Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.
PREMESSO che la nostra società svolge la propria attività nel campo della vendita diretta al domicilio del consumatore finale come contemplato dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge 173/2005 che l'attività di promozione e propaganda dei prodotti commercializzati dalla nostra Società, raccogliendo ordinativi d’acquisto presso privati consumatori, sarà da Lei effettuata come da Sue dichiarazioni, in forma assolutamente autonoma e negli orari a Lei congeniali; • che non esiste alcun vincolo di subordinazione per lo svolgimento del presente incarico, né alcuna stabilità di rapporti, né alcun diritto di esclusiva e obbligo del fare, né Le viene concesso alcun potere di rappresentanza nell’esercizio dello stesso; • che per l’attività di Incaricato alle Vendite non Le è concessa nessuna zona in esclusiva, e non le sono riconosciuti i diritti di cui agli Art.1742, 1743 e 1752 del Codice Civile in quanto l’attività da Lei svolta non è di Agenzia ma di Incaricato alle Vendite a Domicilio; • che per i motivi di cui sopra, si esclude la possibilità di configurare la presente lettera d’incarico come rapporto di agenzia o rapporto di subordinazione quale dipendente; Le conferiamo la nomina di INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO di cui alle norme della Legge 173 del 17.08.2005 e art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998. L’attività da Lei svolta di Incaricato alle Vendite è occasionale e non sussiste il concetto di stabilità indipendentemente dalla continuità del rapporto di collaborazione con la nostra società. Lei svolgerà il suo incarico: senza carattere di professionalità; senza organizzazione imprenditoriale; senza obblighi imposti dalla committente; senza vincoli di orario o di itinerario; senza riconoscimenti di zone. Tale incarico sarà disciplinato dai patti e dalle condizioni di seguito descritte. Nei successivi articoli il termine “Incaricato alle Vendite a Domicilio” è abbreviato “IVD” e il termine “Società Committente” è abbreviato “S.C.”
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
PREMESSO CHE l'art. 63 1°comma - lettera a) e b) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze dei Municipi, gli adempimenti deliberativi e gestionali relativi al funzionamento degli Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia; che gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia di competenza territoriale del Municipio Roma XII necessitano di dispositivi di protezione individuale al fine di consentire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; con DD n SU840 del 15 novembre 2021 e DD n. SU846 del 16 novembre 2021 la Centrale Unica Appalti ha indetto una gara mediante procedura aperta avente ad oggetto accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti al personale di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica Tuttogare per la durata di 36 mesi; con le suddette DD sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare, il capitolato tecnico speciale nonché lo schema di contratto e tutta la documentazione necessaria ai fini della pubblicazione; con DD SU967 del 28 dicembre 2021 si è proceduto all'aggiudicazione dell'accordo quadro relativo all'affidamento,ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di DPI occorrenti al personale di Roma Capitale con lotto unico CIG 8980327048 nei confronti dell'Impresa MABE SRL con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.: 02969620133; Nel Modello B sono indicati gli articoli e il loro prezzo unitario previsto dall’Accordo Quadro; che con successiva Determinazione Dirigenziale SU71 del 31 gennaio 2022, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui agli art 80, 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati in sede di gara è stata declarata, ai sensi dell’art 32 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’efficacia dell’aggiudicazione a contrarre già disposta con la sopracitata DD SU967 del 2021 ed è stato, altresì, rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto; in data 3 marzo 2022 Rep. n.13207, è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Roma Capitale e l'impresa MABE SRL, con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.02969620133 per la durata di 36 mesi, autorizzando la sottoscrizione dei successivi contratti applicativi; la Centrale Unica Appalti di Roma Capitale con circolare n. SU5038 del 4 marzo 2022 ha riportato il budget a disposizione di ogni struttura per l'annualità 2022, indicando anche modalità, tempi e tipologie dei provvedimenti da adottare a seguito dell'accordo quadro nonchè un facsimile del contratto applicativo per l'affidamento della fornitura di DPI da utilizzare per importi superiori ad euro 40.000, mentre per importi inferiori è possibile utilizzare la lettera di commessa allegata alla presente determinazione dirigenziale come formulato nel vademecum; Che l’appalto basato sull’Accordo Quadro viene aggiudicato secondo le procedure previste dall’art 54 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto il Municipio Roma XII ha disposto di aderire all’accordo quadro.
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: