OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE Clausole campione

OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose Assicurate, anche se di proprietà di Xxxxx, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono: • le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione; • le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a Euro 2000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato; • le spese relative al contributo unificato; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; • le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso della società, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione; • le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla società; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 500,00. L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale. E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. Sulla base di quanto previsto dalle definizioni, dalla premessa e dalle condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli enti assicurati, ovunque ubicati (salvo quanto diversamente specificato), anche presso terzi e/o Dipendenti, di proprietà della Contraente stessa o da lei detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di xxxxx. Si precisa che l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato: - da colpa grave del Contraente/Assicurato, dei suoi preposti e/o Amministratori, - da dolo o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato e comunque delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere. Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società assicura entro i limiti pattuiti il conducente del veicolo descritto in Polizza per gli infortuni - anche se dovuti ad imperizia, imprudenza o negligenza gravi, oppure a stato di malore o di incoscienza – subiti in conseguenza di un incidente della circolazione occorsogli mentre si trovava a bordo del veicolo medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende. L’assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia. Sono considerati “Infortuni” – a condizione che siano causati da incidenti di circolazione - anche: - l’asfissia non di origine morbosa; - l’infezione di origine traumatica; - i colpi di sole o di calore; - l’annegamento; - l’assideramento o il congelamento; - la folgorazione; - le ernie addominali traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; - le lesioni determinate da sforzi, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 5.165 per Sinistro ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: - le spese per l’intervento di un legale; - le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o approvato dalla Società; - le spese di giustizia nel processo penale; - le eventuali spese del legale di Controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società; - le spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell’Assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casi:
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La società assicura, in conformità normativa vigente, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'elenco di cui all’allegato tabulato auto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone ex art. 1681 del codice civile. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e/o lo stazionamento in aree private e derivanti dall’occasionale impiego di lame spartineve. La società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV. L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali. Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l’assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all'Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie e delle condizioni aggiuntive espressamente richiamate nella scheda di polizza. − rovina totale o parziale; − gravi difetti costruttivi; La Società indennizza altresì, se richiamate nella scheda di polizza, le spese per demolire e sgomberare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile fino a concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. ASSICURAZIONE PER PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO (valida per lavoratori dipendenti privati o di enti)
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. Italiana Bocce (organi centrali e periferici) nella sua qualità di Federazione Sportiva. La Società si obbliga a tenere indenne: