SUBCONTRAENTI Clausole campione
SUBCONTRAENTI. Nei limiti previsti dalla Legge, e così come chiarito all’Art. 1 punto 1.7 del Disciplinare di Gara, qualora l’Aggiudicatario intenda servirsi di subcontraenti (prestatori di manodopera, noli a caldo, artigiani, professionisti, etc.) quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’Aggiudicatario stesso. L’Aggiudicatario ha l’onere di trasmettere ai propri subcontraenti i contenuti di tutti i documenti di sicurezza inerenti al contratto, in funzione dell’attività svolta dal subcontraente stesso. Per tutti i subcontraenti per i quali sia previsto l’accesso ai luoghi di lavoro della Stazione Appaltante, è necessario che prima dell’inizio delle attività vengano fornite alla Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie per valutarne l’idoneità tecnico professionale nonché per valutare il rischio di interferenze e le misure da porre in atto ai sensi del D.lgs. 81/08. La documentazione che deve essere presentata è analoga a quanto previsto per l’Aggiudicatario. Si escludono i subcontraenti incaricati esclusivamente di attività di trasporto (autotrasportatori terzi/corrieri) o di nolo a freddo per i quali l’Aggiudicatario si assume l’onere di eseguire la verifica di idoneità tecnico professionale secondo quanto previsto dall’art. 26 D.lgs. 81/08 (per analogia a quanto previsto dall’allegato XVII comma 3 del D.lgs. 81/08).
SUBCONTRAENTI. 11.1. Non essendo di regola consentito il subappalto, nel caso in cui vi fosse la necessità, per particolari esigenze di ricorrere allo stesso, o all'intervento di altre imprese, l’Appaltatore potrà affidarne a terzi (i “Subcontraenti”) l’esecuzione, previa presentazione di richiesta scritta alla Committente ed ottenimento del consenso scritto.
11.2. La richiesta di consenso dovrà indicare la lavorazione interessata, le ragioni della relativa necessità e la denominazione dei Subcontraenti e fornire una dichiarazione circa la competenza ed esperienza del Subcontraente, le relative capacità finanziarie e il possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili. Dovrà infine riportare documentazione afferente l'impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l'adesione alle regole del Codice Antimafia per le imprese (disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) e gli altri obblighi contrattuali già accettati dall'Appaltatore. Resta inteso che il subappalto non dovrà riguardare mere prestazioni di manodopera in violazione del D.lgs. 276/2003. In caso di violazione della presente disposizione, la Committente potrà risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 19).
11.3. Ciascun rapporto contrattuale stipulato con un Subcontraente dovrà contenere l’espresso divieto di qualsiasi sub-affidamento da parte del Subcontraente, salvo preventivo consenso scritto dell’Appaltatore, che non potrà essere concesso senza il preventivo consenso scritto della Committente. La richiesta di tale consenso dovrà giustificare l’indispensabilità del sub-affidamento ed essere accompagnata dalle indicazioni di cui al precedente comma.
11.4. L’Appaltatore, dovrà imporre a carico dei Subcontraenti l’osservanza di tutte le prescrizioni (ivi incluse le prescrizioni in materia di impiego e sicurezza della manodopera) e norme esecutive stabilite dal Contratto e dalle norme applicabili. Inoltre, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente, per ciascun Subcontraente:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
b) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
c) un’autocertificazione del Subcontraente del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/200 con allegata copia della carta di identità del dichiarante;
d) ogni altra documentazione richiesta dalla Committente.
11.5. Per le attività svolte all'interno di "spazi confinati" ...
SUBCONTRAENTI. 1. nell’adempimento delle proprie prestazioni potrà avvalersi di subcontraenti.
2. si impegna a vincolare gli stessi contrattualmente ai livelli di servizio non inferiori a quelli determinati nello SLA e agli oneri in materia di dati personali determinati nell’accordo sul trattamento.
3. Qualora il CLIENTE sia titolare di dati personali, si impegna a comunicare l’identità del subcontraente e il servizio che offre, nei termini e nei modi concordati nell’accordo sul trattamento allegato sub 3.
SUBCONTRAENTI. I costi dei sub-contratti sono costi diretti del BENEFICIARIO (FORM C), registrati nei suoi libri contabili
SUBCONTRAENTI. Il Beneficiario Associato agisce, per l’eventuale ricorso a subfornitori, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni Generali. L'aggiudicazione di contratti di subfornitura avviene, anche in caso di acquisto di beni durevoli, nel rispetto delle norme vigenti relative agli appalti pubblici ed in conformità alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. I beneficiari possono operare congiuntamente nell’applicazione di quanto previsto delle Disposizioni Generali. Nel rispetto della vigente normativa degli appalti, per l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere previsti nel progetto, i beneficiari valuteranno, di volta in volta, la possibilità di adottare un’unitaria procedura di appalto per l’affidamento ad un medesimo subfornitore ovvero valuteranno l’opportunità di avvalersi di procedure già avviate e/o espletate da parte di ciascuno dei diversi Beneficiari. Tutte le fatture dei subfornitori devono recare espresso riferimento al progetto “LIFE18 NAT/IT/000806 “LIFE CLAW – Azione ”); Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono i servizi/forniture prestati (descrizione chiara, costo di ciascuna voce e riferimento all’azione corrispondente del progetto).
SUBCONTRAENTI. 18.1. OMB potrà far ricorso a subcontraenti per l’esecuzione di qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto o dalle presenti Condizioni Generali, rimanendo inteso che il ricorso a tali subcontraenti non potrà limitare o restringere le obbligazioni di OMB nei confronti del Cliente.
SUBCONTRAENTI. 12.2.1 Il Contraente ▇▇▇▇' l'unico responsabile nei confronti dell'ASI della corretta esecuzione dei sottocontratti stipulati per le attivita' oggetto del contratto. Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei sottocontraenti e fornitori.
12.2.2 Il Contraente e' tenuto a stipulare gli eventuali sottocontratti contestualmente al contratto con l’ASI, dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia.
12.2.3 L'ASI si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dal Contraente con i sottocontraenti. ▇▇▇▇ sottocontratti non dovranno prevedere compensi a favore di personale universitario eccetto per quanto previsto dall'articolo 66 DPR 11/7/80 n.382.
12.2.4 Il Contraente in caso intenda ampliare e/o modificare l'organizzazione industriale di cui al precedente art. 12.1.1 è tenuto a sottoporre all'ASI una relazione contenente, la descrizione ed il prezzo delle attività che intende affidare in sottocontratto, le Ditte con le relative referenze e le motivazioni della scelta e/o del cambiamento, l’idoneità tecnica dei nuovi sottocontraenti.
12.2.5 Il Contraente deve riservarsi il diritto di risolvere ogni sottocontratto qualora il contratto venga risoluto o l'ASI receda.
12.2.6 In merito alla disciplina della subcontraenza si applicano:
SUBCONTRAENTI. La trasmissione di incarichi a subcontraenti da parte del contraente nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo richiede l'applicazione di misure tecniche e organizzative per l'analoga protezione dei dati e della sicurezza dell'informazione.
SUBCONTRAENTI. 12.1 L'ordine può essere trasmesso a terzi solo con il previo consenso di AENOVA in forma testuale in conformità alle disposizioni di cui al punto 1.5. In tal caso, il Fornitore deve garantire che il subcontraente rispetti gli obblighi descritti nelle presenti CGA. Comunque, il Fornitore rimane in ogni caso pienamente responsabile degli obblighi descritti nelle presenti CGA in relazione all'adempimento da parte di qualsivoglia subcontraente.
12.2 AENOVA può anche richiedere al fornitore il rimborso delle spese che la stessa ha dovuto sostenere nei confronti del proprio acquirente qualora il difetto lamentato dall'acquirente fosse già presente al momento del passaggio del rischio ad AENOVA in conformità alle presenti CGA. Resta impregiudicata ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni e di indennizzo di AENOVA ai sensi del punto
SUBCONTRAENTI. Graphx nell’adempimento delle proprie prestazioni potrà avvalersi di subcontraenti. Graphx si impegna a vincolare gli stessi contrattualmente ai livelli di servizio determinati nello SLA. Qualora il Cliente sia titolare di dati personali, Graphx si impegna a comunicare l’identità del subcontraente e il servizio che offre, in modo che il Titolare possa inquadrarlo nel ruolo privacy che gli compete, procedendo alla relativa nomina, nelle ipotesi in cui non possa provvedere direttamente Graphx stessa. Graphx si impegna altresì a vincolare il subcontraente contrattualmente al fine di imporre il rispetto degli oneri derivanti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
