Procedura di revoca Clausole campione

Procedura di revoca. 9.2.1 La revoca del Contributo sarà disposta da SIMEST nei casi di cui ai paragrafi (vi) e (vii) dell’articolo 9.1 (Casi di revoca), ovvero qualora il verificarsi dell’evento per il quale l’IMUA prevede la revoca del Contributo sia stato comunicato, in quanto tale, a SIMEST dalla Banca Agente.
Procedura di revoca. In conformità a quanto previsto nel DPR 162/99, SIC prevede e disciplina una procedura per la revoca, quando necessario, del Certificato emesso. La procedura di revoca verrà attivata da SIC ogni qualvolta quest'ultimo venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di comportamenti del Committente o di terzi consistenti in un utilizzo dell'Certificato illegittimo o, comunque, non conforme a quanto disposto dalla Direttiva 95/16/CE dal DPR stesso e dal presente Regolamento come, a titolo meramente esemplificativo: - ogni utilizzo diretto o indiretto del Certificato tale da determinare affidamenti ingannevoli negli acquirenti o negli utilizzatori - in generale in tutti i casi di inosservanza degli impegni assunti per il mantenimento della certificazione, nel rispetto delle procedure di valutazione della conformità applicata. La procedura di revoca si articola nelle seguenti fasi: ⮚ Richiesta di informazioni SIC, per il tramite del Direttore Responsabile (DR) e la collaborazione della Segreteria Tecnica (STA), richiede formalmente all’installatore informazioni circostanziate inerenti i comportamenti di cui ha avuto notizia evidenziando il significato di tale richiesta e le relative conseguenze comportamento (sospensione e/o revoca certificazione). Tali informazioni devono essere comunicate a SIC entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso si rendesse necessario, in fase di richiesta informazioni e/o in caso di verifica delle informazioni di ritorno, un esame in campo, i costi di tale attività sarà a carico della ditta installatrice ⮚ Contestazione - diffida - sospensione Nel caso di chiarimenti e risposte soddisfacenti, da parte della ditta installatrice, circa i comportanti suindicati, la procedura di revoca viene interrotta comunicandolo formalmente alla stessa In caso di mancato ricevimento delle suddette informazioni o in caso di ricevimento di informazioni ritenute non soddisfacenti, SIC provvede immediatamente a contestare formalmente all’installatore il comportamento illegittimo o non conforme alle norme del presente Regolamento, diffidando lo stesso a persistere in tale direzione ed eventualmente indicando le modalità per evitare le conseguenze di tale comportamento. Nei casi acclarati e ritenuti, ad insindacabile giudizio della SIC, di maggiore gravità, viene altresì disposto, a titolo cautelativo, provvedimento di sospensione del Certificato rilasciato che verrà immediatamente comunicata formalmente alla ditta installatr...
Procedura di revoca. 1. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di revoca di cui all’articolo 2.5.1, comma 5, Borsa Italiana invia all’emittente una comunicazione scritta con la quale vengono richiamati gli elementi che costituiscono presupposto per la revoca e viene fissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte.
Procedura di revoca. 28.1 L’autorità di controllo che intende procedere alla revoca dell’autorizzazione consulta previamente l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa. Se reputa necessario sospendere l’attività di un’agenzia o succursale di cui all’arti- colo 27 prima che sia ultimata tale consultazione essa ne rende immediatamente edotta la stessa autorità.
Procedura di revoca. Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell’agevolazione: • indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dall’avviso oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; • mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui all’articolo 3 del presente Accordo; • adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3; • rinuncia all'agevolazione successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione; • mancata realizzazione del progetto o realizzazione difforme da quella autorizzata.
Procedura di revoca. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca il responsabile del procedimento - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. – comunica agli interessati l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine di 15 giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante inoltro via P.E.C. Il responsabile del procedimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio. Qualora il responsabile del procedimento. non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della procedura di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari; qualora, invece, li ritenga fondati, con provvedimento motivato, dispone la revoca e l’eventuale recupero dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi, ed eventuali sanzioni così come previsto dalla L.R. n. 7 del 29/04/2011 e comunica la revoca al beneficiario. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il responsabile del procedimento provvederà ad informare la struttura regionale competente al fine dell’avvio delle procedure di recupero coattivo. Si evidenzia che i casi di irregolarità saranno soggetti a specifica segnalazione al Nucleo Repressione Frodi della Guardia di Finanza.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

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