Common use of Cauzione Clause in Contracts

Cauzione. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113dell’articolo 103, comma 1Codice degli Appalti Pubblici, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni del D. L.vo presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Impresa, l’Appaltatore ha prestato in favore della Committente apposita cauzione costituita mediante [●] n. 163/2006, l’esecutore [●] del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di [●] emessa da [●] per un importo pari ad € [●]. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Committente della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta dall’Impresa, nonché l’aggiudicazione dell’Appalto al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, concorrente che segue in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%)graduatoria. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta di questa Aziendadella Committente. La garanzia è progressivamente svincolata ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Committente, con la quale verrà attesta l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della garanzia è svincolato al termine richiesta della Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, alla data essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura ritardi o altre inadempienze da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenzaparte dell’aggiudicatario. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in In caso di contestazioni sulla fornitura inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattodell’Appaltatore, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornituradocumento, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitivaoriginale o in copia autentica, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionaliattestante l’avvenuta esecuzione.

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113, comma 1La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del D. L.vo n. 163/2006risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, l’esecutore nonché del contratto rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di inadempienze dell’appaltatore. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è obbligato fissato nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura e dovrà rimanere vincolato per tutta la durata dell’appalto e, comunque, sino a costituire una quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Il deposito cauzionale definitivo, prestato nelle forme previste dall’art. 113 del Codice dei Contratti, dovrà espressamente prevedere la clausola di “pagamento a semplice richiesta”, con cui l’assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa. La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 1944 c.c. comma 2, non possono convenire l’obbligo della previa escussione del debitore principale. Qualora la garanzia fidejussoria (fidejussione sia stata prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa) , l’Amministrazione farà richiesta delle predette somme all’Istituto bancario o assicurativo il quale verserà senza ulteriore formalità il corrispondente importo a favore dell’Azienda, entro il termine di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale 30 giorni dalla richiesta. Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, l’aggiudicatario è aumentatatenuto, in caso entro il termine perentorio di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici trenta giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. del prelievo stesso, a reintegrare la somma garantita, pena la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze stabilite. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo valido unicamente per la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, gara per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazionela quale esso è stato costituito. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.il deposito cauzionale. La cauzione sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla fine del rapporto contrattuale e dopo che risulteranno soddisfatti da parte della Ditta aggiudicataria, tutti gli obblighi contrattualmente assunti

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore Al momento della stipulazione del contratto è obbligato a l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria (fideiussoria definitiva nella misura del 10% sull’importo dei lavori, con gli aumenti e le modalità disposte dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La cauzione, realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve assicurativa dovrà prevedere espressamente: ⮚ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la sua operatività della garanzia entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Aziendadella Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento da parte della Lamezia Multiservizi spa, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. La Lamezia Multiservizi spa, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della fornitura quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da effettuarsiparte dell'appaltatore o del concessionario, normalmentedegli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, entro 90 giorni da detta scadenzain originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il termine L'ammontare residuo, pari al 20 per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. In caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Aziendaaumenti dell’importo contrattuale per ampliamento del numero di tratti di rete in manutenzione, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a costituire un’ulteriore garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersifideiussoria, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionaliun importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comma 1la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva, del D. L.vo n. 163/2006pari al 10% dell'importo netto di aggiu- dicazione, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa) fideiussoria assicurativa rila- sciata da parte di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentatacompagnie assicuratrici a ciò autorizzate, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la quale preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia sua operati- vità entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di questa AziendaCredito o delle Società di Assicurazione do- vranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La garanzia cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della concessione. Essa verrà restituita senza interessi dopo aver accertato che l’aggiudicatario ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e la Stazione Appaltante nulla ha più da pretendere. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell’eventuale risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbli- gazioni medesime e può essere utilizzata dalla Stazione appaltante nella misura prevista al comma 2 dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016. L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle per- sone ed alle cose di proprietà sia della Stazione Appaltante che di terzi, per tutto il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere. Copia di tale polizza, che dovranno avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell’inizio del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché servizio e comunque prima della stipula del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionalicontratto.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza Del Tavoliere

Cauzione. Ai sensi dell’art. 113A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, comma 1il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo cauzione definitiva pari al 10 per cento 10% del valore della quota dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentatariservata al netto delle opzioni previste, eventualmente riducibile del 50% in caso di possesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% sull’importo della garanzia, dovrà essere trasmesso, in allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. In particolare, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per centoai primi due Concorrenti in graduatoria, ciascuno dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.due aggiudicatari dovrà produrre: ribasso d’asta del 8,85%• primo aggiudicatario: cauzione definitiva pari al 10%a € 336.000,00 o, nel caso di riduzione del 50% sull’importo della garanzia, la cauzione definitiva sarà pari a € 168.000,00; ribasso d’asta del 14,55%• secondo aggiudicatario: cauzione definitiva pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per centoa € 224.000,00 o, l’aumento è nel caso di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta riduzione del 24,25%: 50% sull’importo della garanzia, la cauzione definitiva sarà pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%)a € 112.000,00. La garanzia predetta cauzione sarà svincolata in un’unica soluzione sei mesi dopo la scadenza delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro, sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. Nel caso di esercizio delle opzioni di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ paragrafo 1, l’Appaltatore sarà tenuto ad estendere l’oggetto e la rinuncia durata della cauzione al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione fine di cui all’art. 1957ricomprendere, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, oltre a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoancora in essere nell’Accordo Quadro, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersianche le obbligazioni nascenti dalle predette opzioni, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatariotutto il periodo di validità di quest’ultimo e degli Ordini applicativi emessi nel corso di sua validità ed efficacia. In alternativa, anche ai fini delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore potrà produrre una nuova cauzione. I soggetti aggiudicatari dell’appalto dovranno comunicare preventivamente a Ferservizi S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti Italia, dovrà possedere contemporaneamente i depositi cauzionali.seguenti requisiti:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione. Ai sensi dell’artCon riferimento a ciascun lotto aggiudicato, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, apposita cauzione definitiva. 113, comma In particolare: - per il LOTTO 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire : l’Aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo fideiussoria pari al 10 per cento 10% dell'importo massimo del lotto e precisamente pari ad euro 291.000,00; - Per i LOTTI 2 e 3: L’Aggiudicatario (con quota % ripartizione=100%) dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale massimo del lotto e precisamente pari ad euro 180.000,00. Il 1° Aggiudicatario (Iva esclusa); tale percentuale con quota % ripartizione=70%) dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% della quota spettante dell’importo massimo del lotto e precisamente pari ad euro 126.000,00. Il 2° Aggiudicatario (con quota % ripartizione=30%) dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% della quota spettante dell’importo massimo del lotto e precisamente pari ad euro 54.000,00. Il 1° Aggiudicatario (con quota % ripartizione=50%) dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% della quota spettante dell’importo massimo del lotto e precisamente pari ad euro 90.000,00. Il 2° Aggiudicatario (con quota % ripartizione=30%) dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% della quota spettante dell’importo massimo del lotto e precisamente pari ad euro 54.000,00. Il 3° Aggiudicatario (con quota % ripartizione=20%) dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% della quota spettante dell’importo massimo del lotto e precisamente pari ad euro 36.000,00. L’importo della suddetta garanzia è aumentata, riducibile del 50% in caso di aggiudicazione possesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% sull’importo della garanzia, dovrà essere trasmesso, in allegato alla cauzione con un ribasso d’asta superiore al 10 per centoimporto ridotto, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%)Certificato ISO. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente predetta cauzione sarà svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, un’unica soluzione sei mesi dopo la S.C. Approvvigionamenti rilasceràscadenza delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro ovvero dell’ultimo ordine applicativo, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla la data di emissione scadenza dell’Ordine applicativo sia successiva a quella naturale dell’Accordo Quadro), sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. I soggetti aggiudicatari dell’appalto dovranno comunicare preventivamente a Ferservizi S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del certificato Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsinatura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, normalmenteoltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti dovrà possedere contemporaneamente i depositi cauzionali.seguenti requisiti:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire L'Appaltatore ha costituito e presentato alla Committente una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria per la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal medesimo, da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa o polizza assicurativa) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di importo cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, a ciò autorizzati, pari al 10 per cento dell’importo 5% dell'importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso riferito alla durata di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione 8 anni di cui all’art. 19575) “Importo del contratto – Corrispettivo”, comma 2, operante fino al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Aziendacontratto e redatta secondo lo schema fornito dalla Committente. La Detta garanzia è progressivamente svincolata escutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Appaltatore medesimo. Inoltre, il garante espressamente rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945 e 1957 c.c.. La Committente potrà valersi della cauzione e provvedere allo svincolo totale o parziale a suo favore per il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale, salvo esperimento di ulteriori azioni ove la cauzione risultasse insufficiente. Se, in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contrattocorso di adempimento, la S.C. Approvvigionamenti rilasceràcauzione si trovasse diminuita per l'utilizzo della medesima, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso l'Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a reintegrarla; in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Aziendamancata reintegrazione dovrà essere ricostituita nella primitiva misura con pari somma defalcata dagli importi ancora dovuti all'Appaltatore. Inoltre, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento qualora in corso di tutte le obbligazioni del contratto, l'importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando la percentuale del risarcimento 5% al valore incrementale della prestazione dedotta in contratto. In caso di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché mancata reintegrazione dovrà essere ricostituita nella primitiva misura con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti all’ Appaltatore. Al termine del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione contratto la Committente procederà allo svincolo della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionalicauzione.

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Cauzione. Ai sensi dell’artLa ditta aggiudicataria a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato deve costituire all’atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione Detto deposito potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa) fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di importo pari compagnie assicurative autorizzate; dovranno essere inserite nel testo del documento comprovante il deposito cauzionale le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o l’assicurazione: • in caso di escussione della polizza, si obbligano a pagare a semplice richiesta dell’Unione Valdera, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, senza che possa essere eccepita dal fideiussore alcuna riserva o eccezione anche in caso di opposizione del debitore o di terzi aventi causa o di pendenza di contenzioso, e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1945 del Codice Civile; • rinuncia al 10 beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile e a qualsiasi eccezione nei confronti di detta richiesta di pagamento e ciò anche in deroga all’art. 1945; • rinuncia al termine di cui all’art. 1957 del codice civile; • non potrà opporre all’ente garantito l’eventuale mancato pagamento delle rate di premio o dell’eventuale corrispettivo per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in la garanzia da parte del debitore principale In caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento10%, dei la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento 20%. (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%art. 113 D. Lgs. N. 163/2006). La garanzia Il deposito cauzionale dovrà essere costituito entro 10 giorni dalla data di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio ricevimento della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività comunicazione dell’esito della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione gara e comunque prima della stipulazione del contratto. L’ammontare residuo Tale deposito dovrà restare vincolato fino al termine dello svolgimento del servizio. La cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che l’Unione Valdera dovesse eventualmente spendere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per l’Unione Valdera, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma dovesse risultare insufficiente. Nel caso in cui l’Unione Valdera durante l’esecuzione del contratto dovesse avvalersi di tutto o in parte della garanzia cauzione, l’appaltatore è svincolato obbligato a reintegrarla. In caso di mancata reintegrazione la cauzione potrà essere ricostituita d’ufficio, a spese dell’appaltatore, mediante prelievo dell’importo occorrente dal corrispettivo di appalto, previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma verrà comunque svincolata al termine del contratto, alla data rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di emissione del certificato tutti i presupposti di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine legge per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso procedere in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionalital senso.

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113L’aggiudicataria deve versare, comma 1all’atto della stipulazione del contratto, per la concessione del D. L.vo n. 163/2006bene, l’esecutore del contratto è obbligato la cauzione definitiva nella misura fissa “forfettaria” di € 220.000,00 (pari a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione due annualità di canone a base d’asta) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con assicurativa o polizza rilasciata da un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%)intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio cauzione - in originale - viene consegnata all’Amministrazione Comunale all’atto della preventiva escussione stipulazione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Aziendapresente contratto. La garanzia è progressivamente cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto o ad eventuale risoluzione dello stesso dietro dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale di riconsegna redatto in contradditorio con l’ufficio tecnico. La cauzione definitiva si intende a garanzia: ⇒ dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, comprensivi dei canoni di concessione annui dovuti all’Amministrazione Comunale e della realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere obbligatorie di manutenzione straordinaria e di quegli interventi di miglioria presentati in gara ed autorizzati ; ⇒ dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; ⇒ del rimborso all’A.O. delle somme spese che questi abbia l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente pagato obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. La cauzione s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione Comunale e l’affidatario del servizio. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in piùcui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionalicontratto.

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Samples: Convenzione Per L’ Affidamento in Concessione Del Servizio Di Gestione Del Centro Natatorio Comunale Di Monza Sito in via Murri Con Oneri Di Riqualificazione Impianto a Carico Della Concessionaria

Cauzione. Ai L‘aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell’affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%103 D.Lgs 50/2016). La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell’ATI. Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui al comma precedente deve la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere espressamente: ⮚ la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ . Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di XXXXX ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la rinuncia all’eccezione ditta fino al ricevimento di cui all’artlettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di XXXXX. 1957In particolare, comma 2la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’aggiudicatario, del codice civile; ⮚ la operatività anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro quindici giorni, a semplice il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata da ARPAT. In caso di questa Aziendainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo XXXXX ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del contrattorapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsiverifica di conformità finale. In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione fatta salva la rifusione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso maggior danno in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionaliinsufficiente alla copertura integrale dello stesso.

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113L’aggiudicataria deve versare, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio all’atto della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione stipulazione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contrattonei modi di legge stabiliti, la S.C. Approvvigionamenti rilasceràcauzione definitiva nella misura di € 200.000,00 mediante polizza rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione oppure mediante fideiussione bancaria. La cauzione - in originale - viene consegnata all’Amministrazione Comunale all’atto della stipulazione del presente contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso contratto o ad eventuale risoluzione dello stesso dietro dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto dall’ufficio tecnico. La cauzione definitiva si intende a garanzia: ⇒ dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione,comprensivo dei canoni di concessione annui dovuti all’Amministrazione Comunale; ⇒ dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; ⇒ del rimborso all’A.O. delle somme spese che questi abbia l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente pagato obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. La cauzione s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione Comunale e l’affidatario del servizio. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in piùcui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionalicontratto.

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Samples: Convenzione Per L’ Affidamento in Concessione Del Servizio Di Gestione Del Centro Natatorio Comunale Di Monza Sito in via Murri

Cauzione. Ai A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni di progettazione e costruzione del parcheggio di cui all’art. 2 lettera a), il Concessionario, prima della stipula del presente contratto, ha costituito mediante fideiussione, ai sensi dell’art. 11330 comma 2 della legge 109/94 e s.m.i., comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) cauzione definitiva dell’importo di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari 5.387.400 corrispondente al 10%% del costo dell’investimento stimato. Tale cauzione sarà svincolata progressivamente con le modalità previste dal comma 2 ter dell’art. 30 della legge 109/94 e s.m.i.; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La l’ammontare residuo sarà svincolato a seguito della costituzione della garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamenteseguente; la fideiussione dovrà riportare espressa clausola in tal senso. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’attività di gestione tecnico, economiche e funzionali del complesso di interventi qui previsti, compresi gli oneri di manutenzione, nonché dalla erogazione dei servizi previsti dal presente contratto, il Concessionario è tenuto a costituire al momento del rilascio del certificato di collaudo una garanzia fideiussoria pari al 5% dell’investimento, risultante dal progetto esecutivo approvato. Tale garanzia dovrà essere aggiornata ogni due anni alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT (in seguito: ⮚ la ISTAT) Le garanzie fideiussorie di cui ai precedenti commi dovranno inoltre esplicitamente contenere: • La clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della • La garanzia che le somme siano esigibili entro quindici giorni, giorni a semplice e non documentata richiesta scritta da parte dell’Amministrazione senza possibilità che vengano opposte eccezioni di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni all’adempimento che ha dato luogo all’esecuzione stessa; Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso Concessionario si impegna a ricostituire le garanzie previste ai commi precedenti in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale loro escussione totale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitoreparziale. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna mancata costituzione, così come l’omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione definitivacauzione, costituiscono causa di risoluzione di diritto della concessione per inadempimento del Concessionario, ai sensi dell’art. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.1456 c.c..

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Samples: Convenzione

Cauzione. Ai L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da pari cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto da prestare a scelta dell’offerente sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 113, comma 1, 75 del D. L.vo D.Lgs. n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Aziendadella stazione appaltante. La garanzia è progressivamente deve avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l’aggiudicazione definitiva. La cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione da parte di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contrattooppure di una società di intermediazione finanziaria, la S.C. Approvvigionamenti rilasceràcontenente l’impegno a rilasciare, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, deve presentare la cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, rilasciata da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitoresocietà in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimentoderivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Comune si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei successivi articoli. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, parziale o totalea ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, delle obbligazionidel bilancio e della programmazione economica) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionaliComune.

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Samples: www.comune.serramazzoni.mo.it

Cauzione. Ai A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante XXXX n. XXXX del XXXX emessa da: XXXX per l’importo di € XXXX (XXXX), resa ai sensi dell’art. 113, comma 1, 113 del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentataD.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%)favore dell’Agenzia. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ garanzia) da parte dell’Agenzia beneficiaria, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ quale verrà attestata l’assenza oppure la rinuncia all’eccezione definizione di cui all’art. 1957ogni eventuale eccezione e controversia, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata sorte in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della garanzia è svincolato al termine richiesta dell’Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, alla data essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura ritardi o altre inadempienze da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenzaparte dell’aggiudicatario. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in In caso di contestazioni sulla fornitura inadempimento a tale obbligo, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattodell’appaltatore, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornituradocumento, in confronto all’effettivo credito del fornitoreoriginale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la consegna normativa vigente. L’Agenzia ha diritto di valersi della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria l’applicazione delle penali e/o sulle fatture in attesa per la soddisfazione degli obblighi di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionalicui all'Articolo 8 e all'Articolo 9 del presente contratto.

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Samples: www.arpal.liguria.it

Cauzione. Ai A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Affidataria ha depositato la cauzione costituita mediante XXXXXXXXXXX x. XXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXX per l’importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell’art. 113, comma 1, 113 del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentataD.Lgs. 163/2006 e smi, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta favore del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%)Dipartimento. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (8 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ garanzia) da parte del Dipartimento, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Aziendacontratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidataria. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contrattodell’esecuzione, sino al nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore benestare del contrattoDipartimento, con la S.C. Approvvigionamenti rilasceràsola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, qualora non vi siano motivi ostativida parte dell’Affidataria, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contrattodocumento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del pagamento. L’ammontare residuo della garanzia residuo, pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenzasecondo la normativa vigente. Il termine per l’emissione del certificato Dipartimento ha diritto di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna valersi della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria l’applicazione delle penali e/o sulle fatture in attesa per la soddisfazione degli obblighi di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionalicui agli articoli 4 e 9 del presente contratto.

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Samples: presidenza.governo.it

Cauzione. Ai L‘affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell’affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%103 D.Lgs 50/2016). La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell’ATI. Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui al comma precedente deve la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere espressamente: ⮚ la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ . Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di XXXXX ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la rinuncia all’eccezione ditta fino al ricevimento di cui all’artlettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di XXXXX. 1957In particolare, comma 2la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’aggiudicatario, del codice civile; ⮚ la operatività anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro quindici giorni, a semplice il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata da ARPAT. In caso di questa Aziendainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo XXXXX ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del contrattorapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenzaverifica di conformità finale. Il termine per l’emissione rapporto contrattuale terminerà alla scadenza del certificato periodod id manutenzione. In caso di regolare esecuzione rimane sospeso risoluzione del contratto l’affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionaliinsufficiente alla copertura integrale dello stesso.

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Samples: www.arpat.toscana.it

Cauzione. Ai A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’impresa fornitrice è tenuta a stipulare, ai sensi dell’artdell’art.103 del D.Lgs. 113n.50/2016, comma 1prima della stipula del contratto, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo fideiussoria pari al 10 10% dell’importo di aggiudicazione. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa)per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee di cui all’art.93 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia: • copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente; tale percentuale è aumentata• in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. Si precisa che in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%)RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. La garanzia deve avere validità di cui al comma precedente almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento non formalmente costituito la polizza deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione essere intestata a tutte le imprese raggruppate. Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini indicati dall’art.93 del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’artD.Lgs. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giornin.50/16, a semplice richiesta scritta di questa Aziendaseguito dell’aggiudicazione della gara. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna costituzione della cauzione definitiva. Nell’attesa Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della cauzione definitivasottoscrizione del contratto. La garanzia dovrà prevedere, l’A.O. potrà rivalersia pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per le inadempienze l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi a quanto previsto dal comma la regione Abruzzo dichiara la decadenza dell’affidamento. La polizza fideiussoria sarà svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionaliprevisti.

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113Le cauzioni sono validamente costituite mediante il deposito presso l’istituto bancario di riferimento del Comune, comma 1mediante bonifico bancario, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione fideiussione bancaria o polizza assicurativa) assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%)legge. La garanzia cauzione provvisoria, obbligatoria solo per i procedimenti di cui asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso, e che tutela l’ente per l’eventuale mancata stipulazione da parte dell’aggiudicatario, deve sempre avere un importo non inferiore al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio 2% del valore della preventiva escussione del debitore principalebase d’asta; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Aziendaessa è sempre dovuta salvo quanto previsto da leggi che dispongono inderogabilmente in modo diverso. La garanzia cauzione definitiva è progressivamente svincolata obbligatoria per tutti i contratti, salvo quanto previsto da leggi che dispongono inderogabilmente in misura dell’avanzamento dell’esecuzione modo diverso. La definizione dell’importo, che in ogni caso non può essere inferiore al 5% del valore complessivo del contratto, sino al limite massimo l’incameramento e lo svincolo sono di competenza del 75% dell’importo inizialeResponsabile di Servizio individuato all’art.5. A richiesta dell’esecutore del contrattoLe cauzioni definitive a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di avanzamento dell’esecuzione durata del contratto. L’ammontare residuo A garanzia dell’adempimento della garanzia è svincolato prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non opporre eccezioni di sorta al termine fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di nullità, di annullabilità o di recesso del contratto, alla data . In ogni caso i contraenti non possono opporre eccezioni pretestuose a pena di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenzarisarcimento dei danni. Il termine fideiussore è sempre obbligato in solido con il debitore principale e le parti non possono mai convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale in quanto l’ente deve sempre contestualmente avere titolo per l’emissione agire giudizialmente e senza prescrizioni od impedimenti nei confronti del certificato debitore principale e di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitoretutti i fideiussori. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono essere disposti svincoli parziali, a discrezione del Responsabile di Servizio , per la consegna quota corrispondente a lavori, forniture, servizi già regolarmente eseguiti. La cauzione non è dovuta dalle P.A., dalle società di capitali a prevalente capitale pubblico, dai soggetti che stipulano un contratto di incarico professionale ed in tutti gli ulteriori casi in cui la legge lo consente. Inoltre, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, ed in considerazione dell’importo contrattuale, il Responsabile di Servizio, a sua discrezione, può esonerare il contraente dal versamento della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/quando il contratto segue una trattativa privata o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionaliun affidamento a cottimo fiduciario.

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato L'Appaltatore ha costituito e presentato a costituire SEA una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) per la corretta esecuzione di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentatatutte le obbligazioni nascenti dal medesimo, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 1957106 del D.Lgs. 385/93 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/98, comma 2pari al 10% dell'importo annuale contrattuale, del codice civile; ⮚ operante per tutta la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione durata del contratto. L’ammontare residuo In presenza di certificazione di qualità aziendale opera il meccanismo di riduzione massimo del 50% dell'importo della cauzione. Detta garanzia ha validità fino all'effettiva scadenza del contratto ed è svincolato al termine del contrattoescutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Appaltatore medesimo. Inoltre, alla data il garante espressamente rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945 e1957 c.c. SEA potrà valersi della cauzione e provvedere allo svincolo totale o parziale a suo favore per il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, ivi compreso il pagamento di emissione del certificato quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di regolare norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi di esecuzione della fornitura da effettuarsiprestazione contrattuale, normalmentesalvo esperimento di ulteriori azioni ove la cauzione risultasse insufficiente. Se, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine in corso di adempimento, la cauzione si trovasse diminuita per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso l'utilizzo della medesima, l'Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a reintegrarla; in caso di contestazioni sulla fornitura mancata reintegrazione verrà ricostituita da parte dell’AziendaSEA nella misura originaria con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore. Inoltre, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento qualora in corso di tutte le obbligazioni del contratto, l'importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando la percentuale del risarcimento 10% al valore incrementale della prestazione dedotta in contratto. In caso di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme mancata reintegrazione verrà ricostituita da SEA nella misura originaria con pari somma che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionaliverrà detratta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore.

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

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Cauzione. Ai sensi dell’art. 113A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, comma 1il Fornitore ha costituito la cauzione di € (Euro / ), del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 % (dieci per cento) dell’importo stimato del presente Contratto di cui al precedente art. 12, l’aumento è a mezzo di due punti percentuali per fideiussione a prima domanda – redatta secondo il testo accettato dal Committente – n. emessa il /__/ rilasciata dalla Società – ed acquisita agli atti del Committente all’atto della stipula del presente Contratto. Il Committente ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che il Fornitore, né l’Istituto garante, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi di ogni punto superiore danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, compresi quelli relativi al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La periodo di garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: ⮚ la rinuncia al beneficio art. 10, nonché per recuperare i maggiori costi della preventiva escussione del debitore principale; ⮚ la rinuncia all’eccezione fornitura, fatta eseguire da terzi, nell’ipotesi di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione risoluzione del contratto, sino al limite massimo e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la somma versata. Il Committente potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito la medesima dichiarasse – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi del 75% dell’importo inizialeFornitore, ivi compresa la riscossione di penali. A richiesta dell’esecutore del contratto, Il Fornitore è obbligato a reintegrare la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, cauzione suddetta qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento il Committente se ne sia avvalsa da consegnare all’istituto garante in tutto o in parte comprovante lo stato di avanzamento nel corso dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenzapresente Contratto. Il Fornitore è, altresì, obbligato a sostituire il garante originario nel termine per l’emissione di 60 giorni dalla richiesta del certificato Committente, nell’ipotesi in cui emergano a suo carico variazioni sfavorevoli alle condizioni economico-patrimoniali, con altro soggetto dotato dei requisiti di regolare esecuzione rimane sospeso gradimento richiesti in caso sede di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data presentazione della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitorecauzione. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la svincolata – previa deduzione di eventuali crediti che il Committente affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il Fornitore – trascorsi 24 mesi dall’ultima consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitivadi cui al presente contratto ovvero entro il 31/12/2025, l’A.O. potrà rivalersisecondo quale dei due intervenga prima, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatarioe sempre che, anche sulla cauzione provvisoria e/all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionalicontroversie pendenti.

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