Common use of Cauzione provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia pari al 2% (due percento) dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con ✓ Cauzione Provvisoria - L'offerta è corredata da una garanzia garanzia, pari al 2% (due percentoper cento) dell'importo a del prezzo base di gara da prestare mediante fideiussione indicato nel bando (bancaria o assicurativaovvero € € 5.320,00) o nell'invito, sotto forma di cauzionecauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e secondo quanto previsto dall’art. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 93 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà La garanzia deve avere validità per almeno 180 centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazionedell'offerta. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa gravedell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicatariaL'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 103 delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del D. Lgssistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. n. 50/2016Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. ✓ Cauzione definitiva - La cauzione definitiva dovrà presentare, prima essere prestata dall’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata contratto mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Dovrà essere di importo pari al 10% dell’importo offerto per la polizza concessione. La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, assicurativa deve o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici giorni, ) a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale. Tale cauzione sarà svincolata solo decorsi tre mesi la conclusione del rapporto previa verifica tecnica del corretto funzionamento della stazione struttura assegnata. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà recare espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di svincolo esclusivamente a seguito di dichiarazione liberatoria dell’amministrazione appaltante, da rilasciarsi solo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze. La cauzione definitiva costituirà la garanzia: Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte della cauzione, l’aggiudicatario è obbligato alla reintegrazione della stessa fino alla percentuale del 10% dell’importo contrattuale. E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale è tenuta allo svincolo della cauzione all’aggiudicatario, dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al servizio di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatapresente appalto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione. Sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative al deposito della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni ed alla stipula del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenticontratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Speciale

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese I concorrenti devono corredare l'offerta con sono tenuti a fornire garanzia provvisoria, a corredo dell'offerta presentata, del 2% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016. All'atto del contratto l’aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del d.Lgs. 50/2016, dovrà costituire, a garanzia dell'esecuzione del contratto, una garanzia pari al 2fideiussoria definitiva del 10% (due percento) dell'importo a base contrattuale. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, la certificazione del sistema di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.2008, per fruire di cauzione. Qualora tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. norme vigenti.* La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva garanzia fidejussoria per l'esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentiregolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con La Ditta concorrente, a corredo dell’offerta, dovrà produrre una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell'importo del valore complessivo presunto a base di gara d’asta dell’appalto pari a € 168.914,00, così come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, costituita da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) assicurativa o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all' articolo 106 all’art. 107 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385D.lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigenteFinanze. La garanzia deve fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteall’art. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 stessa dovrà avere validità per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi 180 giorni dalla data di ultimazione presentazione dell’offerta con impegno del servizio risultante garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/06. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente nei loro confronti allo svincolo della cauzione provvisoria anche se ancora in corso di validità. La garanzia fideiussoria sarà svincolata nei modi e termini previsti dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/20056 e successive modificazioni, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale a favore del Comune di Portoscuso, ridotta del 50% per l’applicazione dell’art. 75 c. 7. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità contratto stesso dalla data di benestare del committente, con pagamento dell’ultima fattura attestante la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento regolare esecuzione del servizio. L'ammontare residuoIl Comune ha facoltà di rivalersi su detto deposito cauzionale definitivo per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, pari nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse, per qualsiasi causa, ridursi, la ditta aggiudicataria è tenuta al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici reintegro della stessa immediatamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla consegna data di notifica del provvedimento sanzionatorio. Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatascadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, all’Amministrazione Comunale compete il diritto di incameramento dell’intera cauzione definitiva, salvo il maggior danno da accertarsi anche giudizialmente. La mancata costituzione della cauzione garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto potrà giudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni fideiussoria sarà svincolata nei modi e termini previsti dall’art. 113, comma 3, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoreD.Lgs. 163/2006. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità regolare esecuzione del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto è richiesta la polizza di euro 1.300,00, pari al 2% (due percento) dell'importo dell’importo dei servizi a base di gara gara, da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma apposita fidejussione, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in base agli schemi-tipo di cauzionecui al DM 31/2018. Qualora Tale garanzia, riportante quale beneficiario il concorrente scelga Comune di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può Carpi, dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli assicurazione all’uopo autorizzati, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del all'art. 106, D. Lgs 1/09/1993Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo all’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 24-02-1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa vigentebancaria assicurativa. La Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Capitolato, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentareDitta affidataria deve versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 cauzione, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattualecento) dell’importo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La predetta cauzione definitiva prestata mediante fideiussione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità: - con fidejussione bancaria o la rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta; - con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Committente. La cauzione definitiva In caso di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionerinnovo dell’Accordo quadro, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale l’Affidatario sarà tenuto ad estendere la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentiper pari durata.

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Samples: Lettera Di Invito

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con Per la partecipazione alla gara d’appalto, la ditta dovrà produrre ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 una garanzia pari al 2% (due percento) dell'importo a base cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara da gara. Prima della stipula del contatto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzionecauzione definitiva ai sensi dell'art. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 113 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 163/2006 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigentedell'art. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 123 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazioneDPR 207/2010. La cauzione potrà anche essere presentata, di cui sopra verrà restituita alla ditta aggiudicataria a scelta conclusione del concorrente, in contanti o in titoli periodo di durata del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa graveservizio, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione esito favorevole del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione controllo del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini effettuato e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatadopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedecadenza dell'aggiudicazione, che aggiudica con facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale, o trascurasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento delle presenti condizioni, l’Amministrazione potrà nel pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni procedendo all’incameramento della cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento definitiva. In caso di tutte le obbligazioni del contratto incameramento totale o parziale della cauzione definitiva conseguente ad inadempimento, risarcimento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessepenali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalela ditta dovrà, salva entro il termine assegnato dalla Provincia di Brescia e comunque entro 30 giorni, ricostituire la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatorecauzione medesima nell’importo sopra indicato. La garanzia cessa mancata ricostituzione costituisce inadempimento ai fini dell’applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte della Provincia di avere effetto solo alla data Brescia a carico della ditta inadempiente per il risarcimento di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentieventuali danni.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una All’ADERENTE al presente Accordo Quadro viene richiesto alternativamente di prorogare la durata della garanzia pari al provvisoria del 2% presentata in sede di offerta per l’intera durata dell’accordo quadro (due percentocomprensiva della potenziale proroga) dell'importo a ovvero, di presentare nuova cauzione provvisoria aventi medesimi requisiti ma di durata pari all’accordo quadro (comprensiva dell’eventuale proroga) ed una entità assicurata pari all’importo presunto su base di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione quadriennale di cui all’articolo 1957, comma 2, 8 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteCapitolato Speciale di Appalto (€ 570.755,79). Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, garantire ANTHEA nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, l’ADERENTE dell’accordo quadro si rifiuti di sottoscrivere i contratti specifici in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente forza degli obblighi scaturenti dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita presente Accordo entro 30 giorni dall'aggiudicazionedal formale invito. La garanzia L’importo garantito della cauzione provvisoria come sopra determinata potrà essere ridotta in argomento copre ragione di un quarto (1/4) allo scadere di ogni anno di validità dell’accordo in corrispondenza con la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazionespecifico di riferimento. Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro l’ADERENTE dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, forme ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione importi di cui all’art. 103 del contratto medesimoD.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. computata sull’importo degli stessi contratti specifici. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgsstessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a 103. Tale garanzia dell'appalto del 10 copre gli oneri per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini mancato od inesatto adempimento dei contratti specifici e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità regolare esecuzione del servizio. L'importo La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’Accordo Quadro. ANTHEA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle garanzie maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di ANTHEA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnalitempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in sede di offertacorso d’opera, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentisia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ANTHEA.

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Samples: Accordo Quadro Finalizzato All’esecuzione Del Servizio Di Manutenzione Degli Impianti Del Patrimonio Immobiliare Del Comune Di Bellaria Igea Marina

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una All’ADERENTE al presente Accordo Quadro viene richiesto alternativamente di prorogare la durata della garanzia pari al provvisoria del 2% presentata in sede di offerta per l’intera durata dell’accordo quadro (due percentocomprensiva della potenziale proroga) dell'importo a ovvero, di presentare nuova cauzione provvisoria aventi medesimi requisiti ma di durata pari all’accordo quadro (comprensiva dell’eventuale proroga) ed una entità assicurata pari all’importo presunto su base di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione quadriennale di cui all’articolo 1957, comma 2, 8 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteCapitolato Speciale di Appalto (€ 570.755,79). Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, garantire ANTHEA nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, l’ADERENTE dell’accordo quadro si rifiuti di sottoscrivere i contratti specifici in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente forza degli obblighi scaturenti dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita presente Accordo entro 30 giorni dall'aggiudicazionedal formale invito. La garanzia L’importo garantito della cauzione provvisoria come sopra determinata potrà essere ridotta in argomento copre ragione di un quarto (1/4) allo scadere di ogni anno di validità dell’accordo in corrispondenza con la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazionespecifico di riferimento. Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro l’ADERENTE dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, forme ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione importi di cui all’art. 103 del contratto medesimoD.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. computata sull’importo degli stessi contratti specifici. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgsstessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a 103. Tale garanzia dell'appalto del 10 copre gli oneri per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini mancato od inesatto adempimento dei contratti specifici e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità regolare esecuzione del servizio. L'importo La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’Accordo Quadro. XXXXXX può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle garanzie maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di ANTHEA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnalitempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in sede di offertacorso d’opera, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentisia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ANTHEA.

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Samples: Accordo Quadro Finalizzato All’esecuzione Del Servizio Di Manutenzione Degli Impianti Del Patrimonio Immobiliare Del Comune Di Rimini

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con imprese concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno prestare una garanzia cauzione provvisoria di € 3.608,00 pari al 2% (due percento) dell'importo sull’importo a base d’asta, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto d’appalto per fatto dipendente dall’aggiudicatario. Tale cauzione può essere prestata in contanti oppure mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Non sono ammessi a titolo di gara da prestare mediante cauzione e, pertanto, comporterà l’esclusione dall’appalto la presentazione di assegni bancari o circolari emessi a favore del Comune. La fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma la polizza rilasciata dovranno contenere, a pena di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire esclusione, le seguenti condizioni particolari: - impegno del soggetto a garante a rilasciare la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 riferita alla cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; - rinuncia del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia principale ed all’eccezione di cui all’articolo dell’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, Codice Civile; - validità non inferiore a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo dell’offerta ed incondizionato del fideiussore operatività entro 15 giorni a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatariosemplice richiesta dell’appaltatore. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredataTale cauzione sarà svincolata automaticamente, a pena di esclusionefavore della impresa aggiudicataria, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimod’appalto. La ditta aggiudicatariaAi non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto di appalto. Il vincitore della gara d'appalto dovrà versare la cauzione definitiva in ragione del 10% dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentarealla Tesoreria Comunale, prima della stipula stipulazione del contratto, una . La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 può essere versata anche per cento dell'importo contrattuale. In caso mezzo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centofideiussione assicurativa o bancaria. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o resta depositata, per tutta la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giornidurata dell'appalto, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni condizioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento eventualmente derivati dall'inosservanza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate spese in più all'esecutore rispetto alle risultanze che il Amministrazione Comunale avesse eventualmente pagato durante l'appalto per inadempienza dell'impresa aggiudicataria. L'Amministrazione ha il diritto di incamerare di propria autorità la cauzione, dietro accertamento da parte dell’Ufficio competente dell’infrazione e previa comunicazione alla impresa aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’importo della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie cauzione è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema di qualità. In tale caso l’operatore economico segnali, in sede dovrà obbligatoriamente allegare all’offerta (busta A “DOCUMENTI”) la documentazione attestante la certificazione di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentiqualità.

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Samples: www.sardegnaprogrammazione.it

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese Tutti i concorrenti devono corredare l'offerta con per essere ammessi alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione attestante l’avvenuta costituzione di una cauzione, a garanzia pari dell’offerta, corrispondente al 2% (due percento) dell'importo dell’importo posto a base di gara da prestare gara. Tale cauzione dovrà costituirsi a scelta dell’offerente in contanti, titoli del deposito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell’offerente, anche mediante fideiussione (fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa fidejussoria. Nel caso della costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire giorni dalla scadenza del termine per la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigentepresentazione delle offerte. La garanzia deve fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2c.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, a pena di esclusione. Tale Ai non aggiudicati detta cauzione dovrà avere validità sarà restituita contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, e comunque entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria. Unitamente alla cauzione provvisoria tutti i concorrenti, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredataammessi alla gara, dovranno inoltre presentare, a pena di esclusione, dall’impegno del garante la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rinnovare rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltantel’esecuzione del contratto, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionequalora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 74, c.8, del D.Lgs. 163/06. La cauzione potrà anche essere presentatadell’aggiudicatario verrà trattenuta fino alla sua sostituzione con cauzione definitiva, a scelta fissata nella misura del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito10% dell’importo di aggiudicazione, da effettuarsi esclusivamente presso presentare su richiesta del Servizio Contratti con le stesse modalità ed avente validità per tutta la Tesoreria della Provincia durata del contratto. Detta cauzione verrà restituita alla scadenza del contratto di Savona con la precisazione appalto, sempreché non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuale o per risarcimento danni. A tal fine l'Amministrazione comunale, fatti salvi i diritti che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente legge le assicura in materia di contratti, avrà la facoltà di rivalersi di propria autorità sulla cauzione, per le spese e per i documentidanni che dovesse subire per l'inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa Aggiudicataria. In caso Sia la cauzione provvisoria che la cauzione definitiva presentate da Raggruppamenti temporanei di associazione temporanea impresa dovranno riportare le denominazioni o ragioni sociali di tutte le imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno costituenti il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal medesimo contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, Sia la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre cauzione provvisoria che la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria presentate da concorrenti ausiliati dovranno riportare le denominazioni o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorniragioni sociali delle imprese ausiliarie, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva pena di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentiesclusione.

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Samples: www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con imprese concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno prestare una garanzia cauzione provvisoria di € 3.656,00 pari al 2% (due percento) dell'importo sull’importo a base d’asta, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto d’appalto per fatto dipendente dall’aggiudicatario. Tale cauzione può essere prestata in contanti oppure mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Non sono ammessi a titolo di gara da prestare mediante cauzione e, pertanto, comporterà l’esclusione dall’incanto la presentazione di assegni bancari o circolari emessi a favore del Comune. La fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma la polizza rilasciata dovranno contenere, a pena di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire esclusione, le seguenti condizioni particolari: - impegno del soggetto a garante a rilasciare la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 riferita alla cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; - rinuncia del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia principale ed all’eccezione di cui all’articolo dell’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, Codice Civile; - validità non inferiore a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo dell’offerta ed incondizionato del fideiussore operatività entro 15 giorni a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatariosemplice richiesta dell’impresa appaltatrice. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredataTale cauzione sarà svincolata automaticamente, a pena di esclusionefavore della impresa aggiudicataria, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimod’appalto. La ditta aggiudicatariaAi non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto di appalto. Il vincitore della gara d'appalto dovrà versare la cauzione definitiva in ragione del 10% dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentarealla Tesoreria Comunale, prima della stipula stipulazione del contratto, una . La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 può essere versata anche per cento dell'importo contrattuale. In caso mezzo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centofideiussione assicurativa o bancaria. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o resta depositata, per tutta la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giornidurata dell'appalto, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni condizioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento eventualmente derivati dall'inosservanza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate spese in più all'esecutore rispetto alle risultanze che il Amministrazione Comunale avesse eventualmente pagato durante l'appalto per inadempienza dell'impresa aggiudicataria. L'Amministrazione ha il diritto di incamerare di propria autorità la cauzione, dietro accertamento da parte dell’Ufficio competente dell’infrazione e previa comunicazione alla impresa aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’importo della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie cauzione è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema di qualità. In tale caso l’operatore economico segnali, in sede dovrà obbligatoriamente allegare all’offerta (busta A “DOCUMENTI”) la documentazione attestante la certificazione di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentiqualità.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con In sede di presentazione dell’offerta, le ditte partecipanti saranno tenute a presentare una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa che sarà svincolata dopo l’aggiudicazione. L’importo della garanzia deve essere di € 5.374,20, pari cioè al 2% (due percento) dell'importo dell’importo a base d’asta (€ 268.710,00) ed avere una validità di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma almeno 180 giorni dalla data di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigentepresentazione dell’offerta. La garanzia deve fidejussione dovrà pertanto prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione comunale. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà L’offerta deve essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere anche corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante di un fideiussore a rinnovare rilasciare la garanzia fideiussoria per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula l’esecuzione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto a termini dell’art. 93, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteD.Lgs. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento50/2016, in originale o in copia autenticapresenza delle relative fattispecie. Per fruire di tale beneficio, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore l’operatore economico segnalisegnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti del requisito e lo documenti documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Anteriormente alla stipulazione del contratto, la Ditta appaltatrice dovrà prestare una cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, valevole per tutta la durata dell’appalto, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto. La cauzione viene prestata a garanzia delle obbligazioni assunte e del pagamento di eventuali penalità comminate, nonché delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per responsabilità della Ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a titolo di cauzione deve essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di trattenere sulle fatture da liquidare alla ditta appaltatrice l’importo delle penali comminate. Per le modalità applicative dell’istituto della cauzione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 22,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (due percentoduecentoventimila) dell'importo e dovrà essere emesso a base favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di gara da prestare mediante tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione (bancaria o assicurativa) assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o sotto forma assicurativi. Il titolo di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative clausola che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigentebeneficiario. La garanzia detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della stazione appaltantegara. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato nella firma del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì ovvero essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, accompagnata da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente una dichiarazione resa dal fideiussore, nonché dal contraenteai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazionestipula dell’eventuale futuro contratto, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed il quale è svincolata automaticamente prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 103 dell’art. 113 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, dovrà presentare, prima della senza giustificato motivo alla stipula del contratto, una cauzione definitiva contratto stesso. • L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, comprovare la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centosussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. La cauzione definitiva prestata mediante prescritta dal secondo comma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere costituita con fideiussione bancaria o prestata da primaria banca, pari al 10% dell’importo contrattuale. Qualora l’Azienda concorrente si aggiudica più lotti minimi, l’importo della fideiussione bancaria di cui sopra deve intendersi pari al 10% dell’importo dell’importo contrattuale complessivo. La cauzione provvisoria e la polizza assicurativa deve cauzione definitiva devono prevedere espressamente espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, all’art. 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. Le modalità di prestazione della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo provvisoria e della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi sono regolate dalla data di ultimazione del servizio risultante lettera d’invito e dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacontratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva garanzia prevista dal comma 1 art 113 D.Lgs 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento , non è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto progressivamente svincolata,e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto ultimazione dei lavori risultante dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti.relativo certificato

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia La cauzione provvisoria è pari al 2% (due percentoper cento) dell'importo presunto dell'appalto, e cioè pari ad € 2.880,00= e dovrà essere versata in uno dei modi previsti dalla normativa (art. 75 D.Lgs n. 163/2006). Vale quanto previsto dall’art. 75 comma 7 dello stesso Decreto. In quest’ultimo caso il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito per fruire del beneficio e lo dovrà documentare nei modi prescritti. Alla stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a base prestare cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di gara da prestare mediante aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo polizza assicurativa di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs. n. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a Al fine di quantificare l’importo netto di aggiudicazione, per commisurare l’importo della garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni definitiva, il valore del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto sarà dato dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, prezzo unitario offerto dall’impresa in sede di offertagara moltiplicato per il numero complessivo di pasti presunto per tutta la durata dell’appalto. Tale cauzione sarà svincolata a norma di legge. La stazione appaltante potrà avvalersi della cauzione, il possesso dei relativi requisiti in caso di comunicazione di penalità prevista dal capitolato speciale d’appalto. In tal caso, a pena decadenza, la cauzione dovrà essere integrata entro i termini che saranno comunicati. L’appaltatore dovrà consegnare una copia del/i contratto/i relativo/i alla/e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentipolizza/e assicurativa/e per responsabilità civile, stipulata ai sensi dell'art. 12 del capitolato speciale d'appalto.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una A garanzia dell'offerta, il concorrente alla gara dovrà costituire un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (due percento) dell'importo dell’importo dell’appalto stimato, al netto dell’iva, vedi elenco allegato sotto la lettera C, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/06. Detta cauzione provvisoria, data dalla somma degli importi indicati nell’allegato C riferentesi a base ciascun lotto per il quale si presenta offerta e che dovrà essere specificato a parte al fine di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o poter fare un rapido controllo, potrà essere costituita, ai sensi dell’ art.75 del DLgs n. 163/06 comma 4, sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere fidejussione bancaria o assicurativa a scelta dell’offerente e ridotta del 50% nei casi previsti dalla legge quindi per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano organismi accreditati ai requisiti sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo elementi significativi e tra loro correlati di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività tale sistema. Per fruire di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaletale beneficio, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, Ditta partecipante segnala in sede di offerta, offerta il possesso dei relativi requisiti del requisito e lo documenti documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 75 comma 8 del D.Lgs n. 163/06 A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini di legge, alla ditta aggiudicataria un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’Iva, ai sensi dell’art. 113 del DLgs n.163/06. Detto deposito cauzionale potrà essere costituito in contanti (mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria competente) o in titoli del debito pubblico, fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di Compagnie di Assicurazione a ciò autorizzate e ridotta del 50% nei casi previsti dal DLgs n. 163/06. Tale deposito dovrà restare vincolato per tutta la durata dell’appalto.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con ✓ Cauzione Provvisoria - L'offerta è corredata da una garanzia garanzia, pari al 2% (due percento) dell'importo a per cento del prezzo base di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria indicato nel bando o assicurativa) o nell'invito, sotto forma di cauzionecauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e secondo quanto previsto dall’art. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 75 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà La garanzia deve avere validità per almeno 180 centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazionedell'offerta. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa gravedell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicatariaL'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 103 delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del D. Lgssistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. n. 50/2016Per fruire di tale beneficio, dovrà presentarel'operatore economico segnala, prima in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Le ditte che in virtù del precedente bando hanno presentato la cauzione provvisoria, qualora la stessa non sia stata ancora restituita, possono dare atto nella domanda della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattualegiacente presso l’ufficio Sviluppo Economico. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, utilizzo della cauzione ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centostessa dovrà essere reintegrata contestualmente alla regolarizzazione della documentazione mancante. ✓ Cauzione definitiva - La cauzione definitiva dovrà essere prestata dall’aggiudicatario al momento della stipula del contratto mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa. La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, assicurativa deve o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici giorni, ) a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale. Tale cauzione sarà svincolata solo decorsi tre mesi la conclusione del rapporto previa verifica tecnica del corretto funzionamento della stazione appaltantestruttura assegnata. e previa definizione di tutte le ragioni di xxxxxx e credito, oltre che di eventuali altre pendenze. La cauzione definitiva costituirà la garanzia: • dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; • del risarcimento dei danni provocati dalla ditta appaltatrice e dal personale da essa impiegato; • dei rimborsi di somme che l’Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta appaltatrice e del personale da essa impiegato. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte della cauzione, l’aggiudicatario è obbligato alla reintegrazione della stessa fino alla percentuale del 10% dell’importo contrattuale. E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale è tenuta allo svincolo della cauzione all’aggiudicatario, dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al servizio di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatapresente appalto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione. In caso di costituenda ATI la polizza fideiussoria dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le imprese che intendono associarsi. Sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative al deposito della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni ed alla stipula del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenticontratto.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese A pena di esclusione, le imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia dovranno presentare contestualmente all’offerta un deposito cauzionale provvisorio, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. L.gs.vo 385/93. Tale deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell’art. 75 del D. X.xx 163/2006, pari al 2% (due percento) dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può dell’importo indicativo dell’appalto, sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 valido fino alla costituzione del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigentedeposito cauzionale definitivo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà La garanzia deve avere validità per almeno 180 centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e dovrà essere possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia garanzia, per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltantela durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentatal'aggiudicazione, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al su richiesta della stazione appaltante nel corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazioneprocedura. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa gravedell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicatariaL'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 103 delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del D. Lgssistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. n. 50/2016Per fruire di tale beneficio, dovrà presentarel'operatore economico segnala, prima della stipula in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, una cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D. Lgs 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattualetrenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 RTI la cauzione dovrà essere costituita per centoconto delle Imprese raggruppate o raggruppande nominativamente indicate. In caso di Consorzi la cauzione deve essere costituita per conto delle Imprese indicate quali esecutrici del servizio. L’impresa aggiudicataria, la a garanzia della buona e regolare esecuzione dell’appalto, è obbligato, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, a costituire una garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti Superato tale termine dovranno essere corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, gli interessi pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatasaggio legale vigente maggiorato di due punti. La mancata costituzione della cauzione garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di conformità del servizioregolare esecuzione. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere durata annuale dalla data di offerta, il possesso dei relativi requisiti aggiudicazione e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentidovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia pari al Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare di appalto dei lavori, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 comma 1 della legge 1089/94 e successive modifiche ed integrazioni, ed è fissato nella misura del 2% (due percento) dell'importo dell’importo dei lavori posti a base d’appalto. Tale cauzione provvisoria, potrà essere prestata anche a mezzo di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere l’impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare anche quella definitiva. La fideiussione bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo assicurativa di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale Per ciò che attiene la cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data definitiva, resta fissato quanto disposto dall'art. 101 del Regolamento, dall’art. 30 L.109/94 e della Direttiva del Ministero dei LL.PP. n. 4006 del 12 agosto 1992. Ai sensi delle citate direttive tale cauzione sarà pari al 10% (diecipercento) dell'importo netto di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo contratto, ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatarioalla luce delle modifiche introdotte dall’art. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta 7 della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrentelegge 166/02, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fideiussoria è sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L'Ufficio appaltante consente all'Impresa aggiudicataria di sostituire, alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, una fideiussione bancaria a termini del D.P.R. del 29 luglio 1948, n. 1309 e del 22 maggio 1956, n. 635. Tale garanzia può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione definitiva prestata può essere costituita mediante fideiussione bancaria o la mediante polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del debitore principaled.lgs. 1 settembre 1993, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanten. 385. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di conformitàregolare esecuzione, o comunque fino a 12 ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è viene prestata a garanzia dell'adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno verso l'appaltatoredell’Appaltatore. La garanzia cessa Il Committente ha inoltre il diritto di avere effetto solo alla data valersi della cauzione per provvedere al pagamento di emissione del certificato quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di verifica norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Committente può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 inottemperanza, la reintegrazione si effettua a condizione che l'operatore economico segnali, in sede valere sui ratei di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentiprezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria Degli Immobili Comunali Anno 2016 – Cig: 6598628017 Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., la ditta è tenuta a costituire una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell'importo dell’importo a base di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire d’asta la garanzia mediante fideiussione la stessa può cui validità non deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti inferiore a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatariodell’offerta. La suddetta ditta aggiudicataria è tenuta a costituire cauzione definitiva a favore della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 113 comma 1 D.lgs 163/2006 e dall’art. 123 del DPR 207/2010. Lo svincolo della garanzia dovrà altresì essere corredatafideiussoria è disposto entro i termini stabiliti dalla vigente normativa. L’Appaltatore ha l’obbligo, a pena proprie spese ed iniziativa, di esclusioneprorogare la cauzione oltre il termine di validità della stessa ogni qualvolta, dall’impegno del garante per una causa qualsiasi, si prevede che venga a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso ritardare il momento in cui al momento può cessare ogni obbligo da parte dell’Appaltatore il quale deve dare dimostrazione all’Amministrazione della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazioneottenuta proroga. La cauzione potrà anche essere presentata, definitiva deve avere validità temporale pari a scelta tutta la durata del concorrente, contratto ed avere efficacia sino al momento dello svincolo da parte della Stazione Appaltante. Qualora la stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva escutendola in contanti tutto o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoparte, l’Appaltatore è obbligato a reintegrarla entro 30 gg. dalla data della relativa comunicazione da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documentiparte dell’Amministrazione. In ogni caso la cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del contratto e fino alla data del verbale del certificato di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraenteregolare adempimento. In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese, ferma restando la responsabilità solidale della Capogruppo, nelle A.T.I. orizzontali, tutte le imprese sono responsabili in solido per l’esecuzione del servizio, mentre nelle A.T.I. verticali, ciascuna impresa è responsabile del servizio dalla stessa assunto. La compagnia assicurativa o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà l’istituto di credito fideiussorio in caso di recesso sono obbligati ad informare preventivamente la Stazione Appaltante. Oltre alla suddetta cauzione l’Appaltatore è obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui all’art. 129 comma1 del Codice e di cui all’art. 125 comma 1 del Regolamento sia per danni di esecuzione sia per la responsabilità civile verso terzi ( si rimanda al disciplinare di gara). Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale; pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere sottoscritta considerato a carico dello stesso Appaltatore. La polizza deve tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti gli operatori i rischi di esecuzione dei servizi nonché dei danni che costituiranno il raggruppamento possano essere arrecati a persone e/o il consorzio Si precisa checose durante l’esecuzione degli stessi e comunque per l’intera durata del contratto, a pena in proprio o attraverso altre ditte e da qualsiasi causa determinati. L’appaltatore dovrà altresì accendere copertura per la responsabilità civile verso i prestatori di esclusionelavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività.. Con particolare riferimento ai servizi di manutenzione ordinaria, non si accetteranno altre forme l’Appaltatore è tenuto all’osservanza dei disposti delle normative vigenti nell’organizzazione e nell’esecuzione degli stessi. In ogni caso l’Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicatiqualsiasi tipo relative alle attività svolte nell’ambito del capitolato. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazioneCopie conformi agli originali delle polizze d’assicurazione costituiscono allegati al contratto d’appalto. La garanzia compagnia assicurativa in argomento copre caso di recesso è obbligata ad informare preventivamente la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazioneStazione appaltante. Per eventuali attività subappaltate, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa gravele incombenze di cui sopra, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimosono a carico delle imprese sub appaltatrici. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della L’inosservanza di quanto sopra indicato non consente di procedere alla stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo durata della cauzione definitiva nonché delle coperture assicurative, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e essere valida per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione tutto il periodo d’esecuzione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentiprestazione contrattuale.

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Cauzione provvisoria e definitiva. A garanzia dell’offerta presentata e delle obbligazioni derivanti dal servizio, la ditta dovrà costituire apposite cauzioni infruttifere, così come previsto dagli artt. 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del vigente Codice dei Contratti. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia pari al 2% (due percento) dell'importo a base cauzioni possono essere costituite mediante uno dei seguenti modi previsti dalla Legge n° 348 del 10/6/1982: □ versamento in contanti o in titoli di gara Stato presso la Tesoreria del Comune di Ferrara; □ fidejussione prestata da prestare aziende di credito; □ polizza assicurativa, rilasciata da compagnie debitamente autorizzate ed operanti nel territorio italiano; La cauzione provvisoria se costituita mediante fideiussione (fidejussione bancaria o assicurativa) o sotto forma polizza assicurativa dovrà avere durata non inferiore al periodo di cauzionevalidità dell’offerta presentata (180 gg). La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie entro 30 giorni dall’aggiudicazione, mentre alla ditta aggiudicataria, verrà restituita all’atto di costituzione della cauzione definitiva. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia venga costituita mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fidejussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, quindi, del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledi cui all’art. 1944 c.c. ed, in ogni caso, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, all’art. 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantecod. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione di garanzia ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari, compresi gli esclusi, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, dei pagamenti corrisposti o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in derogaciv. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa deposito cauzionale definitivo rimane vincolato per tutta la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni durata del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché viene restituito dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto tutti i suoi obblighi e l’Amministrazione Comunale nulla ha più a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio. L'importo delle garanzie è ridotto come previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 a condizione che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigentipretendere.

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