PERMESSI STUDIO. A miglioramento di quanto previsto dal CCNL Metalmeccanico, in caso di lavoratore studente ’azienda garantirà due giornate aggiuntive di permesso per sostenere la prova di esame. I permessi aggiuntivi potranno essere utilizzati prima dell’esame, per la sua verbalizzazione o per la proclamazione dell’esito dell’esame di laurea.
PERMESSI STUDIO. 2 Art. 208 D.P.R. 10 gennaio 1957 “Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano presentati senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse”. L’utilizzo dei permessi studio deve poter essere fruito in modo flessibile permettendone l’utilizzo sia per seguire le lezioni, sia per la preparazione agli esami.
PERMESSI STUDIO. Richiediamo l’effettiva fruibilità dei seguenti istituti previsti dal CCNL art. 33: ‐ 450 ore di permesso per la formazione finalizzate all’acquisizione di una delle professionalità previste dalla Nomenclatura e Classificazione delle Unità professionali redatta da ISFOL. ‐ 150 ore di permesso già previste dal precedente CCNL Tlc, da rendere fruibili attraverso la predisposizione, convenuta dalle Parti, di un catalogo di corsi di ritenuti “coerenti con l’attività svolta in azienda dagli interessati”. ‐ Si richiede, tenuto conto di quanto previsto dal nuovo CCNL TLC, di portare da 4,5 a 6 i giorni di permessi/esame per il lavoratori turnisti con contratto part–time verticale(week end) e misto, e da 9 giorni a 10 per tutti gli altri lavoratori.
PERMESSI STUDIO. 1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
PERMESSI STUDIO. Le Parti riconoscono come inviolabile il diritto dei lavoratori alla formazione professionale vista come un requisito d’utilità per entrambi gli interessi rappresentati. Infatti l’acquisizione di maggiori competenze e conoscenze non solo reca maggior pregio al profilo del prestatore ma accresce la qualità della prestazione svolta alle dipendenze del datore.
PERMESSI STUDIO. Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio, diversi dalla formazione e dall’aggior- namento professionale, in scuole di istruzione dell’obbligo e superiore statali, paritarie o legalmente rico- nosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, spettano ◆ permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti la sessio- ne di esami (anche per gli universitari) e ◆ permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale aziendale fissato all’inizio di ogni anno nella mi- sura di 4 ore per ogni dipendente occupato nell’azienda. Tali permessi competono nella misura mas- sima individuale di 100 ore annue “pro-capite”. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale, moltiplicando 4 ore per 2 per il nume- ro di dipendenti. Tali permessi retribuiti possono essere accordati anche ai lavoratori che si iscrivano a corsi di alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che intendano frequentare corsi per l’apprendimen- to o l’approfondimento della lingua italiana. In tal caso le ore annue di permesso individuale retribuito sono elevate a 200. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i permessi non possono superare il 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità. Non sono compresi nel computo i lavoratori assen- ti per gli esami. Riguardo i viaggiatori o piazzisti: ◆ ai lavoratori studenti universitari è concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenu- to. Per gli esami di diploma universitario o di laurea i giorni di permesso retribuito saranno elevati a 4; ◆ ai lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali sono concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami.
PERMESSI STUDIO. 1°) L’Azienda concederà permessi retribuiti in misura di 150 ore annue complessivamente per i dipendenti iscritti a corsi universitari frequentati con profitto (ovvero che abbiano superato almeno il 50% del numero medio per anno degli esami previsti per il corso frequentato) che ne facciano richiesta motivata per iscritto.
PERMESSI STUDIO. Al fine di garantire il diritto allo studio sono riconosciuti al personale dipendente dell’Agenzia, che abbia superato il periodo di prova, appositi permessi orari retribuiti finalizzati alla frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o alla frequenza di corsi di laurea magistrale, triennale e magistrale a ciclo unico, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, nonché al conseguimento di titoli post-universitari e cioè master e corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea approvati dal Consiglio Accademico delle Università attinenti al percorso di studi intrapreso o coerenti con il titolo di studio in possesso dell’interessato, nonché per sostenere i relativi esami. Detti permessi retribuiti sono riconosciuti nella misura massima di 150 ore annue pro-capite, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio rispetto a quelle richieste come permesso, e sono concessi nell’arco dell’anno solare ad un numero di dipendenti non superiore al 4% del totale dei dipendenti dell’Agenzia in servizio all’inizio di ogni anno, avuto riguardo alle esigenze organizzative delle singole sedi. Al personale dipendente che presta servizio a tempo parziale i permessi saranno concessi proporzionalmente alla percentuale di orario effettuato. Per le ore di permesso fruite ai sensi dei commi che precedono, compete all'interessato unicamente la retribuzione fissa, ferma restando la presentazione della documentazione di cui ai successivi commi. I dipendenti che intendono fruire del beneficio devono presentare apposita domanda, corredata di documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza, entro il 30 novembre di ciascun anno. Potranno essere esaminate eventuali domande presentate oltre il suddetto termine solo qualora si riferiscano a corsi istituiti in data successiva al 30 novembre e non sia stato raggiunto il limite massimo del 4%. Qualora il numero delle richieste pervenute superi il 4% delle unità in servizio al 31 dicembre dell’anno, per la concessione dei permessi l’Agenzia provvede a redigere un’apposita graduatoria avuto riguardo alla precedenza acquisita in tema di anno di regolare iscrizione al corso, armonizzando la domanda alle specifiche esigenze organizzative delle singole realtà. Pertanto, il dipendente iscr...
PERMESSI STUDIO. 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono riconosciuti al personale dipendente dell’Agenzia, che abbia superato il periodo di prova, appositi permessi orari retribuiti finalizzati alla frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o alla frequenza di corsi di laurea magistrale, triennale e magistrale a ciclo unico, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, nonché al conseguimento di titoli post-universitari e cioè master e corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea approvati dal Consiglio Accademico delle Università attinenti al percorso di studi intrapreso o coerenti con il titolo di studio in possesso dell’interessato, nonché per sostenere i relativi esami.
PERMESSI STUDIO. Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 34 del CCNL TLC, i lavoratori studenti universitari possono fruire, a giornate intere o a semi-turni, di cinque giorni di permesso - annuale - riproporzionati per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto - da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno solare di fruizione. La compensazione avrà luogo in via posticipata e, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative della Struttura di appartenenza, mediante prestazioni integrative del normale orario giornaliero di lavoro, di durata minima di 30 minuti e massima di 90 minuti giornalieri, da rendere senza soluzione di continuità, di norma, rispetto al termine dell’orario di lavoro ovvero anche a giornata intera o a semi-turno, nelle giornate di “libero lavorativo” per il personale partecipante a turnazioni per servizi il cui arco temporale di effettivo presidio sia inferiore a sei giorni settimanali. La spettanza annua di permessi non fruiti non potrà essere cumulata con quella dell’anno successivo. Le ore non compensate saranno considerate a tutti gli effetti assenze non retribuite. Nel caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, i predetti permessi saranno riproporzionati.