Collaborazione del cliente si impegna alla fornitura esclusivamente basandosi sulle dichiarazioni e garanzie fornite dal Cliente relativamente alle apparecchiature, su cui installare il Software, di cui già dispone o che intende acquistare. Il Cliente assume inoltre piena responsabilità della formulazione delle specifiche funzionali e tecniche. SE.CO.GES. non risponde quindi del funzionamento delle apparecchiature o della loro indisponibilità o inadeguatezza nè degli errori eventualmente commessi nella redazione delle specifiche funzionali tecniche. In deroga a quanto previsto dagli articoli 1659 e seguenti c.c., eventuali variazioni di qualsiasi entità delle specifiche tecniche delle procedure sono efficaci solo se espressamente accettate da SE.CO.GES. Il Cliente si impegna a collaborare con SE.CO.GES. ai fini del corretto adempimento da parte di quest’ultima degli impegni contrattualmente assunti nei suoi confronti. In particolare il Cliente si impegna a:
Collaborazione del cliente. 14.1 Allo scopo di consentire a Cegid di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni in base all’Accordo, il Cliente si impegna a collaborare pienamente, attivamente e regolarmente e a cooperare in buona fede con Cegid per tutta la durata dell’Accordo. Pertanto, il Cliente si impegna a consegnare a Cegid tutte le informazioni necessarie per la fornitura dei Servizi Professionali programmati o, più in generale, i Servizi. Inoltre, il Cliente si impegna a comunicare prontamente a Cegid tutte le difficoltà di cui venga a conoscenza o che possa essere a conoscenza in ragione del settore in cui opera il Cliente, durante la fornitura dei Servizi Professionali o dei Servizi e per tutta la durata dell’Accordo. In aggiunta a tutto quanto sopra riportato, il Cliente si impegna a impiegare Utenti che siano sufficientemente competenti, qualificati e formati per tutta la durata del presente Accordo.
Collaborazione del cliente. 14.1. Allo scopo del corretto adempimento dell’Accordo, il Cliente si impegna a collaborare attivamente e regolarmente e a cooperare, in buona fede, con CGM. Pertanto, il Cliente si impegna a consegnare a CGM tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei Servizi Professionali e dei Servizi di Assistenza e Manutenzione Software e/o Hardware ordinati e ad informare CGM in ordine a tutte le difficoltà di cui venga a conoscenza o di cui sia a cono- scenza o possa essere ragionevolmente a conoscenza in ragione del settore in cui specifica- mente opera il Cliente, in modo che i Servizi Professionali e i Servizi di Assistenza e Manuten- zione Software e/o Hardware siano eseguiti. Inoltre, il Cliente si impegna a selezionare/im- piegare utenti che siano sufficientemente competenti, qualificati e istruiti, per tutta l’intera durata dell’Accordo.
14.2. Il Cliente si impegna a fornire a CGM tutte le informazioni relative all'ambiente in cui sono destinati ad essere installati i prodotti Hardware e ad essere seguiti i Servizi Professio- nali. Il Cliente si obbliga, in particolare, a dichiarare la presenza di rischi specifici ai sensi dell'Art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 81/08, e successive modifiche e integrazioni, e a fornire copia dei
Collaborazione del cliente. Il cliente garantisce che tutti gli obblighi di collaborare necessari per l’adeguata esecuzione dell’ordine (ad esempio consegna entro i tempi prestabiliti di informazioni, documentazione e valori previsionali) siano evasi a tempo debito, nella misura richiesta e senza costi per cablex. Gli obblighi di collaborare sono obblighi essenziali del cliente. Il cliente garantisce a cablex il necessario accesso agli impianti e fornisce, previo accordo, l’alimentazione elettrica, i collegamenti di rete e i locali per il deposito dei materiali necessari. La raccolta, la messa a disposizione e l’aggiornamento dei piani d’opera spetta al cliente. Eventuali eccezioni sono riportate nel documento contrattuale. I lavori di cablex che riguardano i piani d’opera sono fatturati in aggiunta al prezzo di costo.
Collaborazione del cliente. 7.1 Il Cliente deve garantire un luogo di esecuzione dei lavori sicuro, il rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti nonché condizioni di lavoro adeguate e conformi alla legge.
7.2 Il Cliente è tenuto a fornire assistenza tecnica a proprie spese e sotto la propria responsabilità, nello specifico deve:
a) Mettere a disposizione il personale di assistenza necessario, qualificato o generico nel numero richiesto ai fini del montaggio e per il tempo che si renda necessario. Il personale di assistenza deve seguire le indicazioni fornite dal responsabile dell’installazione. Xxxxxxxx non è responsabile per il personale di assistenza.
b) Eseguire tutti i lavori di scavo, costruzione, ponteggio e installazione.
c) Mettere a disposizione gli apparati necessari e l’attrezzatura pesante, ad esempio dispositivi di sollevamento, consumabili e materiali di altro tipo.
d) Fornire illuminazione, riscaldamento, acqua, aria compressa ed energia elettrica oltre che i collegamenti necessari ai punti indicati nei disegni forniti da Xxxxxxxx.
e) Mettere a disposizione i locali necessari, privi di umidità, che possano essere chiusi a chiave per assicurare la custodia degli strumenti e degli attrezzi del personale.
f) Trasportare i componenti che devono essere assemblati nel luogo dove si deve eseguire il montaggio; proteggere il luogo suddetto da potenziali sorgenti di pericolo/danno di qualsiasi genere nonché i materiali utili all’esecuzione del lavoro.
g) Fornire adeguati ambienti di lavoro per il personale addetto, a prova di furto e dotati di servizi igienico-sanitari e di primo soccorso.
7.3 L’assistenza tecnica del Cliente deve garantire che il montaggio possa essere intrapreso non appena arrivi il personale incaricato e che possa essere iniziato ed eseguito senza ritardo fino all’accettazione da parte del Cliente. Quest’ultimo è responsabile per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di collaborazione previsti alla clausola 7.2.
Collaborazione del cliente. Il cliente informa Xxxxx Xxxxxx in merito alle documentazioni dell’impianto disponibili e, se del caso, le mette a disposizione. Il cliente garantisce inoltre al personale di Xxxxx Xxxxxx l’accesso illimitato agli impianti. Nel caso di un accesso difficoltoso agli impianti da revisionare dal profilo della prevenzione degli infortuni, il cliente deve procurare le necessarie piattaforme di lavoro o i dispositivi di sicurezza. Le piattaforme di lavoro e i dispositivi di sicurezza devono soddisfare le esigenze contemplate dalle direttive CFSL per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.
Collaborazione del cliente. 10.1. Il cliente collabora nel miglior modo possibile con Eisenkeil, nell’interesse di entrambe le parti.
Collaborazione del cliente. 5.1. Il cliente è tenuto a rispettare i seguenti obblighi di collaborazione: • informare in maniera dettagliata BELFOR sull’oggetto da risanare (edifici, macchinari, impianti, mobilio, arredi, installazioni ecc.) relativamente sia agli aspetti tecnici sia a particolari rischi e pericoli attesi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute; • nominare una persona di contatto che sorvegli e controlli i lavori di BELFOR e verifichi e sottoscriva i rapporti di lavoro; • informare l’assicurazione sul sinistro ed eventualmente notificare la cessione dei diritti assicurativi a BELFOR; • informare BELFOR sulle condizioni di assicurazione. In caso di sottoassicurazione, la comunicazione deve avvenire mediante raccomandata entro 5 giorni dall’inizio dei lavori; • sostenere BELFOR in tutti gli aspetti necessari a garantire una rimozione perfetta e rapida del danno. Si tratta soprattutto di: ⬝ garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro per evitare infortuni; ⬝ mettere a disposizione gratuitamente acqua e corrente elettrica; ⬝ mettere a disposizione gratuitamente degli spazi muniti di dispositivi di chiusura per conservare il materiale di lavoro (sostanze chimiche, attrezzi, macchinari ecc.) di BELFOR; ⬝ mettere a disposizione gratuitamente toilette, docce e spogliatoi; • qualsiasi contestazione durante l’esecuzione dei lavori va segnalata tempestivamente dal cliente sul posto al responsabile di cantiere di BELFOR e comunicata a BELFOR mediante raccomandata.
5.2. Se il cliente non soddisfa i suoi obblighi di collaborazione, può succedere che BELFOR non sia in grado di prestare le sue prestazioni o possa farlo solo a spese maggiori o che possano insorgere conseguenze negative. Le conseguenze della violazione degli obblighi di collaborazione sono a carico del cliente (x.xx. maggiori spese per BELFOR).
5.3. Le interruzioni non ascrivibili a BELFOR o dovute alla mancata comunicazione tempestiva da parte del cliente (almeno 14 giorni prima) vengono fatturate separatamente come segue: trasporto da e per il posto di lavoro del personale e dell’eventuale materiale, oltre che costi correnti (costi di emergenza).
Collaborazione del cliente. Il cliente è tenuto a rispettare i seguenti ulteriori obblighi di collaborazione: • riordino - qualora necessario - dei locali da risanare a cura del cliente o di BELFOR, a seconda del dispendio; • messa a disposizione gratuita di corrente elettrica e acqua nel piano di risanamento, risp. nella postazione di lavoro; • posto per 3 – 6 container (misure 6,0 x 2,5 x 2,5 m), magazzino materiali areato, a seconda delle esigenze; • lavabi per il personale di risanamento, qualora necessario; • telefono di cantiere, compreso dispositivo di ricerca ove possibile; • garanzia di attività lavorativa continua (esecuzione senza interruzioni); • misurazione necessaria dello stato effettivo a cura di EMPA, SUVA o di altre istituzioni; • misurazione stato conclusivo (consegna).
Collaborazione del cliente. 18.1. Il Cliente è tenuto a rispettare i migliori standard commerciali nonché la normativa, anche regolamentare, applicabile e a non porre in essere atti che possano in alcun modo ledere la reputazione commerciale di F3T, in particolare tramite i prodotti da essa forniti. Segnatamente, il Cliente si impegna a fornire informazioni precise ed aggiornate su caratteristiche, performance e possibili usi dei prodotti commercializzati da F3T.
18.2. Il Cliente garantisce di essere validamente in possesso di tutte le auotrizzazioni necessarie e dei requisiti richiesti dalla normativa di tempo in tempo in vigore per la vendita dei Prodotti.
18.3. Il Cliente si impegna, inoltre, a far sì che i clienti finali si astengano dal porre in essere ogni e qualsivoglia atto o comportamento che possa arrecare pregiudizio di qualsivoglia natura ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti.
18.4. Allo scopo del corretto adempimento del Contratto, il Cliente si impegna a collaborare attivamente e regolarmente e a cooperare, in buona fede, con F3T. Pertanto, il Cliente si impegna a consegnare a F3T tutte le informazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti e per l’esecuzione dei Servizi ordinati.
18.5. Il Cliente si impegna a fornire a F3T tutte le informazioni relative all'ambiente in cui sono destinati ad essere installati i Prodotti e ad essere seguiti i Servizi. Il Cliente si obbliga, in particolare, a dichiarare la presenza di rischi specif ici ai sensi dell'Art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 81/08, e successive modifiche e integrazioni, e a fornire copia dei regolamenti e delle procedure interne approntati, con particolare riferimento alla disposizione dei locali e ai rischi connessi all'impianto elettrico, unitamente al documento informativo generale in materia di direttive, procedure e raccomandazioni a tutela della sicurezza sul lavoro. Il Cliente si impegna a predisporre e attuare, nell'ambito dell'esatta esecuzione della prestazi one, tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire e tutelare l'incolumità e la salute delle persone, in modo da prevenire ogni possibile situazione di fatto anche potenzialmente lesiva della sicurezza.