Obblighi di cooperazione del Cliente Clausole campione

Obblighi di cooperazione del Cliente. 5.1 Il Cliente si impegna, a titolo gratuito: 5.1.1 a fornire a Sunrise tempestivamente tutte le informa- zioni, i documenti, i dati, ecc. necessari per la fornitu- ra dei Servizi; 5.1.2 a creare i prerequisiti tecnici e operativi presso la propria sede e all'interno della propria infrastruttura in considerazione della fornitura dei Servizi da parte di Sunrise, premesso che Sunrise possa impartire al Cliente le opportune istruzioni a tale riguardo; 5.1.3 a ottenere tutte le necessarie approvazioni, autorizzazioni e i consensi di terze parti che occorro- no affinché Sunrise possa fornire i Servizi; 5.1.4 a fornire e a mettere in funzione le connessioni per i lavori in loco e in remoto richieste per i Servizi; 5.1.5 a concedere al personale di Sunrise e/o a terze parti incaricate da Sunrise l'accesso alle proprie sedi, sia durante gli orari di lavoro ordinari che, previa comu- nicazione, in altri orari, a condizione che le persone incaricate forniscano gli opportuni documenti attestanti la propria identità; 5.1.6 se necessario, a rendere disponibili luoghi di lavoro completamente attrezzati per i Servizi che devono essere eseguiti presso la propria sede e garantire un ambiente di lavoro sicuro per il personale di Sunrise e il personale di terze parti impiegato da Sunrise presso la sede del Cliente; 5.1.7 a trattare le apparecchiature tecniche che sono di proprietà di Sunrise o dei relativi fornitori e che si tro- vano in suo possesso, con la necessaria attenzione, e garantire che la sede presso cui le apparecchiature tecniche vengono installate siano adeguatamente protette, in particolare da incendio, furto e atti vanda- lici; 5.1.8 a rendere disponibile personale debitamente qualifi- cato, inclusa la designazione, per ciascun servizio, di una persona che agisca come unico punto di contat- to. 5.2 Il Cliente è l'unico responsabile della custodia e del backup dei propri dati (compreso il software installa- to). 5.3 Qualora il Cliente non adempia pienamente e pun- tualmente ai propri obblighi di cooperazione, Sunrise potrà adeguare le scadenze e addebitare al Cliente eventuali costi supplementari sostenuti.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 2.19.2.1. Il cliente nomina in formato testuale per TecAlliance un responsabile di progetto come contatto di riferimento e un rappresentante, reperibili nei consueti orari di lavoro per ricevere chiarimenti e autorizzati a decidere in merito a questioni controverse. 2.19.2.2. Il cliente deve fare in modo che il termine di messa a disposizione indicato nell’offerta venga rispettato. Entro e non oltre questo termine, i dati del cliente devono essere presentati a TecAlliance per consentire un’elaborazione puntuale. 2.19.2.3. Se il cliente non rispetta il termine di messa a disposizione, TecAlliance stabilirà un nuovo termine e lo comunicherà al cliente. 2.19.2.4. I dati forniti dal cliente devono essere conformi alle specifiche delle presenti CGC. Se i dati non soddisfano una o più specifiche delle presenti CGC, l’erogazione delle prestazioni di TecAlliance non può più aver luogo o non può aver luogo nei tempi previsti. In tal caso, TecAlliance informerà il cliente sulle mancanze nella fornitura dei dati e sulle relative conseguenze (non accettazione dei dati, maggior dispendio nell’erogazione dei servizi) e discuterà con lui su come procedere. 2.19.2.5. In seguito all’elaborazione da parte di TecAlliance, i dati vengono trasmessi al cliente per la verifica e l’autorizzazione. I dati elaborati si considerano autorizzati se il cliente non si oppone in formato testuale entro tre (3) giorni in merito ai servizi prestati.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 3.2.2.1. Per escludere qualsiasi abuso o uso non autorizzato dell'hotline a spese del cliente, quest'ultimo si obbliga a comunicare mensilmente per via elettronica a TecAlliance le informazioni relative agli utenti autorizzati in un formato standard specificato da TecAlliance. 3.2.2.2. TecAlliance non risponderà alle richieste pervenute da parte di utenti non segnalati in conformità al punto 3.2.2.1. 3.2.2.3. TecAlliance fatturerà separatamente eventuali modifiche al di fuori dell’aggiornamento mensile ai sensi del punto 3.2.2.1.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 2.3.2.1.2.1. Il cliente nomina in formato testuale per TecAlliance un responsabile di progetto come contatto di riferimento e un rappresentante, reperibili nei consueti orari di lavoro per ricevere chiarimenti e autorizzati a decidere in merito a questioni controverse. 2.3.2.1.2.2. Il cliente deve fare in modo che il termine di messa a disposizione indicato nell’offerta venga rispettato. Entro e non oltre questo termine, i dati del cliente devono essere presentati a TecAlliance per consentire un’elaborazione puntuale.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 4.1. Il Cliente creerà a proprie spese le condizioni per permettere al Fornitore di installare l'oggetto del contratto. 4.2. Il Cliente dovrà proteggere adeguatamente suoi dati e programmi, prima che il Fornitore inizi qualsiasi tipo di lavoro presso le sue apparecchiature. 4.3. Il Cliente si impegna a non subaffittare il bene oggetto del noleggio, a cambiarne l'ubicazione o a cedere a terzi i diritti derivanti dal presente contratto di noleggio senza il previo assenso scritto del Fornitore.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 3.1. Prima che il Fornitore inizi i lavori presso la sede del Cliente o sulle apparecchiature del Cliente stesso inviate, il Cliente dovrà aver cura di salvare i suoi dati e programmi su un apposito supporto dati separato. 3.2. Il Cliente deve essere in possesso di un contratto di licenza valido per l'utilizzo del software. 3.3. Il Cliente si impegna a utilizzare il software modificato o integrato dal Fornitore mediante workaround, patch o release e a utilizzarlo conformemente ai termini e alle condizioni applicabili della licenza software. I software che non corrispondono più alla versione o allo stato di rilascio vengono solitamente manutenuti dal Fornitore fino all’arrivo dell’applicazione successiva.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 4.8.2.1. Il cliente è tenuto a instaurare un accesso funzionante, performante e aggiornato all’ultimo livello della tecnica (accesso diretto) al server di TecAlliance. Il diritto di accesso è regolato da TecAlliance in accordo con il cliente. Per questo, il cliente nomina in formato testuale per TecAlliance un responsabile di progetto di lingua inglese o tedesca come contatto di riferimento e un rappresentante, reperibili nei consueti orari di lavoro per ricevere chiarimenti e autorizzati a decidere in merito a questioni controverse.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 6.1. Il Cliente si impegna ad eseguire a regola d'arte i lavori preparatori concordati, necessari e/o usuali. Rientrano tra tali lavori in particolare la predisposizione di una regolare organizzazione di progetto, nonché la tempestiva prova e il collaudo di progetti, risultati intermedi, analisi, ecc. presentati da K+M EVT. 6.2. Il Cliente è altresì tenuto a mettere tempestivamente a disposizione di K+M EVT, in forma idonea o concordata, tutta la documentazione, le informazioni e i dati necessari per l'esecuzione delle forniture di beni e servizi dovuti da K+M EVT e a segnalare a K+M EVT eventuali requisiti tecnici e disposizioni e norme locali. In caso di fornitura di materiale da parte del Cliente, questi è altresì responsabile dell'integrale e tempestiva consegna del materiale correttamente imballato nel luogo d'installazione indicato da K+M EVT. 6.3. In caso di fornitura di servizi presso il Cliente, questi è tenuto a garantire in ogni momento la sicurezza del personale di K+M EVT e a consentire al personale l'utilizzo a titolo gratuito di idonei laboratori, luoghi d'installazione e di lavoro. In caso di lacune nella sicurezza, K+M EVT è autorizzata a rifiutare di svolgere lavori o a sospenderli immediatamente. 6.4. Ove il Cliente non adempia ai propri doveri di cooperazione o non vi adempia correttamente o tempestivamente, K+M EVT è autorizzata ad adempiervi a spese del Cliente o a farvi adempiere da terzi.
Obblighi di cooperazione del Cliente. (1) Il Cliente si impegna a collaborare attivamente e adeguatamente per consentire la corretta esecuzione del contratto da parte della Framos. In particolare, il Cliente è responsabile dell'approvazione dei modelli campione e dei modelli costruttivi, di loro eventuali modificazioni dallo stesso richieste, dell'ottenimento dei necessari certificati o permessi regolamentari e dell'approvazione dei disegni di montaggio. (2) Nel caso in cui l’esecuzione totale o parziale del contratto da parte della Framos non fosse possibile senza la collaborazione attiva e adeguata del Cliente e quest’ultimo non dovesse adoperarsi in tal senso, la Framos non potrà essere ritenuta responsabile della mancata esecuzione, totale o parziale, del contratto. (3) Ogni e qualsivoglia danno emergente, lucro cessante e/o costo aggiuntivo dall’omessa collaborazione del Cliente rimarranno a esclusivo carico di quest’ultimo, restando fermi e impregiudicati tutti i diritti sorti in capo alla Framos per effetto della stipulazione del medesimo contratto.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 5.1 Il Cliente dovrà assicurarsi che le attività oggetto del presente contratto possano essere svolte o eseguite da Balluff senza alcun impedimento nel luogo stabilito dalle parti e/o dove la macchina e l’impianto è situato. L’accesso all’impianto e/o al macchinario dovrà essere garantito per tutta la durata delle attività in esecuzione del presente contratto. Il Cliente si impegna a rispettare ed a far rispettare al proprio personale le normative vigenti, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza sul lavoro ed alle procedure interne per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Cliente si impegna ad appli- care tutte le normative di cui alla legge 81/2008 ed a semplice richiesta di Balluff dovrà consegnare le procedure interne adottate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ove per l’esecuzione delle attviità previste dal presente contratto fosse necessario modi- ficare e/o integrare il cosiddetto piano di sicurezza aziendale del Cliente, ogni costo sarà a suo esclusivo carico. Il Cliente manleva e lascia indenne Balluff da ogni richiesta di risarcimento relativa ad infortuni sul lavoro avvenuti negli stabilimenti / uffici del Cliente. Se per effetto delle attività oggetto del presente contratto il Cliente dovrà modificare le proprie procedure di sicurezza o implementare i dispositivi, tutti i costi relativi saranno a carico dello stesso. 5.2 In caso di reclami da parte di terzi a causa di una violazione di tali norme, in particolare per la prevenzione degli incendi, il Cliente è tenuto a manlevare Balluff e tenere la stessa indenne da tali richieste. Inoltre il Cliente dovrà rimborsare a Balluff per tutti i danni ed i costi dalla stessa sostenuti in conseguenza delle richieste da parte di terzi o comunque correlati ad essa. 5.3 Il Cliente dovrà mantenere funzionanti ed a disposizione tutte le attrezzature tecniche necessarie per l’esecuzione delle attività previste dal presente contratto e dovrà metterle liberamente a disposizione del personale Balluff. Il Cliente inoltre dovrà metter a disposizione anche tutte le attrezzature ausiliarie, i pezzi di ricambio ed i fluidi necessari per il funzionamento degli impianti o macchinari sui quali Balluff effettuerà la manutenzione o la riparazione. Il Cliente dovrà garantire una connessione internet funzionante che sia in grado di sos- tenere l’utilizzo dei software in uso a Balluff quali Skype, Microsoft Teams, TeamViewer Pilot etc. Ove la connessione di rete mobile non potesse e...