Responsabilità civile personale degli addetti Clausole campione

Responsabilità civile personale degli addetti. La garanzia è operante per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli Addetti dell’Assicurato, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l’Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi, entro i limiti dei massimali previsti per l’Assicurazione RCT, anche gli Addetti dell’Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi nello svolgimento delle loro mansioni, a condizione che dall’evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite all’Art. 583 del Codice Penale. Sono esclusi dalla garanzia tutti i soggetti non rientranti nella definizione di Xxxxxxx. I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
Responsabilità civile personale degli addetti. L’assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 3, lettera a), per la responsabilità civile personale degli addetti conseguente a danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Asssicurato nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell’Assicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia R.C.O.
Responsabilità civile personale degli addetti. La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori. Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro, sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all’Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.
Responsabilità civile personale degli addetti. Il massimale assicurato € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Responsabilità per danni causati da personale non dipendente Il massimale assicurato € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti Il massimale assicurato € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Responsabilità civile personale dei soci Il massimale assicurato € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose non dipendenti, amministratori e legale rappresentante Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori Il massimale assicurato € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81) Il massimale assicurato € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Danni da Inquinamento € 100.000 solo danni a cose 10 % con il minimo di € 250 danni a cose 10 % con il minimo di € 500 danni a cose 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose Xxxxx subiti da personale dell’assicurato non compreso nella definizione di addetti Il massimale assicurato € 2.600 Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari Il massimale assicurato € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Servizio di guardaroba 3.000,00 per cliente e 10.000,00 per annualità assicurativa € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) Il massimale assicurato € 2.600 solo per danno biologico Malattie Professionali € 2.600 solo per danno biologico Addetti Stagionali € 2.600 solo per danno biologico Cose portate in albergo dai clienti Il massimale prescelto per cliente (massimo € 20.0000) € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari Il massimale assicurato € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Custodia Veicoli 15% del massimale per danni a cose € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Esercizio di servizi accessori Il massimale assicurato € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm Il massimale assicurato con il limite di € 25.000 per anno per danni corporali conseguenti all’applicazione di prodotti cosmetici e/o di bellezza € 250 danni a cose € 500 danni a cose € 1.000 danni a cose Organizzazione di attività sportive e ricreative...
Responsabilità civile personale degli addetti. La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori. Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all’Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. Art.3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti e della cui opera l’Assicurato si avvalga nello svolgimento dell’Attività assicurata.

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  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.