SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE Clausole campione

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. 17.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. 17.1 Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. La ditta, come risulta dall’offerta , potrà subappaltare, in conformità e nella misura prevista dalla legi- slazione vigente e alle condizioni indicate all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative, le opere di . Il subappalto verrà autorizzato subordinatamente alla verifica positiva sia dei medesimi requisiti di ammissione verificati in capo alla ditta sia ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 smi.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. L’affidamento in subappalto è consentito nel limite del 30% dell’importo ed è autorizzato al verificarsi delle condizioni previste dall’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione comunale di specifico provvedimento autorizzativo. È vietata la cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso e di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. All'aggiudicatario è fatto assoluto divieto di cedere il contratto d'appalto ad altro soggetto, pena la nullità dello stesso. E' concessa la possibilità dell'uso di mezzi e attrezzature appartenenti ad altra Ditta. Eventuali lavori ove occorra una particolare specializzazione, potranno essere, subappaltati in misura non superiore al 30% del servizio affidato. L'affidamento in subappalto è sottoposta alle condizioni di cui all'art. 118 del D.lgs 163/2006.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario non potrà in nessun caso cedere i servizi oggetto di appalto, pena la decadenza immediata dall’affidamento, l’incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni. E’ fatta salva la possibilità per l’aggiudicatario di affidare ad una ditta specializzata il servizio di trasporto. Nel caso di infrazione alle disposizioni del Capitolato commessa dal sub-aggiudicatario occulto, unico responsabile verso l’A.C. concedente sarà l’aggiudicatario.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. 23.1 L'Aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi compresi nel contratto oggetto del presente
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. 1. Il subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. L’Appaltatore potrà affidare in subappalto, ai sensi dell’art. sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, previa autorizzazione di Veneto Lavoro, esclusiva- mente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di presentazione di offerta la volontà di avvalersi del subappalto. Il limite massimo subappaltabi- le è pari al 30% dell’importo contrattuale. L’Appaltatore resterà comunque responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di ap- palto, nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l’auto- rizzazione al subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità per l’Ente di risolvere il contratto in danno dell’Appal- tatore. L’Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere a Veneto Lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietan- zate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, pena la sospensione dei successivi pagamenti.