Convenzioni operative Clausole campione

Convenzioni operative. 1. Il CNR e l’Università concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. a) Convenzioni per attività di ricerca e costituzione struttura di ricerca b) Convenzioni per tirocinio e formazione ai sensi della legge 196/1997 c) Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell’art 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Il CNR e le Università possono stipulare Convenzioni operative per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell’ente e al personale di ruolo del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo. Le singole Convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari. La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che costituiscono parte integrante delle convenzioni stesse. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi e stabiliscono le modalità di ripartizione dell’impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l’eventuale partecipazione all’elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati nonché gli obblighi in materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute. d) Convenzione per dottorati di ricerca
Convenzioni operative. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca. Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa. La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.
Convenzioni operative. Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse ( da ora innanzi “Progetto”) attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo – Quadro. Le Convenzioni operative regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto; - le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti; - la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune; - la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso; - la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all’esecuzione del Progetto; - le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro; - la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall’esecuzione del Progetto. Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione. Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.
Convenzioni operative. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione. Le Convezioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
Convenzioni operative. 1. Al fine di meglio disciplinare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti, per ognuno dei Fondi utilizzati, le Parti si impegnano a definire una o più specifiche convenzioni operative, da sottoscriversi anche con Infratel e Umbria Digitale entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. 2. Tali convenzioni operative disciplineranno i seguenti ambiti: a) obblighi del Ministero e della Regione; b) le proprietà delle infrastrutture realizzate con i relativi diritti; c) modalità di erogazione dei SAL e sistemi di pagamento in rendicontazione del realizzato e non in anticipazione anche mediante erogazione dei finanziamenti al concessionario per le opere realizzate; d) modalità di rendicontazione delle spese; e) controlli e verifiche; f) gestione e manutenzione delle infrastrutture e dei relativi proventi; g) l’assenza di oneri a carico di Regione per manutenzioni ordinarie o straordinarie che dovranno essere coperte dal concessionario; h) modalità di riconoscimento dei costi fissi di funzionamento e altre spese da riconoscere a Infratel, che saranno ripartiti proporzionalmente tra il Ministero e la Regione a valere rispettivamente sulle risorse di cui all’articolo 5. 3. Il quadro delle infrastrutture da realizzare e l’elenco delle aree comunali oggetto d’intervento saranno dettagliatamente descritte in allegato alle singole convenzioni operative.
Convenzioni operative. Al presente Accordo si darà esecuzione attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, le iniziative di trasferimento collegate e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate. In tutte le iniziative di diffusione dei risultati derivanti dalle attività del presente Accordo dovrà essere menzionata la collaborazione tra le parti del presente Accordo. Le Convenzioni attuative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno all’uopo un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta. Tali accordi attuativi dovranno anche stabilire la legge applicabile, il foro competente o, in alternativa, il ricorso all’arbitrato per il caso in cui sorgano controversie relative all’interpretazione ed esecuzione degli stessi.
Convenzioni operative. Il presente Accordo‐Quadro non costituisce alcun obbligo per le parti relativamente all'affidamento di incarichi a titolo oneroso e non prevede alcun onere e/o rimborso. L’eventuale realizzazione di attività che prevedano contenuto economico, sarà regolamentata da successive e specifiche convenzioni operative o accordi di collaborazione, atti nei quali saranno dettagliatamente articolate le azioni da conseguire, le modalità operative e i relativi rimborsi eventuali. Nello specifico, le Convenzioni Operative e gli Accordi di collaborazione dovranno contenere le descrizioni dettagliate di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico‐scientifiche e delle loro modalità di erogazione.
Convenzioni operative. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo - Quadro saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere;
Convenzioni operative. 1. Le Parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell’ambito delle finalità, anche istituzionali, espresse nelle Premesse e nell’art. 2 che precede, verranno stipulate, tra l’Università e/o le strutture universitarie interessate e le società del Gruppo RINA, Convenzioni Operative nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente. 2. Le Convenzioni Operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, i soggetti giuridici coinvolti, l’oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le Parti, la messa a disposizione di spazi, competenze ed esperienze, gli aspetti di natura tecnica scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, i relativi responsabili, nonché gli eventuali regimi riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, salvo quanto già concordato nella presente Convenzione al successivo Art. 6, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. 3. Ove la collaborazione preveda il contributo del Gruppo RINA in attività quali, a titolo esemplificativo, la formazione e/o la redazione di tesi di laurea o dottorato questa sarà attuata in presenza delle condizioni di legge, mediante l’attivazione di tirocini curriculari e/o extracurriculari della durata massima di 6 mesi. L’attivazione del tirocinio avverrà a seguito di valutazione interna dei Curricula da parte delle società del Gruppo RINA. Nella singola convenzione o progetto formativo di tirocinio sarà definito ogni aspetto di dettaglio (es. sede del tirocinio, rimborso spese per il tirocinante, copertura dei costi assicurativi a carico dell’Università ecc.).
Convenzioni operative. Per la realizzazione delle iniziative congiunte, le Parti procederanno alla stesura di specifiche convenzioni operative e/o atti esecutivi che descriveranno specificamente: a) gli obiettivi da realizzare e le attività da svolgere; b) i termini, le condizioni ed i tempi per lo svolgimento di tali attività; c) le risorse umane messe a disposizione; d) la definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle modalità di erogazione; e) il regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.