Tirocini formativi Clausole campione

Tirocini formativi. 1. I tirocinanti svolgeranno la formazione presso le strutture indicate dal Centro Studi E.Di.Ma.S,. Tale attività non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, bensì rientra in quelle strettamente connesse allo studio e alla ricerca effettuate in modo gratuito, estendendo per le sole attività di detti tirocini formativi, le attività del laboratorio universitario ai locali della struttura ospitante. 2. Per l’attuazione dei tirocini formativi dei partecipanti saranno nominati due tutor, il primo scelto dal Comitato Tecnico Scientifico di E.Di.Ma.S., ed il secondo, in veste di referente, scelto dal soggetto ospitante. 3. Per i tirocini formativi, svolti nelle strutture dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila il tutor sarà nominato dal Titolare. 4. Per ciascun tirocinante è predisposto un progetto di orientamento contenente: a) il nominativo dell’Incaricato; b) i nominativi dei due tutor; c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività presso il soggetto ospitante; d) l’elenco delle strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolgono le attività;
Tirocini formativi. Lavoratori residenti all’estero (gestione fiscale)
Tirocini formativi coerenza del progetto individuale di tirocinio con i fabbisogni di competenze e gli obiettivi formativi accertati nei colloqui conoscitivi e motivazionali.
Tirocini formativi. Progetto Banco alimentare Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Sociologa) Coordinamento (Contratto a tempo indeterminato) • Servizi domiciliari anziani e disabili • Assegni di cura • ADI/ADA PAC • Centri polifunzionali per disabili • Centri polifunzionali e servizi ricreativi per anziani (soggiorni climatici, ecc.) • Servizi di trasporto disabili • HCP • Servizi sociosanitari • Servizi residenziali area psichiatrica • Servizi residenziali anziani e disabili • Progetti “Dopo di noi” • Progetto “Vita indipendente” • Progetto domotica Xxxxxxxxx Xxxxx (Sociologa) Coordinamento (Contratto a tempo indeterminato) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Assistente sociale) (Servizi sociosanitari) (Contratto a tempo indeterminato) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Assistente Sociale) (Servizio HCP) (Contratto a tempo indeterminato) Servizi di Segretariato sociale e Servizio sociale professionale (Assistenti sociali) • Servizi di front office (segretariato sociale) • Adempimenti Reddito di cittadinanza • Servizi di area giudiziaria (Rapporti con l’A.G e le Autorità di polizia) • Servizi sociosanitari (UVI) • Servizi di presa in carico (colloqui, visite domiciliari, relazioni e istruttorie, ecc.) Xxxx Xxxxxxxx (Assistente sociale / Distaccata Comune di Pagani) Xxxxxx Xxxx (Assistente sociale / Distaccata Comune di Pagani) Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (Assistente sociale) (Contratto a tempo indeterminato) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Assistente sociale) (Contratto a termine in scadenza a fine 2020) Xxxxx Xxxxxxx Mandiello (Assistente sociale) (Contratto a termine in scadenza a fine 2020) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Assistente sociale / Distaccata Comune di Sarno /pensionanda entro il 2020) Xx Xxxx Xxxxxxx (Assistente sociale) (Contratto a termine in scadenza a fine 2020) Xxxxxxxx Xxxxxx (Assistente sociale) (Contratto a termine in scadenza a fine 2020) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Assistente sociale) (Contratto a termine in scadenza a fine 2020) Xxxxxx Xxxxxxxxxx (Assistente sociale) (Contratto a termine in scadenza a fine 2020) Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Assistente sociale / Distaccata Comune di San Xxxxxxxxx Xxxxx) Xxxxxxx Xxxxxxxx (Assistente sociale) (Contratto a termine in scadenza a fine 2020) Xxxxx Xxxxxxxx (Assistente sociale) (Contratto a tempo indeterminato) Xx Xxx Xxxxxxx (Assistente sociale) (Contratto a tempo indeterminato) Servizio 2019 Previsione 2020 2019 Previsione 2020 2019 Previsione 2020 2019 Previsione 2020 2019 Previsione 2020 Sussidi alimentari / 250 130 150 / 100 200 200 330 700 Mensa sociale 100 100 100 100 ...
Tirocini formativi. (Art. 1, c. 34-36) Sgravi contributivi per l’assunzione di anziani e donne (art. 4, c. 8-11)
Tirocini formativi. 1. L’Istat attua tirocini curriculari destinati a studenti iscritti a corsi di studio universitari, a master universitari e a corsi di dottorato. 2. I tirocini curriculari vengono attivati mediante apposite convenzioni tra il soggetto promotore (Università, Istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale) e l’Istat. Ciascun soggetto promotore fornisce indicazioni sui modelli di convenzione e progetto formativo cui fare riferimento per l’attivazione dei tirocini. 3. I soggetti promotori sono tenuti, salvo diverse disposizioni contenute nella convenzione, a garantire, per ciascun tirocinante, il rispetto dell’obbligo assicurativo presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice; l’assicurazione deve coprire lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede dell’Amministrazione. I soggetti promotori sono altresì tenuti ad individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, anche al fine di monitorarne l’andamento. 4. L’Istat non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante e può utilizzare il tirocinante per le sole attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio; a tal fine, l’Istat è tenuto a nominare un tutor al quale è affidata, tra l’altro, la responsabilità dell’attuazione del progetto formativo. 5. L’eventuale attivazione di tirocini extracurriculari avviene mediante il ricorso a specifiche procedure selettive e nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di tirocini formativi nonché l’Accordo 25 maggio 2017 n. 86/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Tirocini formativi. Descrizione Vista la concorrenza di competenze tra Governo (Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione) e Regioni, si prevede un accordo in Conferenza Stato-Regioni da stipularsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, per la definizione di linee- guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

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  • RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; - Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12/03/2020 Accordo di programma, anno 2020, trasmesso dal Ministero alle regioni in data 13 maggio 2020, finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del Codice relativo all’atto di indirizzo del 12 marzo 2020; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 con il quale sono adottate le Linee Guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e il terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017; - Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 2021 “Individuazione dei criteri e delle modalita' di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.” - Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; - Accordo sancito dalla Conferenza unificata in data 30/10/2014 con l’approvazione del documento concernente il “Piano Nazionale Demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - Legge Regionale 24 maggio 2006, n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii.; - Legge Regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. - Legge Regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”; - Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 agosto 2013, n. 18 “Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015” (PSIR) e ss.mm.ii., tuttora efficace ai sensi dell’art. 25 della L.R. 12/2006; - DGR n.267 del 13/3/2015 “Recepimento Accordo CU del 30 ottobre 2014 (Rep. Atti n.135/CU) sul documento “Piano nazionale demenze-Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - DGR n.55 del 26/1/2017 “Indirizzi per il Piano Regionale Demenze. Determinazione di ARS 105/2016”; - D.G.R. 1179 del 28/12/2017 “Indirizzi per l’erogazione di contributi a favore di Enti/organismi del terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale.”; - D.G.R. 944 del 16/11//2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”; - DGR 991 del 30/11//2018 “Approvazione avviso pubblico "Concessione di contributi ad enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato e Associazione di promozione sociale) per azioni di prevenzione e di sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer". Importo di euro 70.000,00; - DGR 362 del 10/5/2019:” Recepim. Accordo Stato/Regioni/Prov. Aut./Enti locali del 26.10.2017 – Linee di indirizzo xxx.xx sui Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per le demenze e sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze; - DGR 152 del 28/02/2020 “Avviso pubblico "Concessione contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni di prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer"- anno 2020. Importo € 100.000,00”; - DGR 398 del 7/5/2021; Procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di interventi a favore di bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni a seguito dell'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2020 in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. Accertamento e prenotazione di € 600.000,00; - DGR 652 del 23/7/2021:” Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Accertamento e prenotazione di euro 378.647,00.”; - DGR 813 del 5/8/2022 “Approvazione piano triennale attività 2021/2023 previsto dal Piano Nazionale demenze ai fini della liquidazione della liquidazione delle quote ministeriali. Impegno di euro 178.716,54 a favore di Xxxxx; - Decreto del dirigente 3566 del 31/12/2018: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 991/2018 “Approvazione avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti terzo settore (organizzazioni volontariato e Assoc. Di Promozione Sociale) per azioni prevenzione e sostegno famiglie con familiari affetti da Alzheimer. Importo € 70.000,00”; - Decreto del Dirigente n 4982 del 28 agosto 2020, avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 152/2020 “Avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer” - anno 2020. Importo € 96.025,00. Riduzione di prenotazione di impegno (n.1527/2020) per euro 3.975,00; - Decreto del Dirigente 7560 del 9/12/2021:” Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 652 del 23/07/2021: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Importo di euro 78.687,36. Riduzione di prenotazione di impegno (8054/2021) per euro 299.959,64.”; - la nota del 23/6/2020 con cui la Regione Liguria comunica e trasmette al Ministero l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Programma anno 2020 di cui al DM 44/2020; - la nota del 6/10/2022 prot. 1159428 con cui Regione Liguria chiede un’ulteriore proroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del termine finale di durata del citato Accordo di Programma 2020 di cui al DM 44 2020 al 31 ottobre 2023; - la nota dell’11/10/2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali acconsente alla proroga dell’Accordo di Programma al 31 ottobre 2023;

  • Normativa di riferimento Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione contrattuale. Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel presente Capitolato Tecnico e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”. Ad esclusivo titolo semplificativo, è fatto obbligo al Fornitore Aggiudicatario di rispettare le fonti normative e tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza sui luoghi confinanti, igiene, prevenzione incendi, rispetto dell’ambiente e antinquinamento. Il Fornitore è tenuto altresì all’osservanza di quanto prescritto: • Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa; • Nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante la durata contrattuale; • Nelle prescrizioni e norme emanate dall’U.N.I., EN, ISO, I.S.P.E.S.L., INAIL, C.T.I., U.N.E.L., CEI, VVF, ecc. • Nella Legge n. 10 del 09.01.91 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 81 del 09.04.08 e ss.mm.ii.; • Nella Legge n. 186 del 01.03.68; • Nel Decreto Ministeriale Sviluppo economico n. 37 del 22.01.08; • Nella Legge n. 46 del 05.03.90 per la parte ancora in vigore; • Nel D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 115 del 2008 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 192 del 2005 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 311 del 2006 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. n. 412 del 1993 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 74 del 2013 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 59/09; • Nel D. Lgs. n. 102/2014; • Nel D. Lgs. n. 86 del 2016; • Nel Manuale Qualità e Catalogo Servizi del Fornitore compilato conformemente alle Norme UNI- EN Serie ISO 9000. La sottoscrizione del Contratto derivante dall’aggiudicazione della presente procedura di gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della loro incondizionata accettazione.

  • Normativa anticorruzione Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Fonti normative La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)