Attività di vigilanza Clausole campione

Attività di vigilanza. 1. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale. 2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.
Attività di vigilanza. Il conduttore sarà tenuto a garantire la vigilanza del complesso.
Attività di vigilanza. L’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro anche in merito all’applicazione di queste specifiche misure viene effettuata dagli SPISAL “Servizi Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro” delle Aziende ULSS. I sopralluoghi saranno volti alla verifica dell’adozione delle misure di contrasto al contagio di natura tecnica, organizzativa e gestionale che sono conseguenza della predisposizione dei protocolli di sicurezza e delle procedure che li caratterizzano. Oltre alla vigilanza gli SPISAL caratterizzano le loro attività anche per le misure di promozione, informazione, assistenza nei confronti di imprese e lavoratori e questi elementi sono di primaria importanza soprattutto nella gestione di questa emergenza. Le azioni possono declinarsi anche con campagne di prevenzione all’interno delle aziende per supportare le imprese a fronteggiare adeguatamente l’emergenza Coronavirus.
Attività di vigilanza. È piena facoltà del comune interessato effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, ogni intervento di controllo (“a vista del servizio” od a mezzo prelievo di campioni alimentari da sottoporre ad analisi di laboratorio) al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall’appaltatore alle prescrizioni contrattuali e normative previste dal presente Capitolato. L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso agli incaricati del Comune in qualsiasi momento ed in ogni zona della struttura di ristorazione, per l’esercizio dell’attività di vigilanza di cui al comma precedente. Tale facoltà potrà essere esercitata anche con l’impiego di macchine fotografiche e telecamere I controlli non dovranno comunque comportare interferenze o pregiudizio nello svolgimento del servizio.
Attività di vigilanza. E’ piena facoltà del Comune di Vidigulfo di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall’appaltatore con le prescrizioni contrattuali e normative previste dal presente capitolato. I controlli non dovranno comunque comportare ingerenze nello svolgimento del servizio. Art. 10 - Responsabilità dell’appaltatore - Polizza assicurativa L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l’Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione a regola d’arte nel rispetto del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificatamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. L’appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo ed esclusivo carico qualunque risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore dell’impresa da parte delle compagnie di assicurazione. L’appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, per un massimale minimo non inferiore a € 5.000.000,00, con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare,al Comune di Vidigulfo, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, nonché a copertura dei danni che lo stesso potrebbe arrecare a immobili e mobili dell'amministrazione contraente dati in uso all'appaltatore. L’esistenza di tali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall’appaltatore all’Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto.
Attività di vigilanza. 1. La Polizia Municipale e gli altri organi di sorveglianza vigilano sulla corretta applicazione del presente Regolamento e sul rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione rilasciata.
Attività di vigilanza. 1. La Giunta regionale emana disposizioni in merito alle modalità di attuazione della vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale. 2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell'attività dell'organizzazione.
Attività di vigilanza. 1. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale. 2. I servizi competenti che hanno in carico gli ospiti accedono anche senza preavviso alla Struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della Struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.
Attività di vigilanza. L’Amministrazione, attraverso i responsabili incaricati, vigila sul rispetto di quanto previsto nella presente convenzione e supervisiona le attività dei volontari verificando il corretto svolgimento delle stesse, la realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché il rispetto dei diritti e la dignità degli utenti. Eventuali osservazioni e/o contestazioni di inadempimenti saranno tempestivamente comunicate in forma scritta all’Associazione affinché quest’ultima adotti i necessari provvedimenti in merito. Al termine del periodo di collaborazione, l’Amministrazione redigerà una relazione sulla corretta realizzazione del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Attività di vigilanza. Nel corso dell’esercizio 2016 questo Collegio Sindacale ha svolto le attività di vigilanza in adempimento ai doveri di cui all’art. 2403 del codice civile, giacché la funzione di controllo legale dei conti è stata affidata, in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 39 del 2010, alla società di revisione legale dei conti. Nel corso dell’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2016, il Collegio ha, quindi, seguito la gestione della Società e lo svolgimento delle decisioni aziendali, prendendo parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci; ha, quindi, constatato che le stesse si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e che le decisioni assunte sono state volte alla tutela del patrimonio sociale. Attraverso la partecipazione alle riunioni dell’Organo amministrativo, il Collegio ha acquisito informazioni sull’andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo. Il Collegio Sindacale, richiamata l’attività di vigilanza e controllo eseguita, dà, quindi, atto: Tanto premesso, il Collegio Sindacale dà atto che nel corso dell’attività di vigilanza sopra descritta non sono emerse irregolarità, né fatti censurabili o omissioni tali da giustificare rilievi o menzione nella presente relazione. Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile. L’attività di revisione legale dei conti e di verifica della rispondenza del Bilancio alle risultanze delle scritture contabili e la loro conformità alla disciplina di legge è stata svolta dalla società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A.. Al riguardo, il Collegio segnala di non aver avuto evidenza di incarichi a soggetti legati da rapporti continuativi con la società incaricata della revisione. Il Collegio Sindacale reputa che la società di revisione abbia i requisiti di indipendenza di cui al D.Lgs. 39/2010. In tale contesto, il Collegio dà atto di aver incontrato, nel corso dell’esercizio, i responsabili della Società di revisione, al fine di uno scambio di dati ed informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti; nel corso di tali incontri, non sono emersi fatti tali da essere evidenziati nella presente relazione.