Scopo del contratto. Il Contratto ha lo scopo di garantire al Contraente l’assistenza da parte di personale tecnico specializzato di Ebit S.r.l. per conservare in efficienza i programmi applicativi ceduti in licenza e l’eventuale hardware fornito, nei termini e con le modalità di seguito descritte. Le condizioni specifiche riservate al Contraente sono esplicitate nella proposta economica a pagina 2 dell’offerta di contratto.
Scopo del contratto. Art. 3 Campo d’applicazione .
Scopo del contratto. 2.1 Le parti contraenti operano per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) realizzazione di condizioni di lavoro moderne;
b) promozione ed approfondimento della collaborazione tra dipendenti e datori di lavoro e tra le loro organizzazioni;
c) rispetto delle disposizioni e degli accordi così come risoluzio- ne di eventuali divergenze d’opinione tramite una procedura regolamentata;
d) applicazione in comune dei contenuti della presente Conven- zione ai sensi dell’art. 357b CO;
e) promozione dello sviluppo professionale, economico, sociale ed ecologico del ramo;
f) impegno a favore della sicurezza e della salute sul posto di lavoro e garanzia delle disposizioni della pace del lavoro.
2.2 I dettagli inerenti il rapporto di lavoro sono fissati dalle «disposi- zioni normative» seguenti che fanno parte integrante di questo CCL.
Scopo del contratto. L’ASST Melegnano e della Martesana intende predisporre, parallelamente all’attività di rinnovamento delle sale operatorie, un piano di informatizzazione del percorso chirurgico e delle sale operatorie al fine di: - porre il paziente al centro del sistema organizzativo ed informativo, passando anche attraverso la re- ingegnerizzazione dei processi clinico-sanitari e la realizzazione di un sistema informativo sanitario di eccellenza che abiliti, nel medio termine, la dematerializzazione dei processi; - migliorare in modo decisivo l’efficienza dei processi sanitari ed ottenere impatti positivi in termini di efficacia delle cure, gestione del rischio e qualità complessiva del servizio; - migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi amministrativi e gestionali interni; - introdurre una forte componente di innovazione tecnologica sul punto di cura come reale contributo alle attività cliniche e terapeutiche, per la condivisione delle informazioni tra i professionisti sanitari, a supporto delle decisioni, della diagnosi e del percorso terapeutico. In tale prospettiva l’Azienda intende utilizzare il sistema informativo come leva di cambiamento, facendo coincidere la progettazione del sistema informativo con una ottimizzazione dei processi organizzativi interni. Questo permetterà al sistema informativo di diventare una leva di attuazione della strategia aziendale e un essenziale sostegno a tutte le altre attività e processi della catena del valore dell’Ente, siano esse attività di tipo primario o di supporto. I principali obiettivi che l’Azienda intende perseguire attraverso l’esperimento della presente procedura e la sottoscrizione del relativo contratto sono: - abilitare l’integrazione degli attori nelle diverse fasi del percorso chirurgico per garantire la presa in carico, la continuità delle cure al paziente e il governo dei flussi; - migliorare la trasparenza nella gestione della lista di attesa chirurgica e il controllo dei tempi di attesa e di attività; - consentire il bilanciamento dinamico tra la domanda e la capacità produttiva; - migliorare l’efficienza nell’utilizzo e la produttività dei blocchi operatori anche tramite l’utilizzo di modelli innovativi di Intelligenza Artificiale; - migliorare l’accountability interna ed esterna; - migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori. L’introduzione di un sistema informatico a supporto delle attività di sala operatoria e gestione del percorso chirurgico, oggetto del presente documento, come descri...
Scopo del contratto. Nel contratto, il mandante incarica SWISSPERFORM della gestione fiducia- ria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri (nel seguito definiti i «diritti») che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA), nella sua qualità di produttore/produttrice e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo. Laddove fosse necessario per lo scopo, il mandante cede a SWISSPER- FORM i diritti elencati alla cifra 1 del contratto e incarica SWISSPERFORM di incassare i relativi compensi presso gli utenti. SWISSPERFORM gestisce e tutela questi diritti direttamente o tramite organizzazioni di gestione, im- prese o associazioni svizzere o estere (nel seguito definite la «società sorel- la»). Per questo scopo SWISSPERFORM può stipulare contratti di reciproci- tà, unilateralità e altri contratti di collaborazione (nel seguito definiti il «contratto di reciprocità») e cedere ulteriormente i diritti che le vengono affidati nell'ambito di questi contratti. SWISSPERFORM non sfrutta a livello commerciale i diritti che le sono stati ceduti. SWISSPERFORM non consegue alcun utile.
Scopo del contratto. 1.1 I seguenti Termini e Condizioni Generali (di seguito indicati come “TCG”) si applicano esclusivamente all’accordo commerciale tra Italiana Audion s.r.l. (di seguito indicato come “Provider”) ed il Cliente, nella versione di essi che risulterà valida e aggiornata al momento della stipula effettiva del contratto in quanto pubblicata sul sito internet del Provider.
1.2 Tali termini e condizioni possono essere scaricati in qualsiasi momento dal portale del Provider FP Sign. Termini e condizioni differenti da quelli pubblicati dal Provider sul portale FP Sign non verranno ritenuti validi, a meno che la loro validità non venga espressamente concordata in forma scritta con il Provider.
Scopo del contratto. Zurich MultInvest PAC è un contratto assicurativo multiramo a vita intera, che prevede il pagamento di Premi Ricorrenti. I Premi Ricorrenti devono essere versati secondo quanto previsto dal Piano di Pagamento Premi stabilito dal Contraente. I Premi Ricorrenti possono, se il Contraente lo vuole, essere integrati con Premi Aggiuntivi. Il Contratto ha come scopo quello di costituire un capitale attraverso l’investimento negli OICR collegati al Contratto tramite le Linee Multinvest e indicati nell’Allegato 2 “Elenco OICR collegabili al contratto” e nella Gestione Separata denominata Zurich Trend disciplinata dal regolamento riportato nell’Allegato 1. Le prestazioni di Zurich sono espresse:
(i) in Quote degli OICR1;
(ii) in un capitale assicurato corrispondente alla somma dei Premi Investiti in Gestione Separata aggiornati. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra due linee di investimento chiamate Linee Multinvest. Ciascuna di esse è una combinazione definita di OICR (10 al massimo), scelti da Zurich tra quelli collegabili al Contratto. La composizione delle Linee Multinvest può essere modificata nel tempo e con i modi descritti in dettaglio al successivo articolo 6. Le Linee Multinvest sono le seguenti: - Linea Multinvest Moderata - Linea Multinvest Bilanciata ESG - Linea Multinvest Dinamica Al momento della sottoscrizione della Proposta il Contraente deve scegliere una Linea Multinvest o una combinazione fra Linea Multinvest e Gestione Separata tra quelle indicate nella Proposta, in cui investire i Premi. Nel corso del Contratto, e con le modalità indicate all’articolo 9 il Contraente può passare a una diversa combinazione fra Linea Multinvest e Gestione Separata o a una diversa Linea Multinvest. Zurich sceglie gli OICR – indicati nell’allegato 2 “Elenco degli OICR collegabili al Contratto” - ed effettua per le Linee Multinvest, un’attività di composizione, monitoraggio, ribilanciamento trimestrale automatico con le modalità indicate ai successivi articoli 6.1, 6.2 e 6.3 e un’attività di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto con le modalità indicate al successivo articolo 7.
Scopo del contratto. Lo scopo del contratto è indicato nel contratto di licenza scritto.
Scopo del contratto. Scopo primario del presente contratto è l’ottenimento di un risparmio energetico minimo garantito e permanente, di almeno il 15% sulla base dei consumi storici dichiarati nell’Allegato 8 – “Dichiarazione dei consumi storici per riscaldamento e acqua calda sanitaria” e nell’Allegato 9 – “Dichiarazione dei consumi storici di energia elettrica”. In particolare ESCo si obbliga a garantire un risparmio energetico minimo garantito e permanente pari al %. Tale risparmio, tradotto in termini monetari costituirà la base, eventualmente integrata in proporzione alla quantificazione economica delle opere che dovranno essere realizzate, per finanziare gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da ESCo e garantire una riduzione dei costi annuali, per tutta la durata del contratto, a parità di condizioni climatiche e tariffarie, all'edificio. Detto risparmio energetico minimo garantito sarà ripartito secondo le seguenti percentuali: • 95% a ESCo • 5% al Cliente. La quota parte del risparmio energetico garantito assegnata ad ESCo, contribuirà a finanziare gli interventi realizzati da ESCo stessa; la quota parte del risparmio energetico garantito assegnata al cliente contribuirà a ridurre i costi energetici annuali del cliente stesso. Alla conclusione del contratto, il vantaggio energetico e quindi economico resta al Cliente insieme agli impianti riqualificati e riconsegnati in condizioni d’uso ottimali. Il contratto potrà essere modificato durante la sua durata, trasferendo al Cliente un’ulteriore parte del risparmio economico derivante dagli interventi, a fronte di un prolungamento della durata dello stesso. Il risparmio energetico è definito come risparmio di energia primaria, ovvero come risparmio di combustibile e/o energia elettrica, ottenuto per paragone fra i consumi dell’intero esercizio annuale e la base dei consumi convenuta come riferimento.
Scopo del contratto. Il datore di lavoro, in accordo con il suo personale o con un’even- tuale rappresentanza dei dipendenti, aderisce alla Fondazione allo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità. Il datore di lavoro incarica la Fondazione di istitu- ire una Cassa di previdenza conforme alla previdenza professionale obbligatoria per la cerchia di persone stabilita nel regolamento. In tal modo egli adempie all’obbligo impostogli dall’art. 11 della Legge fede- rale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità (LPP). La Fondazione è iscritta nel registro per la previdenza professionale. Per la copertura degli obblighi di prestazione risultanti dall’attua- zione della previdenza professionale, il datore di lavoro incarica la Fondazione, quale contraente e beneficiaria, di concludere un con- tratto di assicurazione collettiva sulla vita con la Basilese Vita SA, Basilea (denominata in seguito Basilese).