Oneri delle parti Clausole campione

Oneri delle parti. 1. Il comodante dichiara, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008 che i beni oggetto del presente comodato risultano conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente e sono stati sottoposti ai controlli periodici previsti. 2. Le attrezzature sono consegnate al comodatario presso ………….. (ad es. il magazzino, il capannone ………..) con apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti e nel quale è fatto constatare lo stato di manutenzione dei beni; presso tale sede i mezzi dovranno essere riposti nei periodi di inutilizzo. 3. In caso di esecuzione di lavori da parte del comodante con l’impiego di proprio personale, il comodatario si impegna a mettere a disposizione i mezzi interessati per il periodo necessario. Tali mezzi devono essere restituiti dal comodante nelle medesime condizioni, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di protezione. 4. Il comodatario non può, senza il previo consenso scritto del comodante, concedere a terzi il godimento delle cose ricevute in consegna. 5. Il comodatario nel periodo di esecuzione dei lavori, è custode del materiale oggetto del presente atto. Ne cura diligentemente la conservazione ed esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose che possano derivare dall’uso dei beni. Tale assunzione di responsabilità da parte del comodatario comprende anche gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in relazione all’utilizzo dei beni in oggetto da parte di personale alle dipendenze del comodatario. 6. Il comodante assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione nonché di riparazione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto del presente atto in quanto i beni conferiti in convenzione non prevedono un impiego esclusivo, permanente e continuativo.
Oneri delle parti. Gli Istituti Secondari di Secondo Xxxxx e gli Enti di Formazione Accreditati nelle attività rivolte a giovani in obbligo formativo firmatari si impegnano a rispettare le intese assunte reciprocamente e contestualmente, di conseguenza gli atti deliberativi adottati dagli organi collegiali e/o di direzione ne terranno conto esplicitamente. Tutti gli oneri relativi alla partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori del Tavolo interistituzionale che si costituisce saranno a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti. Ogni attività prevista dal presente Accordo si svolgerà nel rispetto dell’Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l’attività degli Istituti aderenti.
Oneri delle parti. La quota di partecipazione del conduttore alle spese dell'unità immobiliare è determinata nelle misure (in proporzione alla superficie occupata) di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta: a) spese generali b) spese condominiali c) spese riscaldamento d) spese condizionamento e) spese fornitura acqua f) spese fornitura energia elettrica g) _________________________ Le spese di straordinaria amministrazione sono integralmente a carico del locatore. Le spese di registrazione del contratto, incluse le spese di bollo, sono ripartite tra le parti nella misura pari alla metà.
Oneri delle parti. Le spese di ordinaria amministrazione, incluse le spese condominiali, sono integralmente a carico del conduttore, restando a carico del locatore le spese di straordinaria amministrazione. L’opzione di cui all’art. 5 (Cedolare secca) comporta il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso.
Oneri delle parti. 1. La Regione si impegna a espletare una manifestazione di interesse al fine di verificare la disponibilità degli operatori alberghieri del territorio, dettagliando i livelli di prestazione (offerta nutrizionale, lavanderia, ecc.). 2. La Regione, in base alla proposta di collocazione delle persone formulata dal Prefetto competente per territorio che trasmette gli elenchi degli aventi diritto all’accoglienza, contrattualizza la struttura ricettiva individuata e si impegna al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore nel termine massimo di cui all'articolo 3, previa formale trasmissione dei documenti di spesa. 3. II gestore della struttura ricettiva ospitante, che dovrà essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, s'impegna a fornire uno dei seguenti trattamenti (concordato in base alle esigenze dell'utente), a fronte di un corrispettivo da determinarsi, che non potrà essere superiore alle tariffe sotto indicate: a. pensione completa 60 euro fino al 30 Maggio 2022 oneri di legge inclusi. b. per i bambini fino a 12 anni compiuti si applica una tariffa ridotta del 50%. c. In caso di letto aggiuntivo le tariffe sono ridotte al 50%. 4. In particolare il gestore s'impegna a fornire: a. un'alimentazione sana, variata e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone; b. la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence, bungalow e/o altra sistemazione ritenuta adeguata purché sia garantita la fornitura del vitto anche attraverso ristorazione esternalizzata; Il vitto comprendente prima colazione, pranzo, cena (alimentazione sana, variata e rispettosa dei bisogni e dei gusti degli utenti), sulla base di menù settimanali, come meglio di seguito specificato: PRIMA COLAZIONE: fette biscottate, pane, dolci (croissant, crostate, biscotti, ecc.), marmellate, latte, caffè, tè, succhi;
Oneri delle parti. La spese correnti sostenute per il godimento dell’area concessa, quali pulizia eventuali utenze ect, la manutenzione ordinaria sono esclusivamente a carico del comodatario.
Oneri delle parti. Lo svolgimento delle attività del presente Accordo non comporta, per ciascuna parte, l’assunzione di oneri finanziari nei confronti dell’altra. Il riordino del materiale d’archivio si configura come parte delle ricerche del xxxx. Xxxxx. La copertura assicurativa del xxxx. Xxxxx è conseguentemente garantita dalla sua condizione di professore dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx e la BNCF è completamente esentata da ogni onere, compresi quelli di natura assicurativa.
Oneri delle parti. 7.1 - gli introiti fino a € 7.000,00 derivanti dalla prenotazione delle sale prove e del Salone sono trattenuti dall’Associazione che li utilizza per l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative e attività concordate con il Comune. Gli introiti eventualmente incassati dall’Associazione oltre la cifra di € 7.000,00 saranno versati al Comune che li utilizzerà per lavori di manutenzione straordinaria o di miglioria ai locali dello Spazio Giovani e/o per finalità sociali ed educative;
Oneri delle parti. Gli oneri relativi alle utenze ed alle spese ordinarie di condominio saranno a carico del conduttore. Le imposte e tasse in genere graveranno sulle parti secondo le vigenti disposizioni di legge, mentre le spese di registrazione del presente preliminare, e del contratto definitivo, saranno divise in parti uguali tra conduttore e locatore.
Oneri delle parti. La Misericordia, il CSV Foggia, il Xx.X.xXx.Xx. dichiarano sotto la propria responsabilità di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 APRILE 2013 n.39. La Misericordia s'impegna a: Il CSV Foggia si impegna a: Il Xx.X.xXx.Xx. si impegna a: Il Policlinico si impegna a: