Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), le parti a titolo esemplificativo rinviano all’allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente area.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 18 del CCNL del 5 dicembre 1996.
Servizio di guardia. 1.Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale nonché dell’art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico), mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
Servizio di guardia. (Linee guida Regione Liguria – parte 2^ lettera G)
1. Le parti riconoscono la continuità assistenziale come valore e modello organizzativo per la garanzia del- la salute del cittadino
2. Per continuità assistenziale si intende la capacità di assicurare cure primarie e specialistiche tempestive sull’arco delle 24 ore giornaliere
3. In fascia oraria notturna e nei festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi o- spedalieri – e ove previsto territoriali – sono assicurate mediante:
a. Il Dipartimento di Emergenza, eventualmente integrato, ove necessario, da altri servizi di guar- dia o p.d.;
b. La guardia medica di unità operativa o tra unità operative di aree funzionali omogenee e dei speciali di diagnosi e cura
c. La guardia medica nei servizi territoriali, ove prevista
Servizio di guardia. La continuità assistenziale e le urgenze/emergenze delle unità ospedaliere che operano nelle 24 ore sono garantite attraverso il servizio di guardia ( art. 16 CCNL 3.11.2005), tenendo presente che il riferimento dell’arco orario interessato è quello coincidente con le ore notturne ( dalle ore 20 alle ore 8), le giornate di sabato e festive, mentre per il restante tempo si rinvia alla definizione flessibile dell’articolazione dell’impegno orario. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro, da tutti i dirigenti esclusi quelli con incarico di Direzione di Struttura Complessa. E’ previsto anche il servizio di guardia svolto fuori dall’orario di lavoro.
Servizio di guardia. (Testo a pag. 22)
Servizio di guardia. 1. Ai sensi dell’art 26 del Ccnl, nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze sono garantite mediante le guardie di unità operativa o, in alternativa tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee.
2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro ed è assicurato da tutti i dirigenti esclusi i Direttori di struttura complessa. E’ fatto salvo quanto previsto dal Ccnl in materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente.
3. La questione riguardante l’esonerabilità, a richiesta, dal servizio di guardia notturna del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, è affrontata nell’ambito dei lavori dell’Organismo Paritetico, ai sensi dell’art. 6 bis c. 1 del Ccnl
4. E’ esonerato dal servizio di guardia notturna il personale della dirigenza sanitaria dichiarato inidoneo alla prestazione di lavoro notturno aii sensi dell’art. 29 c. 3 del Ccnl
5. Fino ad un massimo del 12% delle guardie complessive possono (con l’assenso dell’interessato) essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro e retribuibili ai sensi dell’art. 115
Servizio di guardia. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro. E’ fatto salvo quanto previsto in materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115. Di regola, sono complessive retribuibili ai sensi dell’art. 115 è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell’orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto dal 1/1/2020, comprende ed assorbe l’indennità per servizio notturno e festivo che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Se si pagano ore di lavoro straordinario per l’intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell’orario di lavoro, non si dà luogo all’erogazione del suddetto compenso. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al recupero dell’orario eccedente. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni si rinvia all’all.1 del CCNL
Servizio di guardia. La Struttura sanitaria individua, in base alle esigenze organizzative, i reparti ed i servizi rispetto ai quali nell’arco delle 24 ore deve essere assicurata la continuità assistenziale mediante il servizio di guardia. Il servizio di guardia viene regolamentato e retribuito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festive, dà diritto alle rispettive indennità. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative, possono essere esentati dalla guardia i dirigenti di struttura complessa e, a domanda, i dirigenti di età superiore ai 60 anni. Il servizio di guardia è di norma di competenza dei componenti della divisione della rispettiva disciplina generale. La durata del turno di guardia è di norma di 12 ore consecutive, salvo diverso accordo locale. Il numero massimo dei turni di guardia è definito a livello decentrato.
Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze dei servizi dell’art. 17, comma 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto durante il normale orario di lavoro e può essere assicu- rato anche con ricorso ad ore di lavoro straor- dinario compensate con il fondo di cui all’art. 60 o con recupero orario.
3. Il servizio di guardia o eventuali servizi so- stitutivi dello stesso sono assicurati esclusi- vamente dai dirigenti di I livello.
Servizio di guardia. La Casa di Cura potrà organizzare il servizio di guardia co- me servizio interdivisionale. to secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festi- ve, dà diritto alle rispettive indennità, mentre, se effettuato oltre l'orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in materia di lavoro supplementare e straordinario dal precedente art. e può essere richiesto senza tener conto delle limitazioni di cui al medesimo art. 15.