Ammontare dei contributi Clausole campione

Ammontare dei contributi. 1 I contributi per il perfezionamento professionale e la protezione della salute vengono riscossi dalla Commissione professionale paritetica centrale assie- me al contributo ai costi di esecuzione del CCL ai sensi dell’articolo 48. 2 I contributi per il perfezionamento professionale e per la protezione della salute mensili e annuali ammontano agli importi seguenti: 1. Per il datore di lavoro: Il datore di lavoro deve corrispondere – un contributo base forfettario (a), nonché A) Contributo ai costi di esecuzione per il seguente CCL: B) Se anche il CCL del settore Falegnameria è dichiarato di obbligatori- età generale, il contri- buto per entrambi i CCL ammonta complessiva- mente a: a Contributo di base Fr. 240.– all’anno Fr. 240.– all’anno b Contributo variabile Fr. 5.– al mese e per collaboratore Fr. 10.– al mese e per collaboratore 2. Per il lavoratore: A) Contributo ai costi di ese- cuzione per il presente CCL: B) Se anche il CCL del settore Falegnameria è dichiarato di obbligatorietà generale, il contributo per entrambi i CCL ammonta complessi- vamente a: Per lavoratori qualificati, collaboratori specializzati pianificazione, quadri medi, falegnami CFP, semiqualificato con per- fezionamento, montatori specializzati e montatori Fr. 14.– al mese Fr. 24.– al mese Per montatori ausiliari e lavoratori ausiliari Fr. 9.– al mese Fr. 19.– al mese 3 Per aziende che non operano continuamente nel campo di applicazione territoriale del presente CCL, il contributo di base ammonta a 20 franchi al mese.
Ammontare dei contributi. I contributi sono concessi: • entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione69; • nel limite del previsto stanziamento, pari a 5.000.000,00 di euro; • sulla base dei previsti massimali. Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie: • 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); • 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità); • 130.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità); • 200.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità). I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 800.000,00 euro. Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali: • ore di formazione: 30 per ciascun partecipante; • compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;
Ammontare dei contributi. Il contributo approvato, di natura forfettaria omnicomprensiva, è finalizzato a: ⮚ coprire il costo di iscrizione al dottorato per l’apprendista/dottorando4; ⮚ assicurare la formazione realizzata, anche internamente all’azienda, in cooperazione tra impresa e Università; ⮚ realizzare specifici momenti di incontro tra azienda e mondo accademico con la finalità di ridurre la distanza impresa-Università; ⮚ coprire parte dei costi per la permanenza all’estero eventualmente prevista dal percorso di dottorato. L’importo massimo di tale contributo è pari a Euro 2.500,00, per ogni apprendista, per ciascun semestre delle diverse annualità del percorso di dottorato. Nella richiesta di contributo dovrà essere indicato il numero preciso di semestri e il numero complessivo delle corrispondenti annualità per le quali si richiede il contributo. Sarà possibile riconoscere un ulteriore contributo onnicomprensivo di Euro 2.500,00 per il 4°anno in proroga eventualmente necessario per il completamento della tesi di dottorato. Nel caso i percorsi di dottorato prevedano un periodo di permanenza all’estero sarà possibile riconoscere un ulteriore contributo di Euro 500,00 al mese per la copertura dei costi legati a tale permanenza (per una durata massima di 12 mesi).
Ammontare dei contributi. 1 I contributi per il perfezionamento professionale e la protezione della salute vengono riscossi dalla Commissione professionale paritetica centrale assieme al contributo ai costi di esecuzione ai sensi dell’articolo 48 CCL per il mestieri del falegname4. 2 I contributi per il perfezionamento professionale e per la protezione della salute mensili e annuali ammontano agli importi seguenti: 1. Per il datore di lavoro: l datore di lavoro deve corrispondere – un contributo base forfettario (a), nonché – un importo variabile (b) in funzione del numero dei lavoratori occupati e sottoposti al CCL, cioè: A) Contributo per il presente CCL: B) Se anche il CCL del settore Falegnameria è dichiarato di obbligatorie- tà generale, il contributo per entrambi i CCL ammonta complessiva- mente a: a. Contributo di base Fr. 200.– all’anno Fr. 200.– all’anno b. Contributo variabile Fr. 5.– al mese e per collaboratore Fr. 10.– al mese e per collaboratore 2. Per il lavoratore: Per lavoratori qualificati, collaboratori specializzati pianificazione, quadri medi, falegnami CFP, semiqualificati con perfe- A) Contributo per il presente CCL:
Ammontare dei contributi. 1 I contributi per il perfezionamento professionale e la protezione della salute vengono riscossi dalla Commissione professionale paritetica centrale assie- me al contributo ai costi di esecuzione del CCL ai sensi dell’articolo 48. 2 I contributi per il perfezionamento professionale e per la protezione della salute mensili e annuali ammontano agli importi seguenti: 1. Per il datore di lavoro: Il datore di lavoro deve corrispondere – un contributo base forfettario (a), nonché – un importo variabile (b) in funzione del numero dei lavoratori occupati e sottoposti al CCL, cioè: a Contributo di base b Contributo variabile A) Contributo per il presente CCL: B) Se anche il CCL del settore Falegnameria è dichiarato di obbligatori- età generale, il contri- buto per entrambi i CCL ammonta complessiva- mente a: 2. Per il lavoratore:
Ammontare dei contributi. 1. I contributi della CEI per i beni culturali sono concessi negli im- porti seguenti: a) per l’inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici: € 1.291,00 per ogni ente; per l’acquisto di apparecchiature informa- tiche: € 7.747,00 per ogni diocesi; per il censimento informatizzato dei beni architettonici limitatamente agli edifici di culto: € 40,00 per edificio censito; b) per l’installazione di impianti di sicurezza - antifurto: nella misura non superiore a € 19.000,00 per ciascuna diocesi ogni anno; c) per la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche dio- cesani e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, nonché di archivi e biblioteche appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica: € 13.000,00 per ente ogni anno; d) per l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: un contri- buto non superiore al 30% della spesa ammissibile; e) per edifici di culto che hanno interesse storico-artistico, esclusi gli edi- fici di autori viventi o la cui realizzazione non risalga a oltre cin- quant’anni e gli edifici di autori deceduti costruiti da oltre cin- quant’anni, per i quali le competenti Soprintendenze hanno esplicita- mente escluso ogni interesse storico-artistico: per interventi di re- stauro e di consolidamento statico un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; per interventi di adeguamento e di ri- strutturazione delle pertinenze un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; per la messa a norma dell’impianto elettrico e di riscaldamento un contributo non superiore al 50% della spesa am- missibile; f) per il restauro di organi a canne: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile, fino a un massimo di tre interventi per diocesi; g) i contributi a favore di iniziative aventi come scopo la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Epi- scopale regionale mediante volontari associati: nella misura non superiore a € 15.500,00 per ciascuna diocesi; h) i contributi a favore delle iniziative di livello nazionale promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI: nella misura non superiore a € 520.000,00. 2. In ogni caso il contributo non potrà superare l’importo netto del- la somma non coperta dall’ammontare complessivo dei contributi pub- blici.
Ammontare dei contributi. L’importo del contributo è pari: • a 4.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG o a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico); • a 10.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al traspor-to merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate e a trazione alternativa elettrica; • a 8.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate e a trazione alternativa a metano CNG; • a 20.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al traspor-to merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate, a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG o a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico); • al 40% dei costi ammissibili per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, come veicoli elettrici, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo di 1.000,00 euro; • 5.000,00 per ogni veicolo radiato per rottamazione, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, in relazione al sovraccosto necessario per l’acquisizione di un veicolo nuovo, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate, in sostituzione di quello radiato, che soddisfi i limiti di emissione Euro 6; • 10.000,00 per ogni veicolo radiato per rottamazione, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, in relazione al sovraccosto necessario per l’acquisizione di un veicolo nuovo, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate, in sostituzione di quello radiato, che soddisfi i limiti di emissione Euro 6. In relazione l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato, dotati di dispositivi innovativi, oppure di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici o unità frigorifere/calorifere per il trasporto delle derrate deteriorabili, il contributo è pari: • al 10% del costo di acquisizione, in caso di medie imprese, ovvero al 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000,00 euro per ogni se...
Ammontare dei contributi. Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell’Avviso fissata al 31.12.212, verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari:  un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;  un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;

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  • Contributi 1 Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, il contributo minimo è pari all’1% del salario coordinato. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, il contributo minimo è pari al 14% del salario coordinato. Il datore di lavoro può dedurre dal salario del collaboratore al massimo la me- tà dei contributi.

  • Contributo Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 670.394,00, così come dettagliato nel Progetto Esecutivo (All. A) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, a codesto Ente che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti: - 30%, pari ad Euro 201.118,20 a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 40 %, pari ad Euro 268.157,60 dopo 12 mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte di codesto Ente della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti semestrali di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 30% pari ad Euro 201.118,20 come saldo del contributo. All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l’Ente dovrà all’ISS la seguente documentazione: • relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto; • elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate. Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero. Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN. Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633. L’Ente dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

  • Contributi sindacali (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all’azienda con lettera dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, alla quale il lavoratore aderisce, l’azienda stessa provvederà a trattenere l’importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore. La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, a cui l’azienda dovrà versare i contributi raccolti. 2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato. 3. La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’Organizzazione Sindacale interessata ed all’azienda per gli adempimenti relativi, ed avrà effetto secondo le prassi aziendali vigenti alla data di stipula del presente CCNL e/o fino a successive diverse previsioni. 4. L’importo del contributo sindacale sarà definito congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e le parti convengono che, nelle more, restano valide le modalità di calcolo in atto. 5. L’azienda ricevuta la comunicazione verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti di cui al precedente punto 1. Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi. 6. In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle Organizzazioni Sindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni stipulanti i singoli CCNL, l’azienda fornirà l’elenco degli iscritti con le relative quote associative, nel rispetto delle normative vigenti. 7. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, la dicitura: “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • Contribuzione 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo. 2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento. 3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati. 4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica. 5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante. 6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento. 7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.

  • Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l'obbligo:

  • Ammontare del contratto L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A., I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

  • Obblighi delle parti 7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno: essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento); osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale; formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale; possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate; predisporre e rendere disponibile all’Iscritto per tramite del sistema di gestione documentale del portale del Centro di Coordinamento il Documento dei Rischi Peculiari (DRP), redatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; Durante l’intervento di ritiro attenersi alle norme di comportamento previste dall’Iscritto; coordinarsi con l’operatore addetto al presidio del centro di raccolta e attendere il suo consenso per accedere alla zona di carico nominare e comunicare all’Iscritto il nominativo di un Referente Operativo del Servizio (R.O.S.), ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme relative all’esecuzione del servizio e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi; stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e di posta elettronica; possedere idonea iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (se previsto) e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto; rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti all’Iscritto prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e RCO); osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro. Sezione II “Responsabilità Civile”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mediante l’apposito applicativo, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite il Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato ed allegando tutta la documentazione in suo possesso. Sezione III “Infortuni”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mediante l’apposito programma, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dall’infortunio, allegando sempre la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.