SUBCONTRAENTI Clausole campione

SUBCONTRAENTI. Il Beneficiario Associato agisce, per l’eventuale ricorso a subfornitori, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni Generali. L'aggiudicazione di contratti di subfornitura avviene, anche in caso di acquisto di beni durevoli, nel rispetto delle norme vigenti relative agli appalti pubblici ed in conformità alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. I beneficiari possono operare congiuntamente nell’applicazione di quanto previsto delle Disposizioni Generali. Nel rispetto della vigente normativa degli appalti, per l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere previsti nel progetto, i beneficiari valuteranno, di volta in volta, la possibilità di adottare un’unitaria procedura di appalto per l’affidamento ad un medesimo subfornitore ovvero valuteranno l’opportunità di avvalersi di procedure già avviate e/o espletate da parte di ciascuno dei diversi Beneficiari. Tutte le fatture dei subfornitori devono recare espresso riferimento al progetto “LIFE18 NAT/IT/000806 “LIFE CLAW – Azione ”); Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono i servizi/forniture prestati (descrizione chiara, costo di ciascuna voce e riferimento all’azione corrispondente del progetto).
SUBCONTRAENTI. 11.1. Non essendo di regola consentito il subappalto, nel caso in cui vi fosse la necessità, per particolari esigenze di ricorrere allo stesso, o all'intervento di altre imprese, l’Appaltatore potrà affidarne a terzi (i “Subcontraenti”) l’esecuzione, previa presentazione di richiesta scritta alla Committente ed ottenimento del consenso scritto. 11.2. La richiesta di consenso dovrà indicare la lavorazione interessata, le ragioni della relativa necessità e la denominazione dei Subcontraenti e fornire una dichiarazione circa la competenza ed esperienza del Subcontraente, le relative capacità finanziarie e il possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili. Dovrà infine riportare documentazione afferente l'impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l'adesione alle regole del Codice Antimafia per le imprese (disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx) e gli altri obblighi contrattuali già accettati dall'Appaltatore. Resta inteso che il subappalto non dovrà riguardare mere prestazioni di manodopera in violazione del D.lgs. 276/2003. In caso di violazione della presente disposizione, la Committente potrà risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 19). 11.3. Ciascun rapporto contrattuale stipulato con un Subcontraente dovrà contenere l’espresso divieto di qualsiasi sub-affidamento da parte del Subcontraente, salvo preventivo consenso scritto dell’Appaltatore, che non potrà essere concesso senza il preventivo consenso scritto della Committente. La richiesta di tale consenso dovrà giustificare l’indispensabilità del sub-affidamento ed essere accompagnata dalle indicazioni di cui al precedente comma. 11.4. L’Appaltatore, dovrà imporre a carico dei Subcontraenti l’osservanza di tutte le prescrizioni (ivi incluse le prescrizioni in materia di impiego e sicurezza della manodopera) e norme esecutive stabilite dal Contratto e dalle norme applicabili. Inoltre, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente, per ciascun Subcontraente: a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato; b) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; c) un’autocertificazione del Subcontraente del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/200 con allegata copia della carta di identità del dichiarante; d) ogni altra documentazione richiesta dalla Committente. 11.5. Per le attività svolte all'interno di "spazi confinati" ...
SUBCONTRAENTI. 12.2.1 Il Contraente xxxx' l'unico responsabile nei confronti dell'ASI della corretta esecuzione dei sottocontratti stipulati per le attivita' oggetto del contratto. Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei sottocontraenti e fornitori. 12.2.2 Il Contraente e' tenuto a stipulare gli eventuali sottocontratti contestualmente al contratto con l’ASI, dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia. 12.2.3 L'ASI si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dal Contraente con i sottocontraenti. Xxxx sottocontratti non dovranno prevedere compensi a favore di personale universitario eccetto per quanto previsto dall'articolo 66 DPR 11/7/80 n.382. 12.2.4 Il Contraente in caso intenda ampliare e/o modificare l'organizzazione industriale di cui al precedente art. 12.1.1 è tenuto a sottoporre all'ASI una relazione contenente, la descrizione ed il prezzo delle attività che intende affidare in sottocontratto, le Ditte con le relative referenze e le motivazioni della scelta e/o del cambiamento, l’idoneità tecnica dei nuovi sottocontraenti. 12.2.5 Il Contraente deve riservarsi il diritto di risolvere ogni sottocontratto qualora il contratto venga risoluto o l'ASI receda. 12.2.6 In merito alla disciplina della subcontraenza si applicano:
SUBCONTRAENTI. 12.1 L'ordine può essere trasmesso a terzi solo con il previo consenso di AENOVA in forma testuale in conformità alle disposizioni di cui al punto 1.5. In tal caso, il Fornitore deve garantire che il subcontraente rispetti gli obblighi descritti nelle presenti CGA. Comunque, il Fornitore rimane in ogni caso pienamente responsabile degli obblighi descritti nelle presenti CGA in relazione all'adempimento da parte di qualsivoglia subcontraente. 12.2 AENOVA può anche richiedere al fornitore il rimborso delle spese che la stessa ha dovuto sostenere nei confronti del proprio acquirente qualora il difetto lamentato dall'acquirente fosse già presente al momento del passaggio del rischio ad AENOVA in conformità alle presenti CGA. Resta impregiudicata ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni e di indennizzo di AENOVA ai sensi del punto
SUBCONTRAENTI. 1. nell’adempimento delle proprie prestazioni potrà avvalersi di subcontraenti. 2. si impegna a vincolare gli stessi contrattualmente ai livelli di servizio non inferiori a quelli determinati nello SLA e agli oneri in materia di dati personali determinati nell’accordo sul trattamento. 3. Qualora il CLIENTE sia titolare di dati personali, si impegna a comunicare l’identità del subcontraente e il servizio che offre, nei termini e nei modi concordati nell’accordo sul trattamento allegato sub 3.
SUBCONTRAENTI. La trasmissione di incarichi a subcontraenti da parte del contraente nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo richiede l'applicazione di misure tecniche e organizzative per l'analoga protezione dei dati e della sicurezza dell'informazione.
SUBCONTRAENTI. I costi dei sub-contratti sono costi diretti del BENEFICIARIO (FORM C), registrati nei suoi libri contabili
SUBCONTRAENTI. Graphx nell’adempimento delle proprie prestazioni potrà avvalersi di subcontraenti. Graphx si impegna a vincolare gli stessi contrattualmente ai livelli di servizio determinati nello SLA. Qualora il Cliente sia titolare di dati personali, Graphx si impegna a comunicare l’identità del subcontraente e il servizio che offre, in modo che il Titolare possa inquadrarlo nel ruolo privacy che gli compete, procedendo alla relativa nomina, nelle ipotesi in cui non possa provvedere direttamente Graphx stessa. Graphx si impegna altresì a vincolare il subcontraente contrattualmente al fine di imporre il rispetto degli oneri derivanti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
SUBCONTRAENTI. 18.1. OMB potrà far ricorso a subcontraenti per l’esecuzione di qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto o dalle presenti Condizioni Generali, rimanendo inteso che il ricorso a tali subcontraenti non potrà limitare o restringere le obbligazioni di OMB nei confronti del Cliente.

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  • Qualità del servizio Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio. In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi: – la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti; – l’attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse; – l’efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali; – il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.); – nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell’ospitalità nella norma- tiva nazionale. In merito all’accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capaci- tà di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell’Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla for- mazione continua, e dall’attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche for- mative e progetti mirati.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • VIGILANZA E CONTROLLI La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

  • VIGILANZA E CONTROLLO L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate. (1) delibera regionale n.651 del 1/3/2000 e S.M. (2) art. 26 della l. n. 36 del 1994 così come richiamato dall’art. 49 comma secondo del Dlgs 152/99 e S.M..

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • CHIARIMENTI I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.