Capitale sociale e azioni Clausole campione

Capitale sociale e azioni. Il capitale sociale ammonta a euro 826.297,00 ed è diviso in n. 41.314.850 azioni senza indicazione del valore nominale (“Azioni”). L’assemblea straordinaria in data 14 aprile 2016 ha deliberato di aumentare il capita- le a pagamento in via scindibile per massimi nominali euro 34.000,00, mediante emissione di massime n. 1.700.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, riservate in sottoscrizione a norma dell'art. 2441 comma 4 c.c., ai beneficiari del Piano di stock option contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termi- ne finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021. L’assemblea Straordinaria in data 12 novembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in denaro, anche mediante utilizzo di eventuali ver- samenti già effettuati in conto futuro aumento di capitale, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 20.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrap- prezzo, mediante emissione di azioni ordinarie ePrice, prive dell’indicazione del va- lore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, pri- mo comma, c.c. in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto. L’Assemblea Straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta, il prezzo delle azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mer- cato in generale e dell’andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni ePrice esisten- ti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell’andamento economico, patrimoniale e fi- nanziario della Società e/o del Gruppo e considerata la prassi di mercato per opera- zioni similari; ovvero tenendo conto dei termini e delle condizioni previste negli im- pegni di sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste inoptate pervenuti alla Società; (ii) determinare, in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero mas- simo di azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli eventuali opportuni arrotondamenti del numero delle azioni; avendo contestualmente determinato che verrà imputato a capitale, per cia- scuna azione sottoscritta, un importo corrispondente all’attuale parità contabile di euro 0,02, a valere anche quale prezzo minimo di emissione delle nuove azioni di compendio; e (iii) determinare la tempistica per l’e...
Capitale sociale e azioni. Alla Data di Emissione, il capitale sociale interamente versato dell’Emittente (i) è pari ad Euro 46.355.159,37 ed (ii) è diviso in n. 4.508.697.203 azioni ordinarie prive di valore nominale
Capitale sociale e azioni. Capitale sociale e azioni 6.1. Il capitale sociale ammonta a euro 810.488,06 (ottocentodiecimila quattrocentottantotto virgola zero sei) ed è diviso in n. 7.597.107 (settemilionicinquecentonovantasettemilasentosette) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. 6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. 6.3. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 23 dicembre 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo nominale pari a Euro 150.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile. Nel caso di aumenti di cui all'articolo 2441 comma quarto primo periodo del Codice Civile, l'organo amministrativo potrà anche avvalersi delle modalità di cui all'articolo 2343 ter del Codice Civile. (i) il prezzo minimo di emissione per azione corrispondente al prezzo di offerta delle azioni ordinarie NVP nell'offerta di vendita funzionale all'ammissione delle azioni alle negoziazioni su AIM Italia, avvenuta in data 5 dicembre 2019, pari a 3,80 Euro per azione, (ii) e il disposto dell'art. 2441 comma sesto del codice civile, a tenore del quale il prezzo di emissione è calcolato in base al valore economico del patrimonio netto. Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione sia coerente con le esigenze dell'interesse sociale, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti te...
Capitale sociale e azioni. 1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 78.179.712,84 (settantottomilionicentosettantanovemilasettecentododici virgola ottantaquattro) in numero 16.217.546 (sedicimilioniduecentodiciassettemilacinquecentoquarantasei) azioni ordinarie e numero 661.832.142 (seicentosessantunomilioniottocentotrentaduemilacentoquarantadue) azioni di categoria B, senza valore nominale. 2. Le azioni ordinarie e le azioni di categoria B sono nominative e indivisibili. 3. Le azioni di categoria B sono liberamente trasferibili e pertanto non si applicano i limiti alla circolazione stabiliti dall’art. 9 dello statuto sociale. In caso di trasferimento di azioni di categoria B a soggetti che non siano già direttamente o indirettamente (tramite un soggetto o entità suoi controllanti o controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante) titolari di azioni di categoria B, il trasferimento comporterà la conversione automatica di tali azioni di categoria B in azioni ordinarie. In caso di trasferimento di azioni ordinarie a soggetti che siano già direttamente o indirettamente (tramite un soggetto o entità suoi controllanti o controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante) titolari di azioni di categoria B, il trasferimento comporterà la conversione automatica di tali azioni ordinarie in azioni di categoria B. Nessun socio può detenere azioni di più di una categoria. Ai fini che precedono “trasferimento” ha il significato attribuito a tale termine nell’art. 9. Le conversioni automatiche di cui al presente articolo non costituiscono causa di recesso dalla Società. Il Consiglio di amministrazione è delegato a curare l’aggiornamento periodico delle indicazioni sul capitale sociale contenute nel presente Statuto e provvede ai conseguenti adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. In caso di conversione di azioni in azioni di altra categoria, il Consiglio di amministrazione procede anche alla relativa annotazione sul libro soci. 4. Per l’effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le azioni di categoria B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l’emissione di azioni ordinarie e di azioni di categoria B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistent...
Capitale sociale e azioni. Il capitale sociale ammonta a euro 6.540.214,98 ed è diviso in n. 327.010.749 azioni senza indicazione del valore nominale (“Azioni”). Articolo 5.)
Capitale sociale e azioni. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.592.382.832,00, suddiviso in 1.559.281.461 azioni ordinarie prive del valore nominale. Nel caso di aumenti di capitale le somme eventualmente per- cepite dalla Società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro va- lore nominale inespresso non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge.
Capitale sociale e azioni. 4.1 Il capitale sociale della Società ammonta a ottocento diciassette milioni settantasei mila trecento sedici euro e settantadue centesimi (EUR 817.076.316,72). 4.2 Il capitale sociale è suddiviso nei seguenti tipi di azioni: - un miliardo e ottocento cinque milioni seicento sessantaduemila novecento settantadue (1.805.662.972) azioni ordinarie A, con un valore nominale di sei centesimi di euro (0,06 euro) ciascuna; e - un miliardo e cento ottantuno milioni e duecento ventisettemila cinquecento sessantaquattro (1.181.227.564) azioni ordinarie B, del valore nominale di sessanta centesimi di euro (0,60 euro) ciascuna. 4.3 Tutte le azioni sono nominative. Non sono emessi certificati azionari. 4.4 Tutte le azioni hanno la stessa titolarità economica al patrimonio netto della Società, e qualsiasi distribuzione sulle azioni in qualsiasi forma sarà fatta su una base paritaria.
Capitale sociale e azioni. 5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 6.845.507 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. 5.2. L'assemblea straordinaria del giorno 29 aprile 2020 ha - tra l'altro - deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 92.896,90, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant ICF Sp.A.", mediante emissione di massime n. 928.969 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, a fronte del pagamento di un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10. Il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera. 5.3. Le azioni, ordinarie, e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 00-xxx x xx. xxx X.Xxx. 00/00 (xx "TUF"). 5.4. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
Capitale sociale e azioni. Il capitale sociale ammonta a Euro 8.780.059,60, ed è rappresentato da n. 18.260.496 azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) prive del valore nominale.

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  • Capitale sociale Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale deliberato di AS Roma è pari ad Euro 243.942.205,19 di cui Euro 93.942.205,19, sottoscritto e versato, e suddiviso in n. 628.882.320 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di materializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla Data del Documento di Offerta, AS Roma non detiene azioni proprie o della propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllate, di società fiduciaria, o di interposta persona. Per completezza, si segnala che, in data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, determinarne la tempistica entro il termine indicato per l'esecuzione dello stesso. In data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’ammontare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Al riguardo, l’Offerente intende procedere con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale a seguito del completamento dell’Offerta. L’Offerente ribadisce la propria intenzione di liberare la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale convertendo in capitale sociale i finanziamenti soci e i versamenti in conto futuro aumento di capitale che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno stati erogati da XXXX in favore dell'Emittente al fine di anticipare la propria quota di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ferme restando le prerogative dei competenti organi societari dell’Emittente, l’Offerente ritiene che, in relazione al predetto Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni dell’Emittente non possa ragionevolmente essere superiore al Corrispettivo dell’Offerta, essendo quest’ultimo rappresentativo dell’equity value dell’Emittente. Al riguardo, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta potrebbero vedere diluita la propria partecipazione in AS Roma qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota di pertinenza dell'Aumento di Capitale.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • CLAUSOLA SOCIALE Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

  • Fondo Sociale Europeo (FSE) 2008-0061 MLPS DG POF - OB. CONVERGENZA ASSE C - QUOTA FSE 11.320,26 0,00 11.320,26 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0064 MLPS DG POF - OB. CONVERGENZA ASSE F - QUOTA FDR 10.358,09 0,00 10.358,09 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0076 MLPS DG POF - OB. C.R.O. ASSE A - QUOTA FDR 15.195,05 0,00 15.195,05 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0078 MLPS DG POF - OB. C.R.O. ASSE C - QUOTA FDR 9.464,91 0,00 9.464,91 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2009-0034 MLPS DG MERCATO DEL LAVORO / OB. CONVERGENZA - ASSE A - QUOTA FDR 50.838,06 0,00 50.838,06 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.05.01.005.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.