Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a L’offerta è corredata da:
1. una garanzia della serietà dell’offertaprovvisoria, è come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2,002% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso sull’importo del prezzo base dei lavori indicato nell’invito salvo quanto previsto all’art. 93 comma 7 del Codice
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a favore della Presidenza rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx XxxxxxxCodice, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. La garanzia definitiva deve essere prestata al momento della sottoscrizione del Contratto. Si precisa che in titoli mancanza della cauzione o nel caso di Stato o garantiti dallo Stato presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione del Contratto. • la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , questi devono essere calcolati al valore di borsa comma 2, del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativoCodice Civile; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria bancal’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 50 del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoSistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall’articolo 75 e dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.
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Samples: Contract for Maintenance Works
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a copertura della mancata sottoscrizione del contratto è richiesta la polizza di euro 1.300,00, pari al 2% dell’importo dei servizi a base di gara, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in base agli schemi-tipo di cui al DM 31/2018. Tale garanzia, riportante quale beneficiario il Comune di Carpi, dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24-02-1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Capitolato, la Ditta affidataria deve versare, prima della serietà dell’offertastipula del contratto, è una cauzione, pari al 2,0010% (dieci per cento) dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxxdi aggiudicazione al netto degli oneri fiscali. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza l'aumento è di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli due punti percentuali per ogni punto di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati ribasso superiore al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, 20 per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiariocento. La detta predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità: - con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta; - con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatricedel Committente. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussoreIn caso di rinnovo dell’Accordo quadro, ai sensi l’Affidatario sarà tenuto ad estendere la garanzia per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodurata.
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Samples: Letter of Invitation
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà Le cauzioni potranno essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • costituite mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate polizza assicurativa, rilasciata da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo imprese di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ramo cauzioni ai sensi per gli effetti degli art.46 del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959, n° 449. A garanzia della del buon fine del servizio e 47 della stipula del D.P.R. 28.12.2000 contratto l’aggiudicatario costituisce una cauzione provvisoria pari al 2% del valore presunto mediante ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii: − Assegno circolare non trasferibile, n. 445rilasciato dalla di intestato a “Servizio di Tesoreria – Unione dei Comuni Sarrabus-Gerrei” − Fidejussione Bancaria rilasciata dalla di − Polizza Assicurativa rilasciata dalla (impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959, n° 449) Agenzia di telefono n. fax n. ; Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni particolari: A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria ditta sottoscritta costituirà una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, aggiudicato ai sensi dell’art. 113 c.1 del D.LgsD. Lgs. 163/2006163/2006 s.m.i.; La cauzione definitiva dovrà avere durata di un anno dalla stipula del contratto. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, l’Ente procederà all’incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell’aggiudicatario, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l’Unione dei Comuni del Sarrabus l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • risultasse insufficiente. L’aggiudicatario si rifiuti è obbligato a reintegrare la cauzione di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenticui l’Unione dei Comuni del Sarrabus avesse dovuto avvalersi, senza giustificato motivo alla stipula in tutto od in parte, durante l’esecuzione del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritierecontratto. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 definitiva, verrà svincolata da parte, dell'Unione dei Comuni del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e Sarrabus dopo la cauzione definitiva devono prevedere espressamentescadenza dell’appalto previo nulla osta, a pena d’esclusioneseguito della regolarità dei servizi prestati, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed alla osservanza di tutte le disposizioni del debitore principale, la rinuncia all’eccezione presente capitolato o di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatolegge.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio I concorrenti sono tenuti a fornire garanzia provvisoria, a corredo dell'offerta presentata, del 2% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016. All'atto del contratto l’aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del d.Lgs. 50/2016, dovrà costituire, a garanzia dell'esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva del 10% dell'importo contrattuale. L'importo della serietà dell’offertagaranzia e del suo eventuale rinnovo, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, la certificazione del Consiglio dei Ministri – Dipartimento sistema di qualità conforme alle norme europee della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo eserie UNI CEI ISO 9001.2008, per titoli soggetti a tassazionefruire di tale beneficio, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione l'operatore economico segnala, in sede di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.* La garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattostazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 fidejussoria per l'esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte del soggetto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi regolare esecuzione rilasciato dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatostazione appaltante.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a 1) I partecipanti alla gara dovranno produrre una garanzia della serietà dell’offerta, è provvisoria pari al 2,002% dell’importo contrattuale e precisamente complessivo della concessione, cioè pari ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza € 3.658,80 costituita sotto forma di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli cauzione o di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiariofideiussione. La detta cauzione deve prevedere cauzione
A) Contenere, a pena di esclusione, l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n°50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
B) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri stazione concedente;
C) Avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta (ultimo giorno utile per la presentazione dell'offerta) e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri coprire tutte le fattispecie di firma ed alleghi un rischio caratteristiche di questo documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, fra cui l'eventuale escussione per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattualepagamento delle sanzioni previste dall'art. 83 comma 9 del D, ai sensi dell’artLgs. 113 del D.Lgs50/2016 e ss. 163/2006mm. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ii.;
D) Prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civile Codice Civile. Nel caso di costituendi R.T.C., di consorzi ordinari di concorrenti, da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile la sua operatività entro 15 giorni garanzia dovrà essere intestata a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantetutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi.
2) Il concessionario aggiudicatario, a tutela e garanzia del regolare e dell’esatto adempimento adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, fra cui il pagamento del canone, l'esecuzione degli interventi proposti dal medesimo, il pagamento di penali o sanzioni etc., prima dell'adozione della determinazione dirigenziale, dovrà prestare la cauzione definitiva, rilasciata dai soggetti di cui ai sensi dell’art. Le modalità di prestazione 103 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., stabilita con le stesse previsioni previste per la cauzione provvisoria, per l'importo pari al 10% (dieci per cento) del valore totale decennale d'aggiudicazione della concessione, offerto dal suddetto. Il valore della cauzione provvisoria non può ridursi durante l'intera durata della concessione ed oltre, restando conseguentemente fisso ed immutabile per l'intera durata della concessione ed oltre e cioè fino alla data del rilascio della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione regolare conclusione di cui al concorrente che segue nella graduatoriasuccessivo periodo. La garanzia predetta copre gli oneri anche per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,della concessione e cessa di avere effetto solo alla data in cui il Servizio ha certificato all'Assicuratore, la regolare conclusione delle attività, degli oneri ed obblighi della concessione decennale e dell'avvenuta restituzione di emissione tutti i beni nelle condizioni ottimali d'uso e pronti ad essere riutilizzati. Considerata la particolarità di cui all'aggio n°1 del certificato precedente articolo 1, la cauzione definitiva deve coprire anche il periodo iniziale, gratuito ed aggiuntivo, di collaudo provvisorio giorni 180 naturali e consecutivi, da estendere nel caso venga riconosciuto l'ulteriore periodo preconcessorio di cui all'articolo 1, oltre ai successivi anni 10 della concessione vera e propria, senza soluzione di continuità con i precedenti 180 giorni eventualmente estesi come all'aggio n°1 di cui al precedente articolo 1. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o comunque decorsi dodici mesi per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria entro il termine stabilito o entro il termine della consegna provvisoria sotto le riserve di legge, comporta la decadenza dell’affidamento, l‘acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da parte del Comune e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria. La presente cauzione deve espressamente coprire anche gli eventuali maggiori danni ed oneri dovuti alla revoca, annullamento, decadenza, atto di ritiro della concessione ed all'affidamento della concessione ad altro aggiudicatario. Si evidenzia come attualmente in base alla legislazione in vigore e conformemente alle indicazioni della Banca d’Italia i soli soggetti abilitati ad emettere polizze fideiussorie sono: - le banche; - le assicurazioni; - gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. ( Testo unico Bancario) a ciò espressamente autorizzati. Invece non possono essere considerate valide le garanzie rilasciate dai seguenti operatori: - dai Consorzi Fidi; - dai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che non abbiano ottenuto la verifica dei requisiti dalla data Banca d’Italia e l’abilitazione mediante l’iscrizione in un’apposita sezione dell’elenco, consultabile sul sito della Banca d’Italia. Inoltre, le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoconcerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
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Samples: Concessione Decennale
Cauzione provvisoria e definitiva. Il A garanzia dell'offerta, il concorrente alla gara dovrà costituire un deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 2,002% dell’importo contrattuale dell’appalto stimato, al netto dell’iva, vedi elenco allegato sotto la lettera C, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/06. Detta cauzione provvisoria, data dalla somma degli importi indicati nell’allegato C riferentesi a ciascun lotto per il quale si presenta offerta e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e che dovrà essere emesso specificato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxxparte al fine di poter fare un rapido controllo, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza costituita, ai sensi dell’ art.75 del DLgs n. 163/06 comma 4, sotto forma di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione fidejussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta scelta dell’offerente e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta ridotta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata 50% nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazionelegge quindi per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo Per fruire di tale beneficio, la stipula dell’eventuale futuro Ditta partecipante segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria cui all’articolo 75 comma 8 del D.Lgs n. 163/06 A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini di legge, alla ditta aggiudicataria un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattualedi aggiudicazione al netto dell’Iva, ai sensi dell’art. 113 del D.LgsDLgs n.163/06. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca Detto deposito cauzionale potrà essere costituito in contanti (mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria competente) o in titoli del debito pubblico, fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di Compagnie di Assicurazione a ciò autorizzate e ridotta del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o 50% nei casi previsti dal DLgs n. 163/06. Tale deposito dovrà restare vincolato per tutta la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodurata dell’appalto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, La cauzione provvisoria per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattualele ditte offerenti, ai sensi dell’art. 113 75 del D.Lgs. 163/2006, è stabilita in € 2.000,00.= . • L’aggiudicatario non costituisca La costituzione della cauzione dovrà essere effettuata in uno dei seguenti modi: − in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Lissone, nel rispetto delle norme in ordine alla tracciabilità finanziaria; − fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenticui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiereciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra garanzia deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità del Comune di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattoLissone. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata costituzione della sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto medesimo. La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia prevista dal fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 113, comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte 1, del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriaD.Lgs. 163/2006. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data regolare esecuzione del servizio. Gli importi della cauzione provvisoria e definitiva sono ridotti del 50% ove ricorrano le ipotesi di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta, Per la partecipazione alla gara d’appalto è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso dovuta una primaria banca; • cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativirilasciata dalla compagnia di assicurazione debitamente autorizzata, corrispondente al 2% delle provvigioni stimate per l’intero periodo di affidamento compreso l’opzione del rinnovo (ovvero €.4.177,53) ai sensi dell'art. Il titolo 93 D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità indicate nel Bando di Gara. L’ammontare della cauzione provvisoria è ridotta del 50% ed è quindi pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, nei casi previsti dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà deve avere una validità pari per almeno a quella centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente espressamente: · la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, · la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività Codice civile, · nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri deve altresì essere corredata di:
a) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
b) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il mancato od inesatto adempimento possesso del requisito di cui all’art. 93 comma 7 del D. .Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire delle riduzioni dell’importo della cauzione. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti all’art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Qualora non si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’aggiudicatario, non è progressivamente svincolata,e cessa ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia sarà incamerata a titolo di avere effetto solo alla data risarcimento danni. L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva per la quale si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatogara.
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Samples: Brokerage Agreement
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a All’ADERENTE al presente Accordo Quadro viene richiesto alternativamente di prorogare la durata della garanzia provvisoria del 2% presentata in sede di offerta per l’intera durata dell’accordo quadro (comprensiva della serietà dell’offertapotenziale proroga) ovvero, è di presentare nuova cauzione provvisoria aventi medesimi requisiti ma di durata pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 all’accordo quadro (duecentoventimilacomprensiva dell’eventuale proroga) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso ed una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità entità assicurata pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato all’importo presunto su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione base quadriennale di cui all'articolo 1957, comma 2, all’articolo 8 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatriceCapitolato Speciale di Appalto (€ 570.755,79). Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento Tale cauzione dovrà garantire ANTHEA nel caso in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario cui l’ADERENTE dell’accordo quadro si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula i contratti specifici in forza degli obblighi scaturenti dal presente Accordo entro 30 giorni dal formale invito. L’importo garantito della cauzione provvisoria come sopra determinata potrà essere ridotta in ragione di un quarto (1/4) allo scadere di ogni anno di validità dell’accordo in corrispondenza con la sottoscrizione del contratto stessospecifico di riferimento. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza Al momento dell’affidamento dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro l’ADERENTE dovrà costituire apposita cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006nei modi, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione forme ed importi di cui all’art. 1957 comma 2 103 del codice civile D.Lgs n. 50/2016 e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantes.m.i. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattocomputata sull’importo degli stessi contratti specifici. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento stessa sarà svincolata nei modi e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriatempi indicati nel medesimo art. La 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,dei contratti specifici e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’Accordo Quadro. XXXXXX può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o comunque decorsi dodici mesi dalla data totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoANTHEA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ANTHEA.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio concorrente, per partecipare alla gara, dovrà costituire, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, una garanzia, a garanzia della serietà corredo dell’offerta, è pari al 2,001% (50% del 2%) dell’importo contrattuale e precisamente complessivo dell’appalto pari ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà € 115.560,00. La cauzione può essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato costituita in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, questi devono essere calcolati al valore xxxxxx xx xxxxxxxxx comunale, da effettuarsi sul conto corrente postale n.16185092 intestato a “Comune di borsa del giorno precedente a quello Villaputzu – Servizio di costituzione del Tesoreria” con l’indicazione della causale “deposito medesimo e, cauzionale provvisorio per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • appalto mensa scolastica anni 2011/2012-2012/2013” oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleassicurativa, la rinuncia all'eccezione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'articolo 1957all’articolo 1957 del decreto legislativo 1° settembre 1993, comma 2n.385, del codice civile che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatricedelle finanze. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattualeL’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 5% (50% del 10%) dell’importo contrattuale, mediante deposito cauzionale da effettuarsi sul conto corrente postale n.16185092 intestato a “Comune di Villaputzu – Servizio di Tesoreria” con l’indicazione della causale “deposito cauzionale definitivo per appalto mensa scolastica anni 2011/2012-2012/2013”, oppure mediante fideiussione bancaria prestata o assicurativa, rilasciata da primaria bancaImpresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio di ramo cauzioni, pari ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio di Assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 e successive modificazioni, nonché della lettera c) dell’art. 1 della Legge n.348/82. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% dell’importo contrattuale10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimiLe fideiussioni bancarie o le polizze assicurative, l’importo della fideiussione bancaria provvisoria e definitiva di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattostazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto della stazione appaltante o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio L'offerta dovrà essere corredata – pena esclusione - da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto della fornitura, a garanzia della serietà dell’offertastipula del contratto, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa". La cauzione può essere emesso costituita, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato scelta dell'offerente in contanti o in titoli di Stato o del debito pubblico garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa corso del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo edeposito, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativirilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. Il titolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia dovrà avere una validità pari almeno rilascio di garanzie, a quella dell’offerta ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta delle finanze così come indicato all'art. 75 del beneficiario. La detta cauzione D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, all'art. 1957 comma 2, 2 del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatricedi questa A.O.U. ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussoreSocietà aggiudicataria inoltre dovrà, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contrattodell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, dell'importo contrattuale ai sensi dell’artdell'art.113 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. 113 e con le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritierevigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 prestata come sopra, deve espressamente prevedere l'impegno del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivopresentazione dell'offerta. La cauzione provvisoria resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. Ai sensi e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione per gli effetti delle disposizioni di cui all’artalla L. 114/14, con detta cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1957 38, comma 2 del codice civile D.Lgs 163/06 e la sua operatività entro 15 giorni ss.mm.ii.. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante€ 50.000,00 (cinquantamila/00). Le modalità Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di prestazione della reintegrare detta cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri qualora venisse parzialmente escussa per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa pagamento di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoeventuale sanzione.
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Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offertaAi sensi dell’art.75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., è dovrà essere prodotta una cauzione provvisoria, versata dal soggetto partecipante e pari al 2,002% dell’importo contrattuale e precisamente dei servizi a base d’asta, ovvero ad € 16.186,21 (euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza sedicimilacentoottansei/21); la garanzia, conforme allo Schema Tipo 1.1. del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx XxxxxxxD.M. 123/04, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a della Stazione appaltante; la garanzia, inoltre, deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia stessa per l’ulteriore periodo di 180 giorni qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. Con riferimento ai requisiti dei fideiussori e al rilascio della garanzia in caso di raggruppamento temporaneo, trovano applicazione gli articoli 127 e 128 del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. L’offerta dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente: - in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Le modalità - mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di prestazione cui all’art. 106 del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto: “cauzione provvisoria: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento in materia di sicurezza in fase d’esecuzione inerenti l’intervento realizzazione dell’opera inerenti l’intervento di ristrutturazione dell'intero edificio Policlinico Corpo Trattamenti ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell'area materna infantile” Resta ferma la riduzione del 50% del predetto importo per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera mm) del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e della cauzione definitiva definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattoquelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’intermediario finanziario deve riportare nell’atto di fideiussione gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127 comma 3 del D.P.R. n. 207/10, pena l’inammissibilità. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 di cui al presente paragrafo determina la revoca decadenza dell'affidamento e l'acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantedella Stazione Appaltante, che aggiudica procederà ad aggiudicare l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della cauzione definitiva sono ridotti al 50% per il mancato od inesatto adempimento i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, non è progressivamente svincolata,e cessa da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoqualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta✓ Cauzione Provvisoria - L'offerta è corredata da una garanzia, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza secondo quanto previsto dall’art. 75 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiarioD. Lgs 163/2006. La detta cauzione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della garastazione appaltante. La polizza fideiussoria garanzia deve essere autenticata nei poteri avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da una dichiarazione resa dal fideiussoreorganismi accreditati, ai sensi per gli effetti degli art.46 delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 47 della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, con la quale lo stesso confermi l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei propri poteri del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Le ditte che in virtù del precedente bando hanno presentato la cauzione provvisoria, qualora la stessa non sia stata ancora restituita, possono dare atto nella domanda della cauzione giacente presso l’ufficio Sviluppo Economico. In caso di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, utilizzo della cauzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs38 comma 2 bis la stessa dovrà essere reintegrata contestualmente alla regolarizzazione della documentazione mancante. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la ✓ Cauzione definitiva - La cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla dovrà essere prestata dall’aggiudicatario al momento della stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta mediante fideiussione bancaria o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritierepolizza assicurativa. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata assicurativa o rilasciata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivoall’art. La cauzione provvisoria 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e la cauzione definitiva devono dovrà prevedere espressamente, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni (quindici giorni) a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedell'amministrazione comunale. Le modalità Tale cauzione sarà svincolata solo decorsi tre mesi la conclusione del rapporto previa verifica tecnica del corretto funzionamento della struttura assegnata. e previa definizione di prestazione tutte le ragioni di xxxxxx e credito, oltre che di eventuali altre pendenze. La cauzione definitiva costituirà la garanzia: • dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; • del risarcimento dei danni provocati dalla ditta appaltatrice e dal personale da essa impiegato; • dei rimborsi di somme che l’Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta appaltatrice e del personale da essa impiegato. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte della cauzione, l’aggiudicatario è obbligato alla reintegrazione della stessa fino alla percentuale del 10% dell’importo contrattuale. E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale è tenuta allo svincolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattoall’aggiudicatario, dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al servizio di cui al presente appalto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione. In caso di costituenda ATI la polizza fideiussoria dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le imprese che intendono associarsi. Sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative al deposito della cauzione provvisoria da parte ed alla stipula del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocontratto.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a All’ADERENTE al presente Accordo Quadro viene richiesto alternativamente di prorogare la durata della garanzia provvisoria del 2% presentata in sede di offerta per l’intera durata dell’accordo quadro (comprensiva della serietà dell’offertapotenziale proroga) ovvero, è di presentare nuova cauzione provvisoria aventi medesimi requisiti ma di durata pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 all’accordo quadro (duecentoventimilacomprensiva dell’eventuale proroga) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso ed una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità entità assicurata pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato all’importo presunto su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione base quadriennale di cui all'articolo 1957, comma 2, all’articolo 8 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatriceCapitolato Speciale di Appalto (€ 570.755,79). Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento Tale cauzione dovrà garantire ANTHEA nel caso in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario cui l’ADERENTE dell’accordo quadro si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula i contratti specifici in forza degli obblighi scaturenti dal presente Accordo entro 30 giorni dal formale invito. L’importo garantito della cauzione provvisoria come sopra determinata potrà essere ridotta in ragione di un quarto (1/4) allo scadere di ogni anno di validità dell’accordo in corrispondenza con la sottoscrizione del contratto stessospecifico di riferimento. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza Al momento dell’affidamento dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro l’ADERENTE dovrà costituire apposita cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006nei modi, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione forme ed importi di cui all’art. 1957 comma 2 103 del codice civile D.Lgs n. 50/2016 e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantes.m.i. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattocomputata sull’importo degli stessi contratti specifici. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento stessa sarà svincolata nei modi e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriatempi indicati nel medesimo art. La 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,dei contratti specifici e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’Accordo Quadro. ANTHEA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o comunque decorsi dodici mesi dalla data totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoANTHEA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ANTHEA.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta1. La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell’art. 75 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è stabilita nella somma pari al 2,002% dell’importo contrattuale dei lavori a base d’appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 75 D.lgs. 163/06. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
2. La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell’art. 113 del D.lgs. 163/06 e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza s.m.i., è stabilita nella somma pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’art. 75, comma 7 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 XxxxD.Lgs. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • n. 163/06.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativirilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’Art. Il 107 del D.Lgs. n. 385/1983 presentata a titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione provvisoria o definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all’Art. 1957, comma 22 del Codice Civile, del codice civile e la sua operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della garastazione appaltante.
4. La polizza garanzia definitiva fideiussoria deve essere autenticata di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei poteri termini e nella firma per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445committente, con la quale lo stesso confermi il possesso sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei propri poteri lavori o di firma ed alleghi un documento di riconoscimento analogo documento, in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazioneoriginale o in copia autentica, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazioneattestanti l'avvenuta esecuzione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria bancaL'ammontare residuo, pari al 10% dell’importo contrattuale20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, quale la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattogaranzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia prevista dal di cui al comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 2 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte del soggetto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione regolare esecuzione.
7. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010. Resta inteso che l’esecutore dei lavori risultante dal relativo certificatodovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio Le imprese concorrenti, con i documenti che saranno richiesti a garanzia della serietà dell’offertacorredo dell'offerta, è dovranno presen- tare cauzione provvisoria di € 24.000,00 pari al 2,002% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimiladue per cento) e dovrà essere emesso a favore dell'importo complessivo pre- sunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxxconcessione, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate o rilasciata dagli interme- diari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da primari istituti bancari e/o assicurativiparte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.lgs. Il titolo di 24 febbraio 1998, n. 58; la garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escus- sione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione dell’Amministrazione Comunale; la garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve contenere l’impegno al rilascio della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; la garanzia copre la mancata sottoscrizione del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussorecontratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto mede- simo; è ammessa la riduzione della cauzione del 50% per le imprese certificate ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; non è ammessa la modalità in contanti per gli effetti degli art.46 e 47 problemi di gestione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445denaro dei concorrenti, con la quale lo stesso confermi pertanto detta cauzione provvisoria può essere costituita a scelta del concorrente in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale concessionario è tenuto a prestare una garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, fideius- xxxxx definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.LgsD.lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per E’ ammessa la cauzione riduzione della garanzia fi- deiussoria definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presentidel 50% ai sensi dell’art. 75, senza giustificato motivo alla stipula comma 7 del contratto stessoD.lgs. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri 163/2006 e successive modifi- che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiereed integrazioni. La cauzione garanzia fideiussoria definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva pre- ventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattodell’Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 fideiussoria definitiva determina la revoca dell'affidamento decadenza dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto o ag- giudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del con- tratto, non è progressivamente svincolata,del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più durante il periodo della Concessione in confronto ai suoi crediti, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzio- ne sarà svincolata alla scadenza della Concessione, previa verifica in contraddittorio, che dovrà risul- tare da verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e cessa dal legale rappresentante del Conces- sionario. La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che il Concessionario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatotutti i crediti nei suoi confronti, certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione provvisoria e definitiva. Il Cauzione Provvisoria Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio provvisorio, a garanzia della serietà dell’offerta, dell’affidabilità dell’offerta di cui ai sensi dell'art. 75 e dell’art.113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2,002% dell’importo contrattuale e precisamente (due percento/00) dell'importo complessivo dell’appalto e, pertanto, ammonta ad euro 220.000,00 774,08 (duecentoventimilasettecentosettantaquattro/08) e dovrà essere emesso a favore L'importo della Presidenza garanzia provvisoria è ridotto del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria 50% (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo cinquanta per cento) e, pertanto, ammonta ad Euro 387,04 (trecentoottantasette/04) per titoli soggetti a tassazionei concorrenti ai quali è stata rilasciata, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussoreorganismi accreditati, ai sensi per gli effetti degli art.46 delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 47 della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 di cui all’art. 75 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi 445/2000 dal rappresentante legale attestante il possesso dei propri poteri del beneficio e allegando copia di firma ed alleghi un documento di riconoscimento identità valido del sottoscrittore). Si precisa che in corso caso di validità; Tale RTI la riduzione della garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazionepossibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta Le fideiussioni bancarie o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamentele polizze assicurative dovranno avere, a pena d’esclusionedi esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedell’Amministrazione. Le modalità L'offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoqualora l'offerente risultasse affidatario.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio 14.1 Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta da presentare per l’affidamento dei servizi deve essere corredata da una cauzione provvisoria, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
14.2 In caso di affidamento, a garanzia pena di revoca dello stesso, l’Impresa dovrà presentare, prima della serietà dell’offerta, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza sottoscrizione del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza verbale di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa avvio dell’esecuzione del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari contratto e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta della stipulazione del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
14.3 La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente l’Unione dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Impresa o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo.
14.4 Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, l’Unione, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine e automezzi di proprietà dell’Impresa nelle necessarie quantità. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dall’Unione.
14.5 Il deposito cauzionale deve permanere valido fino all’emissione, da parte dell’Unione, del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
14.6 L’Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione definitiva nei termini sottoindicati di cui l’Unione dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro cinque 15 (quindici) giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’Impresa fino all’avvenuto reintegro. In alternativa l’Unione potrà procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, a spese dell’Impresa, prelevandone il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. relativo importo dal canone d’appalto.
14.7 La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006verrà restituita, comunque, dopo che l’Impresa avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria bancaverificata dall’Unione mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’Unione fino all’adempimento delle condizioni suddette. Vale inoltre quanto previsto dall’art. 6, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimicomma 5, l’importo della fideiussione bancaria del D.P.R. 207/2010.
14.8 Nel caso di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa, la cauzione definitiva devono prevedere espressamentesarà incamerata dall’Unione, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti all’Unione. L’Unione ha inoltre il diritto di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione avvalersi della cauzione provvisoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.
14.9 In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, l’Unione inviterà l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattoprovvisoria. La In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dall’Unione per l’affidamento dell’appalto a terzi.
14.10 Anche la mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 definitiva determina la revoca dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’escussione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantedell’Unione, che la quale aggiudica l'appalto o la concessione l’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria. .
14.11 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento cauzione definitiva dovrà essere adeguata, non è progressivamente svincolata,e cessa su richiesta del Comune, in caso di avere effetto solo alla data di emissione variazioni del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocorrispettivo.
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Samples: Contratto Di Gestione Del Servizio Di Igiene Urbana
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio La Ditta concorrente, a garanzia della serietà corredo dell’offerta, è dovrà produrre una cauzione provvisoria pari al 2,002% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso del valore complessivo presunto a favore della Presidenza base d’asta dell’appalto pari a € 168.914,00, così come previsto dall’art. 75 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx XxxxxxxD.Lgs. 163/2006, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate o rilasciata da primari istituti bancari e/un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o assicurativi. Il titolo prevalente attività di garanzia dovrà avere una validità pari almeno rilascio di garanzie, a quella dell’offerta ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiarioFinanze. La detta cauzione deve fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedella stazione appaltante. Le modalità La stessa dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di prestazione presentazione dell’offerta con impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/06. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente nei loro confronti allo svincolo della cauzione provvisoria anche se ancora in corso di validità. La garanzia fideiussoria sarà svincolata nei modi e termini previsti dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/20056 e successive modificazioni, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale a favore del Comune di Portoscuso, ridotta del 50% per l’applicazione dell’art. 75 c. 7. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva sono regolate copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso dalla lettera d’invito data di pagamento dell’ultima fattura attestante la regolare esecuzione del servizio. Il Comune ha facoltà di rivalersi su detto deposito cauzionale definitivo per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse, per qualsiasi causa, ridursi, la ditta aggiudicataria è tenuta al reintegro della stessa immediatamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. Qualora la ditta dovesse recedere dal contrattocontratto prima della scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, all’Amministrazione Comunale compete il diritto di incameramento dell’intera cauzione definitiva, salvo il maggior danno da accertarsi anche giudizialmente. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 definitiva determina la revoca dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria da parte del soggetto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione potrà giudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria sarà svincolata nei modi e termini previsti dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoregolare esecuzione del servizio.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio Ai sensi dell’art.1 comma 4 della Legge 11.09.2020 nr.120 (Decreto Semplificazione) non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della partecipazione al presente appalto. Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva a garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza perfetta esecuzione del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria del valore complessivo dell’appalto stimato al netto del ribasso offerto secondo le modalità di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivoall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 (si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c.7 del D.Lgs. 50/2016. Quest’ultima è presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall’eventuale risarcimento di danni nonché il rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione provvisoria definitiva potrà essere presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà restituita al termine del contratto. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva devono risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto in parte, durante l’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà, altresì, prevedere espressamente, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957 secondo comma 2 del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedella stazione appaltante. Le modalità predette garanzie operano per tutta la durata del contratto e, comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto; pertanto, le garanzie saranno svincolate previa deduzione di prestazione eventuali crediti dell’Amministrazione contraente verso la ditta aggiudicataria a seguito della cauzione provvisoria piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione contraente in base allo specifico contratto stipulato. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere ai reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatorelativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.
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Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta✓ Cauzione Provvisoria - L'offerta è corredata da una garanzia, è pari al 2,002% dell’importo contrattuale (due per cento) del prezzo base indicato nel bando (ovvero € € 5.320,00) o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza secondo quanto previsto dall’art. 93 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiarioD. Lgs 50/2016. La detta cauzione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della garastazione appaltante. La polizza fideiussoria garanzia deve essere autenticata nei poteri avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da una dichiarazione resa dal fideiussoreorganismi accreditati, ai sensi per gli effetti degli art.46 delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 47 della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, con la quale lo stesso confermi l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazionedel requisito, salvo il caso che la procedura debba e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. ✓ Cauzione definitiva - La cauzione definitiva dovrà essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la prestata dall’aggiudicatario al momento della stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea del contratto mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Dovrà essere di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria offerto per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiereconcessione. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata assicurativa o rilasciata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivoall’art. La cauzione provvisoria 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e la cauzione definitiva devono dovrà prevedere espressamente, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni (quindici giorni) a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedell'amministrazione comunale. Le modalità Tale cauzione sarà svincolata solo decorsi tre mesi la conclusione del rapporto previa verifica tecnica del corretto funzionamento della struttura assegnata. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà recare espressa clausola di prestazione rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di svincolo esclusivamente a seguito di dichiarazione liberatoria dell’amministrazione appaltante, da rilasciarsi solo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze. La cauzione definitiva costituirà la garanzia: Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte della cauzione, l’aggiudicatario è obbligato alla reintegrazione della stessa fino alla percentuale del 10% dell’importo contrattuale. E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale è tenuta allo svincolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattoall’aggiudicatario, dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al servizio di cui al presente appalto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione. Sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative al deposito della cauzione provvisoria da parte ed alla stipula del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocontratto.
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Samples: Disciplinary and Special Specifications for the Assignment of the Municipal Structure
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio 1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, il concorrente è obbligato ai sensi dell’art. 93 del Codice a garanzia della serietà dell’offertapresentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, è fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, o versamento presso la Tesoreria Comunale o equivalente) pari al 2,00% 2%, arrotondato per difetto, dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxcomplessivo dell'appalto.
2. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, Se presentata con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativirilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. Il titolo di garanzia 93, comma 3, del Codice, la cauzione provvisoria dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, ed avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
3. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente paragrafo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
4. Per la riduzione della cauzione si veda l'art. 93, comma 7, del Codice.
5. L'Aggiudicatario è altresì tenuto, ai sensi dell’art. 103 del Codice, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all’importo stabilito con le modalità dettate dall’art. 103, comma 1, del Codice, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato e dal successivo contratto. Anche per la garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.
6. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività liquidazione entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedell'Amministrazione Comunale.
7. Le modalità La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di prestazione penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione Comunale abbia patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione provvisoria stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
8. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103, commi 5 e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto6, del Codice.
9. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 1. del presente articolo da parte del soggetto appaltantedell'Amministrazione Comunale, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 2,002% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimiladue percento) e dovrà essere emesso dell'importo a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza base di tesoreria gara da prestare mediante fideiussione (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate assicurativa) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da primari istituti bancari e/imprese bancarie o assicurativiassicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. Il titolo 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiariosolvibilità richiesti dalla normativa vigente. La detta cauzione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatricedella stazione appaltante. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della garaTale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria deve o la fideiussione bancaria, dovrà essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere accompagnata da una dichiarazione resa sottoscritta digitalmente dal fideiussore, ai sensi per nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli effetti degli art.46 e 47 operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni contratto dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contrattol'aggiudicazione, per il quale fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari svincolata automaticamente al 10% dell’importo contrattualemomento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’artdell'articolo 103 del D. Lgs. 113 n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la contratto, una cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di sottoscrivere tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il contratto ovvero non si presenti10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritierel'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con prestata mediante fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra o la polizza assicurativa deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedella stazione appaltante. Le modalità La cauzione definitiva di prestazione della cauzione provvisoria e cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva sono regolate deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla lettera d’invito data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e dal contrattoper le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, non è progressivamente svincolata,e nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data verifica di ultimazione conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei lavori risultante dal relativo certificatorelativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offertaL'offerta deve essere corredata da una garanzia, è pari al 2,002 % dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) del costo complessivo del servizio, quindi €. 672,00 e dovrà essere emesso costituita alternativamente, a favore scelta dell’offerente: ⮚ a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Baressa; ⮚ da versamento (da effettuarsi sul conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx XxxxxxxTesoreria Comunale presso Banco di Sardegna - Agenzia di Baressa, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediantecodice IBAN: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativoIT 07 R 01015 87780 000000000356); • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • ⮚ da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate o rilasciata da primari istituti bancari e/o assicurativiun intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il La garanzia deve prevedere espressamente:
1) la dichiarazione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la dichiarazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In qualunque modalità venga prestata la garanzia di cui trattasi, a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria a titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta cauzione definitiva per l’esecuzione del beneficiariocontratto oggetto di affidamento, qualora l’offerente risultasse affidatario, in favore della stazione appaltante, valida sino alla conclusione del contratto. La detta cauzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, nonché del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni in esso previste, l’aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., all’atto della stipulazione del contratto, apposita garanzia fideiussoria, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritierestazione appaltante. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 resta vincolata sino al regolare espletamento del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattoservizio. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento decadenza dell’affidamento e l'acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantedell’Amministrazione, che aggiudica l'appalto o la concessione l’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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Samples: Capitolato d'Onere
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio Le imprese concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno prestare una cauzione provvisoria di € 3.656,00 pari al 2% sull’importo a base d’asta, a garanzia della serietà dell’offertamancata sottoscrizione del contratto d’appalto per fatto dipendente dall’aggiudicatario. Tale cauzione può essere prestata in contanti oppure mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Non sono ammessi a titolo di cauzione e, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso pertanto, comporterà l’esclusione dall’incanto la presentazione di assegni bancari o circolari emessi a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiarioComune. La detta fideiussione o la polizza rilasciata dovranno contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni particolari: - impegno del soggetto a garante a rilasciare la garanzia riferita alla cauzione deve prevedere espressamente la definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; - rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo principale ed all’eccezione dell’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile e la sua Codice Civile; - validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatricedell’impresa appaltatrice. Tale cauzione sarà svincolata automaticamente, a favore della impresa aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto di appalto. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione vincitore della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma gara d'appalto dovrà versare la cauzione definitiva in ragione del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattualedi aggiudicazione, ai alla Tesoreria Comunale, prima della stipulazione del contratto. La cauzione può essere versata anche per mezzo di fideiussione assicurativa o bancaria. La cauzione definitiva resta depositata, per tutta la durata dell'appalto, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni del contratto e del risarcimento dei danni eventualmente derivati dall'inosservanza delle obbligazioni stesse, nonché delle spese in più che il Amministrazione Comunale avesse eventualmente pagato durante l'appalto per inadempienza dell'impresa aggiudicataria. L'Amministrazione ha il diritto di incamerare di propria autorità la cauzione, dietro accertamento da parte dell’Ufficio competente dell’infrazione e previa comunicazione alla impresa aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 113 75 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10cauzione è ridotto del 50% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente(cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, a pena d’esclusionedagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione certificazione del debitore principale, sistema di qualità. In tale caso l’operatore economico dovrà obbligatoriamente allegare all’offerta (busta A “DOCUMENTI”) la rinuncia all’eccezione documentazione attestante la certificazione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoqualità.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio A norma dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia della serietà dell’offertadell’offerta presentata e delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara di cui alle presenti norme integrative, è l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2,002% (due percento) dell’importo contrattuale stimato d’appalto di cui al precedente art. 6, riferito al triennio di affidamento e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxpertanto di €. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante3.100,00 costituita: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato - da versamento in contanti o in titoli di Stato o del debito pubblico garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa corso del giorno precedente del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a quello titolo di costituzione pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. In tal caso dovranno essere prodotte la copia della quietanza di versamento e la seguente dichiarazione ai fini della restituzione: “Si chiede la restituzione del deposito medesimo ecauzionale, per titoli soggetti a tassazionecostituito mediante versamento in contanti o mediante assegno circolare, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione pagamento a favore di deposito effettuato , in qualità di legale rappresentante, mediante accredito su c.c. bancario n. cod. ABI e cod. CAB oppure mediante accredito su c.c. postale n. intestato a ” OVVERO “ Si richiede la restituzione dei titoli del debito pubblico versati presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo la tesoreria provinciale a favore di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola , in qualità di legale rappresentante”.
1) che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la l’istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ;
2) che l’istituto emittente rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo 1957all’art.1957, comma 2, del codice civile e civile;
3) che la sua operatività garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso stazione appaltante;
4) che la procedura debba essere riaperta garanzia avrà validità per i casi previsti almeno 180 giorni dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, data di scadenza del termine per il quale è prevista la presentazione dell’offerta;
5) Impegno da parte di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’artuna Compagnia di Assicurazioni e/o Istituto di Credito all’emissione della cauzione definitiva alle condizioni di cui all’Art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca In caso di raggruppamento di imprese la fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario relativa alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo costituzione della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamentedovrà essere, a pena d’esclusionedi esclusione, la rinuncia al beneficio intestata alla capogruppo dando atto della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria partecipazione alla gara da parte del soggetto appaltante, della stessa in raggruppamento di imprese con le ditte esplicitamente indicate nel documento di che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatotrattasi.
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Samples: Servizi Assicurativi
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., la ditta è tenuta a garanzia della serietà dell’offerta, è costituire una cauzione provvisoria pari al 2,002% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà a base d’asta la cui validità non deve essere emesso inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire cauzione definitiva a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 113 comma 1 D.lgs 163/2006 e dall’art. 123 del D.LgsDPR 207/2010. 163/2006Lo svincolo della garanzia fideiussoria è disposto entro i termini stabiliti dalla vigente normativa. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per L’Appaltatore ha l’obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario oltre il termine di validità della stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si rifiuti di sottoscrivere prevede che venga a ritardare il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritieremomento in cui può cessare ogni obbligo da parte dell’Appaltatore il quale deve dare dimostrazione all’Amministrazione della ottenuta proroga. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 deve avere validità temporale pari a tutta la durata del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata contratto ed avere efficacia sino al momento dello svincolo da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattualeparte della Stazione Appaltante. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimila stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva escutendola in tutto o in parte, l’importo l’Appaltatore è obbligato a reintegrarla entro 30 gg. dalla data della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivorelativa comunicazione da parte dell’Amministrazione. La cauzione provvisoria e In ogni caso la cauzione definitiva devono prevedere espressamenteresta vincolata fino al termine del contratto e fino alla data del verbale del certificato di regolare adempimento. In caso di raggruppamenti di Imprese, ferma restando la responsabilità solidale della Capogruppo, nelle A.T.I. orizzontali, tutte le imprese sono responsabili in solido per l’esecuzione del servizio, mentre nelle A.T.I. verticali, ciascuna impresa è responsabile del servizio dalla stessa assunto. La compagnia assicurativa o l’istituto di credito fideiussorio in caso di recesso sono obbligati ad informare preventivamente la Stazione Appaltante. Oltre alla suddetta cauzione l’Appaltatore è obbligato a pena d’esclusione, stipulare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione polizza assicurativa di cui all’art. 1957 129 comma1 del Codice e di cui all’art. 125 comma 2 1 del codice Regolamento sia per danni di esecuzione sia per la responsabilità civile verso terzi ( si rimanda al disciplinare di gara). Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale; pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere considerato a carico dello stesso Appaltatore. La polizza deve tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei servizi nonché dei danni che possano essere arrecati a persone e/o cose durante l’esecuzione degli stessi e comunque per l’intera durata del contratto, in proprio o attraverso altre ditte e da qualsiasi causa determinati. L’appaltatore dovrà altresì accendere copertura per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività.. Con particolare riferimento ai servizi di manutenzione ordinaria, l’Appaltatore è tenuto all’osservanza dei disposti delle normative vigenti nell’organizzazione e nell’esecuzione degli stessi. In ogni caso l’Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell’ambito del capitolato. Copie conformi agli originali delle polizze d’assicurazione costituiscono allegati al contratto d’appalto. La compagnia assicurativa in caso di recesso è obbligata ad informare preventivamente la sua operatività entro 15 giorni Stazione appaltante. Per eventuali attività subappaltate, le incombenze di cui sopra, sono a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantecarico delle imprese sub appaltatrici. Le modalità L’inosservanza di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal quanto sopra indicato non consente di procedere alla stipula del contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione durata della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantenonché delle coperture assicurative, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri deve essere valida per tutto il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoperiodo d’esecuzione della prestazione contrattuale.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e 1. Per partecipare alla procedura dovrà essere emesso fornita attestazione di avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, costituita nelle forme di cui all’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016. La cauzione dovrà espressamente ricomprendere, tra le ipotesi di copertura, le fattispecie di cui all’art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014. La misura della sanzione ivi prevista è fissata all’1 per mille del valore posto a favore della Presidenza base d’asta; Impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx XxxxxxxD.lgs. n. 385/1993), 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (a rilasciare la garanzia per l’esecuzione dell’appalto, qualora il deposito venga effettuato in titoli concorrente risultasse aggiudicatario (cauzione definitiva). In caso di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattualeaggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/200650/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è richiesta una garanzia definitiva, costituita e svincolata con le modalità previste dal succitato articolo.
1. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la Per le imprese certificate si applicano le riduzioni dell’importo della cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presentipreviste dall’art. 103, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stessoD.Lgs. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere50/2016.
2. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione stazione appaltante può avvalersi della garanzia prevista fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltanteliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriafermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
3. La garanzia copre gli oneri fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per il mancato od inesatto adempimento effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è progressivamente svincolata,integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
4. L’appaltatore, a norma dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs 50/2016, è altresì tenuto a costituire e cessa a consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza assicurativa che copra i danni dovuti a danneggiamento e distruzione totale e parziale di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori risultante dal relativo certificatoil cui ammontare è pari all’importo contrattuale, ovvero che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi il cui massimale è pari a 500.000,00 euro.
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Samples: Capitolato Amministrativo
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia dovuto per la partecipazione alle gare di appalto dei lavori, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 comma 1 della serietà dell’offertalegge 1089/94 e successive modifiche ed integrazioni, ed è pari al 2,00fissato nella misura del 2% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) dei lavori posti a base d’appalto. Tale cauzione provvisoria, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà essere emesso coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere l’impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxpresentare anche quella definitiva. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia cui sopra dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatricedella stazione appaltante. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione Per ciò che attiene la cauzione definitiva, resta fissato quanto disposto dall'art. 101 del Regolamento, dall’art. 30 L.109/94 e della garaDirettiva del Ministero dei LL.PP. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma n. 4006 del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai 12 agosto 1992. Ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia delle citate direttive tale cauzione sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale(diecipercento) dell'importo netto di contratto, ed alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 7 della legge 166/02, in caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'Ufficio appaltante consente all'Impresa aggiudicataria di sostituire, alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, una fideiussione bancaria a termini del D.P.R. del 29 luglio 1948, n. 1309 e del 22 maggio 1956, n. 635. Tale garanzia può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’artdel d.lgs. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti1 settembre 1993, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritieren. 385. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Committente può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione prov- visoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara o alla lettera di invito e può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del de- posito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso titolo di pegno a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e civile, in conformità all’articolo 93 del Codice dei contratti. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma precedente lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garan- zia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concor- rente dell’appalto o della concessione. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al secondo comma e, in particolare, è vietata la sua operatività cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formal- mente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. La cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice deve essere prestata al momento della sot- 56 toscrizione dell’Appalto. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non con- forme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione del contratto di Appalto. La garanzia definitiva dovrà prevedere:
a. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
b. l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la Stazione Appaltante;
c. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Codice. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoSistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usu- fruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio I concorrenti sono tenuti a fornire una garanzia della serietà dell’offertaprovvisoria, è pari al 2,002% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattualebase d’appalto, ai sensi dell’art. 113 75 del D.Lgs. n° 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la , sotto forma di cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti o di sottoscrivere il contratto ovvero non si presentifideiussione, senza giustificato motivo alla stipula a scelta del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiereconcorrente. La cauzione definitiva prescritta può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale, o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ortacesus – Settore Servizi Sociali; La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385 del 01.09.1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art.2, comma 1, del DPR n.115/2004. La garanzia provvisoria, secondo comma dell’artquanto stabilito dall’art.75 del D.Lgs. 113 del D.Lgs 163/2006n.163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria bancaavere validità per almeno 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimiinoltre, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedella stazione appaltante. Le modalità La garanzia provvisoria, in qualsiasi forma prestata, deve contenere o essere accompagnata dalla dichiarazione di prestazione un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n° 385 del 01.09.1993 (che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, ed in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 2, comma 1., del DPR n° 115/2004), contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs n.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario dei lavori. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, l’importo della cauzione provvisoria garanzia è ridotto del 50% per le ditte alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000. In tal caso, la ditta dovrà allegare, anche in copia fotostatica, il documento che dimostri il possesso di tali requisiti. La cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. All’atto del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire, a garanzia dell’esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, da prestarsi nelle forme di legge, in conformità alle disposizioni di cui all’art.113 del D. Lgs. 163/2006 e dal contrattoall'art.54, comma 3, della L.R. n.5/2007. La garanzia fideiussoria, secondo quanto stabilito dall’art.113 del D.Lgs. n.163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 fideiussoria per l’esecuzione determina la revoca dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte del soggetto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi regolare esecuzione rilasciato dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatostazione appaltante.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia della serietà dell’offertapresentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, è fideiussione bancaria o versamento presso la Tesoreria o equivalente) pari al 2,00% 2%, arrotondato per difetto, dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxbase d’appalto. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, Se presentata con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 1957, all’art. 75 comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 3 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per 163/2006 la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, provvisoria dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedell’Amministrazione Aggiudicatrice. Le L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. Si precisa che, ai sensi dell’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è pari all’1% dell’importo netto a base d’appalto, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dai documenti di gara. La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all’importo stabilito nelle modalità dettate dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento di prestazione tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato ed al successivo contratto. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che l’Amministrazione aggiudicatrice abbia patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione provvisoria e stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l’estinzione automatica della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattogaranzia, sarà svincolata nei modi di cui all’art. 113 c. 3 del D.Lgsl. 163/2006. . La mancata costituzione della garanzia prevista dal di cui al comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 4 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte del soggetto appaltantedell’Amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia della serietà dell’offertapresentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, è fideiussione bancaria o versamento presso la Tesoreria o equivalente) pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso 2%, arrotondato per difetto, dell'importo a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxbase d'appalto. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, Se presentata con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativirilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. Il titolo di garanzia 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatricedell'Amministrazione Aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario. Si precisa che, ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è pari all'1% dell'importo netto a base d'appalto, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dai documenti di gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussoreDitta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’artdell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la , a presentare idonea cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattualedell'importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all'importo stabilito nelle modalità dettate dall'art. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi113, l’importo della fideiussione bancaria comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento di cui sopra deve intendersi pari tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato ed al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivosuccessivo contratto. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedell'Amministrazione aggiudicatrice. Le modalità La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di prestazione penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l'ammontare della cauzione provvisoria e stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contrattogaranzia, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 113 c. 3 del D.Lgsl. 163/2006. La mancata costituzione della garanzia prevista dal di cui al comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 4 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte del soggetto appaltantedell'Amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno corredare l’offerta di una garanzia della serietà dell’offertaper la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, è di importo pari al 2,002% dell’importo contrattuale a base di gara, ossia euro 3.538,72 con le caratteristiche di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) s.m.i.. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dovrà s.m.i. la garanzia può essere emesso costituita, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxxscelta dell’offerente, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza sotto forma di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli cauzione, o di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate o rilasciata da primari istituti bancari e/o assicurativiintermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario107 X.Xxx 385/1993. La detta cauzione fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività Codice Civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatricedella stazione appaltante, nonché avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della garaAi sensi dell’art. La polizza 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma per l’esecuzione del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattualecui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall’art. 75 punto 9 del Codice Unico degli Appalti. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva, in forma di fideiussione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria prestata da primaria banca, un importo pari al 10% dell’importo dell'importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria In caso di cui sopra deve intendersi pari ribasso di gara superiore al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivoe al 20% si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tale cauzione definitiva dovrà essere integrata qualora all'aggiudicatario venga affidata l'esecuzione di maggiori prestazioni. La cauzione provvisoria e la fideiussione a titolo di cauzione definitiva devono copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione di cui al successivo art. 11; deve prevedere espressamente, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltantedella stazione appaltante. Le modalità firme dei rappresentanti degli Istituti di prestazione Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della cauzione provvisoria qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito e dal contratto. La mancata costituzione della garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è progressivamente svincolata,definitiva sarà svincolata ai sensi del comma 3 dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e cessa s.m.i.. La cauzione di avere effetto solo cui sopra verrà pertanto restituita alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici ditta aggiudicataria entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodella ultimazione, dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
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