Penalità. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato ed ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertata.
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Penalità. In caso Qualora, a seguito di inadempienza controlli, emergano inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni previste nell’atto di concessione, il Dirigente del presente capitolato ed ai patti contrattuali, verranno applicate Settore Welfare provvederà ad applicare una penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezzevariabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 in base alla gravità dell'inadempienza. Più specificatamente ed a A titolo esemplificativo le manchevolezze e non tassativo, si riportano di seguito alcune tipologie di inadempienze che possono dar motivo a penalità sonocomportano applicazione di penalità: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi Mancata effettuazione dei servizi previsti, non determinata da cause accertabili di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazioneforza maggiore; • Irregolarità nella conduzione Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza. Il perdurare di impianti oggetto dell’appaltotali comportamenti e comunque il reiterarsi per più di due volte causa la sostituzione del personale coinvolto; • Mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il personale addetto • Mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente; • Violazioni agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi nonché di sicurezza del lavoro previsti dalla normativa per il personale utilizzato; • Mancata apertura e chiusura dei locali del centro e/o violazione del calendario ed inosservanza orario concordati; • Applicazione di tariffe diverse da quelle contrattualmente convenute o successivamente approvate; • Esercizio di attività diverse da quelle autorizzate; • Mancata pulizia ordinaria, inosservanze delle norme igienico- sanitarie nella conduzione dei servizi e nella manutenzione ordinaria del centro; • Violazione delle disposizioni per la vendita di sicurezza alimenti e bevande all'interno del Liceo Xxxxxxx e comportamenti gravemente scorretti nei confronti degli studenti e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizipersonale della scuola; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo fax o posta elettronica. Il concessionario dovrà, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni. Trascorso il tempo sopraindicato l’ente concedente deciderà nel merito applicando nel caso le relative penali con le modalità di cui sopra. Nei casi di elevata gravità, le controdeduzioni dovranno pervenire entro 48 ore dal ricevimento della contestazione. Fatta salva la revoca o risoluzione della concessione nei casi stabiliti al successivo art. 34 del presente Capitolato, in forma scritta e controfirmatacaso di recidiva delle stesse inadempienze, le penali sono raddoppiate. La penale sarà addebitata In tutti i casi in contabilità nella misura del cinque cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all’affidatario un termine per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertataprovvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall’affidatario pena decadenza dell’affidamento.
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Penalità. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato ed ai patti contrattualiL’Aggiudicataria, verranno applicate ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità variabili variabile da un importo minimo pari lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale previa contestazione scritta a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento gravità dell’infrazione - qualora: -si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, delle conseguenze più ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato; -assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;-.non fornisca tutte le prestazioni convenute; -esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente; -.effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o meno dannose imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo; -impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; -esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del ripetersi delle manchevolezzepersonale nei termini già indicati; -.non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato. Più specificatamente ed In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a titolo esemplificativo formulare le manchevolezze che possono dar motivo proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l’aggiudicataria non adempia a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartitisopra indicata. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa determinazione della penale è commisurata alla gravità del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza fatto contestato e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmataall’eventuale recidiva. La penale Comunità Montana si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore. Si procederà al recupero della penalità, delle spese ed eventuali danni, mediante ritenuta diretta da parte della Comunità Montana sul corrispettivo del mese nel quale sarà addebitata assunto il provvedimento o in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatamancanza sulla cauzione definitiva con semplice atto amministrativo.
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Penalità. In Per la caratteristica del servizio, le attività oggetto del presente DUP non potranno essere sospese. Pertanto, l’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della loro puntuale esecuzione, anche in caso di inadempienza alle prescrizioni scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. La mancata esecuzione del servizio, rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria. L’ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed documento. Qualora, dai controlli effettuati, il servizio dovesse risultare non conforme al presente DUP, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Per le inadempienze relative ai patti contrattualicasi sotto specificati, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo sono previste le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sonoseguenti penalità: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi in caso di manutenzione programmata La ritardo nell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, l’ATS potrà applicare una penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento pari ad € 200,00 (2 %duecento) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ritardo; • in caso di difformità della prestazione effettuata rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini a quanto prescritto, potrà essere applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento) per ogni contestazione; • in caso di servizio impartitiviolazione di qualsiasi altra clausola contrattuale l’ATS avrà facoltà di applicare una penale – commisurata alla gravità dell’inadempimento - sino ad euro 1.000,00 (mille). La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione In caso di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione a carico del fornitore, l’Amministrazione Appaltante emetterà una nota debito per tali penali che poi l’Appaltatore provvederà a pagare. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dall’Amministrazione all’affidatario il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accogliibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilite. L’applicazione delle norme di sicurezza e penali previste dal presente articolo non preclude, ai sensi della normativa vigente in materia, il diritto dell’Amministrazione ad eventuale risoluzione del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto rapporto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatagravi inadempienze e/o a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti o della maggiore spesa sostenuta.
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Samples: Documento Unico Di Procedura
Penalità. In La Cooperativa appaltatrice nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e di regolamenti che riguardano il servizio stesso. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni del presente capitolato è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia a seconda della gravità dell’infrazione da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 500,00, con moltiplicazione delle sanzioni per il numero delle volte che viene contestato. L’Amministrazione comunale, previa contestazione all’impresa appaltatrice, applica sanzioni nel caso in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificatamente riguardo: • Gli operatori che espletano il servizio di cui trattasi per conto e in nome della Ditta / Cooperativa appaltatrice, sono obbligati al segreto d’ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni loro affidate nei rapporti con l’Ente appaltatore. • Gli operatori che espletano il servizio devono mantenere, durante il servizio, un comportamento corretto che in nessun modo sia pregiudizievole per gli utenti e per l’Ente affidatario. • Il personale della Cooperativa non deve chiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e comprese negli orari di lavoro con lo stesso concordati. • Non è ammessa l’interruzione del servizio non concordato con l’Area Socio-Culturale, la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo. Qualora tali condizioni avvengano, saranno applicate le seguenti penalità: • €. 200,00, nel caso in cui gli operatori non espletino il servizio di cui trattasi per conto e in nome della ditta aggiudicataria, e/o non rispettino il segreto d’ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni loro affidate nei rapporti con l’Ente appaltatore. • €. 300,00, nel caso in cui gli operatori che espletano il servizio non mantengano, durante il servizio un comportamento corretto che sia pregiudizievole per gli utenti e per l’Ente affidatario. • €. 400,00, nel caso in cui il personale della ditta aggiudicataria richieda compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune comprese negli orari di lavoro con lo stesso concordati. • €. 500,00, nel caso di inadempienza alle prescrizioni e di interruzione del presente capitolato ed ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità servizio non concordato con l’Area Socio- Culturale e di mancata effettuazione del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatagiustificato motivo.
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Penalità. L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi derivanti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. In caso di inadempienza riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazioni alle prescrizioni disposizioni del presente capitolato ed ai patti contrattualiCapitolato, verranno applicate (ivi inclusi quelli contenuti nell’offerta presentata), l’Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, o fax o pec. L’Aggiudicatario, entro 15 giorni consecutivi dalla data della contestazione di cui sopra (o entro le 24 ore successive nei casi di elevata gravità), deve produrre le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancate osservazioni dell’Aggiudicatario, l’A.C. notifica la penale applicata entro 30 giorni consecutivi dalla data della contestazione. L’Amministrazione Comunale entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento delle controdeduzioni, qualora non le ritenga fondate, provvede a comunicare la penale applicata. La stessa non applicherà alcuna penalità variabili qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. L’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad eliminare gli inconvenienti contestati. Qualora ciò non avvenga, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, a seconda dell’importanza della irregolarità spese del danno arrecato al normale funzionamento dei prestatore di servizi, delle conseguenze più gli interventi previsti e non effettuati o meno dannose effettuati in maniera insoddisfacente. L'Amministrazione Comunale, a tutela dell’esatta e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed puntuale osservanza di quanto contenuto nel presente Capitolato, e secondo la tipologia di inadempienze che solo a titolo meramente esemplificativo qui di seguito si riportano, si riserva di applicare le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sonoseguenti penalità: • Ritardi Euro 1.000,00 (mille) Utilizzo del materiale igienico sanitario non conforme alla vigente normativa in materia. • da Euro 200,00 (duecento) a Euro 300,00 (trecento) Mancata consegna dei materiali e dei prodotti necessari presso ogni singolo Servizio Educativo, fatto salvo per interventi urgenti giustificati motivi. • Euro 1.000,00 (mille) Mancato rispetto delle procedure di autocontrollo previste nel manuale HACCP • Euro 500,00 (cinquecento) Mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del presente Capitolato (modalità di svolgimento del servizio - personale) • Da Euro 250,00 (duecentocinquanta) a Euro 1.000,00 (mille) Mancato rispetto di uno o più articoli del Capitolato speciale. • Maggiorazione del 25% della spesa sostenuta dall'A.C. per il reintegro di materiali, forniti dall'A.C. al posto dell’Aggiudicatario inadempiente, ai sensi del presente Capitolato. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’A.C. il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nello stesso capitolato ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e ordinari • Ritardi spese saranno recuperati a scomputo dei crediti vantati dall’Aggiudicatario nei confronti dell’A.C. L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale danno. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 23 del presente Capitolato inerenti la risoluzione del contratto. È facoltà dell’Amministrazione Comunale invitare la Ditta aggiudicataria, per interventi le infrazioni più significative, a risolvere le questioni mediante concordate procedure di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due conciliazione esclusivamente tra le parti, senza il ricorso a soggetti terzi con funzione arbitrale. L’Aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni né rifiutarsi di eseguire disposizioni dell’Amministrazione Comunale per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno effetto di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi contestazioni che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatasorgere tra le parti.
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Samples: www.comune.terni.it
Penalità. In caso L’impresa è soggetta all’applicazione di inadempienza alle prescrizioni penalità nei seguenti casi : ▪ esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni; ▪ ritardo nella consegna dei prodotti; ▪ ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del presente capitolato ed ai patti contrattualicontratto o nella fase di consegna o di collaudo; ▪ mancato rispetto dei termini previsti per la gestione dell’assistenza post-vendita. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. L’ammontare delle penalità variabili a seconda dell’importanza potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; • in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della irregolarità penale medesima. E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del danno arrecato al normale funzionamento dei serviziservizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle conseguenze più eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o meno dannose e eccezione di sorta da parte del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata medesimo, salvo, in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali caso, l’eventuale risarcimento dei danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatasubiti.
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Samples: Contratto Di Manutenzione
Penalità. L’ASL 8 si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso le sedi in cui si svolge il servizio al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi di cui alla presente procedura. In caso di inadempienza alle prescrizioni inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non superiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Amministrazione contraente ritiene di disattenderle e di applicare comunque la penale. Si fa presente che l’accettazione del servizio oggetto del presente capitolato ed appalto, da parte dei funzionari ASL 8 competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a inadempienze non potute rilevare all’atto dell’esecuzione del servizio. L’aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente Capitolato in caso di inadempimento e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dovute. Le penali che verranno applicate sono indicate di seguito: • esecuzione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle pattuite e/o mancata esecuzione delle prestazioni: perdita del relativo compenso. L’effettiva qualità viene accertata in esito a un procedimento in contradditorio tra la ASL 8 e l’aggiudicatario; • mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e degli obblighi di legge nei confronti del personale. Prima infrazione € 1.000,00 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai patti sensi dell’art. 1456 del Codice civile; • inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate, spostamento di orari, mancata informazione, scorrettezza del personale, inosservanza delle prescrizioni esecutive, altre analoghe o similari da € 250,00 a € 1.000,00 in relazione all’entità delle inadempienze. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, verranno applicate penalità variabili l’ASL 8 potrà rivalersi sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. Nei casi di grave recidiva, l’ASL 8 ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto. Fermo restando quanto disposto dai paragrafi precedenti, in caso di mancata esecuzione dei servizi previsti o di parte di essi, la ASL 8 può provvedervi d’ufficio, ricorrendo a seconda dell’importanza terzi, e ciò a tutto carico dell’aggiudicatario, fatto salvo diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito ed all’applicazione della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizipenalità. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione della penale avverrà mediante emissione di nota di credito, delle conseguenze più da imputare sui pagamenti periodici, o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze anche mediante escussione parziale o totale della garanzia fidejussoria definitiva, che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatareintegrata dall’aggiudicatario.
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Samples: www.aslcagliari.it
Penalità. In caso di inadempienza mancata rispondenza dei beni alle prescrizioni del presente capitolato ed ai patti contrattualispecifiche qualitative prescritte, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato ciascuna Azienda Sa- nitaria li respingerà al normale funzionamento fornitore, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti. In caso di mancata rispondenza o di anomalie nelle prestazioni dei servizi, ciascuna Azienda Sanita- ria contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rime- diare a provvedere a quanto dovuto. Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, ciascuna Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando: - non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto; - non effettua o effettua in ritardo la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi al momento del- la consegna o in corso di esecuzione; - non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle conseguenze più prestazioni contestate. - si verificano manchevolezze e/o meno dannose e del ripetersi deficienze dei presidi forniti; - si verifica un ritardo nelle consegne totali o parziali di presidi e/o loro accessori; - si verifica un ritardo nella messa in funzione delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sonoattrezzature; - si verifica un ritardo nel ritiro dei presidi e/o accessori, dichiarati non conformi alle specifiche di capitolato; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata manutenzione, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi, fermi di attrezzature o di servizi; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di sanificazione, mancata rintrac- ciabilità del processo e relativo codice identificativo, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi o di servizi; - non vengono effettuati i corsi di addestramento clinico/tecnico previsti dal Capitolato speciale. La penale sanzione sarà addebitata in contabilità nella misura applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale sogget- to aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione. Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali: - per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai programmi termini di cui ai precedenti artt. 5.9 e alle scadenze previste dagli ordini 5.11: l’1‰ dell’importo complessivo del contratto, al netto di servizio impartitiIVA; - in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria: fino al 10% dell’importo della fornitura aggiudicata, al netto di IVA. La Ditta Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. I rimborsi per danni e le penali inflitte saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la ditta aggiudicataria dovrà inoltre rispondere direttamente provvedere alla ricostituzione di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personaleessa nel suo originario ammontare. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza art. 1453 e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmatass. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatac.c.
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Penalità. Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente bando, ritenute di lieve entità, l’Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare: ▪ penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; ▪ penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio; ▪ penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati; ▪ penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse; ▪ penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato ed ai patti contrattuali, verranno applicate recidiva per la medesima infrazione la penalità variabili a seconda dell’importanza è raddoppiata. Il pagamento della irregolarità del penale non esonera il gestore dei servizi dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al normale funzionamento Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al soggetto gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei servizisuccessivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà al gestore l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle conseguenze più maggiori spese che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatasulla cauzione.
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Samples: www.comune.casalecchio.bo.it
Penalità. In caso di inadempienza alle prescrizioni o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, l’aggiudicataria, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della contestazione e fatto salvo l’obbligo di risarcire il danno cagionato all’Amministrazione Comunale, sarà passibile di penalità pecuniaria secondo quanto di seguito esposto. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, contro la quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa. Le eventuali motivazioni addotte verranno sottoposte alla valutazione dell’Ufficio Ambiente del Comune. Decorso il suddetto termine o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, si procederà alla determinazione all’applicazione della penalità dandone comunicazione alla ditta. L’ammontare determinato sarà incamerato dal Comune per mezzo di trattenuta sulla prima rata utile del canone o tramite escussione della garanzia definitiva, unitamente all’importo relativo all’eventuale mancato svolgimento del servizio contestato e fatta salva comunque l’azione di risarcimento del danno. Si applicheranno le seguenti penalità per le relative inadempienze: ✓ per personale in servizio privo di divisa regolamentare e dispositivi di protezione individuale – per addetto e per giornata; ✓ per mancata pulizia di bocche lupaie e/o caditoie stradali – per manufatto e per giorno; ✓ per mancato svuotamento dei cestini portarifiuti – per contenitore e per giornata; ✓ per mancata reperibilità del referente tecnico/capo centro – per giornata; ✓ per mancata fornitura e consegna di sacchi, secchielli o contenitori – per utenza; ✓ per mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori o sacchi conferiti dagli utenti durante la raccolta domiciliare; ✓ in caso di utilizzo di mezzi sostitutivi non segnalati preventivamente ai competenti Uffici comunali o di mezzi non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente Capitolato – per giornata; ✓ per travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattatore in luoghi non autorizzati – per mezzo e per giornata; ✓ per mancata o non corretta compilazione dei registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; ✓ per mancata o intempestiva collaborazione con i competenti Uffici comunali; ✓ per comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale comunale addetto al controllo; ✓ per mancata rimozione di rifiuti abbandonati oltre il termine di 48 ore dall’avvenuta richiesta formale da parte del Comune, nel limite di quanto previsto dal relativo articolo del presente capitolato ed ai patti contrattuali– per giornata; ✓ in caso di utilizzo di mezzi sostitutivi non adeguati – per giornata; ✓ per mancato invio delle comunicazioni periodiche previste nel presente capitolato – per ciascuna comunicazione; ✓ per mancata pulizia manuale o meccanizzata di una singola via, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizimarciapiede, delle conseguenze più piazza, parcheggio, pista ciclopedonale, parco o meno dannose giardino e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi simili – per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale giornata; ✓ per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini mezzo mancante del servizio – per giornata; ✓ per ogni operatore mancante o non adeguatamente sostituito – per giornata; ✓ per la mancata o irregolare effettuazione di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni raccolta rifiuti a persone, cose cadenza mensile - per utenza; ✓ per il mancato o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie irregolare avvio a recupero e/o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere riciclo dei rifiuti oggetto di assegnazione raccolta differenziata; ✓ per la mancata o irregolare effettuazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazioneservizio di raccolta rifiuti a cadenza bisettimanale per via o parte di essa; • Irregolarità nella conduzione ✓ per la mancata o irregolare effettuazione di impianti oggetto dell’appaltoservizio di raccolta rifiuti a cadenza settimanale per via o parte di essa; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme ✓ per miscelazione di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta rifiuti già conferiti in forma scritta differenziata; ✓ per appropriazione di rifiuti recuperabili il cui compenso è incassato dal Comune. Per eventuali altre inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale stabilire l’importo della corrispondente penalità pecuniaria sulla base della gravità e controfirmatadelle responsabilità accertate entro comunque l’importo massimo di Euro 10.000. La penale sarà addebitata Nessuna controversia potrà in contabilità nella misura alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatapubblico servizio.
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Samples: www.comune.lacchiarella.mi.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Il committente si riserva di applicare le penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), per ogni decade di ritardo maturata rispetto al termine contrattuale. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato ed ai patti contrattualisuperamento di 30 (trenta) giorni della scadenza contrattuale, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sonoil committente avrà la facoltà di: • Ritardi risolvere il contratto in tutto o in parte per interventi urgenti le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e ordinari fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni; • Ritardi consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per interventi l’intero periodo di manutenzione programmata La penale sarà addebitata proroga. Se durante il periodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, salvo i casi di forza maggiore, il committente si riserva di procedere all’applicazione di una penalità di importo come da tabella seguente: Tipo Inadempienza Importo Penale Note Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 500€ per ogni mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in contabilità nella misura del due seguito a guasti o malfunzionamenti hardware e software 10€ per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale ogni minuto ulteriore rispetto al numero massimo previsto per il ripristino della piattaforma. L’obiettivo è quello di evitare interruzioni della diponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero” Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a GDPR, etc… 50€ a non conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di rilevamento e quella di risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni. Per tutte le altre casistiche di non conformità, la penale sarà dello 0,5% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai programmi per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al 4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi5. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dal committente. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale l’Impresa avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni, entro e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartitinon oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati riscossione delle penali avverrà mediante sottrazione dell’importo delle panali dai primi pagamenti utili dovuti alla ditta da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertataparte degli enti.
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Samples: www.comune.cuneo.it
Penalità. In Le penalità minime che il Politecnico si riserva di applicare sono le seguenti: • per ogni giorno in cui venga riscontrata la presenza di un organico insufficiente, tale da provocare disservizi all’utenza (lunghi tempi di attesa, offerta di prodotti insufficiente, ecc….); • per ogni caso di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato ed non conformità relativa agli indumenti di lavoro; • per ogni caso di mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere; • per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza sensi della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezzenormativa vigente. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla data prevista di inizio del servizio; • per assenza del Responsabile del servizio superiore a tre giorni senza intervenuta sostituzione; • per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti erogati; • per la mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative; • per ogni caso di non rispetto ai programmi del divieto di riciclo; • per ogni caso di non conformità in relazione alle operazioni di preparazione e alle scadenze previste dagli ordini cottura degli alimenti; • per ogni ora (o frazione) di riduzione dell’orario di servizio impartitinon autorizzata dal Politecnico. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente • per ogni caso di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto non conformità in relazione alle operazioni di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazioneconservazione dei pasti; • Irregolarità nella conduzione per ogni caso di impianti oggetto dell’appaltomancato rispetto delle specifiche relative alle operazioni di pulizia ordinaria; • Mancato rispetto ed per ogni caso di non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti; • per ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti; • per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata; • per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione come previsto dal Piano di Autocontrollo o qualora emergesse la necessità; • per ogni rilevamento di non conformità relativamente alla manutenzione ordinaria degli arredi, attrezzature, impianti e strutture; • per ogni inosservanza delle norme di sicurezza legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi; • per ogni verifica microbiologica in cui si riscontino valori superiori a quelli definiti dalla normativa per microrganismi non patogeni; • ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati del Politecnico ad eseguire i controlli di conformità al presente concessione. • per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dalle normative nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni; • per ogni giorno di chiusura non autorizzato dal Politecnico; • per ogni giorno di mancato rilascio dei locali a seguito di conclusione della concessione. Per la ritardata consegna delle opere previste in sede contrattuale, verrà applicata la penale di importo pari all’1 per mille dell’importo contrattuale (pari al canone concessorio dovuto per i 5 anni di concessione) per ogni giorno naturale e consecutivo. Tale penale non potrà superare il 10% del valore della concessione. Oltre alle penali suddette, per ciascuna delle altre violazioni delle norme del presente capitolato e del Piano Operativo progetto tecnico presentato in sede di Sicurezza; • Qualsiasi gara, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale di € 250,00. In caso di mancata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra inadempienza Impresa, addebitando il maggior costo al Concessionario inadempiente, nei confronti della quale verrà applicata anche la penale come sopra indicato. Nel caso in cui il Concessionario incorra in reiterate inadempienze agli standard del presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi capitolato, la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmataStazione Appaltante si riserva di applicare penalità progressive allo stesso tipo di infrazione. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertataIn caso di rifiuto la Stazione Appaltante provvederà all’applicazione delle penali.
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Samples: www.swas.polito.it
Penalità. In Nel caso di inadempienza in cui, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario e da questi non giustificato, i servizi non vengano espletati in modo conforme alle prescrizioni della normativa in vigore in materia ed a quanto previsto dal presente capitolato e dalla proposta gestionale presentato in sede di gara, il Comune applica al Concessionario, dopo aver accertato l'inadempimento, in contraddittorio con il medesimo e previa comunicazione scritta, una pena pecuniaria, da un minimo di € 300,00= ad un massimo di € 3.000,00= per ogni violazione contestata, in ragione della gravità della violazione commessa. La valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sull’ammontare della conseguente pena pecuniaria da infliggere al concessionario è demandata direttamente all’Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l’applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia: • effettuazione del servizio in modo non conforme rispetto alle disposizioni del presente capitolato ed e ai patti contrattualicontenuti del progetto gestionale; • carente pulizia dei locali o non eseguita in modo soddisfacente; • ritardo nella sostituzione del personale e nelle comunicazioni preventive al riguardo; • violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento di trattamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose dati personali e del ripetersi segreto d’ufficio; • mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione; • mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto. Il Comune può valersi della fideiussione per il pagamento delle manchevolezzepenali. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartitiEntro i successivi dieci giorni, la fideiussione deve essere integrata dal Concessionario. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 8 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di eventuali danni a personelieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno potrà essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatacomminata una semplice ammonizione.
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Penalità. In L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti. Nel caso di inadempienza alle prescrizioni inosservanza delle norme del presente capitolato ed ai patti contrattualie per ciascuna carenza rilevata, verranno potranno essere applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizile seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sonosue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi in caso di manutenzione programmata La sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi sospensione; • in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; • in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; • in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni fatto. • in caso di mancata o non tempestiva sostituzione del personale verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni fatto; • nel caso in cui all’esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara). In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata, al referente della Ditta quanto emerso e alle scadenze previste dagli ordini insieme concorderanno per un confronto, con stesura di servizio impartitiun apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente emettere nota di eventuali danni accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a personecarico della Ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 113 bis, cose o disservizi che dovessero verificarsicomma 2, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmatadetto ammontare netto contrattuale. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertataDitta aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: ww2.ausl.bologna.it
Penalità. In caso L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione della penale nella misura generale del 10% sull’importo medio giornaliero del servizio relativa a quei giorni di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato ed ai patti contrattualidisagio generatisi. Si considerano, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all’applicazione delle specifiche penali di seguito indicate: € 200 – Per ritardo nella presentazione dell’elenco nominativo del personale in sostituzione (dati anagrafici, codice fiscale, patente cap, anzianità di servizio) come previsto all’art.4; € 500 – Per ritardo superiore ai 15 minuti dall’orario previsto di arrivo o partenza dalle singole scuole, non giustificato; € 700 – Per l’ impiego di personale non idoneo allo svolgimento del servizio; € 500 – Per l’impiego di personale in sostituzione che conosce insufficientemente il percorso e gli alunni che utilizzano normalmente il servizio; €.300 -- Giornaliere per la mancata presenza dell’accompagnatore; € 300 – Per il mancato rispetto delle fermate definite nelle specifiche modalità dal Servizio Pubblica Istruzione per garantire la sicurezza dei trasportati; € 500 – Per comportamento non corretto e collaborativo con i minori trasportati le manchevolezze loro famiglie e gli altri soggetti impegnati nell’esecuzione del servizio (personale scolastico, ..), fatto salvo quanto previsto all’art.4; € 400 – Per mancata comunicazione al Servizio Pubblica Istruzione di disguidi o errori che possono dar motivo pregiudicare la sicurezza degli alunni nelle salite e discese, di episodi che riguardano il comportamento degli alunni durante il trasporto e di guasti al mezzo avvenuti nel trasporto; € 300 - Per impossibilità del Servizio Pubblica Istruzione a comunicare con gli autisti per negligenza degli stessi nell'utilizzo del telefono cellulare; € 500 - Per utilizzo di automezzi non conformi a quelli indicati in sede di gara o inadeguati per capienza al numero degli alunni da trasportare, inidonei sul versante manutentivo ed igienico e inadeguati per confort al trasporto di alunni; Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso dell’anno scolastico, L’Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell’applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto. L’applicazione delle penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata non oltre 10 giorni dalla notifica in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni via amministrativa della contestazione Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a personeinsindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte dell’appaltatore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto applicate all’appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente di assegnazione settore o dal funzionario incaricato. Si procede al recupero delle penalità da parte dell’Amministrazione comunale direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all’appaltatore per il mese nel quale è assunto il provvedimento. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’appaltatore essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione saranno notificate all’appaltatore tramite fax o Racc. A.R.. L'applicazione delle penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertataarticolo non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Penalità. In caso L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal Capitolato e documenti allegati. Ai sensi dell'articolo 113 bis del Dlgs 50/2016, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di inadempienza ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prescrizioni prestazioni del presente capitolato ed ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze più o meno dannose legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La penale viene applicata, previa contestazione, dal Responsabile Unico del ripetersi delle manchevolezzeProcedimento. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sonoIl Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà di comminare la penale specifica di 250,00 Euro per ogni inadempienza nei seguenti casi: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità ritardo nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazioneesecuzione delle operazioni programmate; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appaltomancata reperibilità del personale dell'Appaltatore; • Mancato esecuzione di interventi in assenza degli accorgimenti necessari per limitare il disturbo agli utenti; • inosservanza delle disposizioni del Capitolato relative alle norme comportamentali del personale; • mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza sicurezza. La valutazione in ordine alla non corretta esecuzione delle prestazioni, finalizzata all’applicazione delle penali è insindacabile e del Piano Operativo può considerare, oltre alla qualità tecnica delle prestazioni, anche il rispetto delle norme di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al sicurezza, di igiene pubblica e la normativa riguardante i servizi oggetto dell’appalto. L’applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime l’Appaltatore dall’obbligo di eseguire comunque la prestazione stessa, con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalle disposizioni impartite. L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di procedere all’esecuzione d’ufficio, parziale o totale, della prestazione, addebitando gli oneri relativi all’Appaltatore. La scelta del soggetto che comunque pregiudichi deve provvedere all’esecuzione della prestazione in sostituzione dell’Appaltatore è riservata al Committente e la regolare funzionalità dei servizi; relativa spesa non è sindacabile da parte dell’Appaltatore. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto. Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate penali possono essere applicate anche contemporaneamente, sommandosi. Nel caso di violazione dello stesso genere, ripetuta nell’arco di un mese, l’importo della penale è raddoppiato. Le penali vengono applicate mediante trattenuta sul pagamento successivo alla Ditta in forma scritta e controfirmatacontestazione dell’inadempienza. La penale sarà addebitata può essere comminata in contabilità nella misura modo reiterato, fintanto che permane la situazione di inadempienza/inosservanza. Il Responsabile Unico del cinque Procedimento si riserva la facoltà di non considerare inadempienze sanzionabili le inosservanze di lieve entità, purché non siano sistematiche. Il Committente può anche rivalersi sulla cauzione definitiva, salvo l’obbligo per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatal'Appaltatore di reintegrare l’importo originario.
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Penalità. L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi : ▪ esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni; ▪ ritardo nella consegna dei prodotti; ▪ ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato ed mancata rispondenza dei prodotti ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto d’Appalto, i suddetti prodotti verranno restituiti al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente, se trattasi di necessità urgenti, o, comunque, entro il termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, con altri di qualità e quantità richiesti. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; • in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. E’ fatto comunque pregiudichi salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). La Azienda Sanitaria avrà la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatacaso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
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Penalità. In caso L’impresa è soggetta all’applicazione di inadempienza alle prescrizioni penalità nei seguenti casi : ▪ esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni; ▪ ritardo nella consegna dei prodotti; ▪ ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del presente capitolato ed ai patti contrattualicontratto o nella fase di consegna o di collaudo; ▪ mancato rispetto dei termini previsti per la gestione dell’assistenza post-vendita. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. L’ammontare delle penalità variabili a seconda dell’importanza potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; • in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento penale medesima. E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei servizidanni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). L’ Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle conseguenze più eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o meno dannose e eccezione di sorta da parte del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata medesimo, salvo, in contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini di servizio impartiti. La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali caso, l’eventuale risarcimento dei danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertatasubiti.
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Penalità. Il servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato. In caso di inadempienza alle prescrizioni mancata rispondenza del servizio ai requisiti richiesti, l’Amministrazione procederà ad assegnarlo, a propria discrezione, ad altra ditta addebitando il maggior costo, nonché le relative penali, alla ditta aggiudicataria per il periodo rimanente rispetto alla naturale scadenza del contratto. In tal caso fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere all’Azienda ULSS, saranno inoltre poste a totale carico dell’impresa tutte le spese sostenute per ispezioni, controlli e perizie ritenute necessarie anche con l’ausilio di personale non dipendente. L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Azienda ULSS non implicherà alcuna responsabilità a carico dell’Ente per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed ai patti contrattualiesclusivamente a carico dell’impresa. Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’Azienda ULSS, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale determinata in base alla quantificazione della minor prestazione effettuata e comunque, fino ad un massimo del 10% del valore complessivo del contratto, oltre il quale potrà essere applicata la clausola risolutiva espressa del contratto. La contestazione potrà riguardare: • mancata effettuazione del servizio; • rifiuto di adempiere a quanto stabilito nel presente capitolato; • messa in atto da parte degli operatori della ditta di modalità e metodologie diverse, per l’attuazione del progetto riabilitativo individuale dei pazienti, rispetto alle indicazioni del Responsabile della struttura individuato dal Dipartimento di Salute Mentale; • mancata collaborazione degli operatori della ditta con il Dipartimento di Salute Mentale. Inoltre: • nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venire meno la fiducia nella puntualità e precisione delle successive prestazioni; • qualora il servizio non risultasse, comunque, di completo gradimento dell’Amministrazione per cause motivate; l’Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera raccomandata A.R., e di rivolgersi ad altre ditta, ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. In tal caso, questa Amministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate penalità variabili alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali per esecuzione non conforme per quantità e/o qualità del servizio, vengono di seguito elencate. • Nel caso in cui venisse messo a seconda dell’importanza della irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizidisposizione personale in qualità e quantità inferiore a quanto stabilito, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La la penale sarà addebitata in contabilità di € 80,00 per ogni giorno di mancato rispetto dei termini previsti e per ogni struttura interessata; • In caso di mancato inizio del servizio nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale data stabilita, la penale sarà di € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai programmi e alle scadenze previste dagli ordini per ogni struttura interessata; • In caso di servizio impartitimancata manutenzione, secondo i termini previsti nell’art. 9 del presente capitolato, la penale sarà di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni struttura interessata. L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; • in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente dal presente capitolato La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni a personesubiti, cose la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c.). L’Azienda ULSS si riserva di addebitare i maggiori costi anche qualora per sopperire alle inadempienza usufruisca di proprio personale e/o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta contratti già in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni contestazione motivata ed accertataessere.
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