Sospensione e cancellazione Clausole campione

Sospensione e cancellazione. Qualora la BEI eserciti la facoltà, ai sensi del Paragrafo 1.06B del Contratto Provvista BEI, di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, il Credito BEI non ancora erogato l’Istituto Finanziatore avrà conseguentemente facoltà di sospendere e/o cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato, mediante comunicazione scritta al Prenditore e al MIUR. La sospensione durerà fino alla data in cui l’Istituto Finanziatore, conseguentemente alle ulteriori determinazioni che dovesse assumere la BEI ai sensi del predetto Paragrafo 1.06 del Contratto Provvista BEI, revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l’importo del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato preventivamente fatti oggetto di sospensione.
Sospensione e cancellazione. Qualora la Banca eserciti la facoltà, ai sensi [[nel caso di provvista BEI] dell’articolo 1.06B e/o dell’articolo 1.06C del Contratto Provvista / [nel caso di provvista CEB] degli articoli 3.3, 3.5 e 3.6 del Regolamento Prestiti], di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, il Credito Provvista non ancora erogato l’Istituto Finanziatore avrà conseguentemente facoltà di sospendere e/o cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato, mediante comunicazione scritta al Prenditore e al MIUR. La sospensione durerà fino alla data in cui l’Istituto Finanziatore, conseguentemente alle ulteriori determinazioni che dovesse assumere la Banca ai sensi [[nel caso di provvista BEI] dell’articolo 1.06B e/o dell’articolo 1.06C del Contratto Provvista / [nel caso di provvista CEB] degli articoli 3.3, 3.5 e 3.6 del Regolamento Prestiti], revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l’importo del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato preventivamente fatti oggetto di sospensione.
Sospensione e cancellazione. 1. In ogni momento l’Università può compiere verifiche sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei professionisti accreditati. 2. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere temporaneamente l’accreditamento ovvero di dichiarare la decadenza dell'operatore che dovesse rendersi responsabile di disordini o turbative durante la discussione delle prove finali o durante lo svolgimento delle cerimonie o, comunque, nei locali universitari, anche a seguito di eventuali segnalazioni effettuate dal Presidente della Commissione di laurea o da chi presiede alla cerimonia o dal personale universitario, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura. 3. La sospensione o la decadenza dall’accreditamento potrà essere, inoltre, disposta dall’Università in ogni caso di violazione, da parte dell’operatore, delle disposizioni previste dal presente Regolamento, commisurando il provvedimento alla gravità della violazione. 4. La decadenza comporta la cancellazione dall’elenco dei professionisti accreditati ed è disposta dall’Università, con provvedimento motivato, nel caso in cui: a) il fotografo sia ritenuto responsabile di fatti o atti di particolare gravità o di tenere comportamenti tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo; b) sia accertata la richiesta di un pagamento di prezzi superiori rispetto a quelli indicati nel listino pubblicato sul sito web dell’Ateneo; c) vengano meno per il fotografo accreditato i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento di cui al precedente art. 3; d) il fotografo accreditato sia già incorso in un provvedimento di sospensione temporanea. 5. La cancellazione dall’elenco degli operatori accreditati verrà, inoltre, disposta: a) su richiesta dell’operatore; b) a seguito di fallimento, liquidazione e cessazione dell’attività.
Sospensione e cancellazione. 1. L’iscrizione al Registro può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora, in capo ad un’associazione iscritta si verifichi uno dei seguenti casi: a) aver compiuto operazioni incompatibili con le attività di cui all’art. 3; b) aver commesso infrazioni di particolare rilevanza nell’utilizzo di beni mobili ed immobili comunali a qualsiasi titolo concessi; c) non aver provveduto a comunicare al Comune le variazioni significative riguardanti l’associazione (modifiche statutarie, cambio legale rappresentante, sede, etc…); 2. Sono cancellate dal Registro, con atto deliberativo della Giunta Comunale, le associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi: a) grave negligenza nell’utilizzo dei contributi concessi o nella rendicontazione del loro utilizzo; b) grave negligenza nell’utilizzo di beni immobili o mobili comunali utilizzati; c) reiterazione dei comportamenti di cui al comma 1 del presente articolo; d) perdita di uno dei requisiti previsti all’art. 6; e) cessazione dell’attività; f) richiesta di cancellazione dal Registro.
Sospensione e cancellazione. Disposizioni aggiuntive Seconda parte: Disposizioni generali applicabili a Utenti extra e Abbonati:
Sospensione e cancellazione. 1.5.(a). L'Utente accetta che Disney+ possa, nella misura prevista dalle leggi locali, limitare, sospendere o interrompere l'accesso al Servizio Disney+, in tutto o in parte, e a qualsiasi Contenuto, se Disney+ ritiene che l'Utente stia utilizzando o abbia utilizzato il Servizio Disney+ in violazione sostanziale delle presenti Condizioni d'uso, o di norme di legge o regolamenti applicabili, oppure in qualsiasi modo diverso dalle finalità proprie del Servizio Disney+ e da quanto previsto dalle altre linee guida o requisiti applicabili. In tal caso, l’Abbonato e/o l’Utente extra riceverà preventiva comunicazione tramite email all'indirizzo di posta elettronica collegato al suo account. Salvo quanto detto, Disney+ può limitare o sospendere l'accesso dell'Abbonato e/o dell'Utente extra all'account del Servizio Disney+ per giusta causa dando ragionevole preavviso anche in formato elettronico. Tale causa include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) richieste da parte delle forze dell'ordine o da altre autorità competenti, (b) problemi o questioni di natura tecnica imprevisti, oppure (c) se Disney+ ha motivo di ritenere che l'account del Servizio Disney+ dell'Utente sia stato creato in modo fraudolento, o che l’accesso all'account del Servizio Disney+ sia stato effettuato in modo fraudolento o che qualcuno utilizzi l'account del Servizio Disney+ dell'Utente per commettere qualsiasi tipo di illecito o per finalità diverse da quelle proprie del Servizio Disney+ e da quanto previsto dagli altri requisiti applicabili. Disney+ si riserva inoltre il diritto, previa comunicazione all'Abbonato, di cancellare qualsiasi account/abbonamento Disney+ che rimanga inattivo per un anno (per inattività ai fini delle presenti Condizioni Generali di Abbonamento si intende il mancato uso o accesso all'account del Servizio Disney+ dell'Utente). L'Utente accetta inoltre che Disney possa, previo avviso, sospendere, cancellare e/o interrompere il Servizio Disney+ e/o l'accesso a una parte o a tutto il Servizio Disney+ nel caso in cui qualsiasi esenzione, permesso o altra autorizzazione concessa a Disney riguardo al Servizio Disney+ venga ritirata, rimossa o sospesa. 1.5.(b). Alla cancellazione dell'account Disney+, sia su iniziativa di Xxxxxx+ che su richiesta dell'Utente (diversamente da quanto accade con la disdetta dell'abbonamento da parte dell'Abbonato, nel qual caso l'abbonamento continua fino al termine del periodo di fatturazione), l'Utente perderà immediatamente il di...

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  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Istruzione e formazione 16/06/2016 Specializzazione in Geriatria conseguita con lode Università Cattolica del Sacro Cuore Titolo della Tesi: DISTURBO DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA NON ISTITUZIONALIZZATA: PREVALENZA E FATTORI CORRELATI 01/07/2011–16/06/2016 Frequenza della Scuola di Specializzazione in Geriatria Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia) Durata totale 5 anni con frequenza nei vari setting assistenziali suddivisa nel modo seguente: - 24 mesi presso il reparto di Geriatria esercitando attività assistenziale su pazienti con patologia acuta di età superiore ai 65 anni, affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi o in fase avanzata); - 12 mesi presso il servizio di continuità assistenziale, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili, con patologia acuta e cronica, di età superiore ai 65 anni,affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi od in fase avanzata); - 18 mesi presso il reparto di riabilitazione geriatrica, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili ricoverati con patologia acuta, di età superiore ai 65 anni, sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica maggiore, esiti di patologie neurologiche e patologia oncologica; - 6 mesi presso il servizio ambulatoriale e di consulenza onco-geriatrica per i reparti di ginecologia- oncologica, radioterapia, senologia esercitato attività di tipo assistenziale e di assessment per il paziente anziano oncologico pre-chirurgia e/o pre trattamento antiblastico. 01/10/2010–31/12/2010 Tirocino e acquisizione dell'abilitazione medica - Esame di stato - Ordine Provinciale Di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 9, 00161 Roma (Italia) 22/07/2010 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita con la votazione di 110/110 con lode.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Fatte salve l’applicazione degli altri articoli One On Line, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto. b) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da Xxxxx non autorizzati; c) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di One On Line, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato quando One On Line, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione; d) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativo e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto il nome a dominio registrato, i suoi contenuti, le relative caselle di posta elettronica o atti e comportamenti posti in essere attraverso il medesimo. In simili ipotesi, One On Line si riserva la facoltà di rinnovare, a propria discrezione ed a mero titolo di cortesia e quindi senza che così facendo assuma alcuna obbligazione nei confronti del Cliente o dei Terzi interessati, la registrazione del nome a dominio presso l’Authority competente per una o più annualità mantenendo, tuttavia, in essere i provvedimenti precedentemente adottati. Il legittimo assegnatario del nome a dominio interessato dalla contestazione potrà ottenerne la disponibilità, previo pagamento in favore di One On Line del prezzo del rinnovo o dei rinnovi da questa eseguiti nei termini di cui sopra. e) sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria; f) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; g) qualora il Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, oppure che presentino delle disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l’incolumità fisica delle persone e delle cose. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio. Xxxxx inteso che in tali casi, One On Line non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione subiti e/o subendi dal Cliente e/o da Terzi, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo perdite economiche/finanziarie, di affari, di ricavi e di utili e/o di avviamento commerciale; il Cliente, pertanto, prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere da One On Line a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ad altro titolo.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Sospensione del contratto (operante solo se sul contratto non è presente l’opzione di pagamento in 12 rate – LinearFlex) Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta: - procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear - comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza” La sospensione decorre dalla data di effetto dell’appendice di sospensione. La sospensione può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dalla polizza. Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 18 mesi dalla sospensione, il contraente non ha richiesto: - la riattivazione della polizza - la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita È possibile chiedere la sospensione: - se sono stati pagati gli importi dovuti - in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta - per un massimo di due volte nella durata del contratto Non è possibile chiedere la sospensione: - se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto è inferiore a 30 giorni - in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.13 ”Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”. - qualora sia presente sul contratto l’opzione di pagamento in 12 rate - LinearFlex, in questi casi si applica quanto indicato all’art. 1.7.2 “Sospensione della rata”.

  • Sospensione dei Servizi 10.1 Fatta salva l'applicazione del successivo art. 11, SMEUP ICS, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa esserle contestato come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere i Servizi o un singolo Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente alle sue obbligazioni di pagamento, o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, che possano avere, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impatto sulla sicurezza dei servizi assicurati o gestiti da SMEUP ICS, anche a favore di terzi; b) il Cliente ometta di riscontrare nei tempi dovuti, in tutto o in parte, le richieste di SMEUP ICS o comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto; c) vi siano fondate ragioni per ritenere che i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati; d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati quando SMEUP ICS, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sospensione/interruzione; e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi natura, nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizi e/o l'Infrastruttura Virtuale o altri servizi erogati da SMEUP ICS; f) la sospensione dei Servizi sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o altre Autorità titolate a tali richieste; g) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità dei Servizi, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare i Servizi e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose. 10.2 Durante la sospensione dei Servizi, il Cliente potrebbe non avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati nell'Infrastruttura Virtuale. 10.3 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente, resta impregiudicata l'eventuale azione di SMEUP ICS per il risarcimento dell’eventuale danno subito o costi sopportati.