Common use of RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può recedere dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolta, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazione.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può recedere dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta dieci giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolta, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazione.

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Samples: Contratto Di Appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può recedere dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolta, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione L’Università si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della relativa comunicazione. L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui quest’ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l’Università resta obbligata al pagamento di quanto omesso dall'Affidatarioeffettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto. In relazione al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazione.disposto dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Coni Servizi può recedere dal contratto: -in Contratto in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne previo il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche pagamento di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso penale pari al Canone annuale offerto. L'esercizio del diritto di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivorecesso sarà preceduto da una formale comunicazione al fornitore da darsi, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanziaventi giorni. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’artPer quanto non espressamente previsto si applica l’art. 108 (Risoluzione) 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali 50/2016. Fermo restando il diritto di risoluzionerecesso, nonché quelle previste nel capitolato d'oneriConi Servizi potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civilec.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PECqualora: il fornitore si trovi in una o più delle situazioni descritte all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel caso cui ambito non sia dichiarata la continuità dell’impresa o del ramo di mancato adempimento azienda a cui il Contratto sia pertinente; venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l’espletamento dei servizi/forniture fatto salvo quanto indicato all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; si verifichi difformità tra le caratteristiche delle prestazioni contrattuali nel rispetto erogate e quelle richieste; si verifichi la violazione del divieto di cessione e/o del divieto di subappalto del Contratto, previsti al successivo paragrafo 16; si verifichi la violazione degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 8 e 13; l’importo delle norme vigenti e secondo le condizionipenalità abbia superato il 10% del valore del Contratto; si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse al precedente paragrafo 14; si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente attos.m.i., richiamati nel precedente paragrafo 12; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto venga rilevata l’inosservanza dei principi e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi doveri etici di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei paragrafo 17. Coni Servizi dovrà risolvere il Contratto qualora il fornitore si trovi in una delle situazione descritte all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento di tutti i danni subiti. La risoluzione di diritto, si verificherà nel momento in cui Coni Servizi comunicherà al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlofornitore, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresamediante lettera raccomandata a.r., secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad ovvero mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguiteanzidetta. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effettoContratto sarà, invece, risolto, con semplice dichiarazione in tal senso, da parte di Coni Servizi al fornitore, nei casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di Coni Servizi, riferiti al personale Dipendente del fornitore medesimo. In ognuna delle ipotesi sopra previste, Coni Servizi non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggioresuo diritto al risarcimento dei maggiori danni. In tutti i casi Nel caso di risoluzione del contrattoContratto il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolta, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento decurtate degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogooneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva Coni Servizi avrà inoltre la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel Contratto. Per quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazionenon espressamente previsto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. 61 punto 3 delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause condizioni generali di risoluzionecontratto. Si applicano, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioniinoltre, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti disposizioni di cui agli artt. 317da 108 e 109 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs 50/16, 318FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA. Sono, 319inoltre, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi cause di risoluzione per grave inadempienza: -aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER; -aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; -ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; -la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto da parte di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa ogni interessato o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risoltadi chiunque possa influenzare le decisione relative alla procedura; -la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogointimidazione o condizionamento di natura criminale. Ove L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale concederà autorizzazione di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazionesubappalto.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto dell’appalto, il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto: -in qualunque , ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’artdel recesso con le modalità ritenute opportune. 1671 Non è previsto corrispettivo a favore del codice civile e broker per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in recesso. In caso di fallimento anche inadempimento di una sola qualsiasi delle imprese costituenti obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel Disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il R.T.I. Comune di Alessandria provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. In particolare l’Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del Broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile: ⮚ la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private); ⮚ in caso di interdizione cessione dell’impresa o inabilitazione del legale rappresentante; -in contratto oppure in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche dell’aggiudicatario; ⮚ l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; ⮚ la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; ⮚ la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; ⮚ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; ⮚ applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una sola delle imprese costituenti misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; ⮚ sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; ⮚ qualora il R.T.I.; -in caso broker ometta di morte dimostrare, anche a seguito della stipula del legale rappresentantecontratto, ove di aver stipulato la considerazione polizza di assicurazione della sua persona appaia motivo responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza. ⮚ l’aver commesso, nel corso del periodo di determinante garanziavalidità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo. Il contratto può essere sarà risolto nei casi previsti dall’artdi diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali In caso di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune di Alessandria affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell’art. 1456 Codice civile3, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PECcomma 8, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le condizionimafie, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente atto; -violazione delle norme nonché delega al Governo in materia di cessione normativa antimafia” (G.U. n. 196 del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo banche o della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolta, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazionesocietà Poste italiane Spa.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può Le parti possono recedere dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’artcontratto ai sensi dell’art. 1671 2237 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanziaCodice civile. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzionerisolve di diritto, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PECper reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente. Nel caso in cui si verificasse, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura prestazione, il venir meno di gara uno dei requisiti generali previsti dal punto 5 dell’avviso di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell’art. 2119 del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”Codice civile. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in In ogni caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula recesso e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha spetta il pagamento delle prestazioni validamente concluse a favore dell’incaricato. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all’incaricato. In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei servizi o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ERSAF avrà il diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risoltadei servizi regolarmente eseguita e consegnata, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogoqualunque ne sia l'importo complessivo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, Al soggetto incaricato sarà applicata una penale addebitato il maggior onere derivante ad ERSAF dalla stipulazione di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazioneun nuovo contratto con un altro soggetto.

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Samples: Disciplinare D’incarico Di Prestazione Professionale Finalizzato a Garantire Il Supporto Tecnico/Specialistico Nell’ambito Delle Attività Dei Tasks 4.4 E 8.3 Del Progetto Life Climaxpo

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: -in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnosicurezza; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivofallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.della società; -in in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 recidiva e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui reiterata violazione alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula disposizioni del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirloprecedente art.15, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, fatto salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolta, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore dannodi danni subiti; qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; in caso di subappalto non consentito; per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; per perdita della personalità giuridica. L'Amministrazione Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale procedere a nuova stipula come da graduatoria di quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazionegara.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione La stazione appaltante può recedere dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzionecontratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, avvalendosi della facoltà consentita dall’artnelle modalità e nei termini in esso previste. 1671 del codice civile Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o regolamenti vigenti ed in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’artparticolare l'art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzioneCodice, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di costituiscono causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione e la Stazione Appaltante ha diritto facoltà di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risoltarisolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza pregiudizio necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: • gravi e reiterate inadempienze relativamente ai tempi di accettazione dei veicoli, esecuzione dei lavori, invio dei preventivi, tipologia di pneumatici offerti, deposito e custodia dei veicoli; • ritardo nella restituzione del mezzo ai sensi dell’art. 8 del presente Capitolato, superiore a 30 giorni; • non applicazione per cinque volte dei prezzi e degli sconti offerti ai sensi dell’art. 3; • non disponibilità, per più di cinque volte, dei pneumatici della marca di prima linea indicata nel modulo dell’offerta, salvo adeguata e documentata motivazione; • subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 s e.m.i.; • violazione delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogoprescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. Ove non sia possibile escutere 18 del presente Capitolato speciale; • mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 23; • in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichino, dopo la cauzionesottoscrizione del contratto, sarà applicata una penale uno dei motivi di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PECesclusione di cui all'art. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazione80 del Codice.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può In materia di recesso e risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e art. 109 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal presente contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne salvo il R.T.I. delle spese sostenute, pagamento delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi eseguite alla data dello stesso. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’Agenzia ha facoltà di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il presente contratto qualora accerti l’incapacità della cessione dell’azienda, del ramo Società di attività svolgere i servizi o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanziaevidente negligenza nell’eseguirli. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione L’Agenzia potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’artil contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione dei servizi. In tal caso spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PECsemplice comunicazione scritta, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto anche nei seguenti casi: -accertamento a) frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi; b) stato di inosservanza della non veridicità Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contenuto contratto; c) manifesta incapacità nella prestazione dei servizi; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso maestranze; e) sospensione della procedura prestazione dei servizi da parte della Società senza giustificato motivo; f) reiterate situazioni di gara mancato rispetto delle modalità di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente attocontratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136; -violazione delle norme in materia h) emanazione di cessione del contratto provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine requisiti di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo accesso alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa pubbliche gare di cui all’art. 1456 c.c38 del Codice e s.m.i.; i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La Con la risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo sorge nell’Amministrazione il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa affidare a terzi l’appalto, o per la parte percentualmente proporzionale all’importo rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione risoltadei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazionerisoluzione.

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Samples: Cessione Del Credito

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può recedere dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzioneLa Stazione appaltante, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso sopravvenuti motivi di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolta, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del C.C. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico del soggetto aggiudicatario, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, a tutto rischio e danno del concorrente qualora si verifichino inadempienze gravi ovvero ripetute, contestate almeno due volte nel corso della rapporto contrattuale. Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione degli eventuali maggiori danni la Stazione appaltante ha diritto a rivalersi, mediante trattenuta, sul deposito cauzionale. Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa ditta, senza alcun ulteriore adempimento oltre la comunicazione formale, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatariodall’Aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i e danni eventualmente causati derivanti all'Amministrazione. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’Aggiudicatario o in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà in tale caso essere immediatamente reintegrata.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può Le parti possono recedere dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’artcontratto ai sensi dell’art. 1671 2237 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; -per motivi di pubblico interesse; -per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I. o in caso di interdizione o inabilitazione del legale rappresentante; -in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico anche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; -in caso di morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanziaCodice Civile. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzionerisolve di diritto, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice civileCivile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PECper reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente. Nel caso in cui si verificasse, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura prestazione, il venir meno di gara uno dei requisiti generali previsti dal punto 4 dell’avviso di cui alle premesse e della documentazione prodotta ai fini della stipula selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell’art. 2119 del presente atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”Codice Civile. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in In ogni caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula recesso e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha spetta il pagamento delle prestazioni validamente concluse a favore dell’incaricato. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all’incaricato. In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei servizi o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ERSAF avrà il diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risoltadei servizi regolarmente eseguita e consegnata, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogoqualunque ne sia l'importo complessivo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, Al soggetto incaricato sarà applicata una penale addebitato il maggior onere derivante ad ERSAF dalla stipulazione di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazioneun nuovo contratto con un altro soggetto.

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Samples: Disciplinare D’incarico Per La Fornitura Di Una Prestazione Professionale Esterna Finalizzato a Garantire Il Supporto Alle Azioni Di Comunicazione Del Programma Operativo 2018 2021 “Contratti Di Fiume” E Per Attivita’ Di Supporto Alla Promozione/Comunicazione Di Ersaf