SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi. 2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto. 3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che: a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro; b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro. 4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37. 5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice 6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]
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Samples: Concessione Per La Progettazione, Realizzazione E Gestione, Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiereadempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvede provvederà a formalizzare il rapporto concessorio convenzionale con il soggetto designato la società designata dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante la società si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con il soggetto subentrante designatola società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) [•30] giorni successivi con e si applicheranno le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione previsioni di cui all’articolo 37al precedente articolo 39, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara5.]
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Samples: Contract, Contratto Di Concessione
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 33 e 3834, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvede provvederà a formalizzare il rapporto concessorio concessionario con il soggetto designato la società designata dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con il soggetto subentrante designatola società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnanos’impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili gli Impianti al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con e si applicheranno le conseguenze economiche stabilite all’articolo previsioni di cui al precedente articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]
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SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176159 del Codice, comma 8, del Codice possono potranno impedire la risoluzione risoluzi one designando un soggetto una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 [•] giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codicedi cui a l precedente comma, i Finanziatori manifestino manife stino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto della Convenzione per [•] giorn i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione), fermo restando che, ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrantesuben trante sia stato designato, il Contratto la Convenzione si intende risolto intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvede provvederà a formalizzare il rapporto concessorio convenzionale con il soggetto designato la società designata dai Finanziatori Fi nanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti corrisponde nti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e allo stato di avanzamento della Concessione dello stesso alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante la società si impegni ad assicurare a cessare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituitoviolazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i [90•90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designatodesignazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato assegna to dal Concedente. Le Salvo quanto disposto dall’articolo 159 del Codice, le Parti si impegnanoimpegnano sin d’ora, sussistendo sus sistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero 1, o qualora il soggetto la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro nentro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla si procederà all a risoluzione del Contrattodella presente Convenzione, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili imm obili al Concedente liberi da qualsivoglia qualsiv oglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) [•30] giorni successivi con e si applicheranno le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione previsioni di cui all’articolo 37al precedente articolo 28, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara5.]
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Samples: Concessione Per La Progettazione, Costruzione E Gestione Di Impianti
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiereadempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende intenderà risolto di diritto.. -------
3. Il Concedente provvede provvederà a formalizzare il rapporto concessorio convenzionale con il soggetto designato la società designata dai Finanziatori a condizione che:: ---------------
a) il soggetto subentrante la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante la società si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con il soggetto subentrante designatola società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto la società subentrante ai sensi del comma 2 2, ovvero qualora il soggetto la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con e si applicheranno le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37.
previsioni di cui al precedente articolo 30, comma 5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]-------
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SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. [nel caso in cui il Concessionario non ricorra all’autofinanziamento]
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza dal ricevimento da parte dei Finanziatori della comunicazione del termine contenuto nella diffida ad adempiereConcedente. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37. Si applicano i commi 3,4,6,8,9 dell’art. 108 del Codice.
5. Il Concedente invia a mezzo pec PEC la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.
6. [Comma da inserire qualora Qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. ] Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]
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Samples: Contract
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo dell’art. 176, comma 8, del Codice Codice, possono impedire la risoluzione designando un soggetto una società che subentri nella Concessione concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiereadempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvede provvederà a formalizzare il rapporto concessorio convenzionale con il soggetto designato la società designata dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante la società si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con il soggetto subentrante designatola società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37successivi.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]
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Samples: Concession Agreement
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando un soggetto una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.
2. • Qualora, entro i 60 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codicedi cui al precedente comma, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto della Convenzione per i 90 60 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione), fermo restando che, ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrantesubentrante sia stato designato, il Contratto la Convenzione si intende risolto intenderà risolta di diritto.
3. • Il Concedente provvede provvederà a formalizzare il rapporto concessorio convenzionale con il soggetto designato la società designata dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante : - la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e allo stato di avanzamento della Concessione dello stesso alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante ; - la società si impegni ad assicurare a cessare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituitoviolazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i [90] 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designatodesignazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. • Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero 1, o qualora il soggetto la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede si procederà alla risoluzione del Contrattodella presente Convenzione, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con e si applicheranno le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione previsioni di cui all’articolo 37al precedente articolo 24, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara5.]
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Samples: Convention
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 29 e 3830, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione nel Contratto di Rendimento Energetico in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione del Contratto di Rendimento Energetico alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione del Contratto di Rendimento Energetico e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 3732.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 3731, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]
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Samples: Contratto Di Rendimento Energetico
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora Nel caso in cui si verifichino le condizioni di per la risoluzione della convenzione per inadempimento del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono gli Enti finanziatori potranno impedire la risoluzione designando un soggetto una Società che subentri nella Concessione concessione al posto del Concessionario. Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Comune entro 90 (novanta giorni) dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Comune manifesta la volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la Società subentrante si impegna a far cessare l’inadempimento del Concessionario. Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione i finanziatori o la Società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l’esistenza, in luogo capo alla stessa subentrante, dei requisiti tecnici e finanziari equivalenti a quelli posseduti dal Concessionario all’atto dell’affidamento della concessione. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del Concessionario certificato di collaudo di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che la Società subentrante possieda i requisiti tecnici e ne assuma i diritti finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi. Il Comune potrà rifiutare il subentro della società designata qualora:
1. la società designata non abbia le caratteristiche tecniche e gli obblighi.finanziarie previste al comma precedente;
2. Qualora, l’inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione non sia cessato entro i 60 giorni successivi il termine indicato nella comunicazione di cui al ricevimento della comunicazione 2° comma del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designatopresente articolo, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in dovesse essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare concordato tra il subentroComune ed il Concessionario.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. [Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]
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Samples: Convention