Attività escluse. 1. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento:
a) le convenzioni di cui agli articoli 30 e 31 del T.U.E.L.;
b) gli accordi di programma e di cooperazione tra gli Enti, di cui all'art. 34 del T.U.E.L. e alle disposizioni statutarie;
c) gli atti e i contratti di liberalità;
d) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7.8.1990 n. 241;
e) gli incarichi conferiti a legali in ordine a processi o per l’acquisizione di pareri;
f) gli incarichi conferiti a notai nonché ad eventuali arbitri;
g) gli incarichi di consulenza in materia artistica o ambientale;
h) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti.
CAPO III Il Segretario Comunale e i Responsabili dei Servizi Art.8 - Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale esercita le funzioni di Ufficiale rogante e, come tale, può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del T.U.E.L.
2. Il Segretario Comunale sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto dell’autonomia gestionale riservata ai responsabili dei servizi.
3. L’Amministrazione può avvalersi di notai per i contratti che comportino la costituzione, la modificazione, l’estinzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati in pubblici registri, nonché per la stipula di contratti societari.
Attività escluse. 1.Restano di esclusiva competenza del Comune aderente: - la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, acquisizione CIG (codice identificativo gara), predisposizione capitolato, ecc.); - la fase “a valle” delle procedure di gara (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi, relative comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici ex art. 7 del Codice dei Contratti).
Attività escluse. 1. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento: - gli incarichi di collaborazione esterna di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 110, comma 6, del decreto legislativo 267/2000 (TUEL); - i contratti e convenzioni disciplinati da norme di leggi speciali, ivi inclusi gli accordi di programma di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e le convenzioni di cui all’art. 30 del TUEL.
Attività escluse. Restano escluse le seguenti attività e i sinistri direttamente o indirettamente ad esse collegati: • Freeride, freestyle, • Sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici; • Salti dal trampolino; • Alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; • Skeleton; • Utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere; • Attività svolte a livello professionistico. Generiche limitazioni: -Dolo e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile. -Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. -La Società non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere. -Errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso. -Rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie. -Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato. Resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante.
Attività escluse. Si conviene che NON sono state ricomprese nel preventivo di massima, e pertanto NON formano oggetto del presente incarico le prestazioni professionali relative a:
3) Qualora il Cliente ravvisasse la necessità di ricevere una delle suddette prestazioni dovrà farne esplicita richiesta e quindi tali prestazioni formeranno oggetto di specifico incarico. L’incarico conferito, le prestazioni necessarie al suo assolvimento, il suo grado di complessità, nonché tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla sua conclusione, sono state indicate sulla base degli elementi raccolti nel corso del colloquio preliminare con il Cliente. Il compenso pattuito nella misura indicata all’art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e indicate nel presente articolo. Poiché l’attività professionale è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate, considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, qualora il Professionista nel corso dello svolgimento dell’incarico, rilevi la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, affinché siano individuati i nuovi oneri e sia conseguentemente rideterminato il compenso.
Attività escluse. 1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento: ⮚ Gli incarichi conferiti a notai; ⮚ Gli incarichi a legali in ordine a processi;
2. Sono altresì esclusi i servizi, le forniture ed i lavori da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta o con il sistema del cottimo fiduciario, per i quali vanno applicate le norme del relativo Regolamento.
Attività escluse. Sono escluse dal telelavoro le attività di guida di autovetture o che richiedono frequenti relazioni con altri dipendenti o utenti presso la sede di lavoro.
Attività escluse. 1. Sono invece escluse a priori dal beneficio le imprese che abbiano avviato le seguenti attività: compro oro o attività con finalità similari; installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines) in sale giochi e esercizi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., nonché l’apertura di sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse; vendita con “apparecchi/distributori automatici”; vendita di tabacchi o sigarette elettroniche; vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo; articoli per soli adulti (sexy shop); call-center; internet point; istituti bancari, servizi finanziari, servizi assicurativi; procacciatori d’affari; agenzie immobiliari;
Attività escluse. 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) le convenzioni di cui all'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamen- to degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ed alle dispo- sizioni statutarie;
b) gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordi- namento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succes- sive modifiche e integrazioni, e tutti gli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) gli atti e i contratti di liberalità;
d) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) gli incarichi conferiti a legali in ordine a processi o per l'acquisizione di pareri;
f) gli incarichi conferiti a notai nonché ad eventuali arbitri;
g) gli incarichi di consulenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ma- teria di appalti pubblici di lavori in ma- teria di incarichi di progettazione o di pianificazione;
h) gli incarichi che la legge riserva a sog- getti iscritti in appositi elenchi;
i) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti.
2. Sono altresì esclusi i servizi, le forniture e i lavori da eseguirsi in economia, con il si- stema del cottimo fiduciario o in diretta amministrazione nonché i contratti di eco- nomato, entro i limiti di valore stabiliti da- gli appositi regolamenti.
Attività escluse. 1. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento: ◆ le convenzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; ◆ gli accordi di programma e di cooperazione tra gli Enti, di cui all'articolo 34 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; ◆ gli atti e i contratti di liberalità; ◆ tutti gli incarichi di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; ◆ gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; ◆ gli incarichi professionali aventi natura prettamente fiduciaria, da conferire a notai, avvocati, arbitri, medici, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e professionisti assimilati nonché per prestazioni artistiche, che possono essere affidati direttamente; ◆ gli incarichi che la legge riserva a soggetti iscritti in appositi elenchi; ◆ l'affidamento di contratti di lavoro autonomo, aventi natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, oggetto di specifico regolamento; ◆ le procedure di reclutamento del personale e la stipula dei contratti individuali di lavoro, di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; ◆ i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, con il sistema del cottimo fiduciario o in diretta amministrazione, oggetto di specifico regolamento; ◆ i contratti di economato e provveditorato, oggetto di specifico regolamento; ◆ i contratti per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile, oggetto di specifico regolamento; ◆ le verifiche ed ispezioni che vengono effettuate dagli organi di controllo e vigilanza (XXXXX, I.S.PE.S.L., S.P.I.S.A.L. ULSS; VV.FF., Comuni ); ◆ gli interventi che devono essere necessariamente eseguiti dai soggetti gestori dei servizi nei settori esclusi; ◆ la manutenzione di aree e spazi verdi quando l’affidamento avviene ai sensi della L. n. 381/1991 o di eventuale legge regionale in materia; ◆ affidamenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche e integrazioni; ◆ i contratti di sponsorizzazione, oggetto di specifico regolamento.