PRESCRIZIONI VARIE Clausole campione

PRESCRIZIONI VARIE. L’impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà fornire prima della consegna dei lavori, all’Ufficio Tecnico Comunale o alla Direzione Lavori i seguenti documenti: 1) l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, fotocopia dei nulla-osta, assunzioni dell’ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta all’U.T. o alla Direzione Lavori. Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.lgs. 81/2008, sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici. 2) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici. 3) Piano operativo di sicurezza (POS) 4) Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto:  Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.)  Il piano operativo di sicurezza (POS) sarà aggiornato o integrato di volta in volta al variare delle lavorazioni, a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove nominato, così come i piani operativi di sicurezza delle Imprese subappaltatrici. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria o esecutrice. 5) Nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, all’Ufficio Tecnico o alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante.
PRESCRIZIONI VARIE. A) Gli interventi di manutenzione, le verifiche e le annotazioni dei relativi risultati sul libretto di impianto dovranno essere eseguiti da personale specializzato e munito di certificato di abilitazione come precisato dal DPR 162/99 art. 15. B) Qualora per le operazioni di manutenzione si prevedano tempi di fermo impianto superiori ad un’ora, prima di mettere gli impianti “fuori servizio” dovrà essere data comunicazione al Responsabile della corretta esecuzione del contratto per gli eventuali preventivi accordi con i vari responsabili della struttura interessata. C) L’intervento dell’Appaltatore, in relazione all’attività di manutenzione, è necessariamente limitato ai locali direttamente attinenti agli impianti (sala macchine, vano di corsa, fossa) ed al punto di fornitura dell’alimentazione elettrica al quadro di distribuzione collocato in sala macchine. D) Al personale dell’Appaltatore è fatto assoluto divieto di toccare, intervenire, effettuare manovre o interventi su strutture, impianti e apparecchiature che non siano direttamente attinenti agli impianti elevatori. E) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con la massima cura e cautela per non arrecare disagi o disturbi al regolare funzionamento delle attività lavorative del Committente negli ambienti interessati al servizio o adiacenti agli stessi, salvo accordi o disposizioni particolari del Responsabile della corretta esecuzione del contratto.
PRESCRIZIONI VARIE. A) Tutti i controlli sulle apparecchiature di sicurezza devono essere eseguiti da personale specializzato alla presenza del Tecnico Responsabile. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria programmata sopra citati dovranno inoltre rispettare quanto previsto dalle norme UNI, dalla normativa vigente, nonché dai manuali di manutenzione degli impianti e dai libretti di manutenzione delle apparecchiature costituenti gli stessi. B) Il Manutentore ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/1999 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Il Manutentore comunicherà per iscritto al Committente l’elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (I.S.P.E.L.S., Organismo Notificato, A.S.L./A.T.S.) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali il Manutentore è tenuto a partecipare con personale qualificato, come disposto dell’art. 13 D.P.R. 162/1999. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche e straordinarie, ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.P.R. 162/1999, è totalmente a carico del Committente. Verrà riconosciuto all’Appaltatore il relativo corrispettivo, quale manutenzione straordinaria, qualora risulti incaricato delle verifiche anzidette. C) Il Manutentore, qualora risulti incaricato delle verifiche periodiche, è tenuto ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica, per l'esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per l'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. D) Gli interventi di manutenzione, le verifiche e le annotazioni dei relativi risultati sul libretto di impianto dovranno essere eseguiti da personale specializzato e munito di certificato di abilitazione come precisato dal DPR 162/99 art. 15. E) Qualora per le operazioni di manutenzione si prevedano tempi di fermo impianto superiori ad un’ora, prima di mettere gli impianti “fuori servizio” dovrà essere data comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto per gl...
PRESCRIZIONI VARIE. Le viti e i bulloni saranno di materiale non soggetto all'ossidazione o protetti a mezzo zincatura o cadmiatura. Tutti i materiali isolanti impiegati nei quadri saranno non igroscopici, resistenti all'invecchiamento e non propaganti la fiamma con elevata resistenza alla scarica superficiale; in particolare quelli dei cavi risponderanno alle prescrizioni di prova delle norme CEI 20-22.
PRESCRIZIONI VARIE. Alla scadenza del contratto l’Assuntore è tenuto a restituire le rotatorie e le aree verdi con quelle migliorie che un’ accurata manutenzione e coltivazione deve arrecare nella vegetazione delle piante. Ogni lavoro da eseguirsi dall’Assunto re dovrà essere fatto con la dovuta cura, competenza professionale e con le migliori regole dell’arte del giardinaggio. Tutti i lavori e prestazioni previste in contratto dovranno comunque essere eseguiti, senza attendere alcun esplicito invito da parte della Direzione Lavori.
PRESCRIZIONI VARIE. L’operatore economico dovrà fornire prima della consegna de, al R.U.P. e all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti: 1. l'elenco eventuale dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei servizio, con indicato il livello retributivo, la fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell’ufficio di collocamento e la copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta al R.U.P.. 2. Nominativi e contatti delle figure di sicurezza aziendale.
PRESCRIZIONI VARIE. In relazione a rischi di altra natura si precisa che: - Il rischio di caduta dall’alto potrebbe essere presente per chi deve operare su impianti aerei a causa di utilizzo di attrezzature non idonee. Predisporre idonei dispositivi anticaduta per le lavorazioni di questo tipo (imbragature, ponteggi, ecc…). - Il rischio di scivolamento può essere presente in ambienti ove, a causa delle lavorazioni effettuate, il pavimento è spesso umido o bagnato (ad es. nelle cucine). - Evitare l’uso di scale portatili non regolamentari - Non lavorare su una scala portatile se non è presente un’altra persona alla base che ne garantisca la stabilità. - Non indossare vestiari ed accessori con parti svolazzanti che possono impigliarsi od essere afferrati da organi di macchinari. - Evitare di sollevare polvere durante operazioni di pulizia utilizzando asportazione ad umido oppure appositi apparecchi aspiratori. I lavori potranno essere eseguiti sia su parti di nuova costruzione che su parti/impianti esistenti. A tale proposito si segnala che: - i lavori potranno riguardare interventi in zone con presenza di utenti dalle varie patologie; - le aree di lavoro potranno comportare i rischi sopra descritti (biologico, radiazioni, chimico, ecc.) - i lavori potranno essere concomitanti con altri, sia ad opera di personale interno sia di altre imprese; - gli interventi potranno comportare l’uso di scale e/o ponteggi; - potranno essere presenti in zona liquidi infiammabili e/o tossici; - per motivi sanitari, potrà essere necessaria una richiesta scritta di autorizzazione per l’accesso a determinati luoghi anche se non menzionati tra le zone a rischio specifico.
PRESCRIZIONI VARIE. Al personale della Ditta è fatto assoluto divieto di toccare, intervenire, effettuare manovre o interventi su strutture, impianti e apparecchiature che non siano direttamente attinenti al servizio. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con la massima cura e cautela per non arrecare disagi o disturbi al regolare funzionamento delle attività degli uffici negli ambienti interessati al servizio o adiacenti agli stessi, salvo accordi o disposizioni particolari dell‟Ufficio Provveditorato.
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  • Prescrizioni Per la direzione, assistenza, misura, contabilità e li- quidazione dei lavori, nonché l’assistenza alla reda- zione del certificato di regolare esecuzione, coordina- mento per la sicurezza in fase di esecuzione il profes- sionista dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, al D.Lgs. 50/16, e X.Xxx 81/08, e assumere la responsabilità e tutti gli obbli- ghi stabiliti dal Regolamento medesimo. DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA Il professionista solleva l’Ente da ogni conseguenza giuridica relativa alla realizzazione di tutti i lavori per tutti gli oneri ed adempimenti che ai sensi di leg- ge e del presente atto lo stesso è chiamato a svolgere. E’ fatto obbligo al professionista di visitare il can- tiere come indicato nell’offerta fatta in sede di gara e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, annotandolo nel giornale dei lavori e comunicando xxx xxx x’xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxx) giorni lavorati- vi. Qualora ricorrano le cause di sospensione dei lavori, il verbale di sospensione dovrà indicare la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Nel corso della sospensione il D.L. dispone visite al cantiere ad in- tervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni adottando le necessarie consequenziali disposizioni. Il Responsabile del Procedimento si riserva di imparti- re indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell’incarico. Qualora l’Ufficio Direzione Lavori non ottemperasse, nell’espletamento dell’incarico, alle prescrizioni con- tenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive fissate dal Responsabile del procedimento, quest’ultimo procederà con regolare nota scritta a impartire le di- sposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza del- le condizioni disattese. Il Professionista dovrà espletare tutte le attività connesse al corretto svolgimento dell’incarico di Di- DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA rettore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione come meglio dettagliate all’art. 4 del Di- sciplinare d’incarico.

  • Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

  • PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

  • Prescrizioni generali La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 co. 15). Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 co. 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera d’invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente procedura, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. In caso di contenzioso le eventuali controversie sono decise dall’Autorità giudiziaria di Trieste. L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull’aggiudicatario. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell’art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori. L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, X.X. 00/0000 (xxxxxxxx sociali). Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate. Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall’art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto. I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.