OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE Clausole campione

OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose Assicurate, anche se di proprietà di Xxxxx, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. Sulla base di quanto previsto dalle definizioni, dalla premessa e dalle condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli enti assicurati, ovunque ubicati (salvo quanto diversamente specificato), anche presso terzi e/o Dipendenti, di proprietà della Contraente stessa o da lei detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di xxxxx. Si precisa che l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato: - da colpa grave del Contraente/Assicurato, dei suoi preposti e/o Amministratori, - da dolo o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato e comunque delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere. Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono: • le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione; • le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a Euro 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato; • le spese relative al contributo unificato; • le spese di giustizia in sede penale; • le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; • le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso della società, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione; • le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla società; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 500,00. L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale. E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società assicura entro i limiti pattuiti il conducente del veicolo descritto in Polizza per gli infortuni - anche se dovuti ad imperizia, imprudenza o negligenza gravi, oppure a stato di malore o di incoscienza – subiti in conseguenza di un incidente della circolazione occorsogli mentre si trovava a bordo del veicolo medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende. L’assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia. Sono considerati “Infortuni” – a condizione che siano causati da incidenti di circolazione - anche: - l’asfissia non di origine morbosa; - l’infezione di origine traumatica; - i colpi di sole o di calore; - l’annegamento; - l’assideramento o il congelamento; - la folgorazione; - le ernie addominali traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; - le lesioni determinate da sforzi, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 5.165 per Sinistro ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: - le spese per l’intervento di un legale; - le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o approvato dalla Società; - le spese di giustizia nel processo penale; - le eventuali spese del legale di Controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società; - le spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell’Assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casi: 1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo e per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 500 (cinquecento); 2. difesa penale del Proprietario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. Italiana Bocce (organi centrali e periferici) nella sua qualità di Federazione Sportiva. La Società si obbliga a tenere indenne:
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all'Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie e delle condizioni aggiuntive espressamente richiamate nella scheda di polizza. − rovina totale o parziale; − gravi difetti costruttivi; La Società indennizza altresì, se richiamate nella scheda di polizza, le spese per demolire e sgomberare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile fino a concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE. Avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. per la gestione dei sinistri e l'erogazione delle prestazioni di assistenza, l’Impresa, alle condizioni e nei limiti appresso indicati, si obbliga, al verifi- carsi di un sinistro che interessi l’esercizio assicurato, a mettere a disposi- zione dell' Assicurato e/o dei suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia le seguenti prestazioni: 72.1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza a. allagamento o infiltrazione nell’esercizio assicurato o nei locali dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse del- l'impianto idraulico; b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provo- cato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico. Sono esclusi: Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubatu- re mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio. Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.