Requisiti di idoneità professionale. (art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
Requisiti di idoneità professionale. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Requisiti di idoneità professionale. Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è richiesto il possesso di autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo nonché di Iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, presso il suddetto Ministero. All’uopo dovrà essere prodotta, secondo quanto previsto al successivo art. 9, idonea documentazione da cui risulti, nei modi di legge, il possesso di tale requisito secondo i principi di cui all’art.39 del Codice. Tenuto conto, quindi, che l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto è subordinato ad autorizzazione ed a conseguente iscrizione all'albo di cui al sopracitato Decreto legislativo, per tale requisito di idoneità professionale NON è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi. In caso di partecipazione in R.T.I., vedere l’art. 11.
Requisiti di idoneità professionale è richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare l’iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
Requisiti di idoneità professionale. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Requisiti di idoneità professionale. Tutti i soggetti devono essere in possesso delle autorizzazioni amministrative, previste dalla normativa vigente, necessarie per l'esercizio delle attività afferenti ai Servizi oggetto della presente procedura. In particolare devono • essere iscritti ◦ gli operatori economici: nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio per l'attività prevalente oggetto del Servizio di cui alla richiesta di accreditamento o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali; ◦ le associazioni di volontariato: nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (attivo dal 23 novembre 2021) o ancora iscritti negli albi previsti dalle leggi regionali, ma in fase di trasmigrazione dei dati verso il RUNTS, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. 117/2017 e dal D.M. 106 del 15/09/2020; ◦ le cooperative sociali: nell'Albo Regionale delle Cooperative ai sensi della legge regionale Toscana 31 ottobre 2018 n. 58; ◦ i professionisti: nell'Albo professionale di appartenenza, secondo la normativa vigente in materia • essere accreditate ai sensi della L.R.T. 28 dicembre 2008 n. 82 e ss.mm.ii. “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e relativo Regolamento di attuazione 11 agosto 2020, n. 86/R, qualora ai fini dell'erogazione del Servizio per cui si chiede l'iscrizione all'elenco fornitori, sia necessario tale adempimento. • essere accreditate ai sensi della L.R.T. 26 luglio 2002 n. 32 e ss.mm.ii. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e relativo Regolamento di attuazione 08 agosto 2003, n. 47/R, qualora per l'operatore economico sia condizione necessaria allo svolgimento dell'attività.
Requisiti di idoneità professionale. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
Requisiti di idoneità professionale. Per partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti dovranno dimostrare di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore relativo all’oggetto della presente procedura. Ai concorrenti aventi sede in altro Stato membro, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione A dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale la ditta concorrente dovrà compilare l’apposita sezione del “Documento di gara unico europeo - DGUE”;
Requisiti di idoneità professionale. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto: − da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; − da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Requisiti di idoneità professionale. Xxxx l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
3. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.