Attività escluse. 1. Il presente Regolamento non si applica alla somministrazione effettuata nelle sotto elencate attività regolamentate da leggi speciali:
Attività escluse. 1. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento: - gli incarichi di collaborazione esterna di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 110, comma 6, del decreto legislativo 267/2000 (TUEL); - i contratti e convenzioni disciplinati da norme di leggi speciali, ivi inclusi gli accordi di programma di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e le convenzioni di cui all’art. 30 del TUEL.
Attività escluse. 1.Restano di esclusiva competenza del Comune aderente: - la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, acquisizione CIG (codice identificativo gara), predisposizione capitolato, ecc.); - la fase “a valle” delle procedure di gara (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi, relative comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici ex art. 7 del Codice dei Contratti).
Attività escluse. Restano escluse le seguenti attività e i sinistri direttamente o indirettamente ad esse collegati: • Freeride, freestyle, • Sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici; • Salti dal trampolino; • Alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; • Skeleton; • Utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere; • Attività svolte a livello professionistico. Generiche limitazioni: -Dolo e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile. -Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. -La Società non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere. -Errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso. -Rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie. -Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato. Resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante.
Attività escluse. Sono escluse dal telelavoro le attività di guida di autovetture o che richiedono frequenti relazioni con altri dipendenti o utenti presso la sede di lavoro.
Attività escluse. Salvo quando diversamente concordato, l’assicurazione non opera per i danni derivanti da atti connessi con l’espletamento delle funzioni amministrative proprie dell’Ente che non producano morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.
Attività escluse. Restano di esclusiva competenza del Comune/Unione aderente: • la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente. • la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, funzioni individuate dalle lettere da a) ad h) delle premesse (se non richieste alla Provincia tramite appositi accordi), determinazione a contrarre, ecc.); • la fase “a valle” delle procedure di gara: stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, funzioni individuate dalle lettere da i) a k) delle premesse (se non richieste queste ultime fasi alla Provincia tramite appositi accordi), pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi; • le acquisizioni di beni e servizi effettuate autonomamente dal Comune/Unione attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Attività escluse. 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
Attività escluse. 1. Sono invece escluse a priori dal beneficio le imprese che abbiano avviato le seguenti attività: compro oro o attività con finalità similari; installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines) in sale giochi e esercizi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., nonché l’apertura di sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse; vendita con “apparecchi/distributori automatici”; vendita di tabacchi o sigarette elettroniche; vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo; articoli per soli adulti (sexy shop); call-center; internet point; istituti bancari, servizi finanziari, servizi assicurativi; procacciatori d’affari; agenzie immobiliari;
Attività escluse. Si conviene che NON sono state ricomprese nel preventivo di massima, e pertanto NON formano oggetto del presente incarico le prestazioni professionali relative a: