SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. 17.1 Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
17.2 L’Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. 1. Il subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. Al Fornitore è consentito subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2 che, a seguito della sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.
4. Il subappalto, su richiesta del Fornitore, è autorizzato dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato.
6. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli specifici previsti nel Capitolato tecnico.
7. Il Fornitore deve depositare presso l’Amministrazione il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo al Fornitore di attestare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Il subappalto sarà autorizzato in fase di esecuzione salvo che questo non sia vietato dal C.C.N.L. applicato dal Fornitore.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. L’affidamento in subappalto è consentito nel limite del 30% dell’importo ed è autorizzato al verificarsi delle condizioni previste dall’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione comunale di specifico provvedimento autorizzativo. È vietata la cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso e di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. 19.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
19.2 L’Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il presente Accordo Quadro o i Contratti Applicativi che verranno stipulati, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. All'aggiudicatario è fatto assoluto divieto di cedere il contratto d'appalto ad altro soggetto, pena la nullità dello stesso. E' concessa la possibilità dell'uso di mezzi e attrezzature appartenenti ad altra Ditta. Eventuali lavori ove occorra una particolare specializzazione, potranno essere, subappaltati in misura non superiore al 30% del servizio affidato. L'affidamento in subappalto è sottoposta alle condizioni di cui all'art. 118 del D.lgs 163/2006.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. La ditta, come risulta dall’offerta , potrà subappaltare, in conformità e nella misura prevista dalla legi- slazione vigente e alle condizioni indicate all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative, le opere di . Il subappalto verrà autorizzato subordinatamente alla verifica positiva sia dei medesimi requisiti di ammissione verificati in capo alla ditta sia ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 smi.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura/del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli, a tempo debito, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilarsi nelle parti pertinenti. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. 23.1 L'Aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi compresi nel contratto oggetto del presente
23.2 È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. L’Appaltatore potrà affidare in subappalto, ai sensi dell’art. sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, previa autorizzazione di Veneto Lavoro, esclusiva- mente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di presentazione di offerta la volontà di avvalersi del subappalto. Il limite massimo subappaltabi- le è pari al 30% dell’importo contrattuale. L’Appaltatore resterà comunque responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di ap- palto, nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l’auto- rizzazione al subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità per l’Ente di risolvere il contratto in danno dell’Appal- tatore. L’Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere a Veneto Lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietan- zate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, pena la sospensione dei successivi pagamenti.