Common use of RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.

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Samples: Brokerage Agreement, Brokerage and Consulting Services Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la L’amministrazione comunale ha facoltà di utilizzare risolvere il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni ai sensi degli articoli 1453 e procedere alla conseguente richiesta di 1456 C.C., e fatto salvo l’eventuale risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolatodei danni, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità : - Carenza di requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla vigente normativa; - Insolvenza o fallimento del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale concessionario; - Cessione del contratto h. subappalto non consentito; i. frode ; - Effettuazione di modifiche strutturali all’impianto natatorio senza la preventiva autorizzazione del Comune; - Mancata osservanza e/o malafede nell’esecuzione attuazione degli elementi essenziali presentati dal concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio; - Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano personale; - Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il regolare svolgimento del servizio; l. perdita ; - Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria; - per abbandono ingiustificato della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. gestione; In ogni caso di risoluzione del contrattocontratto prima della scadenza dello stesso, l’Amministrazione si riserva la facoltà il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. Il Comune di procedere Castiglione del Lago può inoltre recedere dal contratto per inderogabili motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario possa pretendere somme a nuova stipula come da graduatoria titolo di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenziarisarcimento e/o equivalenti.

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Samples: Concession Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto Il Comune di appalto, l’ARPAS si riserva di Venezia può risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D. Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in qualunque momentoessi previste, salvo quanto disposto dall’artmediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. 88 comma 4 ter e artIl contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichino, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 80 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione contratto d’appalto potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, inoltre essere risolto nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità 1. per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale e assicurativo a favore del Broker di adempiere ai propri obblighipersonale dell'aggiudicatario; b. abusiva sostituzione 2. per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di altri nella gestione dell’appaltoappalto; c. mancato reintegro 3. subappalto del deposito cauzionale entro i termini stabilitiservizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di 4. fallimento o concordato fallimentarepreventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresasalvo diverse disposizioni legislative; f. 5. interruzione del servizio per causa imputabile all’appaltatore; 6. ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea del servizio oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e seguenti; 7. in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il contratto è risolto, inoltre, in caso di: 8. mancato rispetto dei contenuti del “Protocollo di recidiva nelle inadempienzelegalità” sottoscritto il 17.09.2019 tra la Regione Veneto, contestate per iscritto le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solarel’UPI Veneto; g. in caso 9. violazione di cessione totale o parziale quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( artD. Lgs. 3 comma 8 e s.m.i)n. 165/2001. Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta affidataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.

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Samples: Affidamento Diretto Per La Gestione Home Care Premium

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art1. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva Comune ha la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità quando il servizio di fornitura non venga espletato trascorsi 8 giorni lavorativi dalla richiesta del Broker Comune senza che siano avviati i prestatori richiesti ed in ogni caso in cui l’impresa fornitrice non possa assolvere le condizioni dettate dallo stesso; in tale caso il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di adempiere ai propri obblighiaffidare, secondo l’ordine della graduatoria, ad altre imprese la fornitura del personale richiesto; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in nel caso di fallimento o concordato fallimentarepreventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’impresa aggiudicataria; f. c. violazione del divieto di cessione del contratto e del credito, anche parziale; d. inadempimento dell’Agenzia all’obbligo di corrispondere ai prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge. 2. È in facoltà del Comune, nel corso dell’intera durata contrattuale, recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni, da comunicare all’aggiudicatario con lettera raccomandata a.r. 3. L’esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico del Comune obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute, salvo il pagamento delle ore effettivamente lavorate per tutti i prestatori. 4. Ferma restando l’applicazione delle penali previste dal precedente articolo 18, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale grave e/o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente appalto capitolato. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà di cui alla Legge 136/2010 ( artdiritto quando il Comune darà comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva. 5. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà il Comune, senza bisogno di procedere messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a nuova stipula come da graduatoria titolo di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Brokerpenale, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici checauzione salva la risarcibilità del danno ulteriore – ed alla esecuzione in danno del servizio. Il Comune si riserva, nelle more dell’individuazione in ogni caso, l’azione di un nuovo brokerrisarcimento di ogni maggior danno, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzianonché ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Lavoro Temporaneo

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA. Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza: -aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER; -aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; -ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; -la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisione relative alla procedura; -la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. L’affidatario si impegna ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazione di xxxxxxxxxx. FER, inoltre, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momentocaso di violazione dei principi generali di lealtà, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter correttezza e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale buona fede nel corso dell’esecuzione del contratto, mediante invio ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con particolare riferimento ad eventuali reiterate contestazioni opposte in merito ai servizi a chiamata di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione cui all’art. 6 del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.

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Samples: Servizi

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto 1. La Provincia, nella sua qualità di appaltocommittente, l’ARPAS si riserva di può recedere dal contratto unilateralmente, ma in qualunque momentotal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, salvo quanto disposto dall’artdelle spese documentabili sostenute dall’incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di 5 punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. 88 comma 4 ter Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell’assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo. 2. Il recesso da parte della Provincia opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 3. Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto di almeno trenta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento e arta fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito. 92 comma 4 del D.LgsTale clausola è inserita obbligatoriamente nell’assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo. 4. n. 159/2011Se l’esecuzione dell’oggetto dell’incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, previo il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento delle solo del lavoro eseguito, oltre alle spese vive anticipate e documentate. 5. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto tramite apposita comunicazione lo stesso ad adempiere, fissando un termine non superiore a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine, fissato la Provincia può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni recedere dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito. 6. Negli atti di lettera raccomandata A/R con un preavviso incarico sono inserite, a cura del Dirigente responsabile, apposite disposizioni o clausole di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità risoluzione o decadenza del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. rapporto in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto violazione degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto derivanti dal Codice di cui alla Legge 136/2010 ( artComportamento, approvato con d.p.r. 3 comma 8 62/2013, e s.m.i). Qualora le ipotesi dal Codice di grave inadempimento si verificassero nel caso Comportamento dei dipendenti della Provincia di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’AgenziaBrescia.

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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Degli Incarichi Individuali

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data L’Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la particolare natura fiduciaria facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario. In caso di recesso l’Aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi oggetto prestati (purché correttamente eseguiti) secondo le modalità e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di appaltonatura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, l’ARPAS anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c. L’Appaltante si riserva, altresì di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell’art.92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. Inoltre, l’Appaltante, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456, le seguenti ipotesi elencate a solo titolo esemplificativo: - in qualunque momentomomento dell'esecuzione, salvo quanto disposto dall’artavvalendosi della facoltà consentita dall'art. 88 comma 4 ter 1671 del codice civile e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011per qualsiasi motivo, previo il pagamento tenendo indenne la Ditta delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contrattospese sostenute, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecatidei lavori eseguiti, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. dei mancati guadagni; - in caso di fallimento o frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato fallimentarepreventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. della Ditta; - nei casi di sub-appalto nelle forme non previste dal presente capitolato; - per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; - in caso di recidiva nelle inadempienzeinosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; - grave inadempimento, contestate per iscritto grave irregolarità e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. grave ritardo; - in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi ritardato adempimento che consentano abbia comportato l’applicazione di penali il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero importo complessivamente superi il 10% dell’importo contrattuale, oppure nel caso in cui l’appaltatore sia stato sanzionato per quattro volte consecutive. L’Unione esercita il diritto alla risoluzione mediante semplice lettera raccomandata/PEC. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva legge compresa la facoltà dell’appaltante di procedere a nuova stipula come da aggiudicazione a favore della ditta che segue nell’ordine della graduatoria risultante dal verbale di gara, riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento del danno derivante dall’inadempienza oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio e ad ogni altra spesa in più sostenuta. Qualora il presente contratto fosse risolto Ai sensi del comma 2 dell' art. 140 D. Lgs. 163/2006, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in costanza sede di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al quinto miglior offerente in sede di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenziagara.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. L’esercizio del diritto di recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R preceduto da formale comunicazione da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni. Altresì l’Amministrazione si riserva il diritto di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei risoluzione del contratto qualora ricorrano le seguenti casicircostanze: a. sopravvenuta impossibilità 1. nei confronti dell’esecutore del Broker contratto sia intervenuta l’emanazione di adempiere ai propri obblighiun provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui di cui all'art. 3, della L. 27.12.1956, n. 1423 ed agli art. 2 e seguenti della L. 31.05.1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; b. abusiva sostituzione 2. decadenza dei requisiti di altri nella gestione dell’appaltoqualificazione; c. mancato reintegro 3. cessione a terzi, in tutto o in parte, del deposito cauzionale entro i termini stabilitiservizio appaltato; d. mancato adempimento 4. mancata assunzione degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendenteoperatori già impiegati nel precedente appalto; e. 5. subappalti in caso assenza di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresapreventiva autorizzazione dell’Amministrazione; f. in caso 6. sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solareforza maggiore; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano 7. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere il regolare svolgimento espletamento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art8. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula fallimento dell’esecutore del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di . La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenziadei maggiori danni conseguenti.

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Samples: Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter tempo e art. 92 comma 4 fino al termine del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codiceservizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al la momento del recesso con le modalità ritenuto ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker : in caso di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione inosservanza delle leggi in materia di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. lavoro e sicurezza; in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. della società; in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva nelle inadempienzee reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, contestate fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. ; per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; per perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula stipulazione del contratto, l’Amministrazione il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.

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Samples: Servizio Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto E' facoltà di appalto, l’ARPAS si riserva Zètema di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualunque momentoqualsiasi momento della sua esecuzione, salvo quanto disposto dall’artmediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni eseguiteregolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Si applica l’artFermo restando quanto sopra e quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà altresì risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi: 1) qualora l’Appaltatore incorra in una delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 109 del Codice80 D.Lgs. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione 50/2016; 2) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; 3) a mezzo raccomandata Aseguito dell’applicazione di 10 penali; 4) cessazione o qualunque sospensione/R. Il recesso interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante 5) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza e dei lavoratori; 6) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva, in tutto o in parte, e l’Affidatario non può avere effetto prima che siano decorsi abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni dal ricevimento (quindici) giorni; 7) in ogni altro caso di detta comunicazionenegligenza, imperizia, ritardo o inesattezza grave nell’espletamento delle prestazioni affidate, rilevate ad insindacabile giudizio di Zètema. In tal caso l’Amministrazione di risoluzione del Contratto, Zètema si riserva la facoltà di utilizzare richiedere il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportunerisarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso L’eventuale dichiarazione di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà ovvero di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi recesso sarà inviata con l’assistenza del Brokerraccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici cheo il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, nelle more dell’individuazione senza bisogno di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenziaulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Tipografico

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione FER si riserva la facoltà di utilizzare recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA. Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza: -aver influenzato il lavoro effettivamente svolto fino procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al momento del recesso con fine di condizionare le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo di scelta del contraente da parte di FER; -aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a favore facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale contratto; -ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; -la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, mediante invio da parte di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro ogni interessato o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso chiunque possa influenzare le decisione relative alla procedura; -la mancata collaborazione con le forze di recidiva nelle inadempienzepolizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, contestate per iscritto e non giustificateintimidazione o condizionamento di natura criminale. L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso difetto di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto ciò, FER non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto concederà autorizzazione di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenziasubappalto.

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Samples: Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data Oltre a quanto dispone il D.lgs. n. 50/2016 all’art.109 in materia di recesso e all’art. 108 in materia di risoluzione, si ribadisce che qualora l’Appaltatore sia messo in liquidazione volontaria, sia dichiarato fallito o sia assoggettato ad altra procedura ex R.D. n. 267/1942 (concordato preventivo, liquidazione coatta etc.) o venga a trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appaltoStazione Appaltante potrà recedere per giusta causa dal contratto. In tale ultimo caso, l’ARPAS l’Impresa appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo e pertanto non si riserva di recedere dal applicherà l’art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto, in qualunque qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nel caso in cui la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida scritta inviatale dalla Stazione Appaltante. In tal caso, fermo restando il diritto della Ditta Appaltatrice a vedersi riconosciuto il pagamento della parte di servizio eseguito regolarmente, la stessa sarà tenuta al risarcimento dei danni causati alla Fondazione, in ragione della risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto della Fondazione di provvedere d’ufficio all’esecuzione di prestazioni non effettuate dalla Ditta Appaltatrice. L’importo delle relative prestazioni verrà detratto dal credito d’impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o costituita. Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dalla Ditta Appaltatrice sull’entità e sul costo degli interventi eseguiti direttamente d’ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; ne potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui siano state contestate gravi inosservanze rispetto a quanto disposto dall’artprevisto dal D.lgs. 88 comma 4 ter n. 81/2008 e s.m.i. Nel caso in cui venisse accertata dall’Appaltante la presenza nei luoghi di lavoro di persone non dipendenti dalla Impresa Appaltatrice o da Imprese subappaltatrici autorizzate, il contratto si considererà automaticamente risolto (ex art. 92 comma 4 1456 cod. civ.) con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a seguito semplice comunicazione della Stazione Appaltante. Resta salva ogni altra azione da parte di quest’ultima per eventuali danni che l’affidamento del D.Lgslavoro a terzi potesse arrecare. In particolare, è causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. il mancato adempimento agli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 159/2011, previo il 136/2010. In questo caso l’Impresa Appaltatrice avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratto l’eventuale risarcimento del danno cui la Stazione Appaltante abbia diritto. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la La Fondazione ha, inoltre, facoltà di utilizzare risolvere, ex art. 1456 cod. civ., il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con contratto: qualora dovesse venir meno, nell’arco di vigenza contrattuale, qualsiasi requisito di partecipazione previsto dal D.lgs. n. 50/2016; in tutti casi previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e/o dal D.P.R. n. 207/2010 per le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di parti ancora in vigore; in tutti i danni arrecati, oltre che nelle casi previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ivi comprese le ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria subappalto abusivo e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o anche parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione ; mancato adempimento agli obblighi in materia di tracciabilità di cui all’art. 3, L. n. 136/2010; qualora il valore delle penali applicate comporti il superamento 10% dell’importo presunto del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.

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Samples: Appalto Dei Servizi Di Accoglienza E Assistenza Al Pubblico E Servizi Accessori

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data Ad integrazione del citato articolo 14 “C.G.C. RAI”, si conviene che: - la particolare natura fiduciaria violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento di Politica Ambiente Salute e Sicurezza nonché delle obbligazioni derivanti dalle Norme di Comportamento Ambientale Fornitori, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. - la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nell'articolo "Codice Etico del gruppo Rai e Modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Way ex D.Lgs n.231/2001 e Normativa anticorruzione", nonché delle obbligazioni dagli stessi derivanti, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed in riferimento a quanto previsto nel citato articolo; - la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento "Patto di integrità" sottoscritto dal Fornitore in fase di affidamento, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., xxxxx restando il risarcimento del maggior danno; - in caso di rilascio da parte dell’Autorità competente, su riscontro alla prima od a successive richieste da parte di Rai Way nel corso del rapporto, della informativa antimafia che attesti - anche nel corso dell’esecuzione del contratto ed in ogni fase del medesimo - fatti rilevanti ai fini della normativa di riferimento ed anche per quanto attiene ai tentativi di infiltrazione mafiosa, il Contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di Rai Way di richiedere il risarcimento dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, danni subiti e fatto salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e artprevisto ai sensi dell’art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011159/11; - qualora, previo il pagamento anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la Rai Way dovesse rilevare la non veridicità delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata Adichiarazioni rese dal Fornitore in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento o di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione capacità tecnica o economica, la stessa si riserva la facoltà di utilizzare risolvere unilateralmente il lavoro effettivamente svolto fino Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, fermo restando il risarcimento dei danni e comunque tutto quanto concerne gli obblighi comunicativi nei confronti delle Autorità competenti. Rai Way, fermo restando la facoltà di risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti al momento comma 1 dell’art. 108 del recesso con le modalità ritenuto opportuneD.Lgs. Non è previsto corrispettivo 50/2016 e s.m.i., si impegna a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contrattocontratto nei casi previsti ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 108 del Codice Appalti, con le procedure e gli effetti previsti nell’articolo medesimo, mediante invio di semplice lettera raccomandata A/R con un preavviso avviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento ricevimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( arttramite posta elettronica certificata. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva Rai Way avrà la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gararecedere dal contratto qualora ricorrano i presupposti e secondo le modalità previste all’art. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza 109 del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Accordo Quadro

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 8 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 8 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’artvigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. 88 comma 4 ter e artIl Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere produce effetto prima che siano decorsi 15 giorni in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 18 (Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso. 5. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto previste dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione Codice Civile, il Contraente si riserva la facoltà di utilizzare risolvere il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso di lettera raccomandata A/R con un preavviso sospensione o di almeno 15 giorni e procedere mancata esecuzione dei servizi oggetto della presente polizza da parte della Società. Oltre alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecatipredetta risoluzione contrattuale, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro può essere applicato l’incameramento del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;definitivo di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati al Contraente. d. mancato adempimento 6. La Società si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con D.P.Reg. n. 039 del 24 febbraio 2015. In caso di violazione da parte della Società degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, cui al Codice di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificatecomportamento il Contraente, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del ragione della gravità della stessa, può risolvere il contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS La Società della Salute si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 15 giorni comunicato a mezzo PEC, nei seguenti casi: - qualora le accertate violazioni degli obblighi contrattuali o l’incuria siano tali da compromettere l’ordinario e regolare svolgimento del servizio, ledendo il diritto delle persone di beneficiare delle prestazioni assistenziali previste o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza, all'incolumità o alla salute delle stesse; - qualora siano accertate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero o settimanale degli operatori, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 123/2007. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice Antimafia), la Società della Salute può recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva particolare, la Società della Salute ha piena e incondizionata facoltà di utilizzare recedere dal contratto in caso si sospensione o revoca del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali la Società della Salute prende in consegna i servizi e verifica la regolarità di quelli effettuati. Nel caso in cui il lavoro effettivamente svolto fino gestore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute, salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente capitolato, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio. Il contratto si risolve automaticamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive: - perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.; - frode o esercizio di attività illecite; - perduranti irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL o rilevata nel DURC, qualora l’irregolarità sia riscontrata per tre volte consecutive; - mancata regolarizzazione delle accertate inadempienze inerenti agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; - inadempienza degli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione della clausola sociale; - cessione a terzi dell’affidamento oggetto del presente capitolato, salvo le ipotesi espressamente previste dal decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.; - comprovata violazione dei diritti delle persone beneficiarie del servizio e/o nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi a carico degli ospiti; - importo complessivo delle penali comminate superiore al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker 20% dell'importo contrattuale complessivo annuale; - attribuzione di incarichi per il recessotriennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della Società della Salute o dei Comuni consorziati che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti; - qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo di Firenze) le informazioni interdittive di cui all'art. L’Amministrazione potrà richiedere 91 del decreto legislativo n. 159/2011; - mancata comunicazione tempestiva alla Società della Salute e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti; - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.; - il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii; - nei confronti del gestore sia intervenuta la risoluzione unilaterale decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii; - mancata attivazione dei servizi, compresi quelli aggiuntivi indicati nell’offerta che sono stati oggetto di valutazione; - qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari; - cessione dell’azienda o del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni non ottemperando a quanto previsto dall’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. ss.mm.ii.; - perdita dei requisiti soggettivi ed e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. contratto; - liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali; - la perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto d’iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, le cooperative di servizi o le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali e le imprese sociali nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli obblighi enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a uno dei registri attualmente previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione dalle normative di settore, ovvero ai registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e ai registri delle organizzazioni di volontariato delle Regioni e delle Province autonome. Per le fondazioni del presente appalto terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Qualora si verifichino le condizioni risolutive del contratto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento sopra, lo stesso si verificassero nel caso di inizio del servizio intenderà risolto ipso jure in pendenza danno con incameramento della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento dannicauzione definitiva. In ogni caso tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva contratto di cui al presente articolo è fatta salva e impregiudicata la facoltà della Società della Salute di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora esigere il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza risarcimento del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenziamaggior danno eventualmente subito.

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Samples: Determina a Contrarre

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appaltoFermo restando quanto previsto dagli articoli 88, l’ARPAS si riserva di comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Coni Servizi può recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, momento previo il pagamento delle prestazioni eseguitedi una penale pari al Canone annuale offerto. Si L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni. Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 109 del CodiceD.Lgs. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento 50/2016. Fermo restando il diritto di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà recesso, Coni Servizi potrà procedere alla risoluzione di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale diritto del contratto, mediante invio ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: il Fornitore si trovi in una o più delle situazioni descritte all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel cui ambito non sia dichiarata la continuità dell’impresa o del ramo di lettera raccomandata Aazienda a cui il contratto sia pertinente; venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l’espletamento dei servizi/R con un preavviso forniture fatto salvo quanto indicato all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; si verifichi difformità tra le caratteristiche delle prestazioni erogate e quelle richieste; si verifichi la violazione del divieto di almeno 15 giorni cessione del contratto previsto al successivo paragrafo 13; si verifichi la violazione del divieto di subappalto del contratto previsto al precedente paragrafo 7; si verifichi la violazione degli obblighi indicati al precedente paragrafo 10; l’importo delle penalità abbia superato il 10% del valore del contratto; si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo 11; si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e procedere alla conseguente richiesta s.m.i., richiamati nel precedente paragrafo 9; venga rilevata l’inosservanza dei principi e doveri etici di cui al successivo paragrafo 14. Coni Servizi risolverà il contratto qualora il Fornitore si trovi in una delle situazione descritte all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento di tutti i danni arrecatisubiti. La risoluzione di diritto, oltre si verificherà nel momento in cui Coni Servizi comunicherà al Fornitore, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolatointende avvalersi della clausola risolutiva espressa anzidetta. Il contratto sarà, invece, risolto, con semplice dichiarazione in tal senso, da parte di Coni Servizi al Fornitore, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di Coni Servizi, riferiti al personale Dipendente del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributiviFornitore medesimo. In ognuna delle ipotesi sopra previste, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentareXxxx Servizi non compenserà le prestazioni non eseguite, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita salvo il suo diritto al risarcimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento maggiori danni. In ogni Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l’Amministrazione si riserva . Coni Servizi avrà inoltre la facoltà di procedere a nuova stipula come risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., previa diffida da graduatoria notificarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., in ogni altro caso di garainadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel contratto. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 108 del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’AgenziaD.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Tecnico E Speciale d'Appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi 1. Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi .per scadenza del termine del contratto o per avvenuta realizzazione dell'opera oggetto del contratto; .per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del contratto; .per recesso del contratto di appalto, l’ARPAS si riserva cui al successivo comma due; .per rinuncia all'incarico del collaboratore di cui al successivo comma cinque. 2. Ciascuna delle parti firmatarie del contratto individuale può recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’artmedesimo quando si verifichino: .gravi inadempienze contrattuali; .sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; .commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art. 88 comma 4 ter 15 della legge n. 55/90 e artsucc. 92 comma 4 modificazioni (legge antimafia); .danneggiamenti a terzi o al Comune imputabili a dolo o colpa grave; furto di beni da parte del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 collaboratore; I’inosservanza da parte del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento collaboratore degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro divieti stabiliti nel contratto stipulato o di pignoramento qualsiasi altra evenienza, sempre imputabile a carico dell’impresa;dolo o colpa grave, che possa far decadere il vincolo sfiduciale. f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art3. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R. 4. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la facoltà possibilità per le parti di procedere agire per eventuale risarcimento danni. 5. Il collaboratore può risolvere, con esclusione della scadenza contrattuale, o recedere anticipatamente con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni se il contratto ha una durata superiore a nuova stipula come da graduatoria di gara6 mesi. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza Nel caso invece di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenziadurata pari o inferiore a 6 mesi il periodo di preavviso è di 15 giorni.

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Samples: Decentralized Agreement