Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
Servizio di guardia. (Linee guida Regione Liguria – parte 2^ lettera G)
Servizio di guardia. Articolo 16 (Testo a pag. 22)
Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze dei servizi dell’art. 17, comma 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
Servizio di guardia. 1. La guardia dei dirigenti medici è svolta durante il normale orario di lavoro e cioè all’interno delle 34 ore destinate alle attività assistenziali.
Servizio di guardia. La Struttura sanitaria individua, in base alle esigenze organizzative, i reparti ed i servizi rispetto ai quali nell’arco delle 24 ore deve essere assicurata la continuità assistenziale mediante il servizio di guardia. Il servizio di guardia viene regolamentato e retribuito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festive, dà diritto alle rispettive indennità. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative, possono essere esentati dalla guardia i dirigenti di struttura complessa e, a domanda, i dirigenti di età superiore ai 60 anni. Il servizio di guardia è di norma di competenza dei componenti della divisione della rispettiva disciplina generale. La durata del turno di guardia è di norma di 12 ore consecutive, salvo diverso accordo locale. Il numero massimo dei turni di guardia è definito a livello decentrato.
Servizio di guardia. 1. Ai sensi dell’art 26 del Ccnl, nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze sono garantite mediante le guardie di unità operativa o, in alternativa tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee.
Servizio di guardia. La continuità assistenziale e le urgenze/emergenze delle unità ospedaliere che operano nelle 24 ore sono garantite attraverso il servizio di guardia ( art. 16 CCNL 3.11.2005), tenendo presente che il riferimento dell’arco orario interessato è quello coincidente con le ore notturne ( dalle ore 20 alle ore 8), le giornate di sabato e festive, mentre per il restante tempo si rinvia alla definizione flessibile dell’articolazione dell’impegno orario. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro, da tutti i dirigenti esclusi quelli con incarico di Direzione di Struttura Complessa. E’ previsto anche il servizio di guardia svolto fuori dall’orario di lavoro.
Servizio di guardia. La Casa di Cura potrà organizzare il servizio di guardia co- me servizio interdivisionale. to secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festi- ve, dà diritto alle rispettive indennità, mentre, se effettuato oltre l'orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in materia di lavoro supplementare e straordinario dal precedente art. e può essere richiesto senza tener conto delle limitazioni di cui al medesimo art. 15.
Servizio di guardia. Per servizio di guardia si intende la presenza del dirigente in servizio nelle ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) e nei giorni festivi (anche dalle ore 08.00 alle ore 20.00) ed è svolto durante il normale orario di lavoro programmato . Per quanto attiene le limitazioni al lavoro notturno , la tutela della salute , l’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 66/2003 e s.m.i. ed al T.U. n. 151/01 e s.m.i. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 3 dell’art. 16 C.C.N.L. 03/11/2005 sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia previsti dal predetto art. 16. Sono esclusi dall’obbligo di assicurare i turni di guardia i responsabili di Struttura Complessa e, per analogia degli obblighi e compiti istituzionali, anche i responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale. Dopo l’effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna, è previsto un periodo di riposo compensativo continuativo di 24h. Non possono essere effettuate turnazioni notte-mattino/notte pomeriggio/pomeriggio-notte. a turnazione mattino-notte è consentita solo se limitata nel tempo, e adeguatamente motivata in relazione all’esigenza di garantire la continuità assistenziale. Deve essere consentito un riposo di 11 ore consecutive per ogni periodo lavorativo di 24 ore. E’, ovviamente, esonerato dall’obbligo di prestare lavoro notturno il dirigente giudicato a tal fine inidoneo dal medico competente. Il diritto alla corresponsione dell’indennità di guardia notturna matura effettuando il servizio dalle ore 22.00 alle 06.00. Il turno di guardia festivo diurno può essere suddiviso anche fra due unità di dirigenti medici, fermo restando che nelle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.