti della retribuzione indiretta (ferie, festività, 13ª o gratifica natalizia). Tale maggiorazione compete invece sul t.f.r. Sono fatti salvi gli accordi collettivi di miglior favore.
Nomenclatura. 1. In relazione al combinato disposto: – dell'art. 2, comma 2, lettera c) delle Legge Regionale – dell'allegato II e dell'allegato IV, punto 6.c. vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura. Categ orie Denominazione Numero di riferimento CPC Numero di riferimento CPV Importo presunto /// /////////////////////////////// /////// /////////////////// ///////////
CAPO II GARANZIE ED ASSICURAZIONE
Nomenclatura. 1. In relazione al combinato disposto: – dell'art. 3, comma 10, del codice dei contratti; – dell'allegato 2 e dell'allegato 9, punto 6.c. vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomencla- tura. Cate- gorie Denominazione Numero di riferi- mento CPC Numero di riferimento CPV Importo pre- sunto 25 Servizi sociali 93 CPV 85320000-8
Nomenclatura. Ai fini del presente contratto, si intende: - per stipendio o salario contrattuale, la somma del minimo tabellare e della indennità di contingenza. Dal 1° gennaio 2013 lo stipendio o salario contrattuale è solo il minimo tabellare; - per normale retribuzione, la somma di quanto compete al lavoratore, quale corrispettivo, in via ordinaria, mensilmente o a periodi più brevi (compresi stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità e, quando dovute, indennità per lavoro a ciclo continuo di sette giorni su sette, comprese le Tabelle A e B di cui a pag. 92, maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive, esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa); - per retribuzione globale, l'insieme degli emolumenti percepiti nell'anno per la prestazione lavorativa nell'orario contrattuale. A chiarimento della normativa contrattuale vigente, le parti riconoscono che la maggiorazione del lavoro domenicale con riposo compensativo non viene considerata agli effetti della retribuzione indiretta (ferie - festività - tredicesima o gratifica natalizia). Tale maggiorazione compete invece sul t.f.r. Sono fatti salvi gli accordi collettivi di miglior favore.
Nomenclatura. (Vedi accordo di rinnovo in nota)