Premesse generali. Le parti convengono sull’esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere le attività criminali rivolte nei confronti dei luoghi di lavoro e dei mezzi e dei lavoratori addetti al trasporto di valori. A tale riguardo le parti convengono sull’opportunità di invitare le Aziende all’adozione di forme consorziate di sicurezza. L'efficacia delle misure di prevenzione e di repressione si accresce qualora le stesse, assunte con criteri di coerenza da parte dell'intero settore, siano poi realizzate - ai vari livelli contrattuali - con strumenti, metodi e comportamenti consoni alle specifiche situazioni ed esigenze proprie di ciascuna realtà aziendale e territoriale. La FTBCC cura la raccolta dei dati in materia, da esaminare in occasione delle riunioni periodiche previste dall’art. 3 del presente CSLL.
Premesse generali. Le caratteristiche tecnico-funzionali riportate nel presente Capitolato Speciale devono intendersi come indicative dei prodotti richiesti, potendo l’operatore economico concorrente proporre prodotti migliorativi, evidenziando le funzionalità e/o le caratteristiche ritenute tali, confrontate con quanto richiesto nel Capitolato medesimo. Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale individuano il livello minimo relativamente ai requisiti tecnici delle forniture e delle eventuali opere da adeguare/realizzare. I concorrenti, nel formulare la propria offerta, potranno presentare soluzioni diverse da quelle indicate nel Capitolato Speciale, purché le stesse non comportino una riduzione nella qualità e nelle prestazioni rispetto ai requisiti indicati. Le migliorie, per essere oggetto di valutazione, dovranno essere supportate da idonea documentazione tecnica. Tutti i prodotti offerti dovranno essere aggiornati, qualora applicabile, all’ultima generazione disponibile all’atto di presentazione dell’offerta, secondo le più recenti soluzioni tecnologiche e soddisfare i requisiti previsti per la specifica attività, nonché essere rispondenti a tutte le prescrizioni di legge e/o discendenti dalle normative in vigore, anche se non esplicitamente richiamate negli atti di gara. Si precisa ulteriormente che, nell’eventualità in cui la descrizione dei prodotti richiesti si riferisca, casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da un solo operatore economico, con la conseguenza di favorire o eliminare potenziali concorrenti, si deve intendere sempre inserita la clausola “o equivalente”. Sono compresi nell’importo a base d’asta tutti gli oneri accessori (imballi, trasporto, facchinaggio, installazione, pulizie post fornitura, smaltimento imballi e rifiuti, etc.) nessuno escluso, gli oneri assicurativi, gli eventuali costi di progettazione, gli eventuali oneri di cantiere, gli oneri di smaltimento materiali, gli oneri di discarica e quanto altro previsto, anche in dipendenza di specifiche disposizioni di legge, per la fornitura e posa in opera, con la formula del “chiavi in mano”, delle attrezzature corrispondenti.
Premesse generali. Nella nostra tradizione dottrinale la garanzia per vizi redibitori è sempre stata una figura giuridica di incerta collocazione, sembrando destinata a fluttuare tra teoria generale del contratto e disciplina speciale (della vendita)1. Leggendo, infatti, la produzione scientifica che si è occupata dell‟argomento si ha come l‟impressione che la garanzia soffra, per dir così, di una “crisi di identità”, essendo definita ricorrendo ad istituti
1 L‟oscillazione tra rimedi generali e rimedi speciali connota anche la casistica giurisprudenziale, ove tende a predominare il ricorso ai principi generali validi per l‟inadempimento contrattuale o per i vizi del consenso, nella risoluzione di fattispecie di per sé collocabili nell‟ambito della garanzia per vizi e ciò al fine di divincolarsi dai ristretti termini di prescrizione e decadenza previsti per i rimedi edilizi. Si registra una “fuga” dalla garanzia, la quale legittima, anche, e soprattutto, sul piano pratico, lo studio dei rapporti tra teoria generale del contratto e disciplina speciale della vendita. Sempre nell‟ottica della estensione temporale della tutela del compratore, ma rimanendo all‟interno della disciplina speciale, va segnalato un recente intervento della Suprema Corte (Cass., sez. un., 21 giugno 2005, n. 13294, in Corr. giur., 2005, 1688), ove si afferma che l‟impegno assunto dal venditore di eliminare i vizi che rendono la cosa compravenduta inidonea all‟uso cui è destinata «non costituisce una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell‟originaria obbligazione di garanzia, prevista dall‟articolo 1490 del codice civile, ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all‟articolo 1495 del codice civile ai fini dell‟esercizio delle azioni previste in suo favore dall‟articolo 1492 del codice civile, costituendo tale impegno un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione». Xxxxxx è allora l‟intenzione giurisprudenziale di utilizzare il meccanismo ricognitivo al fine di liberare l‟acquirente dai limiti intrinseci all‟impianto di tutela delineato agli artt. 1490 ss. c.c., e ciò in un‟ottica di dilatazione dei confini della garanzia stessa. Si vedano sul punto le osservazioni di E. XXXXXXXXX, Garanzia per vizi ed impegno del venditore alla riparazione del bene: note critiche a margine di Xxxx. Sez. un. n. 13294/2005, in Riv. dir. civ., 2006, II, 469 ss., spec. 485 ss. e 501 ss. generali “altro” da sé, piuttosto che essere qualificata in r...
Premesse generali. Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e contestuali offerte per il confronto competitivo di affidamento della fornitura di Servizi di elaborazione, document composition, stampa, imbustamento e consegna di Pin Mailer di Postepay, unico lotto. Le attività oggetto del presente confronto competitivo non risultano soggette alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.. I richiami legislativi contenuti nel presente avviso e nei documenti disponibili sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, inerenti al presente confronto competitivo, sono da intendersi riferiti alle sole norme legislative e/o regolamentari di volta in volta espressamente richiamate.
Premesse generali. -L'articolo 23, l. n. 134/2001 ha abrogato, a partire dal 1° luglio 2002, la disciplina generale del gratuito patrocinio contenuta nel r.d. n. 3282/1923, relativa al processo civile, nonché, attraverso rinvii alla stessa contenuti in norme di settore, relativa al processo tributario, oltre che contabile e amministrativo. - L'abrogazione è coordinata temporalmente con l'entrata in vigore della nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato (prevista dalla l. n. 134/2001 attraverso la tecnica della novella alla l. n. 217/1990, relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale), che ha sostituito la precedente del gratuito patrocinio contenuta nel r.d. del 1923. -Il legislatore della riforma ha innovato la disciplina generale di base riferendola espressamente al processo civile e amministrativo; poiché nel prevedere la nuova disciplina generale ha espressamente abrogato la precedente disciplina generale, si deve ritenere che la nuova disciplina è riferibile anche al processo tributario, oltre che contabile, la cui disciplina di settore si ancorava a quella generale con la tecnica del rinvio mobile. -La vecchia e la nuova disciplina differiscono radicalmente: in sintesi, si passa dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato, modellato su quello previsto dalla l. n. 217/1990 per il processo penale. -In particolare e in estrema sintesi: Non si può interpretare il rinvio operato dall'articolo 13, d.lgs. n. 546/1992 al r.d. del 1923, come rinvio fisso perché tale ipotesi contrasta con la lettera della legge che prevede il rinvio, la quale richiama le successive modificazioni ed integrazioni, nonché con la volontà, seppure implicita, del legislatore del 2001, di innovare sostanzialmente l'intera materia. Tuttavia, il legislatore della riforma non ha tenuto conto - per mero difetto di coordinamento - delle peculiarità relative al processo tributario, quali emergono dall'articolo 13, d.lgs. n. 546/1992. In particolare non ha considerato che l'assistenza tecnica è affidata, oltre che agli avvocati, ad altre categorie professionali, quali risultano dall'art. 12 dello stesso d.lgs., con la conseguenza che la commissione per la concessione del beneficio è composta anche da rappresentanti di queste ultime categorie. Il difetto di coordinamento può essere superato recuperando e inserendo nel T.U. le particolarità esistenti nella legislazione speciale, coordinandole con la nuova legislazione generale. Gli articoli del presente capo hanno l'obi...
Premesse generali. A) EFFICIENZA, COMPETITIVITÀ, PROCESSI DI STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE
Premesse generali. Il Capitolato Speciale di Appalto disciplina il modo di appalto per l’ affidamento del servizio di gestione delle fonti energetiche, della riqualificazione degli impianti e delle strutture, nonché della gestione delle manutenzioni una volta appaltato il servizio, determinando le regole per il suo svolgimento. La finalità del servizio è l’ approvvigionamento delle fonti di energia (gas metano, energia elettrica, acqua), il loro utilizzo garantendo il risparmio energetico e riducendo le emissioni di anidride carbonica in atmosfera; garantendo di mantenere le condizioni di confort ambientale interno degli edifici nel rispetto della sicurezza e della salvaguardia dell’ ambiente. Il servizio, unitamente alla fornitura delle fonti di energia, comprende anche il mantenimento in piena efficienza degli impianti e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti anche nelle reti terminali di utilizzo da parte degli utenti. Per raggiungere tale finalità la ASP Valsasino chiede all’ Appaltatore di investire quelle risorse finanziarie necessarie per realizzare quei miglioramenti di riqualificazione impiantistica per la produzione di caldo / freddo per il confort interno degli edifici; all’ adeguamento degli impianti di riscaldamento / raffrescamento, idrico ed elettrico; senza, peraltro,escludere anche quegli interventi edilizi atti alla coibentazione ed ammodernamento delle superfici di chiusura degli edifici. L’ opzione finanziaria che ASP Xxxxxxxxx propone è il finanziamento tramite terzi (FTT) in cui l’ Appaltatore sostiene in proprio gli investimenti recuperando le spese e prevedendo il possibile utile nel risparmio energetico, a parità di servizi resi, protratto per un adeguato numero di anni. E’ richiesto agli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto di presentare proposte precise, dettagliate, articolate e comprese in un piano organico, avendo sempre ben presenti i predetti obiettivi della stazione appaltante e tutte le norme vigenti che regolamentano i settori interessati, dalla fase della progettazione, a quella dell’esecuzione dei lavori, della prestazione dei servizi, della gestione manutentiva degli impianti, dello sfruttamento razionale delle risorse, comprese le fonti energetiche alternative, della tutela ambientale con la diminuzione delle emissioni nocive in atmosfera, del conseguimento dei risultati prefissati, del collaudo degli impianti delle opere realizzate nel contesto dell’appalto stesso, della messa in esercizio...
Premesse generali. Il presente Capitolato disciplina l'Appalto di durata novennale del “SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ENERGIA TERMICA E CONDIZIONAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI RELATIVI AI DISTRETTI DI IVREA E DI CUORGNE'” concernente gli interventi di riqualificazione necessari a garantire le condizioni di comfort nei Presidi Ospedalieri di Ivrea, di Cuorgnè e nei distretti di seguito elencati, nel rispetto delle vigenti normative, comprese le leggi in materia di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo alla fornitura del servizio di gestione, conformemente alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 - e successive modificazioni, al Decreto Legislativo n°192 del 19 agosto 2005, al Decreto Legislativo n°311 del 29 dicembre 2006, alla Legge Regione Piemonte del 28 maggio 2007, n. 13 e s.m.i., al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, al Decreto Lgs 29 marzo 2010, n.56 e al D.P.R. 16 aprile 2013, n.74. Attraverso lo strumento dell’appalto la Stazione Appaltante si prefigge di raggiungere l’obiettivo di conseguire dei risparmi energetici e conseguentemente diminuire le emissioni nocive in atmosfera. Su tali basi, la Stazione Appaltante ritiene di ottenere tramite lo stesso Appaltatore quelle risorse finanziare necessarie per realizzare gli interventi di riqualificazione di cui ai progetti preliminari posti a base di gara oltre al miglioramento complessivo dell’efficienza energetica degli stessi. Con ciò la Stazione Appaltante pensa sostanzialmente alle necessarie riqualificazioni impiantistiche, in primo luogo relative al comparto della generazione, ovvero alle centrali termiche e ai gruppi frigoriferi, secondo modalità coordinate e comunque finalizzate anch’esse alla diminuzione dei consumi energetici e dei costi gestionali, nonché al recupero di efficienza nei comparti della distribuzione dei fluidi-vettori, della regolazione e della manutenzione degli impianti termici e di condizionamento. Il “SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ENERGIA TERMICA E CONDIZIONAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI RELATIVI AI DISTRETTI DI IVREA E DI CUORGNE'” avrà una durata di nove anni e questo essenzialmente in ragione dei tempi necessari ad ammortizzare gli investimenti che i concorrenti proporranno con la presentazione dei progetti preliminari. Con l’affidamento del predetto Servizio, la Stazione Appaltante intende avvalersi del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), in cui l’Appaltatore sostiene in proprio gli investimenti (pro...
Premesse generali. Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e contestuale offerta per l’avvio di un confronto competitivo per l’Istituzione di un Accordo Quadro per l’affidamento servizio di ristorazione, gestione mensa e bar per il personale di Poste Italiane S.p.A. Ai sensi dell’art. 14 co.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le attività oggetto del presente confronto competitivo non sono da ritenere funzionali ad alcuna delle attività di cui all’art. 120 del citato Decreto Legislativo (in tal senso cfr anche Cass. SS.UU., ordinanza n. 4899/2018 del 1 marzo 2018), né destinate a consentirne l’ esecuzione, le stesse pertanto, non risultano soggette alla disciplina di cui al citato Decreto Legislativo. Gli eventuali richiami legislativi al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. contenuti nel presente avviso e nei documenti disponibili sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, inerenti il presente confronto competitivo, sono da intendersi riferiti alle sole norme legislative e/o regolamentari di volta in volta espressamente richiamate.
Premesse generali. In osservanza del Contratto di Servizio per la gestione del sistema informativo comunale approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 354 del 29.12.2017 e stipulato nella medesima data fra il Comune di Venezia e Venis S.p.a., il presente documento rappresenta il Disciplinare tecnico fra le parti di cui agli art. 2 e 9 del contratto stesso riferito alle prestazioni erogate da Venis per i Sistemi applicativi. In conformità a quanto stabilito dall’art. 9 del Contratto, il Disciplinare tecnico è definito e concordato direttamente tra gli organi tecnici e amministrativi del Comune e da Venis e precisamente: