PREPOSTI Clausole campione

PREPOSTI. L’attività, da svolgere conformemente all’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, consisterà nel: Sono considerati preposti gli insegnanti la cui pratica didattica implichi l’utilizzo di strutture laboratoriali, quali gli insegnanti di scienze e di educazione fisica nella secondaria, il DSGA e i lavoratori a cui viene conferito un incarico di coordinamento all’interno del sistema di prevenzione e protezione dei rischi.
PREPOSTI. (vedi elenco allegato xy)
PREPOSTI. (vedi elenco allegato xy) (vedi elenco allegato xx) (vedi elenco allegato xx) (vedi elenco allegato xx) (vedi elenco allegato xx)
PREPOSTI. Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e suo Responsabile (RSPP)
PREPOSTI. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Preposto è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa”. Nell’ambito delle strutture sanitarie, i Preposti sono coloro che, individuati nell’Atto Aziendale, sorvegliano l’applicazione delle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori, siano essi della “Dirigenza” o del “Comparto”, secondo le definizioni contrattuali. In generale, il Preposto sovrintende ad un settore, U.O., Servizio, ecc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori. I Preposti sono tenuti a collaborare alla redazione del DVR e all’attuazione del SGS, in relazione alla natura delle attività di cui sono responsabili. Nell’Azienda ULSS 8 i Preposti vengono individuati nelle figure dei Coordinatori Infermieristici e/o Tecnici e figure equivalenti (Preposti di fatto) quando sovrintendono e coordinano il lavoro di altri lavoratori. Gli obblighi del Preposto sono declinati all'art. 19 del D.Lgs. 81/08. All’ art. 37, comma 7 prevede altresì che “i Preposti ricevano, a cura del Direttore Generale e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.”
PREPOSTI. Sono incaricati di: • sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; • segnalare ai dirigenti carenze o inefficienze del sistema di prevenzione aziendale; • segnalare tempestivamente al Direttore Generale o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • collaborare all’informazione e alla formazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle norme di prevenzione e all’addestramento sulle macchine o attrezzature; • richiedere che vengano osservate da parte dei singoli lavoratori, le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei DPI e DPC messi a loro disposizione, nonché l’uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza; • verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • vigilare sull’osservanza delle procedure di lavoro sicure e sull’uso dei DPI e DPC; • curare i rapporti tra la struttura e il SPP, il MC e l’EQ/MA, collaborando alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi; • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • frequentare appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti.
PREPOSTI. II Preposto è coIui che sovrintende iI Iavoro degIi aItri. EgIi è generaImente un operaio speciaIizzato con funzioni di guida diretta e controIIo immediato suII'esecuzione deI Iavoro (es. caposquadra o capo reparto). I Preposti provvedono, secondo Ie Xxxx attribuzioni e competenze ad essi conferite daI datore di Iavoro, a: o sovrintendere e vigiIare suIIa osservanza da parte dei singoIi Iavoratori dei Ioro obbIighi di Iegge, deIIe prescrizioni dei piani di sicurezza e deII'uso dei DPI messi a Ioro disposizione (Art. 19, comma 1, Xxxxxxx a, X.Xxx. 81/08 e s.m.i.);
PREPOSTI. Secondo l’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08, il preposto “…..in ragione delle competenze professionali, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Nell’Ateneo di Verona sono Preposti che necessitano di incarico formalizzato da parte del Dirigente: ⮚ il personale Docente e Ricercatore in qualità di Responsabile dell’Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL, ai sensi del D.M. 363/98); ⮚ il personale Tecnico-Amministrativo, ove individuato univocamente quale referente per l’organizzazione e gestione di attività, lavoratori e spazi definiti; ⮚ i Referenti per la Sicurezza, figure (personale docente o tecnico-amministrativo) che, pur non essendo previste dall’attuale normativa di riferimento, hanno funzione di collegamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione nel trasmettere informazioni relative alla gestione organizzativa della sicurezza dell’EO d’appartenenza (organigrammi, processi, strumentazione, sostanze chimiche, agenti biologici, ecc…). Costituiscono casi peculiari di Preposti, che non necessitano di un incarico formalizzato, in quanto le responsabilità connesse a tale figura sono proprie del ruolo istituzionale rivestito: ⮚ i Docenti dell’Ateneo, sia strutturati che non strutturati, limitatamente alle attività didattiche, con particolare riferimento alla gestione delle aule di docenza, dei laboratori didattici o scientifici, e all’attività di tutoraggio e di ricevimento degli studenti, per i periodi in cui sono loro demandate. ⮚ il personale incaricato dei servizi di Prima Accoglienza e Portineria, limitatamente alle attività, ai lavoratori ed agli studenti supportati, ed agli spazi comuni controllati, nell’ambito delle proprie responsabilità professionali, con particolare riferimento alla gestione di aule, Sono da considerarsi preposti di fatto tutti i lavoratori, strutturati o non, o assimilati ai lavoratori, limitatamente alla gestione di lavoratori e/o studenti o di spazi in assenza dei dirigenti o dei preposti. Si riportano i principali doveri dei Preposti: • sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di p...
PREPOSTI. (art. 37, comma 7, D.Lgs 81/08 e ASR 21.12.2011) 6.1) Sono stati definiti i Preposti? ❑ SI ❑ NO (organigramma, elenco sul DVR, informazione diretta del DDL) L’applicazione dei contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 è facoltativa ma costituisce presunzione semplice del rispetto delle disposizioni di legge. Accordi aziendali possono disciplinare diverse modalità della formazione previa consultazione del RLS. Data assunzione /adibizione al ruolo Formazione (aggiuntiva rispetto a quella prevista per i lavoratori) Aggiornamento (comprensivo dell’aggiornamento come lavoratore) Prima del 11/1/2012 ❑ nessun corso effettuato prima del 11/1/2012: obbligo di effettuare la formazione conforme all’Accordo del 21/12/2011 entro il 11/7/2013: durata 8 ore ❑ 6 ore entro il 11.01.2017 ❑ E-Learning ❑presenza TERMINI SCADUTI ❑ corso già programmato e formalmente approvato al 11/1/2012 e conforme a previsioni normative precedenti e al CCNL: effettuazione e conclusione entro il 11/1/2013 ❑ 6 ore entro il 11.01.2017 ❑ E-Learning ❑presenza ❑ corso effettuato e concluso entro il 11/1/2012 conforme a previsioni normative precedenti e al CCNL anno n° ore (deve fare SOLO aggiornamento) ❑ 6 ore entro il 11.01.2017 ❑ E-Learning ❑presenza TERMINI SCADUTI ❑ formazione conclusa da più di 5 anni al 11/1/2012 anno n° ore (deve fare SOLO aggiornamento) ❑ 6 ore entro 11/1/2013 ❑ E-Learning ❑presenza Dopo il 11/1/2012 Prima dell’assunzione e/o adibizione al ruolo o ❑ 6 ore entro 5 anni dal termine del al max entro 60 gg corso di formazione ❑ 8 ore ❑ E-Learning (punti da 1 a 5) ❑ presenza ❑ programma ❑ attestato ❑ verifica di apprendimento finale (test o 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno ❑ E-Learning ❑ presenza colloquio) Credito Formativo permanente salvo modifiche delle sue funzioni Nota - La Formazione aggiuntiva va rifatta se il preposto, restando tale, cambia le sue funzioni e vedi nota 1
PREPOSTI. Assumono questa veste coloro che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;