Carenze Clausole campione

Carenze. Le garanzie previste nella presente Sezione (Garanzie “B Smart” e “B Plus”) sono attivate 200 giorni dopo l’adesione, tale carenza non si ap- plica in caso di infortunio avvenuto dopo la data di adesione. Inoltre, il periodo di carenza di cui sopra non è previsto per: • infortunio avvenuto successivamente alla data di adesione; • Check up (Art. 5 delle opzioni B Smart e B Plus); • Prevenzione dentaria (Art. 6 delle opzioni B Smart e B Plus). • qualora l’Assicurato sia stato assicurato nell’annualità precedente con polizza rimborso spese mediche di pari portata stipulata attraverso le Casse ed Enti di Previdenza di appartenenza ed aderenti ad EMAPI. A conferma della posizione assicurativa di provenienza l’assicurato dovrà inviare unitamente alla eventuale richiesta di rimborso, copia della do- cumentazione attestante l’assicurazione del periodo precedente; • in caso di cambio di opzione (dall’opzione “B Smart” a “B Plus”, o viceversa); • nel caso di figli neonati di assicurati, a condizione che il neonato venga inserito nella copertura entro il 60° giorno dalla nascita con pagamento del relativo premio. In caso di mancato rinnovo di anno in anno dell’adesione alle Garanzie (“B Smart” e “B Plus”) previste dalla presente Sezione, i periodi di carenza di cui sopra inizieranno a decorrere ex-novo dalla data di ri-adesione dell’Assicurato. Nel caso in cui Garanzia B Smart o B Plus sia prestata in forma collettiva, così come previsto all’Art. 7.1 delle Condizioni Generali di Convenzione, i termini di carenza di cui sopra non trovano applicazione; tale condizio- ne di miglior favore non si applica anche ai familiari degli iscritti quando anche per questi l’estensione di copertura avvenga in forma collettiva.
Carenze. Si conviene tra le parti che l'assicurazione ha effetto : -dal trentesimo giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le malattie manifestatesi successivamente alla data di decorrenza; -dal 730° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le malattie che siano l'espressione e la conseguen- za diretta di situazioni patologiche diagnosticate o curate anteriormente alla data di decorrenza. Relativamente ai ricoveri per parto nonché alle malattie della gravidanza e del puerperio, la garanzia opera dal trecente- simo giorno successivo alla data di decorrenza della garanzia, salvo risulti provato che la gravidanza è insorta successi- vamente alla suddetta data. In caso di passaggio dalla Convenzione ANM n. 333669330 Interventi Chirurgici ad Alta Specializzazione ed extraricove- ro (Opzione 1) alla Convenzione ANM n. 380808322 Rimborso spese mediche (Opzione 2), le carenze non opereranno per le garanzie già assicurate con la Convenzione ANM n. 333669330 Interventi Chirurgici ad Alta Specializzazione ed extraricovero (Opzione 1).
Carenze. La copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l’Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettandone modalità ed oneri. Qualora l’Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di carenza di sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione durante il quale la Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui l’evento assicurato avvenga per conseguenza diretta: - di infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto); - di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epide- mica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva). Per capitali assicurati superiori ad 750.000,00 Euro è necessaria la compilazione del Questionario finanziario. Per agevolare l’attività di compilazione del Modulo di Proposta si precisa che:
Carenze. La garanzia di Indennità Giornaliera da ricovero per malattia è operante: - per la malattia, dal 30° giorno successivo alla conclusione del contratto, con riferimento alle malattie insorte in corso di contratto; - per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche antecedenti alla stipula del contratto e non note al Contraente e/o all’Assicurato al momento stesso della stipula, dal 180° giorno successivo alla conclusione del contratto. • La garanzia di Invalidità permanente da malattia è operante dal 90° giorno successivo alla conclusione del contratto.
Carenze. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che insorgono: Se il Modulo viene acquistato senza interruzione della copertura assicurativa rispetto a una polizza precedente che copre la Tutela legale, la carenza citata alla lettera b) non opera per tutte le prestazioni già previste nella polizza precedente, mentre opera per le nuove prestazioni previste dal Xxxxxx. Al momento della denuncia di sinistro, il Cliente dovrà fornire la documentazione necessaria a provare l'esistenza di una polizza precedente che copre la Tutela legale. È il periodo di tempo durante il quale le garanzie non hanno effetto. L’efficacia della garanzia parte infatti dopo il periodo di carenza Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza e dura 90 giorni.
Carenze. La copertura per Decesso da malattia, in caso di assenza di visita medica è operante dal 180° giorno successivo alla conclusione del contratto; • Le coperture di Inabilità Temporanea Totale da malattia, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero per grande intervento chirurgico reso necessario da malattia sono operanti dal 90° giorno successivo alla conclusione del contratto. Sono altresì assimilabili a periodi di carenza, i cosiddetti “periodi di riqualificazione”, ossia gli intervalli temporali che debbono intercorre tra la liquidazione di un indennizzo per Inabilità temporanea totale o Perdita di impiego ed il verificarsi di un secondo evento afferente alla medesima copertura, affinché la stessa risulti operativa ed il nuovo evento pienamente indennizzabile. Il verificarsi di un sinistro nel corso del periodo di riqualificazione non dà diritto ad alcun indennizzo. La copertura di Inabilità temporanea totale prevede un periodo di riqualificazione di 30 giorni, oppure di 180 giorni se il nuovo sinistro è dovuto allo stesso infortunio o alla stessa malattia del sinistro precedente. La copertura Perdita di impiego prevede un periodo di riqualificazione di 90 giorni.
Carenze. La garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dal presente piano mutualistico è operante alle seguenti condizioni: nel caso in cui la Non Autosufficienza derivasse da infortunio, non è previsto alcun periodo di carenza; nel caso in cui la Non Autosufficienza derivasse da malattia, incluse quelle nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Morbo di Parkinson, Morbo di Alzheimer, etc.), è previsto un periodo di carenza di 30 giorni durante il quale la prestazione non sarà operante e l’eventuale caso non sarà indennizzato. Per avere diritto al pagamento della Rendita, quindi, lo stato di Non Autosufficienza deve verificarsi per la prima volta in un periodo successivo ai primi 30 giorni decorrenti dalla data di ingresso in copertura del Socio. Qualora la Non Autosufficienza del Socio avvenga entro il predetto periodo di carenza, il Socio non ha diritto alle prestazioni.
Carenze. Le coperture delle garanzie Terremoto e Alluvione non sono operanti nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza del Modulo o dell'Appendice contrattuale.
Carenze. La copertura assicurativa opera durante il periodo di validità del Modulo e non viene prestata per i sinistri che siano insorti:
Carenze. Intende sottoporsi a visita medica per eliminare il periodo di carenza previsto dalle Condizioni Contrattuali e/o allegare il referto del test HIV per eliminare la carenza relativa? (specificare quale) SI NO