Common use of Termini di pagamento Clause in Contracts

Termini di pagamento. In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Danni Auto, Assicurazione Danni Auto

Termini di pagamento. In 5.1 Salvo quanto diversamente previsto nella Conferma d’Ordine del Venditore, il pagamento è dovuto entro e non oltre la scadenza indicata nella fattura emessa dal Venditore e nella valuta ivi specificata. 5.2 Qualsiasi pagamento si intende eseguito presso la sede del Venditore al momento in cui questo lo riceve. Salvo quanto diversamente pattuito, il rilascio di effetti cambiari o assegni non vale come pagamento e non comporta novazione dell’obbligazione originaria. Sono in ogni caso a carico del Compratore il costo della bollatura degli effetti e le relative spese bancarie. Inoltre, eventuali pagamenti fatti a vettori, agenti, rappresentanti o ausiliari di Danno Parzialecommercio del Venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono nella effettiva disponibilità del Venditore. 5.3 Se il pagamento deve essere effettuato tramite lettera di credito (di seguito “L/C”), questa deve essere emessa conformemente alle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale per i Crediti Documentari in vigore al momento dell’ordine. Inoltre, la liquidazione L/C dovrà essere irrevocabile e confermata da primaria banca italiana, di gradimento del danno verrà effet- tuata Venditore, trasferibile in tutto o in parte, pagabile alla scadenza indicata nella Conferma d’Ordine ed escutibile dietro presentazione dei documenti ivi citati. Qualora il Venditore non richiedesse conferma della L/C, il pagamento e l’escussione di questa potrà in ogni caso essere fatto valere presso gli sportelli dell’istituto di credito emittente. L’apertura di una lettera di credito sarà comunicata al Venditore dall’istituto di credito confermante o emittente, a seconda dei casi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando il termine massimo Compratore riceve la Fattura Proforma. La mancata comunicazione determinerà automaticamente la cancellazione dell’ordine, salvo diversa indicazione del Venditore. La lettera di 15 giorni dalla data in cui credito rimarrà efficace e vincolante fino alla scadenza che viene espressa nella stessa. 5.4 Se, per qualsiasi ragione, i termini originari di pagamento sono prorogati, il Compratore si impegna a rinnovare la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica L/C accordando con il Venditore una nuova scadenza. Nel caso il Compratore non rinnovi la L/C entro 10 (peri- zia, ecc.dieci) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia posticipazione concordata fra le parti, il pagamento si intende come immediatamente dovuto. 5.5 In caso di mancato, ritardato o irregolare pagamento da parte del Furto Compratore, il Venditore avrà diritto, a sua discrezione, di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione. Più in particolare, se il ritardo nel pagamento supera i 30 (trenta) giorni di calendario, il Venditore è legittimato a chiedere l’adempimento o a risolvere il contratto e a trattenere a titolo di risarcimento danni qualsiasi somma già incassata, senza ritrovamentopregiudizio alcuno al diritto di pretendere ulteriori danni subiti e subenti. La sospensione delle forniture o la risoluzione dei contratti in corso non darà diritto al Compratore di pretendere alcun risarcimento dei danni. 5.6 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che Compratore sarà tenuto, senza necessità di messa in mora, a corrispondere gli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, salvo comunque il maggior danno. 5.7 Qualsiasi eventuale contestazione sollevata dal Compratore e/o non conformità riscontrata non darà diritto al Compratore di sospendere i pagamenti, richiedere risarcimenti danni e/o variazioni dei prezzi e dei termini di pagamento concordati. 5.8 Fermo restando quanto precede, in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannopagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come Venditore potrà esigere immediatamente l’intero prezzo con decadenza dal beneficio del termine del Compratore anche se fosse non ricorrono le condizioni di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimocui all’art. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali1186 cod. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistrociv.

Appears in 2 contracts

Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Termini di pagamento. In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Danni Auto

Termini di pagamento. 5.1 I pagamenti, se non diversamente convenuto per Iscritto tra l’Acquirente ed Aerauliqa, dovranno essere effettuati alla scadenza presso il nostro domicilio in Montichiari, ovvero presso la nostra sede legale, fatta salva la domiciliazione bancaria. 5.2 Se non diversamente convenuto per Iscritto tra l’Acquirente ed Aerauliqa, Aerauliqa avrà la facoltà di fatturare all’Acquirente l’importo totale dovuto per le Merci in qualsiasi momento a seguito della comunicazione fatta da parte di Aerauliqa all’Acquirente di Merci pronte per il ritiro. 5.3 L’Acquirente dovrà pagare l’importo totale dovuto per le Merci in Euro entro trenta (30) giorni dalla fine mese data fattura di Aerauliqa (sempreché non sia stato diversamente convenuto per Iscritto) e Aerauliqa ha la facoltà di ricevere l’intero importo dovuto, indipendentemente dal fatto che la consegna non abbia avuto luogo ed il possesso delle Merci non sia passato all’Acquirente. La data del pagamento dell’importo totale dovuto è elemento essenziale del Contratto. 5.4 L’acquirente non ha diritto di sospendere o modificare in alcun modo i pagamenti anche nel caso fosse insorta una contestazione tra le parti per qualsiasi motivo, sia pure in ordine alle garanzie prestate da Aerauliqa. 5.5 Se l’Acquirente non dovesse effettuare un pagamento per intero alla data prevista, Aerauliqa (fermo stante ogni altro diritto o provvedimento possibile) avrà la facoltà di: 5.5.1 annullare il contratto o sospendere qualsiasi ulteriore consegna all’Acquirente; 5.5.2 trattenere un pagamento effettuato dall’Acquirente come importo per le Merci (oppure per merci fornite in base ad altro contratto stipulato tra l’Acquirente ed Aerauliqa); e 5.5.3 addebitare all’Acquirente gli interessi di mora ai sensi del Dlgs 231/02. 5.6 In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannopagamento rateizzato, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse mancato pagamento o ritardato pagamento anche di proprietà una sola delle rate convenute farà decadere l’Acquirente dal beneficio del termine e Aerauliqa avrà il diritto di pretendere il totale pagamento della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo somma in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistroquel momento ancora dovuto.

Appears in 1 contract

Samples: Termini E Condizioni Generali Di Vendita

Termini di pagamento. In 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di Danno Parzialepagamento anticipato rispetto alla consegna. 2. Il corrispettivo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziaal secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, eccdi formazione professionale e di integrazione produttiva.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse 3. In caso di Xxxxx Totalemancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza obbligo di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la liquidazione pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno verrà effet- tuata entro ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannoconvenuto, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come committente incorre, inoltre, in una penale pari al cinque per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. 4. In ogni caso la mancata corresponsione del corrispettivo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Ove vengano apportate, nel corso della esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del corrispettivo anche se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti esplicitamente previsto dal Veicolo in occasione del Sinistrocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Subfornitura

Termini di pagamento. In caso di Danno Parziale14.1 Salvo diverso accordo, la liquidazione del danno verrà effet- tuata il pagamento dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia fatturazione, senza deduzioni di alcun genere. Bosch potrà inoltre vincolare la consegna al contestuale pagamento (ad es. in contanti alla consegna, o con servizio di addebito diretto in conto), o al pagamento anticipato. 14.2 Bosch ha il diritto di compensare i pagamenti effettuati a fronte del Furto senza ritrovamentopiù vecchio credito scaduto. 14.3 In caso di ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di addebitare un interesse di mora pari al 10%. Resta comunque fermo il diritto di Bosch di avanzare richieste di risarcimento per eventuali ulteriori danni. 14.4 Il pagamento tramite cambiale è ammesso soltanto previo accordo scritto con Bosch. Quest'ultima accetta soltanto cambiali e assegni salvo buon fine e questi non costituiranno pagamento fino a quanto non saranno onorati. Il costo di riscatto è a carico del cliente 14.5 Se il cliente è in ritardo nel pagamento Bosch ha il diritto di richiedere il pagamento immediato, in contanti, di tutti i crediti dovuti derivanti dal rapporto commerciale e per il cui mancato pagamento non vi è alcuna giustificazione legittima. Tale diritto non può essere escluso da un rinvio del pagamento o dall'accettazione di cambiali o assegni. 14.6 Il cliente godrà unicamente del diritto di compensare eventuali controprestazioni nel momento in cui queste non siano contestate, o siano oggetto di sentenze di tribunale passate in giudicato o siano pronte per la decisione a seguito di una causa pendente. 14.7 Il cliente godrà unicamente del diritto di trattenere i pagamenti nella misura in cui le sue contro richieste siano indiscusse, definite con sentenza passata in giudicato o siano pronte per la decisione a seguito di una causa pendente. 14.8 Nel caso in cui il cliente non dovesse pagare tempestivamente, anche solo in parte, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora somma relativa alla fornitura, Bosch potrà richiedere immediatamente la Società abbia già risarcito integralmente il Dannosomma rimanente, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come anche se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti ancora scaduta (decadenza dal Veicolo in occasione del Sinistrotermine).

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Termini di pagamento. In caso 6.1 I pagamenti si effettuano presso il domicilio del venditore in euro. E’ facoltà del venditore richiedere il pagamento nella valuta di Danno Parzialeriferimento dell’acquirente secondo il cambio vigente al momento del perfezionamento del contratto. 6.2 Il pagamento delle fatture, se non diversamente convenuto per iscritto, dovrà avvenire integralmente secondo i termini e le condizioni riportate nel modulo di conferma d’ordine del Venditore inviato all’Acquirente. Il termine stabilito per il pagamento deve intendersi essenziale. Il Venditore avrà facoltà di sospendere la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo fornitura di 15 giorni dalla data Prodotti all’Acquirente in presenza di importi scaduti ed insoluti fino al momento in cui tali importi non verranno interamente saldati. L’Acquirente non avrà diritto a non effettuare o ritardare il pagamento di quanto dovuto al Venditore e rinuncia al diritto di opporre o sollevare eccezioni di qualsivoglia natura, ivi inclusa quella di compensazione e riduzione. 6.3 Ogni dilazione di credito accordata all’Acquirente potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento. 6.4 Sulle somme scadute ed impagate matureranno interessi ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo No. 231/2002 (e sue successive modifiche), a far data dalla scadenza sino al pagamento integrale di quanto dovuto (interessi inclusi) sia prima che dopo l’instaurazione di un eventuale giudizio. 6.5 Qualora, secondo l’opinione del Venditore, il merito di credito dell’Acquirente dovesse deteriorarsi prima della consegna dei Prodotti, il Venditore potrà richiedere il pagamento totale o parziale del prezzo anche prima della consegna, ovvero richiedere la Società sia prestazione di idonea garanzia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziaforma e sostanza soddisfacente per il Venditore. 6.6 Il Venditore avrà facoltà di compensare ogni ammontare eventualmente dovuto all’Acquirente con eventuali somme dovute dall’Acquirente al Venditore. 6.7 Salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno, eccqualora, dopo l’accettazione dell’ordine del Venditore, l’Acquirente cancellasse in tutto o in parte un ordine di Prodotti, l’Acquirente dovrà pagare immediatamente e dietro semplice richiesta scritta del Venditore una somma a titolo di penale pari al 30% del valore complessivo dell’ordine cancellato. I rimedi previsti dalle presenti Condizioni per le ipotesi di violazione e di inadempimento potranno cumularsi con i rimedi previsti dalla legge.) 6.8 Non sono ammesse compensazioni e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che gli eventuali pagamenti differiti non possono essere ritardati o sospesi neppure in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannocontroversia, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/reclamo o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistroritardo.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Termini di pagamento. In I termini di pagamento sono parte integrante di tutti gli Ordini/Contratti sottoscritti da Leben con i propri Clienti per i prodotti offerti. 6.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, Leben emetterà fattura al momento della consegna dei Prodotti. 6.2 Se non diversamente concordato per iscritto tra Leben ed il Cliente, le fatture emesse da Leben dovranno essere saldate entro i tempi stabiliti sul conto corrente indicato da Leben sulla fattura emessa. Eventuali tratte saranno accettate solo nel caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica loro scadenza non superi i 90 (peri- zianovanta) giorni e le spese legate al loro incasso siano rimborsate. Le tratte dovranno essere incassabili presso un istituto bancario. Cionondimeno, eccLeben si riserva il diritto di rifiutare il pagamento con tratta.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro 6.3 Scaduto il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione pagamento della gestione del sinistro secondo fornitura, il Cliente verrà considerato in arretrato con i pagamenti. Si applicheranno quindi le disposizioni legali previste in ambito di cui pagamenti differiti e Leben si riserverà il diritto di chiedere al punto A. In caso di recupero Cliente il pagamento degli interessi scaduti al tasso del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competentiDecreto Legislativo nr. L’Assicurato/Aderente è tenuto 231/02. 6.4 Il mancato pagamento od il ritardo nei pagamenti superiore a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data daranno a Leben il diritto di denuncia sospendere la consegna dei Prodotti e risolvere ogni singola Vendita/Contratto sottoscritto. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione del Furto senza ritrovamento, Contratto non daranno il diritto al Cliente di pretendere alcun risarcimento per danni. 6.5 Leben avrà il diritto di sospendere o mantenere sospesi consegne e servizi nel caso in cui venga a conoscenza di circostanze assolutamente dannose per la Società liquida il Danno come perdita totale an- propria reputazione a causa di problemi in termini di credito del Cliente che in caso di successivo ritrovamento. Qualora potrebbero pregiudicare i pagamenti dei sospesi e compromettere la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita corretta esecuzione dell’Ordine o del contratto stipulato tra le Parti. 6.6 Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o successiva radiazione per demolizione alla consegna dei medesimi non potrà in alcun caso giustificare il ritardo o la sospensione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistropagamento.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Termini di pagamento. 5.1 I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti nell’Ordine, indipendentemente da eventuali anticipi nelle consegne rispetto alla data stabilita. 5.2 In caso mancanza di Danno Parzialediverse pattuizioni previste nell’Ordine, la liquidazione il Fornitore emetterà fattura lo stesso giorno di consegna del danno verrà effet- tuata prodotto a Rotolificio Bergamasco s.r.l. La relativa fattura sarà pagata da Rotolificio Bergamasco s.r.l. entro i 10 giorni del mese successivo a quello individuato dal decorso di 90 giorni dall’emissione della fattura, tramite bonifico bancario. I pagamenti verranno eseguiti in Euro. 5.3 Ogni fattura dovrà fare riferimento ad un singolo Ordine, il cui numero dovrà essere riportato in fattura: le fatture mancanti di tali dati e/o incomplete saranno respinte. Le fatture dovranno essere redatte nel rispetto di tutte le norme di legge in materia ed in particolare delle norme tributarie e contabili ed indirizzate a Rotolificio Bergamasco s.r.l. Eventuali fatture non conformi a tali norme saranno considerante invalide e conseguentemente respinte. 5.4 Eventuali ritardi nei pagamenti determinati da ritardi nell’emissione delle fatture o dalla emissione di fatture che non rispettano tutte le norme di legge applicabili, o incomplete, saranno ad ogni effetto imputabili al Fornitore, con conseguente automatico differimento del termine massimo di 15 giorni pagamento che decorrerà dalla data in cui Rotolificio Bergamasco s.r.l. avrà ricevuto regolare e corretta fattura. 5.5 Il pagamento delle fatture non costituirà implicita accettazione della fornitura o del valore fatturato, o rinuncia ad esercitare ogni e qualsiasi diritto previsto dalla legge o dalle presenti condizioni di acquisto. Pertanto Rotolificio Bergamasco s.r.l. avrà la Società piena facoltà di esercitare, anche successivamente al pagamento, ogni diritto conferito dalla legge o dalle presenti condizioni generali di acquisto. 5.6 Laddove il pagamento sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziafissato successivamente alla consegna del prodotto, eccRotolificio Bergamasco s.r.l. avrà la facoltà di sospendere i pagamenti delle somme dovute qualora: i) l’esecuzione del Contratto, sia incompleta, inesatta o non conforme agli accordi; ii) sui Prodotti o Servizi siano ravvisati vizi o difetti o mancanza delle qualità promesse di ogni tipo.) e giustificativa 5.7 Ferma restando la facoltà di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesseRotolificio Bergamasco s.r.l. In caso di Xxxxx Totaleaccettare consegne anticipate, la liquidazione consegna anticipata del danno verrà effet- tuata entro il prodotto non influirà sul termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo originariamente concordato tra le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo parti per il Veicolo medesimopagamento. 5.8 È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi il credito derivante dai rapporti con Rotlificio Bergamasco s.r.l. L’Assicurato/Aderente ha facoltà ai sensi dell’art. 1260 comma II cc. o di chiedere, e la Società cedere i Contratti in assenza di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga specifica autorizzazione scritta da parte di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del SinistroRotolificio Bergamasco s.r.l.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Termini di pagamento. In caso Il termine per disporre il pagamento (emissione del mandato di Danno Parzialepagamento da parte dell’Ufficio di ) è strettamente connesso alla disponibilità presso l’Ufficio di di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento, quali: - per le attività propedeutiche di addestramento operativo della manodopera: programma autorizzato dall’Ente Committente, certificazione di regolare esecuzione sottoscritta nei termini di legge. - per i lavori. Xxxxxxx consegna lavori. Stati avanzamento lavori, certificati di pagamento sottoscritti nei termini di legge. Verbale di ultimazione lavori; - per i servizi. Relazione avanzamento attività, a firma del Responsabile Unico del procedimento, previa acquisizione delle necessarie certificazioni a firma del D.E.C.; - ogni altra documentazione tecnico/amministrativa attestante la regolare esecuzione delle attività in rispondenza al Piano esecutivo approvato dalla Città Metropolitana di Napoli/Provincia nonchè del Programma di Addestramento operativo per la manodopera approvato dalla Città Metropolitana di Napoli/Provincia. L’emissione della fattura dovrà avvenire secondo le tempistiche previste dal Par. 7 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di appalto. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del danno verrà effet- tuata entro Responsabile Unico del Procedimento, del DL e del DEC e la completezza di tutta la documentazione presentata. Il provvedimento di liquidazione prevede il termine massimo di 15 giorni pagamento nelle modalità indicate in fattura dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesseSocietà. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni applicazione delle penali di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubatopresente contratto ed al Capitolato tecnico prestazionale, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida facoltà dell’Ente Committente compensare il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto debito corrispondente con quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso dovuto a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistrocorrispettivo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Servizio

Termini di pagamento. 9.1. L'Acquirente dovrà utilizzare il metodo di pa- gamento indicato in ogni ordine di acquisto. In caso as- senza di Danno Parzialeindicazioni, l'Acquirente può scegliere un metodo a sua discrezione. 9.2. Il termine di pagamento decorre dal ricevi- mento di una regolare fattura in duplice copia dopo che i Beni sono stati completamente con- segnati o, se concordato, dopo l'accettazione dei Beni da parte dell'Acquirente. La consegna antic- ipata o parziale dei Beni non influisce sul termine di pagamento. 9.3. Per risultare corretta, la liquidazione fattura deve essere conforme ai termini del danno verrà effet- tuata Contratto e riportare al- meno il numero d'ordine e altri dettagli del caso. Le fatture non corrette si considerano ricevute dall'Acquirente solo a partire dal momento della correzione e successiva riconsegna da parte del Fornitore. Le fatture devono essere emesse in Euro. Le fatture online sono ammesse solo pre- via autorizzazione scritta dell'Acquirente. 9.4. Salvo diverso accordo scritto, i pagamenti devono essere effettuati entro il termine massimo di 15 60 giorni dalla data della fattura. Trattenute sul prezzo concordato sono consentite qualora l'Acquirente compensi o trattenga i pagamenti a causa di difetti dei Beni. 9.5. L'Acquirente non sarà considerato in- adempiente ai sensi del presente Contratto per passati mancati pagamenti tranne nel caso in cui la Società non sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, eccriuscito a saldare tali mancati pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Fornitore.) 9.6. L'Acquirente ha diritto alla compensazione e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso alla riserva di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione dei Beni nella misura con- sentita dalla legislazione applicabile. 9.7. Se l'Acquirente deve versare un acconto prima della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannoconsegna dei Beni, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse Fornitore deve fornire una corrispondente garanzia bancaria emessa a beneficio dell'Acquirente da un pri- xxxxx istituto di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente credito, approvato dall'Acquirente prima che l'Acquirente effettui tale pagamento. 9.8. I pagamenti non stanno a indicare accetta- zione di Beni considerati conformi al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo Contratto. I pagamenti sono effettuati con riserva di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.reclami successivi

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Termini di pagamento. In caso di Danno ParzialeIl pagamento, la liquidazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera c) del danno verrà effet- tuata D.lgs 232/2002, è effettuato entro il termine massimo di 15 trenta giorni dalla data verifica della regolare esecuzione dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora Roma Capitale riceva la fattura in epoca non successiva a tale data. Nel caso in cui la Società fattura sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziapresentata successivamente a tale data, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha il pagamento è effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia ricevimento della fattura stessa. Ai sensi del Furto senza ritrovamentocomma 6 dell’art. 4 del D.lgs 232/2002, la Società liquida il Danno procedura diretta ad accertare la conformità /regolarità dei servizi al contratto non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come perdita totale an- che modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo ritrovamentoversamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il DannoAi sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso responsabile unico del procedimento invita per tutto quanto attinente al recuperoiscritto il soggetto inadempiente, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicoloed in ogni caso l’affidatario, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il Con- traente non restituisca alla Società l’intero termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del SinistroCodice.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Public Procurement

Termini di pagamento. 7.1 Il corrispettivo concordato diverrà immediatamente esigibile, senza alcuna detrazione, a seguito dell’avvenuta prestazione dei servizi ed all’emissione della relativa fattura. Salvo che uno sconto sia stato concordato in casi specifici, nessuno sconto potrà essere applicato sui costi salariali e sulle spese di trasporto e imballaggio. 7.2 In caso di Danno Parzialeritardo di pagamento da parte dell’Acquirente, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo sull’im- porto dovuto saranno richiesti interessi moratori di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse5 percento all’anno. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione negozio giuridico concluso tra commercianti potrà essere richiesto un interesse moratorio più elevato se lo sconto bancario ordinario nel luogo del danno verrà effet- tuata entro pagamento supera il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. cinque per cento. In caso di recupero del Veicolo rubatomora fra commercianti Gruenbeck avrà altresì facoltà di richiedere un importo forfettario di CHF 50,00. Tale importo sarà a titolo di risarci- mento per danni eventualmente dovuti per l’esercizio di diritti giuridici. 7.3 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento da parte de- ll’Acquirente, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto malgrado la diffida ad adempiere a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamentotale obbligo, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che ovvero in caso di successivo ritrovamentodeterioramento della situazione finanziaria dell’Acquirente tale da mettere in dubbio la sua capacità di effettuare pagamenti o la sua solvibilità, Gruenbeck procederà ad effettuare ulteriori consegne/ prestazioni solo se l’Acquirente sarà in grado di fornire sufficienti garanzie a copertura (ad es. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannovendita su pagamento anticipato). In caso di impossibilità dell’Acquirente a fornire tali garanzie, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha Gruenbeck avrà facoltà di chiedererecedere dal contratto, se da questa ritenuto opportuno dopo aver concesso un termine di preavviso. 7.4 L’Acquirente avrà facoltà di operare una compensazione e la Società di con- cedereesercitare il proprio diritto di ritenzione esclusivamente per richieste risarcitorie accertate, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso non contestate o riconosciute da Gruenbeck. Ciò non si applicherà a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.reciproche pretese tipiche dello scambio di

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

Termini di pagamento. In 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di Danno Parzialepagamento anticipato rispetto alla consegna. 2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziaal secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, eccdi formazione professionale e di integrazione produttiva.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse 3. In caso di Xxxxx Totalemancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la liquidazione pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno verrà effet- tuata entro ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannoconvenuto, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiticostituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti esplicitamente previsto dal Veicolo in occasione del Sinistrocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Subcontracting Agreement

Termini di pagamento. 4.01 L’Acquirente dovrà effettuare il pagamento anticipatamente per il primo ordine, ed in seguito, nel termine di trenta (30) giorni netti dalla data della fattura, salvo diversi termini di pagamento concordati per iscritto tra Toscochimica e l’Acquirente. 4.02 Il mancato pagamento anche di una sola fattura costituisce inadempimento grave e autorizza Toscochimica a sospendere ulteriori consegne o a considerare immediatamente rescisso il contratto per inadempienza dell’Acquirente, con riserva di ogni diritto a pretendere il risarcimento dei danni. Analogamente, qualora il contratto preveda una forma di pagamento posticipato e l’Acquirente non paghi entro i termini o presenti reclamo su una partita già consegnata, Toscochimica avrà facoltà di revocare tale condizione e richiedere il pagamento anticipato per le successive consegne. Qualora l’acquirente non soddisfi tale richiesta, Toscochimica potrà risolvere il contratto, riservandosi il diritto a pretendere il risarcimento dei danni. 4.03 Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato alla scadenza indicata in fattura, saranno pienamente esigibili interessi per ritardo, senza formale preavviso e senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento, dal giorno successivo alla scadenza come per legge. Eventuali somme dovute e non pagate saranno soggette ad un tasso di interesse per ritardo pagamento in ottemperanza del D.lgs. n. 231 del 9/10/2002 e cioè applicando il tasso BCE rilevato nel semestre, maggiorato del tasso pubblicato semestralmente in Gazzetta Ufficiale (con una maggiorazione ulteriore del 4% per i prodotti agricoli ed agroalimentari). L’Acquirente dovrà pagare le spese, i costi e le spese legali incorse per il recupero delle somme dovute. 4.04 Qualora la situazione finanziaria dell’Acquirente desti preoccupazioni giustificate, Toscochimica si riserva il diritto, per gli ordini in corso, di esigerne il pagamento anticipato. 4.05 In caso di Danno Parzialespedizioni scaglionate dei prodotti oggetto di un ordine o di accordo, le fatture corrispondenti alle singole consegne dovranno essere pagate alle rispettive scadenze, senza attendere la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, eccconsegna della totalità dei prodotti oggetto dell’ordine o dell’accordo.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Termini di pagamento. In Il pagamento degli esami richiesti si effettua contestualmente alla consegna del campione presso i Servizi accettazione, o al più tardi, al ritiro del rapporto di prova. Nel caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica il cliente non effettui il pagamento alla consegna del campione può pagare al ricevimento dell’anteprima fattura inviata dai Servizi accettazione (peri- ziaSede e Strutture territoriali) mediante bonifico bancario nei conti correnti indicati nell’anteprima fattura e dal 28 febbraio 2021 solo con XxxxXX, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stessesalvo proroghe. In caso di Xxxxx Totalepagamento diretto presso le casse dei Servizi accettazione, la liquidazione fatturazione è immediata. Dall’1.1.2019 viene emessa fattura elettronica con le modalità previste dalla normativa vigente. E’ possibile pagare anche tramite bonifico bancario, intestato a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) sulla base della richiesta di pagamento effettuata con anteprima fattura da parte dei Servizi accettazione. Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario la fattura è emessa in differita dal Servizio Economico Finanziario. Dal 28 febbraio 2021, salvo proroghe, non sarà più possibile effettuare pagamenti con bonifico bancario ma solo con PagoPA. Con l'applicazione del danno verrà effet- tuata nuovo Tariffario IZSVe, entrato in vigore il 01.01.2010, il Cliente abituale può fare richiesta di fatturazione cumulativa, che consente di ricevere fattura, pagare le prestazioni effettuate trimestralmente e rientrare nella scontistica prevista con computo su base trimestrale. In merito alla fatturazione cumulativa, quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni di IZSVe devono essere pagate entro il termine massimo di 15 30 giorni dalla conclusione dal ricevimento della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. fattura, e comunque non diversamente da quanto previsto e riportato nella fattura stessa. In caso di recupero ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002 e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in s.m.i.. In caso di successivo ritrovamento. Qualora mancato pagamento l’Istituto si riserva la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedererevocare la richiesta di fatturazione cumulativa, e la Società di con- cederechiedendo pertanto il pagamento al momento dell’accettazione o prima della consegna dell’esito. Il pagamento deve eseguirsi secondo modalità preventivamente concordate con IZSVe. Le fatture elettroniche sono trasmesse secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in aggiunta, entro qualora possibile, in formato pdf per posta elettronica ordinaria o qualora manchi un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistroindirizzo mail per servizio postale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per La Fornitura Di Prestazioni E Servizi

Termini di pagamento. In 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di Danno Parzialepagamento anticipato rispetto alla consegna. 2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziaal secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, eccdi formazione profes- sionale e di integrazione produttiva.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse 3. In caso di Xxxxx Totalemancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto mag- giorato di cinque punti percentuali, salva la liquidazione pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno verrà effet- tuata entro ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannoconvenuto, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'im- porto in relazione al quale non ha rispettato i termini. 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti esplicitamente previsto dal Veicolo in occasione del Sinistrocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Subcontracting Agreement

Termini di pagamento. In caso di Danno ParzialeIl Cliente si impegna a pagare le fatture regolarmente, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data 30 gg. d.f., ovvero entro il diverso termine laddove così venga pattuito in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesseAccordo Tariffario. In caso di Xxxxx Totaleritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina inoltre la liquidazione decadenza del danno verrà effet- tuata entro beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di Legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata. Le Tariffe ed i prezzi applicati da HGT potranno essere modificati in qualsiasi momento da HGT mediante apposite circolari commerciali inviate ai clienti, con anticipo di 30 giorni rispetto alla loro entrata in vigore, qualora sopravvengano costi, tassazioni e/o altri aggravi non prevedibili al momento del calcolo delle Tariffe. Nell'eventualità in cui, durante l'intera durata del contratto, le UTI introdotte dal Cliente all’interno del Terminal dovessero subire limitazione nel relativo utilizzo e/o circolazione in forza di provvedimento, di ogni qualsivoglia natura civile, penale ed amministrativa (a titolo meramente esemplificativo: sequestri; fermi amministrativi; ecc.) emesso dalle Autorità italiane, il termine massimo Cliente si impegna a versare ugualmente, pur essendo nella materiale indisponibilità delle UTI oggetto del presente contratto, il canone di 15 giorni dalla conclusione della gestione occupazione degli spazi all’interno del sinistro Terminal secondo i prezzi determinati tra le Parti, e sino al momento in cui verranno revocati e/o perderanno efficacia i provvedimenti limitativi del loro utilizzo. Qualora il cliente non provveda ad ottemperare ai relativi costi, HGT potrà esercitare, ferma comunque la possibilità di esperire le azioni giudiziarie a tutela del proprio credito, il diritto di ritenzione secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubatoagli artt. 2756-2761 C.C. anche procedendo alla vendita della merce. Decorso un anno dalla giacenza, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannoogni caso, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente Cliente che non abbia ottemperato al recuperopagamento dei crediti a suo carico, rinuncia comunque con la vendita e/o successiva radiazione per demolizione firma del Veicolopresente contratto, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recuperoad ogni diritto sulla medesima, che il Veicolo ri- manga passerà nella piena disponibilità di sua proprietàHGT anche per scopi di beneficenza a favore di enti Nazionali o Internazionali, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del SinistroIstituti o Fondazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Servizio

Termini di pagamento. In 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di Danno Parzialepagamento anticipato rispetto alla consegna. 2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziaal secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, eccdi formazione professionale e di integrazione produttiva.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse 3. In caso di Xxxxx Totalemancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la liquidazione pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno verrà effet- tuata entro ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannoconvenuto, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti esplicitamente previsto dal Veicolo in occasione del Sinistrocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Subcontracting Agreement

Termini di pagamento. In caso Indicare l’eventuale proposta di Danno Parzialeun maggior termine di pagamento rispetto a quello previsto in capitolato speciale (30 giorni) Indicare se si accetta la seguente clausola: L’OFFERTA TECNICA, ove incompleta o incerta : xxxx’ penalizzata in fase di attribuzione dei punteggi se comunque risultasse sufficientemente determinata, mentre sarà esclusa se l’incompletezza o l’indeterminatezza fosse tale da impedire di effettuarne la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro valutazione rispetto ai criteri di valutazione predeterminati e, comunque, cagioni incertezza sui contenuti delle obbligazioni contrattuali. Devono necessariamente essere fornite le informazioni costituenti il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia“Progetto tecnico”, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per mentre tutto quanto attinente al recuperoincluso tra le “Condizioni contrattuali” è discrezionale: in assenza di specifiche proposte della ditta, la vendita e/o successiva radiazione ci si atterrà alle prescrizioni di capitolato per demolizione del Veicologli aspetti relativi ai termini di pagamento e agli interessi moratori. Tutti gli elaborati costituenti nel loro complesso l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a meno pena l’esclusione dalla gara, dal soggetto che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca presenta l’istanza di ammissione alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimogara. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedereN.B. : L’AGGIUDICATARIA HA L’OBBLIGO DI SVOLGERE I SERVIZI, e la Società di con- cedereNELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, entro un mese dall’avvenuto recuperoCON I SOGGETTI INDIVIDUATI IN ORGANIGRAMMA TECNICO D’OFFERTA. LA SOSTITUZIONE DI UNO O PIÙ SPECIALISTI SARÀ POSSIBILE SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DI QUESTA AZIENDA E ALLA CONDIZIONE CHE IL CURRICULUM DEL SOSTITUTO SIA GIUDICATO ALMENO EQUIVALENTE A QUELLO DEL SOGGETTO CHE DOVREBBE SOSTITUIRE, che il Veicolo ri- manga di sua proprietàPENA LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO D’APPALTO. ALL’OFFERTA TECNICA SONO RISERVATI 60 PUNTI, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di IndennizzoCHE SARANNO ATTRIBUITI SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI: QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA (SOFTWARE) PREVISTI VALUTANDONE LA COMPLETEZZA, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del FurtoLE MODALITÀ OPERATIVE, la Società indennizzerà i danni parzialiLE GARANZIE DI QUALITÀ’, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del SinistroDI EFFICIENZA E DI TEMPESTIVITÀ’, IL LIVELLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI, I CURRICULA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANCHE IN TERMINI DI INTEGRAZIONE DEI BAGAGLI TECNICO PROFESSIONALI, I MIGLIORAMENTI (PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE) RISPETTO ALLE SPECIFICHE CONTRATTUALI DI CAPITOLATO, ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO RISERVATI 10 PUNTI, CHE SARANNO ATTRIBUITI IN PRESENZA DI PROPOSTE DEGLI OFFERENTI SU UNO O PIU’ DEI TRE PUNTI INDICATI.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinary Regulations for Tender

Termini di pagamento. In 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di Danno Parzialepagamento anticipato rispetto alla consegna. 2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziaal secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, eccdi formazione professionale e di integrazione produttiva.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse 3. In caso di Xxxxx Totalemancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la liquidazione pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno verrà effet- tuata entro ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannoconvenuto, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti esplicitamente previsto dal Veicolo in occasione del Sinistrocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Commercial Contracts

Termini di pagamento. 8.1. L'Acquirente dovrà utilizzare il metodo di pa- gamento indicato in ogni ordine di acquisto. In caso as- senza di Danno Parzialeindicazioni, l'Acquirente può scegliere un metodo a sua discrezione. Le tariffe per i Servizi possono essere basate su tempo e mate- riali, forfettarie oppure come diversamente spec- ificato nell'ordine di acquisto. 8.2. Il termine di pagamento decorre dal ricevi- mento di una regolare fattura in duplice copia dopo che i Servizi sono stati resi completamente o, se concordato, dopo l'accettazione dei Servizi da parte dell'Acquirente. 8.3. Per risultare corretta, la liquidazione fattura deve essere conforme ai termini del danno verrà effet- tuata Contratto e riportare al- meno il numero d'ordine e altri dettagli del caso. Le fatture non corrette si considerano ricevute dall'Acquirente solo a partire dal momento della correzione e successiva riconsegna da parte del Fornitore. Le fatture devono essere emesse in Euro, salvo diverso accordo. Le fatture online sono ammesse solo previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. 8.4. Salvo diverso accordo scritto, i pagamenti devono essere effettuati entro il termine massimo di 15 60 giorni dalla data della fattura. Trattenute sul prezzo concordato sono consentite qualora l'Acquirente compensa o trattiene i pagamenti a causa di difetti nell’esecuzione dei Servizi. 8.5. L'Acquirente non sarà considerato in- adempiente ai sensi del presente Contratto per passati mancati pagamenti tranne nel caso in cui la Società non sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, eccriuscito a saldare tali mancati pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Fornitore.) 8.6. L'Acquirente ha diritto alla compensazione e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso alla riserva di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connessenella misura consentita dalla legislazione applicabile. 8.7. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il DannoSe l'Acquirente deve versare un acconto prima dell'esecuzione dei Servizi, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse Fornitore deve fornire una corrispondente lettera di proprietà della stessa ivi compreso credito irrevocabile a favore dell'Acquirente, emessa da un primario istituto di credito e in forma soddisfa- cente per tutto quanto attinente lo stesso Acquirente a sua esclusiva discrezione, prima che questi effettui il pa- gamento in questione. 8.8. I pagamenti non stanno a indicare accetta- zione dei Servizi considerati conformi al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo tratto. I pagamenti sono effettuati con riserva di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistroreclami successivi.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Servizi

Termini di pagamento. In caso 3.1 Il venditore, salvo diversi accordi scritti, emette fattura a seguito della consegna per la spedizione della merce. Il pagamento dell’intera somma dovuta, specificata nella fattura del venditore, dovrà avvenire a mezzo accredito sul conto corrente bancario indicato dal venditore e nel rispetto dei termini di Danno Parzialepagamento e della scadenza riportati sulla conferma d’ordine del venditore. Tutte le spese correlate a tale pagamento (incluse ma non solo le spese bancarie) sono a carico del compratore. I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente al venditore alle condizioni convenute o richiamate nella conferma d’ordine. 3.2 Qualora il compratore non rispettasse, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziafornitura, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che pure in caso di successivo ritrovamentoconstatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la sua capacità economica, è facoltà del venditore di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento. Qualora Se la Società abbia garanzia è già risarcito integralmente il Dannoversata, ma è ritenuta insufficiente in considerazione delle circostanze sopraggiunte, il venditore potrà richiedere una garanzia aggiuntiva. Se la garanzia iniziale e quella aggiuntiva non saranno fornite entro i termini stabiliti dal venditore, questi potrà avvalersi del diritto di risolvere il contratto con effetto immediato. Se il contratto non viene risolto, ma la mutata condizione del compratore ha causato un ritardo nella fornitura del venditore, il venditore potrà fornire i beni non appena possibile. 3.3 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal compratore se non dopo l’integrale pagamento dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere. 3.4 Tutti i pagamenti a carico del compratore devono essere effettuati entro la scadenza ed ogni potenziale controproposta non dà al compratore il diritto di trattenere il pagamento delle somme dovute. 3.5 Nel caso in cui i pagamenti non vengano effettuati entro la scadenza, il relativo tasso di interesse, riportato sulla fattura emessa dal venditore, è a carico del compratore o, se non specificato, questo verrà calcolato secondo quanto previsto dal d. lgs 231/2002. Il pagamento degli interessi deve essere effettuato al ricevimento della relativa fattura emessa dal venditore. Gli interessi non verranno applicati prima dello scadere del 15esimo giorno di ritardo rispetto alla data di pagamento prevista. 3.6 Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha avrà facoltà di chiedererisolvere, ai sensi e la Società per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, qualsiasi contratto nel caso di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga qualsivoglia inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistropagamento.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

Termini di pagamento. 11.1 L’importo complessivo di ciascuna fattura relativa a Prodotti e Servizi forniti da Miltenyi Biotec in forza del presente documento dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della fattura di Miltenyi Biotec, salvo diversamente specificato in fattura. Miltenyi Biotec potrà emettere una fattura separata per ogni spedizione. Il Cliente non avrà il diritto di trattenere alcun importo dovuto a Mil- tenyi Biotec anche ove tale diritto possa essere basato sul diritto di compensazione, pretesa nei confronti della controparte o per qualunque altra ragione, salvo il caso in cui la pretese del Cliente nei confronti della controparte siano state confermata in via defini- tiva e assoluta da un provvedimento di un organo giurisdizionale, non siano contestate o siano riconosciute per iscritto da Miltenyi Biotec. Il termine di pagamento delle fatture è da considerarsi un termine essenziale. 11.2 Il pagamento tramite assegno o cambiale sarà effettivo solo dopo che i medesimi siano stati accettati e pagati. Eventuali sconti e costi saranno a carico del Cliente. Miltenyi Biotec potrà accettare assegni o rimesse ricevuti da o per contro del Cliente e portarli in deduzione rispetto al debito maturato dal Cliente, senza che ciò pregiudichi la, o determini la rinuncia alla, parte rimanente di tale debito del Cliente, indipendentemente dalle condizioni, disposi- zioni, dichiarazioni, descrizioni o note che compaiono sull’assegno o sulla rimessa o che l’accompagnano, ovvero a cui l’assegno o la rimessa fanno riferimento. 11.3 Miltenyi Biotec si riserva il diritto di applicare un interesse di mora ad un tasso pari all’interesse pagato dalla nostra società per pre- lievi su prestiti bancari corrispondenti, e, in ogni caso, a un tasso superiore di almeno 8 punti percentuali rispetto al tasso di interes- se annuo base allora in vigore come stabilito dalla Banca Centrale Europea o, se inferiore, l’importo massimo consentito dalle leggi e regolamenti vigenti, tali interessi di mora da applicarsi su tutti gli importi non versati alla rispettiva scadenza, calcolati su base gior- naliera a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data della fattura, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la riscossione dei debiti e per incassare il pagamento completo relativamente ai prodotti e/o servizi forniti (comprese spese legali ragionevoli so- stenute da Miltenyi Biotec e le spese di giudizio). 11.4 In un qualunque momento, ove, secondo l’opinione di Miltenyi Bio- tec, le condizioni finanziarie del Cliente lo richiedano, oppure ove il Cliente non provveda a effettuare un pagamento alla relativa scadenza o risulti altrimenti inadempiente in base al presente Contratto, Miltenyi Biotec avrà la facoltà di modificare i termini di pagamento, sospendere eventuali crediti precedentemente con- cessi al Cliente, richiedere il pagamento anticipato, totale o parzia- le, e ritardare le spedizioni fino quando tali termini non siano ri- spettati, nonché perseguire eventuali ulteriori rimedi previsti per legge. In tal caso, qualora il Cliente rifiuti di accettare tali modifi- che, o in caso di insolvenza o assoggettamento del Cliente a pro- cedure concorsuali, oppure ancora qualora venga avviata una procedura da o contro il Cliente in base a leggi in materia di pro- cedure concorsuali o leggi equivalenti, Miltenyi Biotec potrà annul- lare qualunque ordine in sospeso e/o risolvere il contratto con ef- fetto immediato senza alcuna responsabilità della medesima nei confronti del Cliente, e potrà recuperare i Prodotti e/o oggetti con- segnati e trattenuti dal Cliente che siano rimasti di proprietà di Mil- tenyi Biotec, e potrà quindi accedere a tale scopo ai locali del Cliente. 11.5 In caso di Danno Parzialeinterruzione dei pagamenti da parte del Cliente, Xxxxxxxx Biotec sarà autorizzata a notificare al debitore l’eventuale avvenu- ta cessione di crediti a titolo di garanzia. Le spese e riscossione e oneri di sconto saranno a carico del Cliente, il quale avrà l’obbligo di pagare immediatamente dette spese, oneri di sconto nonché le imposte di bollo e di registro e gli interessi di mora. Xxxxxxxx Biotec non sarà responsabile per la liquidazione tempestiva presentazione, effettua- zione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data protesto, notifica e restituzione delle cambiali nel caso in cui la Società non vengano onorate. 11.6 L’eventuale concessione di una dilazione sarà valida solo previa autorizzazione scritta della nostra società e potrà dalla nostra so- cietà essere revocata in un qualunque momento. I crediti dilazio- nati scadranno senza bisogno di revoca della dilazione concessa qualora il Cliente interrompa i pagamenti, diventi insolvente, sia moroso nei pagamenti o abbia delle cambiali sottoposte a prote- sto. 11.7 A discrezione della nostra società, il pagamento dovrà essere pri- ma imputato ai debiti più vecchi. Ove siano sostenute spese corre- late ad azione legali (in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziaparticolare, ecc.) spese relative ai solleciti), Mil- tenyi Biotec avrà diritto di imputare i pagamenti del Cliente in pri- mo luogo alle menzionate spese e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stessesuccessivamente agli interessi ed infine al credito principale. In caso di Xxxxx Totaleinadempimento, salvo ove siano emerse spese superiori, verrà addebitato un importo fisso di € 15 per ogni sollecito inviato successivamente al verificarsi dell’inadempimento. 11.8 La ritenzione dei beni forniti dal Cliente a Miltenyi Biotec per l’esecuzione di contratti relativi alla prestazione di opere e servizi, relativamente a tutti i crediti vantati dalla nostra società in forza dei suddetti contratti, sarà considerata giustificata. Ciò si applicherà altresì a crediti derivanti da contratti passati o futuri per la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro presta- zione di opere e servizi stipulati tra il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia Cliente e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del SinistroMiltenyi Biotec.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Termini di pagamento. In 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di Danno Parzialepagamento anticipato rispetto alla consegna. 2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente inovanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziaal secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, eccdi formazione professionale e di integrazione produttiva.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse 3. In caso di Xxxxx Totalemancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la liquidazione pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno verrà effet- tuata entro ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Dannoconvenuto, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti esplicitamente previsto dal Veicolo in occasione del Sinistrocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Subcontracting Agreement

Termini di pagamento. In 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di Danno Parzialepagamento anticipato rispetto alla consegna. 2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- ziaal secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, eccdi formazione professionale e di integrazione produttiva.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse 3. In caso di Xxxxx Totalemancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la liquidazione pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno verrà effet- tuata entro ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine massimo convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. (1) 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di 15 giorni dalla conclusione della gestione ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del sinistro secondo codice di procedura civile. 5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto. (1) Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero previste dall'articolo 11 del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistromedesimo X.Xxx.

Appears in 1 contract

Samples: Subcontracting Agreement

Termini di pagamento. In caso Il Corrispettivo complessivo e omnicomprensivo verrà riconosciuto, salva l’applicazione della ritenuta di Danno Parzialecui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, la liquidazione con le seguenti modalità: - una eventuale anticipazione su richiesta dell’Appaltatore pari al 20% (venti percento) dell’intero importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del danno verrà effet- tuata entro d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo pari alla misura dell’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il termine massimo cronoprogramma della prestazione. La somma a tale titolo versata sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di 15 giorni ogni certificato di pagamento in misura corrispondente alla percentuale di anticipazione concessa; in ogni caso, all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione; - il pagamento del 15% (quindici per cento) dell’importo previsto per il diritto ad uso esclusivo della fibra (Affitto fibre in modalità IRU), detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà a seguito del raggiungimento della Milestone 1, ovvero la realizzazione della tratta di connessione tra il CED di via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi 7 (ID SEDE CE-041) ed il CED di via Laurentina 631 (ID SEDE CE-040), come comprovato dal collaudo eseguito in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali formalizzata tramite Verbale di Collaudo e Certificato di Conformità; - il pagamento del 20% (venti per cento) dell’importo previsto per il diritto ad uso esclusivo della fibra (Affitto fibre in modalità IRU), detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà a seguito del raggiungimento della Milestone 2, ovvero la realizzazione di tutte le sedi di tipo A e delle tratte afferenti agli anelli a 10 Gbps, in modo tale che ogni sede sia in visibilità ottica e funzionale con ALMENO uno dei due CED, come comprovato dal collaudo eseguito in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali formalizzata tramite Verbale di Collaudo e Certificato di Conformità; - il pagamento del 30% (trenta per cento) dell’importo previsto per il diritto ad uso esclusivo della fibra (Affitto fibre in modalità IRU), detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà a seguito del raggiungimento della Milestone 3, ovvero la realizzazione del 50% delle sedi di tipo B e delle tratte afferenti agli anelli ad 1 Gbps, in modo tale che ognuna di queste sedi sia in visibilità ottica e funzionale con ALMENO uno dei due CED, come comprovato dal collaudo eseguito in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali formalizzata tramite Verbale di Collaudo e Certificato di Conformità; - il pagamento del 30% (trenta per cento) dell’importo previsto per il diritto ad uso esclusivo della fibra (Affitto fibre in modalità IRU), detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà a seguito del raggiungimento della Milestone 4, ovvero la realizzazione di tutte le sedi e delle tratte afferenti, in modo che ogni singola sede sia in visibilità ottica e funzionale sulla rete RANSAN, come comprovato dal collaudo eseguito in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali formalizzata tramite Verbale di Collaudo e Certificato di Conformità; - il pagamento del 5% (cinque per cento) dell’importo previsto per il diritto ad uso esclusivo della fibra (Affitto fibre in modalità IRU), detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà mediante n. 90 (novanta) pagamenti bimestrali posticipati, successivamente al 3° giorno del mese successivo al bimestre di riferimento, previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità del servizio erogato alle previsioni contrattuali. - il pagamento del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale previsto per le voci di Allestimento Sedi e Apparati ed Ottiche, detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà a seguito del raggiungimento della Milestone 1, ovvero la realizzazione della tratta di connessione tra il CED di via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi 7 (ID SEDE CE-041) ed il CED di via Laurentina 631 (ID SEDE CE-040), come comprovato dal collaudo eseguito in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali formalizzata tramite Verbale di Collaudo e Certificato di Conformità; - il pagamento del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale previsto per le voci di Allestimento Sedi e Apparati ed Ottiche, detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà a seguito del raggiungimento della Milestone 2, ovvero la realizzazione di tutte le sedi di tipo A e delle tratte afferenti agli anelli a 10 Gbps, in modo tale che ogni sede sia in visibilità ottica e funzionale con ALMENO uno dei due CED, come comprovato dal collaudo eseguito in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali formalizzata tramite Verbale di Collaudo e Certificato di Conformità; - il pagamento del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale previsto per le voci di Allestimento Sedi e Apparati ed Ottiche, detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà a seguito del raggiungimento della Milestone 3, ovvero la realizzazione del 50% delle sedi di tipo B e delle tratte afferenti agli anelli ad 1 Gbps, in modo tale che ognuna di queste sedi sia in visibilità ottica e funzionale con ALMENO uno dei due CED, come comprovato dal collaudo eseguito in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali formalizzata tramite Verbale di Collaudo e Certificato di Conformità; - il pagamento del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale previsto per le voci di Allestimento Sedi e Apparati ed Ottiche, detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà a seguito del raggiungimento della Milestone 4, ovvero la realizzazione di tutte le sedi e delle tratte afferenti, in modo che ogni singola sede sia in visibilità ottica e funzionale sulla rete RANSAN, come comprovato dal collaudo eseguito in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali formalizzata tramite Verbale di Collaudo e Certificato di Conformità; - il pagamento dell’importo previsto per i Servizi Sistemistici avverrà in una unica soluzione al termine dell’erogazione del servizio stesso, previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità del servizio erogato alle previsioni contrattuali - il pagamento dell’importo previsto per la Fornitura Accesso ad Internet avverrà attraverso n. 2 (due) canoni annuali posticipati al 1 gennaio dell’anno successivo a quello di effettivo rilascio dell’accesso internet, previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità del servizio erogato alle previsioni contrattuali; - il pagamento del corrispettivo previsto per le attività di Manutenzione Allestimento Sedi per 3 anni, avverrà attraverso n. 3 canoni annuali posticipati successivamente al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità del servizio erogato alle previsioni contrattuali; - il pagamento del corrispettivo previsto per le attività di Manutenzione Apparati per 2 anni, avverrà attraverso n. 2 canoni annuali posticipati successivamente al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità del servizio erogato alle previsioni contrattuali. Qualora l’offerta tecnica dell’Aggiudicatario preveda un numero di anni di manutenzione degli apparati superiore a quelli previsti come requisito minimo nel Capitolato Tecnico, il pagamento del corrispettivo previsto per le attività avverrà attraverso un numero di canoni annuali pari agli anni offerti; Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/16, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal certificato di pagamento redatto dalla Committente che sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalle date sopra indicate, previa emissione di fattura, intestata a LAZIOcrea S.p.A., Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000, che deve comunque indicare: - la denominazione dell’Appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo gara) e di C.U.P. (Codice Unico di Progetto); - le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione; - la dicitura “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.”. - il codice di fatturazione elettronica: SUBM70N. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito specificate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Sulle somme dovute dalla Committente all’Appaltatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto. La Committente rimane espressamente esonerata e manlevata da parte dell’Appaltatore per qualsiasi responsabilità concernente il mancato riconoscimento ai subappaltatori e subcontraenti dei compensi dagli stessi maturati in fase di esecuzione delle opere, nonché dei compensi spettanti alle proprie maestranze e alle maestranze dei propri subappaltatori e subcontraenti. Di conseguenza, l’Appaltatore si impegna ad intervenire in garanzia, anche in corso giudizio, per manlevare la Committente da ogni eventuale pretesa connessa a mancati pagamenti nei confronti delle maestranze o dei subcontraenti. L’erogazione del corrispettivo sarà subordinata alla preventiva produzione da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati: - del Documento Unico di Regolarità Contributiva – in corso di validità - ove la Committente non dichiari di esserne già in possesso; - di specifica autocertificazione, sia dell’Appaltatore che di eventuali subappaltatori, attestante l’assolvimento degli obblighi inerenti al trattamento retributivo e agli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente; - delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori relative alle prestazioni dagli stessi svolte; - di ogni altro documento richiesto dalla Committente. Nel caso in cui la Società documentazione sopra indicata sia trasmessa in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totaleforma incompleta o inesatta, la liquidazione Committente avrà pieno diritto di sospendere il pagamento del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla Corrispettivo fino alla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita esibizione da parte dell’Appaltatore dei medesimi documenti integrati e/o successiva radiazione corretti. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull’Appaltatore in forza del Contratto, la Committente è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l’Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione. Inoltre, qualora l’Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per demolizione del Veicolocaso, stabiliti dalla Committente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a meno spese dell’Appaltatore, senza che l’Assicurato/Aderente oppure l’Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il Con- traente non restituisca diritto della Committente a procedere alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo risoluzione in danno. Nel caso di Indennizzo per RTI, il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recuperopagamento sarà eseguito nei confronti dell’impresa capogruppo, che provvederà a corrispondere quanto dovuto agli altri partecipanti al raggruppamento per le prestazioni dagli stessi effettuate, previamente comunicate alla Committente. Resta fermo che ciascuna impresa raggruppata provvederà a fatturare quanto di propria competenza nei confronti della Committente. Si precisa che dal 1° luglio 2017 la LAZIOcrea S.p.A. è assoggettata al regime del c.d. “split payment”, con la conseguenza che l’importo dell’I.V.A. non sarà corrisposto all’Appaltatore, bensì direttamente versato all’Erario dalla Società Appaltante. Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all’Appaltatore, il Veicolo ri- manga quale assume gli obblighi di sua proprietàcomunicazione di cui all’art. 3, provvedendo comma 7, della Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistromateria.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Supply of Services