Alluvione Clausole campione

Alluvione. La Società, a parziale deroga dell’Art. 14 lettera e, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al xxxxxx- cato assicurato causati da alluvioni e inondazioni. La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosfe- riche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini naturali od artifi- ciali o di corsi d’acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontra- bili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Alluvione. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da alluvioni e inondazioni. La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini - naturali od artificiali - o di corsi d’acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse; - di sciacallaggio; - a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione; - indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; - ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione; - causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’alluvione o dell’inondazione; - di franamento, di cedimento o di smottamento del terreno; - a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona vietata alla data di costruzione delle stesse. Il pagamento dell’indennizzo relativo alle presenti garanzie sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma su...
Alluvione. Inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.
Alluvione. Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Alluvione. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di un importo pari al 5% della somma complessivamente assicurata per la partita Fabbricato e Contenuto (se presente sulla Scheda di Copertura), con il minimo di euro 5.000. La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile in base alla presente garanzia Alluvione, ed in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute: a) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 15.000,00; b) per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 5.000,00. Limitatamente alla partita Fabbricato, in nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% della somma assicurata per Fabbricato.
Alluvione. La Compagnia paga i danni al fabbricato e al contenuto causati da alluvione con i seguenti limiti: · fino all'80% della somma assicurata per il fabbricato per periodo di assicurazione; · fino all'80% della somma assicurata per il contenuto per periodo di assicurazione. Sono inoltre previste franchigie fisse separate per tipologia di danno: · per il fabbricato l'importo da pagare si calcola detraendo una franchigia pari al per il contenuto l'importo da pagare si calcola detraendo una franchigia pari al Per i danni al contenuto, verrà rimborsato al massimo il 50% della somma assicurata per sinistro e per periodo di assicurazione per quanto riguarda cose speciali, valori, veicoli soggetti a immatricolazione ed eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.
Alluvione. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti dell’alluvione sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse; - di sciacallaggio; - a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione; - indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; - ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione; - causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’alluvione o dell’inondazione; - di franamento, di cedimento o di smottamento del terreno; - a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona vietata alla data di costruzione delle stesse; - mareggiate, maree, maremoti.
Alluvione. La Società non indennizza i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione; diretto effetto di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine; b) causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici; c) Causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento; d) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate; e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; f) a enti mobili all'aperto; g) a fabbricati costruite in aree golenali h) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento i) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine l) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
Alluvione. La Società, a parziale deroga dell’Art. 28 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al xxxxxx- xxxx assicurato causati da alluvioni e inondazioni. La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmo- sferiche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini naturali od artificiali o di corsi d’acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smotta- mento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. Il pagamento dell’indennizzo relativo alle presenti garanzie sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle
Alluvione. Questa garanzia è acquistabile solo in abbinamento al Terremoto. In base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, la Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato e al contenuto, anche se di proprietà di terzi causati da: 1) alluvione, inondazione; 2) bombe d'acqua 3) incendio, esplosione o scoppio conseguente ad alluvione, inondazione e bombe d'acqua solo se sono stati accertati su più beni o elementi assicurati e non, posti nelle vicinanze. Inoltre, purché legate agli eventi indicati sopra, la Compagnia rimborsa anche, somme superiori rispetto a quelle fissate da contratto, per spese di: 1) demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro; 2) pernottamento in altro alloggio fino al massimo di 5.000 euro per sinistro; 3) per rimozione, trasporto e deposito presso Terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati nelle loro pertinenze fino al massimo di 5.000 euro per sinistro; 4) per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino al massimo di 1.000 euro per sinistro. In caso di alluvione, inondazione o bombe d'acqua verificatisi nelle 168 ore successive a ogni evento che ha causato il sinistro indennizzabile, gli eventi sono attribuiti a uno stesso episodio e i relativi danni sono quindi considerati “singolo sinistro” se sono avvenuti nel periodo di assicurazione. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sia per il fabbricato che per il contenuto.