DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). Nel caso in cui la valutazione del rischio della ditta aggiudicataria preveda l’utilizzo di D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). Nel caso in cui la valutazione del rischio del fornitore preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). Tutti lavoratori saranno dotati di tutti i DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dal Titolo III del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento. L’Impresa appaltatrice dovrà tenere presso i propri uffici almeno 3 (tre) elmetti da fornire ai visitatori del cantiere; tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell’impresa. Si ricorda che i visitatori che accedono ad aree di lavoro pericolose dovranno utilizzare i DPI necessari ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere. Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare per le varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). A. Vista l’attuale situazione di emergenza, che può determinare limitate disponibilità in commercio dei DPI, l’Azienda provvederà all’adozione di misure suppletive d’igiene e di dispositivi di protezione individuali alternativi a quelli indicati nelle specifiche previsioni. È fondamentale che:
a. le mascherine siano utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni d'uso e dal RSPP aziendale;
b. in caso di documentata difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere temporaneamente utilizzate mascherine di diversa tipologia con previo adeguamento dei parametri di sicurezza (distanze minime; condizioni e tempi di utilizzo ecc.);
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (per mezzo litro di disinfettante: 416 ml Xxxxx etilico; 21 ml Acqua ossigenata 3%; 7 ml Glicerina Vegetale/Glicerolo; 55 ml Acqua distillata).
B. Qualora le attività impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di metri due e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso permanente delle mascherine, e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc.) conformi alle disposizioni degli aggiornamenti Covid-19 ed al Protocollo Aziendale di Sicurezza Anti-contagio.
C. Ogniqualvolta siano presenti nella specifica area di lavoro gli obblighi di sorveglianza sanitaria, il RSPP, di concerto con il Medico Competente e con il contributo del RLS o dell'RLST, formulerà un Protocollo Aziendale di adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e delle previsioni di tutela (DPI, rotazioni del personale, tempi massimi di esposizione e tipo e frequenza dei controlli preventivi periodici ecc.).
D. Salvo che nella mensa aziendale, tutti i Lavoratori che condividono spazi comuni, dovranno utilizzare una mascherina chirurgica come previsto dal D.L. n° 9, art. 34 (in Allegato 5), in combinato con il D.L. n° 18 c. 1 art. 16 (in Allegato 6).
E. Nella mensa aziendale, i Lavoratori dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, con il contestuale obbligo di utilizzo della mascherina. Per mangiare, a questa condizione e per il periodo strettamente necessario all'assunzione di cibo, potranno togliersi la mascherina.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). I lavoratori disporranno di mezzi di protezione personali necessari ed appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni da effettuare. Tali mezzi saranno contrassegnati con il nome dell’assegnatario e certificati, come per legge, a marchio CE. I DPI che dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori, in relazione alle specifiche mansioni, sono i seguenti: • TUTA DI LAVORO • CUFFIA ANTIRUMORE • SCARPE ANTINFORTUNISTICHE • CINTURE DI SICUREZZA • ELMETTI DI PROTEZIONE DEL CAPO • GUANTI ANTIUSURA ED ANTISCIVOLO • MASCHERINE ANTIPOLVERE • GUANTI E GREMBIULI IN CUOIO PER SALDATORI • SCHERMI DI PROTEZIONE PER SALDATORE • STIVALI IN GOMMA • GUANTI DIELETTRICI • GUANTI RESISTENTI AGLI ACIDI, OLII, GRASSI E SOLVENTI
A.12.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA TESTA PER LA PROTEZIONE DELLA TESTA VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI: I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
A.12.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I PIEDI E PER LE GAMBE PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI: I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
A.12.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE MANI E LE BRACCIA PER LA PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI: I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
A.12.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI: I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
A.12.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER GLI OCCHI E IL VISO PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI: I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE: A.12.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’UDITO PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI: I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). 1. L’Appaltatore deve fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ritenuti necessari sulla base (i) della valutazione dei rischi di cui al documento previsto dagli artt. 3, comma 9, e 18, lett. d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e (ii) della comunicazione sui rischi specifici effettuata dal Committente.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). L'appaltatore deve mettere a disposizione dei propri dipendenti DPI appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni e alle indicazioni fornite dal Committente per i rischi presenti nell'area di lavoro.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). Le Parti agiranno con sollecitudine per provvedere all’approvvigionamento di DPI attraverso i propri rispettivi canali e promuoveranno, presso i rispettivi Governi, azioni volte all'apertura di corridoi diplomatici per facilitare ulteriori approvvigionamenti dall’estero. Il Ministero della Salute si adopererà al fine di favorire, limitatamente all'emergenza COVID-19, la consegna di materiali, dispositivi medici e altri presidi sanitari alla Segreteria di Stato da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del consiglio della Repubblica italiana. La Segreteria di Stato-SSS si adopererà affinché il Ministero della Salute possa beneficiare delle opportunità rese disponibili attraverso i canali di fornitura aperti dalla Repubblica di San Marino.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti dalle attività effettuate in cantiere e durante l’uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono legati a: • le aree di lavoro e transito del cantiere; • l’ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, ecc); • le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati; • l’utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere; • l’utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere; • lo svolgimento delle attività lavorative; • le lavorazioni effettuate in quota; • l’errata manutenzione delle macchine e dei mezzi; • la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari; • l’uso di sostanze tossiche e nocive; • l’elettrocuzione ed abrasioni varie. Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sarà verificata l’adeguatezza alla fasi lavorative cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei. I DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzeranno. Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessità e le procedure per il corretto uso dei DPI. Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come obbligatorio. Sarà assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI. Dovrà essere esposta adeguata cartellonistica per evidenziare l’obbligo di utilizzo dei DPI previsti nelle diverse fasi lavorative.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). 1. Il Fornitore deve fornire al proprio personale dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al documento all'art. 3 comma 9 e art. 18 comma d) del D.lgs. n. 81/2008, integrati da quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici al Committente.