CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO. Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte) è pari a euro 338.000,00= derivante dal seguente conteggio: ⮚ Retribuzioni annue lorde erogate nell'anno 2009, compresi i compensi ai lavoratori “parasubordinati” (riferimento: definizione all’art. 1.01) € 11.000.000,00 (xxxxx xxxxx per 30,73 °/°°). Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza. Si intende operante un premio minimo imponibile comunque acquisito pari al 75% del premio imponibile annuo di polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documenta...
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO. Il calcolo e la regolazione del premio vengono effettuati secondo quanto indicato nell'Appendice n. 3 che forma parte integrante del presente contratto.
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO. Il premio anticipato annuale della polizza è fissato in relazione ai seguenti parametri provvisori: ❑ Infortuni della Circolazione sui veicoli dell’Ente.
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO l'Assicurato/Contraente la Società
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO. Il premio di polizza viene calcolato sulla base dei seguenti elementi di rischio variabili: in base al tasso del (comprensivo di accessori e di imposte) applicato ad un preventivo di retribuzioni lorde erogate pari a: Retribuzioni preventivate € 48.000.000,00 così suddivise: Giunta regionale: € 44.000.000,00 Consiglio/Assemblea Legislativa: € 4.000.000,00 Essendo il premio conteggiato su elementi variabili, entro 120 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati consuntivi affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della Società. Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione e la garanzia - fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto - resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO. Il premio annuale lordo ammonta a € 137.000,00 comprensivo di imposte e oneri. Il premio di assicurazione, da considerarsi provvisorio-anticipato viene calcolato in base all’importo preventivato delle retribuzioni lorde erogate a tutte i dipendenti nonché quello corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa. La retribuzione lorda relativa allo stato attuale (alla pubblicazione della gara) della pianta organica dell’ASPAL di 665 dipendenti da prendere in considerazione per l'indicazione in sede di offerta del premio finale annuo lordo (comprensivo di imposte e oneri previdenziali ) della presente polizza è pari a euro 25.589.911,50. Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza — che deve intendersi come premio minimo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo:
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO. Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite. Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi dell’ultima annualità fiscale ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati nella Scheda di Copertura.
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO. Art. 13 Clausola Broker
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO. 7 Art. 19: Documenti prodotti dalla Società 8 Art. 20: Sinistro che colpisca più teste 8 Art. 21: Contraente e beneficiari 8 Art. 22: Pagamenti in caso di sinistro 8
CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO. Il Contraente s’impegna, per ciascun assicurando a corrispondere il premio di assicurazione determinato come di seguito indicato. Il premio annuo di assicurazione per ogni singolo assicurando sarà calcolato secondo i tassi di premio offerti dalla Società, fissi e invariabili per tutta la durata dell’assicurazione e indicati nell’Allegato C, con riferimento all’età raggiunta alla data di decorrenza dell’assicurazione o alla data della successiva scadenza anniversaria, da applicarsi al relativo capitale assicurato. Ai fini della determinazione del premio dovuto la Società emetterà un elenco recante i dati identificativi dei soggetti assicurati (cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale e capitale da assicurare) e il premio relativo a ciascuno di essi. L’importo complessivo così determinato costituirà il premio per l’annualità. L’età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d’anno uguale o superiore a sei mesi. Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengono variazioni per inclusioni di nuovi soggetti e/o per aumento dei capitali assicurati, questi si intendono efficaci a far data dalle ore 24:00 del giorno della relativa comunicazione da parte del Contraente alla Società; il premio corrispondente viene calcolato in ragione di 1/365 per ogni giorno corrente tra la data di decorrenza e la prima scadenza. Qualora l’uscita dalla copertura avvenga prima della scadenza annuale, per motivi diversi dall’evento assicurato, la Società restituirà al Contraente l’eventuale rateo di premio relativo al periodo sub-annuale per il quale la copertura non è più richiesta, calcolato sul premio annuo di assicurazione. Le Parti convengono che le variazioni di premio conseguenti ad inclusione/uscite e/o ad incremento dei capitali assicurati vengano conguagliate in sede di regolazione premio, alla scadenza del periodo assicurativo cui sono intervenute e nei termini di cui alla Sez. 2, art. 2. Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti da rischio, le assicurazioni dovranno essere considerate estinte e i premi pagati rimarranno acquisiti dalla Società.