IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Clausole campione

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. La disciplina italiana dei reati di market abuse può essere fatta risalire all'introduzione, nell'ordinamento nazionale, della legge 17 maggio 1991 n. 157. Da allora, l’assetto normativo degli abusi di mercato ha subìto tre interventi riformatori particolarmente rilevanti, che hanno determinato importanti modifiche sia a livello della struttura delle fattispecie, che con riferimento alla tipologia e alla gravità delle sanzioni. Il paradigma punitivo delineato dalla legge n. 157/1991 si imperniava su un generale obbligo di astensione gravante sull’operatore che entrava in possesso di un’informazione privilegiata, noto come disclose or abstain rule1. La disciplina in questione ha trovato scarsa applicazione pratica ed è stata oggetto di importanti critiche da parte della dottrina, che ha evidenziato come il richiamato divieto assoluto di operare sul mercato, consentisse di punire l’autore dell’illecito indipendentemente dal fatto che egli avesse fatto effettivo uso dell’informazione privilegiata e sulla base della mera violazione di un generico dovere di astensione. Ciò aveva generato un sistema dei repressione generalizzata, che colpiva anche comportamenti privi di qualunque connotato di offensività, generando di fatto una presunzione di colpevolezza in capo all’operatore finanziario. Altra censura mossa alla legge n. 157/1991 riguardava l’ampiezza della categoria dei soggetti attivi del reato, cui faceva da contraltare un trattamento sanzionatorio non sufficientemente differenziato2. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 58/1998, meglio noto come Testo Unico della Finanza (d'ora in poi T.U.F.), sono state abrogate tutte le fattispecie di reato
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. 1.1. La VAS nella normativa europea, nazionale e regionale
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. I programmi di sviluppo dell’Emittente, elaborati da parte del socio, devono tenere in considerazione il contesto normativo attualmente in vigore nel settore in cui sia l’Emittente che l'Offerente operano, come di seguito brevemente descritto. Dopo un lungo periodo di sostanziale stabilità durato oltre 65 anni (dal 1925 al 1990), la materia dei servizi pubblici locali (nella quale sono compresi i servizi idrici svolti dall’Emittente) ha subito una notevole evoluzione. Le linee fondamentali del quadro normativo di riferimento, cui è attualmente pervenuto il legislatore, sono le seguenti. La normativa che disciplina l'organizzazione e l'erogazione dei servizi pubblici locali si articola su due livelli: (i) quello di “settore”, avente per oggetto specifici servizi (a titolo esemplificativo, servizi idrici, gas, energia elettrica), le cui disposizioni spesso costituiscono attuazione di direttive comunitarie; e (ii) quello “istituzionale”, che costituisce il quadro di riferimento generale, in precedenza disciplinato dal T.U. n. 2568/1925 e dalla legge n. 142 dell’8 giugno 1990 (di seguito, la Legge 142/1990).
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. Il presente Protocollo si pone come strumento di attuazione del principio ambientale nell’ordinaria realizzazione di piani, programmi, progetti per lo sviluppo del territorio acerrano. A tale scopo esso fa propri gli indirizzi e le strategie contenuti nei principali documenti adottati dalle istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali in tema di sostenibilità ambientale. Il quadro di riferimento è l’Agenda 21, Programma di Azione per lo Sviluppo Sostenibile per il XXI secolo, sottoscritto in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992. Il Programma riconosce un ruolo decisivo alle comunità locali nell’attuare le politiche di sviluppo sostenibile, asserendo che “ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 Locale”. – La Comunicazione della Commissione Europea “Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007- 2013” del luglio 2005 individua gli indirizzi strategici prioritari della nuova programmazione, evidenziando la necessità di mobilitare tutti gli strumenti nazionali e comunitari appropriati - compresa la politica di coesione – per dare attuazione alla strategia di Lisbona in un contesto generale di sviluppo sostenibile. Nel documento il principio di sostenibilità ambientale è richiamato in maniera esplicita e trasversale nelle linee prioritarie di intervento. – La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con delibera CIPE del 2 agosto 2002, individua per il prossimo decennio i principali obiettivi ed azioni per quattro aree prioritarie: clima, natura e biodiversità, qualità dell’ambiente e della vita negli ecosistemi urbani, uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. La Strategia prevede, tra gli obiettivi generali, l’integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche, il rafforzamento dei meccanismi di consapevolezza e partecipazione dei cittadini, lo sviluppo dei processi di Agenda 21 Locale. – La legge 9 dicembre 1998 n. 426, concernente “Nuovi interventi in campo ambientale", individua tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nel sito ad alto rischio ambientale del “Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano (Caserta-Napoli)” e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le ...
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. 7. Il listino generalizzato dei servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa attualmente prevede per l’attivazione e il trasloco dei servizi di accesso il pagamento di un contributo di base (differenziato per clientela residenziale ed affari) unico per tutto il territorio nazionale.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. L’articolo 3 del codice dei contratti pubblici, al comma 1, lettera eee), definisce un contratto di PPP come «il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore». Le disposizioni di riferimento sono contenute nella Parte IV del codice, rubricata «Partenariato pubblico privato e contraente generale». In particolare, l’articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici fornisce un elenco esemplificativo di contratti di PPP, includendo in tale categoria «la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti». La disciplina di riferimento dei contratti di concessione, che – come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” (parere n. 00855/2016 del 01/04/2016) - costituiscono il modello per eccellenza del partenariato pubblico privato, è contenuta nella Parte III del codice. In base ai dati contenuti nella Banca Dati dell’Autorità, la concessione è senz’altro la tipologia maggiormente rappresentativa del PPP italiano. La concessione di lavori e la concessione di servizi si ritagliano, infatti, più del 90 per cento del mercato totale del PPP, inteso come numerosità dei bandi di gara. La disciplina del PPP è contenuta nella Parte IV del codice dei contratti pubblici. Alla luce delle disposizioni sopra riportate, i contratti di PPP costituiscono una categoria giuridica generale alla quale sono da ricondurre diverse fattispecie contrattuali tipiche aventi una regolamentazione specifica nel codice dei contratti pubblici, oltre a fattispecie atipiche definite, nel citato comma 8, come «qualunque altra procedura di realizzazione di p...
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. Il Codice dispone che “(l’)ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi» (art. 71), precisando ulteriormente che “le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando- tipo” (ibidem). La scelta di adottare i bandi- tipo, nella forma del disciplinare di gara, nasce dall’opportunità di fornire, alle stazioni appaltanti, indicazioni per l’affidamento dei contratti pubblici, più puntali ed articolate rispetto a quelle riportate nei formulari resi disponibili dalla Commissione Europea. Tale insieme di regole è contenuto proprio nel disciplinare di gara – anche noto come “norme integrative del bando di gara”, e a cui lo stesso bando rinvia – che consiste in un corpus di disposizioni di dettaglio volto a regolare le modalità di partecipazione alla gara degli operatori economici e di aggiudicazione del contratto pubblico.
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: