Risoluzione del contratto e diritto di recesso Clausole campione

Risoluzione del contratto e diritto di recesso. 1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 22 del Capitolato e dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016.
Risoluzione del contratto e diritto di recesso. ART. 29 –
Risoluzione del contratto e diritto di recesso eXpry si riserva la facolta' di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al Cliente a mezzo raccomandata A/R, in caso di inadempimento di anche una sola clausola contenuta nel presente contratto. eXpry si riserva inoltre la facolta' di non attivare o di sospendere in qualsiasi momento il servizio qualora i dati forniti dal Cliente risultassero inesatti o inesistenti. Il Cliente ha facolta' di recedere, secondo quanto previsto dall'art. 5 Decreto Legislativo n. 185 del 22 maggio 1999, senza obbligo di indicarne i motivi e/o di pagare alcuna penalita', entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione come indicato alla'art. 4 (D.L. 185/99), tramite l' invio di lettera raccomandata A.R. all' indirizzo : eventualmente anticipata via posta elettronica, fax o telegramma entro il termine suddetto. In caso di risoluzione o recesso del contratto da parte del Cliente, nulla gli e' dovuto eccetto l' importo versato. Qualora si sia dato xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx' competenti, eXpry tratterra' l'importo pagato per il primo anno per le spese sostenute.
Risoluzione del contratto e diritto di recesso. 1. iMaio si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al Cliente a mezzo raccomandata A/R, in caso di inadempimento di anche una sola clausola contenuta nel presente contratto.
Risoluzione del contratto e diritto di recesso. Il presente contratto si risolve di diritto, autorizzando MIROPASS ad interrompere il servizio senza alcun preavviso, ex art. 1456 del codice civile qualora il Locatario:
Risoluzione del contratto e diritto di recesso. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.
Risoluzione del contratto e diritto di recesso. 12.1 Ogni Iscritto può porre fine alla sua adesione ai Servizi chiedendo alla Società la cancellazione del proprio account in qualsiasi momento, senza costi oltre a quelli legati alla trasmissione della sua richiesta e senza motivo. Questa richiesta sarà ritenuta effettuata il giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte della Società della richiesta di chiusura dell'account interessato. Questa richiesta non comprende il rimborso all'Iscritto del periodo rimanente fino alla scadenza del servizio dell'Iscritto.
Risoluzione del contratto e diritto di recesso. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) e 1455 (Importanza dell’inadempimento) del C.C.. Il Comune potrà in ogni caso intimare l’impresa inadempiente ad eseguire le prestazione dedotte dal presente capitolato, così come previsto dall’art. 1454 (Diffida ad adempiere) del C.C.. Sarà altresì facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto d’appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto e diritto di recesso. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92 comma 4, del decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.
Risoluzione del contratto e diritto di recesso. L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio. Nel caso di cessazione per colpa o recesso unilaterale dell'appaltatore, l’Amministrazione committente procede all'escussione della fideiussione ed ha facoltà di rivalsa sui crediti per le fatture da liquidare a ristoro dei danni subiti e dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Al verificarsi di tali circostanze, l'Ente può aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto. In ogni caso trovano applicazione gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.