PRINCIPI E CRITERI GENERALI Clausole campione

PRINCIPI E CRITERI GENERALI. 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. 2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto. 4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono: a) un livello nazionale finalizzato: 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; 2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali; 3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro: 1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; 3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione. 5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle reg...
PRINCIPI E CRITERI GENERALI. Recependo i principi fondanti la normativa di riferimento, il sistema di remunerazione e incentivazione di Banca Intermobiliare prevede: • l’identificazione del “personale più rilevante” di Banca Intermobiliare, come richiesto dalla normativa italiana ed europea in applicazione dei criteri tecnici stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza e dall’EBA, l’Autorità Bancaria Europea, con costante monitoraggio della struttura organizzativa al fine di individuare anche in corso d’anno eventuali nuovi risk takers che potrebbero potenzialmente influenzare l’esposizione al rischio oltre i limiti definiti dalla Banca; • la definizione di interventi sulla retribuzione fissa e sui sistemi variabili in un’ottica di bilanciamento tra il contenimento dei costi, richiesto da un contesto sempre più sfidante, e la necessità di motivazione e retention del personale esistente e di reclutamento sul mercato delle migliori professionalità; • la strutturazione di un sistema incentivante che consenta di ponderare la remunerazione variabile rispetto al profilo di rischio assunto dal singolo beneficiario e dalla Banca, attraverso l’implementazione di obiettivi che tengano conto dei rischi effettivamente assunti e delle risorse patrimoniali e di liquidità necessarie alla corretta gestione del business. In particolare, il sistema incentivante dei singoli beneficiari prevede la combinazione di indicatori che tengono conto dei rischi e i risultati della Banca nel suo complesso, di quelli delle singole unità di business e di quelli individuali; • l’enfatizzazione (i) del rispetto della correttezza nelle relazioni con la clientela, (ii) del contenimento dei rischi reputazionali e (iii) della conformità delle condotte alle disposizioni di legge, regolamentari e di autodisciplina; • la previsione per i responsabili delle funzioni aziendali di controllo di un sistema incentivante correlato all’adeguatezza qualitativa delle proprie strutture, con obiettivi esclusivamente di funzione e con un tetto alla remunerazione variabile non superiore al 33% della remunerazione fissa, come richiesto dalla normativa corrente.
PRINCIPI E CRITERI GENERALI. L 'orario di lavoro dei medici «a tempo pieno» risponde, oltrechè alla necessità assistenziale del servizio, ad esigenze didattiche e di ricerca. - Nell'ambito dell'orario di servizio si svolgono di regola, tutte le attività di approfondimento conoscitivo della casistica clinica, delle tecniche diagnostiche e degli interventi terapeutici che favoriscono il miglioramento delle prestazioni mediche. - È dedicata una adeguata parte dell'orario di lavoro allo svolgimento di incontri interdisciplinari, di discussioni clinicopatologiche, di revisioni e commenti della letteratura medica, di elaborazione di programmi didattici e di ricerca, di uso di apparecchiature ecc. Le attività volte alla qualificazione del rapporto di lavoro a «tempo pieno» dei medici ospedalieri vanno previste nel quadro di una programmazione regionale e di specifici programmi definiti a livello locale. Il programma regionale delle iniziative per la qualificazione del «tempo pieno», dei medici ospedalieri, da realizzare sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, costituisce parte integrante dei piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale (e, in mancanza di detti piani, ne costituisce stralcio). Esso definisce: - i criteri generali e di massima per una reale qualificazione del «tempo pieno»; - l'entità delle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinate al finanziamento delle attività e delle iniziative di cui trattasi; - le eventuali modalità di esame, approvazione e finanziamento di progetti di ricerca presentati da medici ospedalieri (singoli o in equipe) a «tempo pieno». Nell'ambito del programma delle attività di aggiornamento elaborato all'inizio di ogni anno dalle amministrazioni ospedaliere d'intesa con le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, di cui al punto 2.3, deve essere previsto anche il programma delle attività ed iniziative di qualificazione del «tempo pieno» dei medici ospedalieri. In particolare le iniziative di qualificazione del «tempo pieno» potranno articolarsi nel:
PRINCIPI E CRITERI GENERALI. 1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia. 2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore, coadiuvato dal personale. Essa si attiene e si uniforma al principio enunciato all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. 3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo i criteri di economicità.
PRINCIPI E CRITERI GENERALI. 41 ART. 62 IMPORTO E DECORRENZA INDENNITA’ 42 ART. 63 INDENNITA’ PER SUPPORTO TEMPORANEO 42 ART. 64 POSIZIONAMENTI RETRIBUTIVI DIFFERENZIATI (B, R, S, E) 43 ART. 65 MODALITA’ APPLICATIVE 44
PRINCIPI E CRITERI GENERALI. Le parti hanno convenuto sull’opportunità di una rivisitazione della materia alla luce delle recenti riorganizzazioni e più in generale per renderla maggiormente coerente con le nuove modalità di lavoro ( attività, processi e strumenti). Hanno inoltre condiviso che la discussione debba avere a riferimento da una parte quanto previsto dal CCNL (profili e declaratorie) e dall’altra le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore ovvero le attività concretamente svolte. Le eventuali indennità che l’impianto potrebbe prevedere saranno previste nell’ottica di una compensazione della presenza presso quei reparti in cui si riscontra per il lavoratore una particolare onerosità. Pertanto con l’introduzione di tali indennità le parti non intendono mettere in discussione la scala classificatoria del CCNL ma confermare il principio dell’equivalenza delle mansioni nell’ambito dello stesso livello di inquadramento nonché favorire la mobilità interna La Cooperativa ha dettagliatamente illustrato alle parti che le innovazioni introdotte nel campo dei reparti assistiti possono consentire ai lavoratori addetti alla vendita al pubblico una attività di rapporto diretto con il cliente, svolgendo attività generiche attinenti al reparto stesso ma senza che le stesse implichino attività di semplice coordinamento o cognizioni specifiche professionalmente qualificate. Nella logica sopra riportata, le parti hanno convenuto per coloro che lavorano presso i banchi con servizio assistito al pubblico la possibilità della compresenza nello stesso reparto di addetti inquadrati al livello 4° par 155 (di seguito denominato 4S) ed altri al livello 4° par 144 (di seguito denominato 4) rivedendo il trattamento economico da riconoscere alle persone inquadrate al 4° livello e la sua decorrenza. S’intende per “addetti alle vendite con servizio assistito al pubblico” chi espleta le proprie mansioni presso i banchi di seguito indicati dove l’attività viene svolta in rapporto diretto con il cliente, svolgendo attività generiche che non implicano qualificate conoscenze professionali e attività di coordinamento anche semplice. Reparti ed attività con inquadramento al livello 4S (4 liv. par 155) • coordinatore amministrazione SMK, riconosciuto in tutti i SMK, con esclusione dei p.v. rientranti nel mod C. • addetti servizi IPMK: cassa centrale (compreso addetto contatore unico), prestito sociale, punto d’ascolto post vendita, • addetti manutenzione; • addetti alla produzione pane e pasticceria ed alla ...

Related to PRINCIPI E CRITERI GENERALI

  • Principi generali 1. La disciplina del presente Disciplinare è ispirata a principi di semplificazione, competizione, open access, non discriminazione, efficacia e neutralità tecnologica allo scopo di valorizzare e garantire il trasparente ed efficace uso e condivisione delle risorse della RPR da parte dei Concessionari, ai fini dello sviluppo di un contesto competitivo e concorrenziale di settore ed assicurando la connettività diffusa e il superamento del digital divide nel Territorio. La messa a disposizione delle risorse della RPR è autorizzata nelle forme qui espresse nel rispetto dei principi amministrativi e concorrenziali ed a condizioni eque, obiettive, trasparenti e non discriminatorie tra Operatori. Laddove possibile, per il raggiungimento delle finalità contemplate dal Disciplinare, sono da preferirsi forme di condivisione ed uso promiscuo della RPR e delle relative risorse periferiche tra Operatori, scongiurando inutili duplicazioni d’investimenti in opere infrastrutturali laddove incidenti sul decoro o libera fruibilità del territorio, nel quadro di una maggiore condivisione, razionalità e più capillare e diffusa digitalizzazione ed offerta dei servizi della società dell’informazione a vantaggio degli amministrati e della connettività diffusa. 2. Gli Operatori Concessionari di Diritti d’Uso sulle risorse della RPR hanno l’obbligo di tenere indenne il Concedente da ogni onere derivante dalle opere e dagli interventi di sistemazione delle infrastrutture ed aree pubbliche coinvolte dagli interventi di posa di Fibra Ottica e predisposizione dei relativi apparati attivi necessari a garantire l’accesso e l’uso delle infrastrutture della RPR, oltre che di installazione e manutenzione dei suddetti. I Canoni indicati nel Listino ed in genere gli Importi richiesti sono finalizzati a contribuire in via continuativa e sostenibile alla manutenzione, sviluppo e valorizzazione della RPR ed a garantirne la copertura e diffusione in favore della popolazione regionale. 3. I diritti concessi agli Operatori Concessionari a norma del presente Disciplinare sono in ogni caso temporanei; gli Operatori devono sottostare agli obblighi economici previsti nel Listino, orientati al costo secondo i principi regolamentari applicabili e in linea con il Parere richiesto dalla Regione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 4. È fatto obbligo agli Operatori Concessionari che fruiscono delle risorse della RPR di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice. Gli Operatori Concessionari sono tenuti a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica ed a garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, nonché a garantire la convergenza, l’interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti. L’uso della Rete è garantito in regime di neutralità tecnologica, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 5. I prezzi indicati nel Listino sono individuati ed aggiornati nel rispetto della piena replicabilità dei costi da parte degli Operatori interconnessi e sono in ogni caso tenute in considerazione, ove applicabili, le tariffe applicate sul mercato in contesti pubblici e privati analoghi, anche a livello europeo. Il Disciplinare ed il Xxxxxxx si ispirano ai principi di trasparenza, equità, non discriminazione e proporzionalità, obiettività, pertinenza ed efficienza dell’investimento, nel quadro del generale interesse dello sviluppo della concorrenza di settore e dei servizi della società dell’informazione sul territorio. 6. Ferme restando le prescrizioni del Codice e delle disposizioni regolamentari applicabili, è fatto divieto all’Operatore Concessionario di Risorse ai sensi del presente Disciplinare, di cedere ad Operatori terzi qualsivoglia diritto su dette risorse e/o di fornire forme di garanzie sulle medesime.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Esclusioni generali L’Assicurazione non è operante nei casi di: a) eventi derivanti dalla pratica di sport aerei e motonautici; b) eventi derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell’Assicurato; c) eventi derivanti da situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive; d) cure dovute per malattie mentali, disturbi psichici in genere e nervosi; e) aborto volontario; f) eventi conseguenti ad abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni assunti volontariamente; g) eventi derivanti da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti e allucinogeni; h) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti vandalici, terremoti, influenze atmosferiche e fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità; i) conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; j) cure o eliminazione di difetti fisici o di malformazioni congenite, applicazioni di apparecchi protesici, cure infermieristiche, termali e dimagranti; k) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio avvenuto a seguito di incidente stradale verificatosi nel corso della garanzia; l) le cure dentarie e paradontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del contratto e, in ogni caso, le protesi dentarie; m) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l’intervento; n) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); o) il suicidio o il tentato suicidio.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

  • Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; c) l’esecuzione, presso Laboratori di Istituti Universitari o di Pubbliche Amministrazioni o di Istituti specificatamente abilitati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori. d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. e) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolar esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, e previo parere vincolante del Coordinatore per l’esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;