Responsabilità e danni Clausole campione

Responsabilità e danni. La responsabilità dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all’appalto. Sono com- presi nelle responsabilità dell’Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto. L’Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti. L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall’Appal- tatore in contraddittorio con i danneggiati. L’Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l’Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas. L’Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilità per tutte le obbli- gazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per l’operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L’Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell’esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/o di Anas, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi. L’Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni inizia- tiva necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a per- sone e cose. Ove questi si verifichino, l’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. In ogni caso, l’Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste li- mitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell’Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, l’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di Anas entro il termine di 5 giorni dalla data dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC, in presenza dell’Appaltatore, provvede alla redazione di un proce...
Responsabilità e danni. Le disposizioni sulla responsabilità convenute tra le parti nel Contratto si applicano di conseguenza a ogni responsabilità derivante dalle Clausole Tipo stipulate per conto del Titolare del Trattamento, o connessa alle medesime, in conformità al precedente articolo 3(7). I danni risarciti a una parte del Contratto (inclusa la presente Appendice) o alle Clausole Tipo ivi previste si compensano a fronte delle corrispondenti richieste di risarcimento dei danni presentate da tale parte ai sensi di uno dei diversi accordi summenzionati.
Responsabilità e danni. 7.1 La responsabilità di tesa per violazioni dei principali obblighi contrattuali o " obblighi cardinali" causati da una lieve negligenza è limitata, in termini di importo, al danno prevedibile e tipico insito nel contratto al momento della stipulazione dello stesso. Gli obblighi contrattuali principali (od obblighi cardinali) sono quelli che garantiscono all'Acquirente una posizione giuridica fondata sul contenuto e sullo scopo del contratto, nonché quegli obblighi la cui ottemperanza implica che il contratto sia eseguito correttamente e sul cui rispetto l'Acquirente fa e può fare regolarmente affidamento.
Responsabilità e danni. 1. L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. Si accolla, quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero agli utenti, al Comune o a terzi, a cose o a persone; esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.
Responsabilità e danni. La responsabilità di Automation Plus S.r.l. derivante da contratto, garanzia o da qualsivoglia altro titolo sarà limitata ai casi di condotte connotate da comprovato dolo o colpa grave. Fuori dai sopracitati casi di dolo o colpa grave, Automation Plus S.r.l. non sarà responsabile - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per danni diretti, indiretti o consequenziali; danni per mancato guadagno o ricavo; danni subìti da terzi i quali chiederanno il risarcimento al Cliente; danni relativi a perdita di profitti, fatturato o contratto. Salvo il caso di dolo o colpa grave, qualora soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale tra Automation Plus S.r.l. e il Cliente lamentino un danno imputandolo a Automation Plus S.r.l., il Cliente terrà indenne quest'ultima da ogni responsabilità. La mancata contestazione, da parte di Automation Plus S.r.l., rispetto a qualsivoglia comunicazione, documento od iniziativa da parte del Cliente non comporta una rinuncia al proprio diritto da parte di Automation Plus S.r.l.
Responsabilità e danni. L’Appaltatore è responsabile verso A.C.E.M. del perfetto andamento e svolgimento dei servi- zi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte di A.C.E.M., dell’o- pera e della disciplina dei propri dipendenti. Gli eventuali danni a terzi e/o attrezzature ed impianti, derivanti dalle operazioni di carico, scarico, trasporto o semplice movimentazione dei rifiuti e comunque dall’uso degli automez- zi e delle attrezzature impiegate per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, saranno a completo carico dell’Appaltatore. Incombe all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell’esercizio delle sue funzioni, sia direttamente, sia dai suoi dipendenti, come incombe all’Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, tra- sporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l’Aggiudicatario deve adottare tutti gli accor- gimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provve- dere a vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei ser- vizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti. L’Appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità, civile e penale, derivante dallo svolgimento dei servizi, intendendosi A.C.E.M. ed i suoi organi sollevati da ogni e qual- siasi responsabilità e da ogni conseguenza, diretta o indiretta. L’Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile ver- so A.C.E.M. e verso terzi, per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto, ivi compresi eventuali locali e strutture di proprietà di A.C.E.M. o di terzi dati in uso. L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza del- l’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, rimanendo a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi. L’Appaltatore dovrà fornire ad A.C.E.M., all’atto della stipula del Contratto, l’elenco comple- to dei quadri tecnici di tutto il personale impiegato nella gestione della totalità dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto. A.C.E.M. non risponderà di eventuali danni verso i proprietari, gli amministratori ed i condut- tori di locali esistenti negli stabili serviti d...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).