Convenzioni operative Clausole campione

Convenzioni operative. 1. Il CNR e l’Università concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
Convenzioni operative. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca. Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa. La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.
Convenzioni operative. Le modalità operative concernenti l’attuazione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle Convenzioni Operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere;
Convenzioni operative. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione. Le Convezioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
Convenzioni operative. 1. Al fine di meglio disciplinare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti, per ognuno dei Fondi utilizzati, le Parti si impegnano a definire una o più specifiche convenzioni operative, da sottoscriversi anche con la partecipazione del soggetto attuatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
Convenzioni operative. Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi “Progetti”) attraverso la stipula di Convenzioni Operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro. Le Convenzioni Operative regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolta nel Progetto; - i referenti scientifici per ciascuna Parte nel progetto specifico; - le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti; - la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune; - la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso; - la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all’esecuzione del Progetto; - le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro; - la riservatezza da adottare nell’uso delle informazioni confidenziali; - la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall’esecuzione del Progetto. Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione. Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni. Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell’Accordo Quadro. Il Comitato è composto da sei membri: • il Presidente del CNR o suo delegato • il Presidente della Fondazione CMCC o suo delegato • due componenti nominati dal Presidente del CNR e due nominati dal Presidente della Fondazione CMCC. Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Fondazione CMCC, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Part...
Convenzioni operative. Al presente Accordo si darà esecuzione attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, le iniziative di trasferimento collegate e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate. In tutte le iniziative di diffusione dei risultati derivanti dalle attività del presente Accordo dovrà essere menzionata la collaborazione tra le parti del presente Accordo. Le Convenzioni attuative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno all’uopo un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta. Tali accordi attuativi dovranno anche stabilire la legge applicabile, il foro competente o, in alternativa, il ricorso all’arbitrato per il caso in cui sorgano controversie relative all’interpretazione ed esecuzione degli stessi.
Convenzioni operative. 1. Le Parti concordano che per attuare le iniziative di volta in vol- ta individuate nell’ambito delle finalità, anche istituzionali, espresse nelle Premesse e nell’art. 2 che precede, verranno stipulate, tra l’Università e/o le strutture universitarie interessate e Webuild, Con- venzioni Operative/attuative (d’ora in poi dette Convenzioni Opera- tive) nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigen- te.
Convenzioni operative. Per la realizzazione delle iniziative congiunte, le Parti procederanno alla stesura di specifiche convenzioni operative e/o atti esecutivi che descriveranno specificamente:
Convenzioni operative. Il CNR e l’Accademia possono concordare la realizzazione di progetti formativi, divulgativi e/o altre attività di comune interesse culturale, attraverso la stipula di Convenzioni operative di cui all’art. 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, individuando le strutture di ciascun ente coinvolte nel progetto. Ciascuna Accordo dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità per l’attivazione e lo svolgimento di programmi e progetti di interesse comune, definendo inoltre il rispettivo impego di risorse logistiche, strumentali ed umane utili al raggiungimento degli obiettivi. Le responsabilità peculiari e i risultati previsti saranno oggetto delle Convenzioni operative.