Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Vincolo di solidarietà. L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Vincolo di solidarietà. L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Vincolo di solidarietà. 1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si in- tendono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Anche in deroga all’art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pa- gamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documen- tazione delle operazioni così effettuate.
Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.
Vincolo di solidarietà. Fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa, indipendentemente dai motivi di assenza di uno dei coobbligati.
Vincolo di solidarietà. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso. L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato, relativamente al soggetto od ai soggetti di cui debba rispondere per legge o per mandato istituzionale.
Vincolo di solidarietà. Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.