Responsabilità della Banca Clausole campione
Responsabilità della Banca. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 delle “Condizioni generali relative al rapporto Banca- Cliente”, dai successivi articoli e da diverse disposizioni di legge, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente, ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
2. Quando la Banca è responsabile dell’esecuzione di un’operazione non autorizzata, previa comunicazione scritta del Cliente di cui all’art. 5 seguente, è tenuta a rimborsare al Cliente l’importo dell’operazione non autorizzata immediatamente, e in ogni caso entro la giornata operativa successiva a quella in cui riceve la comunicazione. Quando la Banca è responsabile della mancata, tardiva o non esatta esecuzione dell’ordine, previa richiesta scritta del Cliente, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo. In ogni caso la situazione del conto corrente viene ripristinata come se l’operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto con il quale è avvenuto il ripristino non è successiva a quella dell’addebito sul conto.
3. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, di cui al comma precedente, dandone comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
4. Il rimborso non preclude la facoltà per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato.
5. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente può scegliere, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, di non ottenere il rimborso mantenendo o rettificando l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
6. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente per rintracciare l’operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente.
7. Quando la Banca è responsabile ...
Responsabilità della Banca. 1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il Cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare la consulenza.
3. Il servizio di investimento può essere prestato dalla Banca solamente a condizione che le informazioni relative al profilo di rischio siano attuali. Se il profilo d'investimento del Cliente è scaduto e non viene rinnovato, il servizio di investimento si limita agli obblighi di comunicazione relativi al rendiconto sulle attività Cliente e ai relativi costi e oneri sostenuti dal Cliente nell'esercizio.
Responsabilità della Banca. 1. Il Cliente mantiene piena e totale libertà di seguire le indicazioni fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ed ogni decisione di porre in essere operazioni di investimento o disinvestimento costituisce sua assoluta prerogativa, mantenendo il medesimo piena facoltà e discrezionalità di darvi seguito.
2. La Banca è tenuta a prestare la diligenza e la professionalità richieste per il servizio di consulenza in materia di investimenti, ma non garantisce alcun risultato specifico in termini di rendimenti finanziari, essendo tenuta ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
3. La Banca quindi non garantisce alcuno specifico risultato legato alle raccomandazioni fornite con il servizio di consulenza in materia di investimenti e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni raccomandate ed ai risultati dalle stesse prodotte. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.
4. Il Cliente prende atto che le attività di cui al presente contratto non comportano in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Una descrizione degli Strumenti finanziari per tipologia e per rischi è contenuta nella Sezione III “Informazioni sugli strumenti finanziari e rischi” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
Responsabilità della Banca. Salvo in caso di negligenza grave o dolo, la Banca non risponderà di nessuna perdita e di nessun danno a carico degli oggetti Condizioni generali di Deutsche Bank (Svizzera) SA Registro di Commercio: numero federale CH-660-0537980.4 / numero pratica 8100/1980 Telefono: +00 (0) 00 000 00 00 Fax: +00 (0) 00 000 00 00
Responsabilità della Banca. 1. Le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.
Responsabilità della Banca. La Banca è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente. La Banca, inoltre, risponde: - in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite e dei tempi di esecuzione; - in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accreditamento sul conto dell’Ente e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate. La Banca è sempre direttamente responsabile di qualsiasi violazione delle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto. La Banca, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti procurati all’Ente o a terzi che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di consegna indicata nella distinta, salvo che la medesima dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili. La Banca si impegna espressamente a tenere indenne l’Ente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’Ente stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Banca per fatti inerenti la presente convenzione.
Responsabilità della Banca. 1. Fermo restando quanto previsto all’art. 2 comma 3 della sezione 1, la Banca non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti dell’Applicazione o dell’API, o da eventuali interruzioni del Servizio dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi - anche del proprio personale - disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, azioni od omissioni del Cliente o di terzi.
Responsabilità della Banca. La responsabilità della Banca si limita ai danni risultanti da azioni intenzionali o da negligenza grave da parte della Banca. La Banca declina qualsiasi responsabilità per danni indiretti o successivi. La Banca declina altresì ogni responsabilità per azioni immorali, contrarie al contratto, illecite o rilevanti sotto il profilo penale messe in atto da utenti della piattaforma.
Responsabilità della Banca. Esonero di responsabilità della Banca per il caso fortuito o forza maggiore riferiti a terzi
Responsabilità della Banca. 1. La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del Servizio di Banca Diretta dovute a cause non imputabili al dolo o a colpa grave della Banca stessa, fra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle dovute a: eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, ter- remoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell’energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi.