Sospensione della certificazione Clausole campione

Sospensione della certificazione. L’OdC può sospendere la validità della certificazione per un periodo di tempo de- terminato, quando si verificano situazioni indebite tra cui ad esempio: - l’Organizzazione ha sospeso temporaneamente l’applicazione del sistema FPC; - l’Organizzazione non consente l’esecuzione degli audit suppletivi di follow up documentale e/o in campo e degli audit periodici di sorveglianza; - l’Organizzazione non si rende disponibile all’effettuazione di verifiche in accom- pagnamento con ispettori dell’Autorità Competente; - non vengono attuate le azioni correttive a fronte delle non conformità rilevate; - si verificano irregolarità nell’uso del Marchio e/o del Certificato dell’OdC; - il sistema FPC non garantisce il rispetto dei requisiti dei documenti di riferimen- to; - l’esistenza di problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto; - la mancata comunicazione all’OdC di modifiche al proprio sistema FPC; - la mancata comunicazione all’OdC circa procedimenti giudiziari e/o amministra- tivi; - la condanna dell’Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al sistema FPC; - la mancata gestione di reclami o segnalazioni direttamente connesse con ca- renze del sistema FPC; - l’Organizzazione non rispetta, dopo formale sollecito, gli impegni finanziari as- sunti nei confronti dell’OdC. Il provvedimento di sospensione viene deliberato dal Comitato Tecnico eventualmente convocato in riunione straordinaria. Il provvedimento di sospensione deliberato deve essere ra- tificato dal CSI. La Direzione TECNOLAB notifica all’Organizzazione mediante lettera raccomandata con R.R. (o mail certificata) i motivi del provvedimento assunto nonché le condizioni alle quali la sospensione può esser revocata. La certificazione rilasciata e successivamente sospesa non può essere utilizzata in nessun caso a partire dal giorno di avvenuta ricezione da parte dell’Organizzazione della Raccomandata con RR. inviata da TECNOLAB. L’Organizzazione accetta ed autorizza TECNOLAB a rendere pubblico, e pertanto a trasmettere in via ufficiale, anche agli Enti preposti al controllo, l’eventuale provvedimento di sospensione comminato. La sospensione sarà revocata soltanto dopo che l’OdC avrà accertato il soddisfa- cente ripristino della conformità ai requisiti specificati attraverso una verifica supplementa- re. Il provvedimento di revoca della sospensione viene deliberato dal Comitato Tecni- co, eventualmente convocato in riunione straordinaria...
Sospensione della certificazione. Se il Cliente: − trasmette documentazione falsa o dichiarazioni mendaci − non permette il liibero accesso agli impianti oggetto di certificazione e il supporto di personale competente ai fini di una corretta valutazione. − Non provvede, durante l’attività di EUROCERT, ad adottare adeguate misure di sicurezza, in modo da garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi in materia. − Non permette l’accesso ad osservatori designati dagli Enti di controllo/accreditamento nell’ambito delle loro attività di controllo delle attività di EUROCERT quale Organismo di certificazione. − Non acconsente l’eventuale presenza di personale EUROCERT in formazione-addestramento − Non acconsentire l’eventuale presenza di personale EUROCERT per l’attività di osservazione in campo del personale tecnico. EUROCERT sospenderà l’iter di certificazione informando il cliente e il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli altri OONN e ACCREDIA. L’attività potrà essere ripresa previa eliminazione delle cause che ne avevano determinato la sospensione.
Sospensione della certificazione. Nel caso in cui l’uso non corretto del certificato di conformità abbia portato discredi- to all’immagine dell’OdC, TECNOLAB può sospendere la certificazione rilasciata all’Organizzazione. La notifica della sospensione sarà inviata all’Organizzazione certificata a mezzo di lettera raccomandata ed in copia alle Autorità Competenti al rilascio dell’abilitazione agli Odc. La sospensione della certificazione potrà essere decisa dall’OdC anche nel caso in cui l’Organizzazione rifiuti di attuare le azioni correttive richieste a seguito di un uso impro- prio o non corretto del certificato di conformità.
Sospensione della certificazione. CVI è autorizzato a sospendere la certificazione per un periodo non superiore a 6 mesi nel caso in cui il sistema di gestione abbia mancato o gravemente superato i requisiti di certificazione, compresi i requisiti per l'efficacia del sistema di gestione o il rispetto del regolamento, o nel caso in cui il cliente non presenti azioni correttive accettabili per le non conformità individuate nel tempo, o se il cliente non consente la sorveglianza o la ricertificazione di controllo da effettuare alle frequenze richieste, o se il cliente ha richiesto una sospensione, o nel caso in cui gli obblighi del presente contratto, compresi gli obblighi finanziari non sono tenuti dal cliente. La sospensione sarà annunciata al cliente per iscritto, e diventa valida 7 giorni dopo essere stata comunicata al cliente, eccetto se il cliente fa appello, secondo la clausola 7.
Sospensione della certificazione. A. La sospensione della certificazione è un provvedimento che segue la diffida qualora l’Organizzazione non invii le AC entro i tempi definiti nella diffida o la verifica delle AC stesse abbia esito negativo. B. La sospensione della certificazione è un provvedimento con effetto immediato viene applicata nel caso di: ✓ mancato rispetto del dovere di consentire l’accesso agli ispettori ACCREDIA (senza spese aggiuntive per l’Organizzazione); ✓ inadempienze gravi agli obblighi normativi che comportano la sospensione o revoca dell’autorizzazione alla produzione. Il provvedimento di sospensione della certificazione deliberato dalla Commissione Tecnica, ratificato dal Comitato di Certificazione, dà luogo all’immediata sospensione della certificazione.
Sospensione della certificazione. La Certificazione può essere sospesa per le motivazioni indicate nel Regolamento Kiwa per la Certificazione, su richiesta del TSP o in caso di Ritiro della qualifica del TSP o di un servizio certificato del TSP da parte dell’Organismo di Vigilanza per assenza di conformità a requisiti di riferimento per la certificazione. Salvo casi particolari (stabiliti comunque da Kiwa Cermet) il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi, in caso contrario si procede alla revoca della certificazione. Durante il periodo di sospensione il TSP perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione Kiwa Cermet, del certificato e viene cancellata dagli elenchi delle Organizzazioni con servizi certificati. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di audit), saranno stabilite da Kiwa Cermet in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione. Qualora il TSP non metta in atto le azioni indicate da Kiwa Cermet per il ripristino della certificazione sospesa, la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione. Kiwa Cermet si riserva il diritto di comunicare il provvedimento di sospensione agli enti di accreditamento, all’organismo di vigilanza e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.
Sospensione della certificazione. Per la sospensione della certificazione si intende la revoca temporanea della certificazione e l’Organismo di certificazione può ricorrere a tale soluzione nei seguenti casi: - se (nell’ambito degli audit di supervisione e straordinari) sono state accertate le Non conformità rilevanti del sistema di gestione - qualora le Non conformità meno rilevanti del sistema di gestione accertate non siano eliminate entro la data prestabilita - quando la società certificata non reagisce ripetutamente agli inviti ad approvare le date degli audit di supervisione La sospensione della certificazione è un provvedimento temporaneo di cui durata comunque non supera il periodo di 3 mesi. Se i rimedi non sono realizzati entro la scadenza di tale termine, la certificazione si revoca. La sospensione della certificazione sarà comunicata alla società esaminata per iscritto e diventa efficace 30 giorni dalla notifica. Nel caso di sospensione della certificazione la società certificata non deve, durante il periodo di sospensione della certificazione, fare riferimento alla certificazione nel contatto con i terzi (per esempio in sede delle trattative per la stipula di un contratto, pubblicità, pubblicazione). La sospensione della certificazione è comunicata sul sito dell’OC.
Sospensione della certificazione. In caso di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, Certiquality può sospendere la Certificazione. Esempi di tali gravi carenze sono: - se l’audit di ricertificazione annuale indica non conformità gravi non risolte nei tempi e modi previsti (v. art. 5.6); - se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione degli audit periodici secondo quanto previsto dall'art. 6.1; - se l’Organizzazione rifiuta l’effettuazione di au- facoltà di eseguire opportune e tempestive verifi- - che ispettive straordinarie e, eventualmente, adot- dit addizionali o suppletivi; se rifiuta di ricevere gli osservatori Accredia o valutatori IFS; tare provvedimenti di sospensione, riduzione, e/o revoca della certificazione rilasciata, in base ai pos- sibili impatti delle modifiche sull’oggetto della cer- tificazione.
Sospensione della certificazione. La Certificazione del sistema di gestione rilasciata da NQA potrebbe essere temporaneamente sospesa in alcuni casi tra cui:

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  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • Corresponsione della retribuzione La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.

  • SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Fatte salve l’applicazione degli altri articoli One On Line, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto. b) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da Xxxxx non autorizzati; c) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di One On Line, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato quando One On Line, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione; d) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativo e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto il nome a dominio registrato, i suoi contenuti, le relative caselle di posta elettronica o atti e comportamenti posti in essere attraverso il medesimo. In simili ipotesi, One On Line si riserva la facoltà di rinnovare, a propria discrezione ed a mero titolo di cortesia e quindi senza che così facendo assuma alcuna obbligazione nei confronti del Cliente o dei Terzi interessati, la registrazione del nome a dominio presso l’Authority competente per una o più annualità mantenendo, tuttavia, in essere i provvedimenti precedentemente adottati. Il legittimo assegnatario del nome a dominio interessato dalla contestazione potrà ottenerne la disponibilità, previo pagamento in favore di One On Line del prezzo del rinnovo o dei rinnovi da questa eseguiti nei termini di cui sopra. e) sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria; f) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; g) qualora il Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, oppure che presentino delle disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l’incolumità fisica delle persone e delle cose. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio. Xxxxx inteso che in tali casi, One On Line non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione subiti e/o subendi dal Cliente e/o da Terzi, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo perdite economiche/finanziarie, di affari, di ricavi e di utili e/o di avviamento commerciale; il Cliente, pertanto, prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere da One On Line a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ad altro titolo.

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazione delle Parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

  • Descrizione del servizio Il Servizio oggetto dell'Appalto si riferisce a tutte le tipologie di apparecchiature biomediche presenti a vario titolo nell’Amministrazione contraente durante l’intero ciclo di vita di ciascun bene, dall’accettazione sino alla definitiva dismissione. La responsabilità di tutte le attività svolte per i servizi oggetto dell’Appalto sono del Responsabile di Commessa, nominato dalla Ditta aggiudicataria. I compiti elencati dovranno essere espletati con modalità, tempi e livello di cooperazione concordati con il personale dell'Amministrazione contraente, almeno conformi ai livelli minimi qualitativi e quantitativi definiti nel presente Capitolato. L'Amministrazione contraente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore tutta la documentazione tecnico-amministrativa delle apparecchiature in suo possesso. Nel caso in cui l’Amministrazione non disponesse della documentazione tecnico-amministrativa relativa a talune apparecchiature (es. manuali d’uso e di manutenzione, la copia dell’ordine d’acquisto), la Ditta aggiudicataria supporterà il loro reperimento. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire tale documentazione (es. per rifiuto del Fabbricante, Fornitore), la Ditta aggiudicataria, dovrà effettuare un’analisi dettagliata della apparecchiatura in oggetto e quindi procedere alla stesura della documentazione tecnica minima necessaria per la gestione delle apparecchiature stesse. La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le proprie mansioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di manutenzione del fabbricante, obbligatori ai sensi delle direttive CE, e tener conto del livello di criticità associato alle caratteristiche tecniche di ogni singola apparecchiatura oltre che all’ambiente sanitario e relativi impianti in cui è collocata. Nel caso delle apparecchiature acquisite o comunque messe in uso prima dell’entrata in vigore di tali direttive, per le quali non sia possibile reperire i manuali di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare per analogia le indicazioni fornite per apparecchiature di identica classe dai fabbricanti o da associazioni riconosciute a livello internazionale. Nell’esecuzione degli interventi, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale originale e/o certificato compatibile ed appropriato agli impieghi, impiegando personale qualificato. All'Amministrazione contraente è riservata la facoltà di effettuare ogni attività ritenuta più idonea per verificare il livello delle prestazioni erogate con o senza preavviso in contraddittorio con il Responsabile di Commessa. Qualora dagli accertamenti dovessero risultare vizi e/o omissioni di interventi, difetti, malfunzionamenti o qualunque altra irregolarità imputabile a difetti di manutenzione preventiva e/o correttiva, dovrà immediatamente provvedere a porre in essere gli interventi necessari per il ripristino dell’ottimale funzionamento del bene, salvo il diritto dell’Amministrazione contraente di comminare le sanzioni e di adottare i provvedimenti previsti dal presente Capitolato per i casi di violazione degli obblighi contrattuali. La Ditta aggiudicataria è tenuta a partecipare a riunioni (organizzative, di verifica, ecc.) ogni qual volta si rendessero necessarie, a semplice richiesta dell’Amministrazione contraente, anche per queste specifiche circostanze. Le prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere eseguite da personale tecnico con specifica e documentata esperienza nell’esecuzione delle relative prove e misure e con l’impiego di adeguata strumentazione sottoposta a taratura periodica e dotata di certificazione.