Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Chirurgiche Monouso
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente AccordoContratto, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori L’Appaltatore si impegnano impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente AccordoContratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto. Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordodel Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo il Contratto si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
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Samples: Contratto Normativo Per L’affidamento Dei Servizi Di Riscossione Tributi
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono Il Concessionario prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente AccordoContratto, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono il Concessionario garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori Il Concessionario si impegnano impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente AccordoContratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore Concessionario ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni Contratto. L’Agenzia si riservanoriserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordodel Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo il Contratto si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove il Concessionario non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
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Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono 18.1 La Società prende atto che l’affidamento delle attivitàdell’attività, oggetto del presente Accordocontratto, è subordinato subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono la Società garantisce che nei propri confronti del rappresentante legale e nei confronti comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori .
18.2 La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéall’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento)%; c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservanopresente
18.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, inoltreindi, il diritto conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di verificare la permanenzaPrevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per tutta la durata il triennio successivo alla cessazione del Contrattorapporto presso l’Amministrazione.
18.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, dei requisiti previsti dalle indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di comportamento del personale dell’Agenzia (art. 1, par. 3) e in conformità alle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti in materia di prevenzione della corruzione di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente al paragrafo precedente - che, nel caso fossero emanati per i provvedimenti titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordoparentela, esso si intenderà immediatamente risoltodi affinità o comunque di frequentazione abituale, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere con i responsabili e i dipendenti dell’Agenzia, ivi comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolosecondo grado.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Della Fornitura Di Carta Per Stampe E Copie
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono 19.1 La Società prende atto che l’affidamento delle attivitàdell’attività, oggetto del presente Accordocontratto, è subordinato subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori n.
19.2 La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéall’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i dei sopra citati soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservanocontratto.
19.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, inoltreindi, il diritto conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012-Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di verificare la permanenzaPrevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per tutta la durata il triennio successivo alla cessazione del Contrattorapporto presso l’Amministrazione.
19.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente indi, conferma - in osservanza a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.quanto stabilito dal Xxxxxx
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Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono La Società prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto la validità e l’efficacia del presente Accordo, contratto è subordinato subordinata all’integrale e ed assoluto rispetto della vigente normativa legislazione antimafia, inclusi la incluse le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010n. 136/2010 e s.m.i., n. 136 e il D.lgsd.lgs. del 6 settembre 20116.9.2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono .. La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgsd.lgs. n. 159/2011, 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs85, d.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel presente contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percentoper cento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni contratto. L’Agenzia si riservanoriserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contrattocontratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordodel contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo il contratto si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
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Samples: Contratto Per L’acquisizione Dei Servizi Di Manutenzione Ordinaria, Programmata E Non Programmata
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono La Società prende atto che l’affidamento delle attività, la fornitura dei servizi oggetto del presente Accordo, è subordinato contratto e’ subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti del rappresentante Legale e dei componenti dell’organo di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, amministrazione della Società non sono dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quale misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono ne’ dovranno essere, altresì pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, disposizioni ovvero condanne che comportino l’incapacità pronunciate condanne. La Società si assume espressamente l’obbligo di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéalla Regione, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenticontratto:------------- a)l’eventuale istruzione di procedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel presente atto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo Rappresentante Legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione; b) ogni b)ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); cduepercento) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla rispetto a quella comunicata prima della stipula del presente Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare dell’atto con la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti dichiarazione resa ai fini di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente cheall’art.1 del decreto del presidente del consiglio 11 maggio 1991, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.n. 187;-----------------------------------------------
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Samples: Service Agreement
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori L’Appaltatore si impegnano impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni Accordo. L’Agenzia si riservanoriserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contrattodell’Accordo, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
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Disposizioni antimafia. I Fornitori Gli Appaltatori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori gli Appaltatori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori Gli Appaltatori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedentiAccordo. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore dell’Appaltatore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
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Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono 18.1 La Società prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto la validità e l’efficacia del presente Accordo, contratto è subordinato subordinata all’integrale e ed assoluto rispetto della vigente normativa legislazione antimafia, inclusi la incluse le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010n. 136/2010 e s.m.i., n. 136 e il D.lgs. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono .. La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgsD.Lgs. n. 159/2011, 159 del 2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori .
18.2 La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgsD.Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel presente contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percentoper cento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni contratto.
18.3 L’Agenzia si riservanoriserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contrattocontratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. .
18.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra al precedente comma 1 nell’arco della durata dell’Accordodel contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo il contratto si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
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Samples: Contratto Di Appalto
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono 20.1 La Società prende atto che l’affidamento delle attivitàdell’attività, oggetto del presente Accordocontratto, è subordinato subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono la Società garantisce che nei propri confronti del rappresentante legale e nei confronti comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori .
20.2 La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici eall’Agenzia/o amministrativi, nonchéEquitalia, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti dei soggetti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011cui al comma precedente, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservanocontratto.
20.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, inoltreindi, il diritto conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di verificare la permanenzaPrevenzione della Corruzione adottato dalla Committente - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia/Equitalia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per tutta la durata il triennio successivo alla cessazione del Contrattorapporto presso l’Amministrazione.
20.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, dei requisiti previsti dalle indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di comportamento del personale dell’Agenzia/Equitalia e in conformità alle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti in materia di prevenzione della corruzione di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente al paragrafo precedente - che, nel caso fossero emanati per i provvedimenti titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordoparentela, esso si intenderà immediatamente risoltodi affinità o comunque di frequentazione abituale, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere con i responsabili e i dipendenti dell’Agenzia/Equitalia, xxx comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolosecondo grado.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Trasporto Di Documentazione E Facchinaggio
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono 20.1 La Società prende atto che l’affidamento delle attivitàdell’attività, oggetto del presente Accordocontratto, è subordinato subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono la Società garantisce che nei propri confronti del rappresentante legale e nei confronti comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori .
20.2 La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéall’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti dei soggetti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011cui al comma precedente, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente emanata
20.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla stipula gara e, indi, conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del presente Le Amministrazioni si riservano2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, inoltrecomunque, il diritto di verificare la permanenzanon aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per tutta la durata il triennio successivo alla cessazione del Contrattorapporto presso l’Amministrazione.
20.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, dei requisiti previsti dalle indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di comportamento del personale dell’Agenzia (art. 1, par. 3) e in conformità alle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti in materia di prevenzione della corruzione di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente al paragrafo precedente - che, nel caso fossero emanati per i provvedimenti titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordoparentela, esso si intenderà immediatamente risoltodi affinità o comunque di frequentazione abituale, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere con i responsabili e i dipendenti dell’Agenzia, ivi comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolosecondo grado.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Degli Archivi Documentali
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono 20.1 La Società prende atto che l’affidamento delle attivitàdell’attività, oggetto del presente Accordocontratto, è subordinato subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono la Società garantisce che nei propri confronti del rappresentante legale e nei confronti comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori sono
20.2 La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéall’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento)%; c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservanocontratto.
20.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, inoltreindi, il diritto conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di verificare la permanenzaPrevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per tutta la durata il triennio successivo alla cessazione del Contrattorapporto presso l’Amministrazione.
20.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente indi, conferma - in osservanza a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.quanto stabilito dal Codice di
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Rilegatura E Ripristino
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono 1. L’Istituto prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto l'affidamento del presente Accordo, Servizio è subordinato all’integrale e all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l’organo di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, amministrazione dell’Istituto non sono dovranno essere stati emessi provvedimenti provvedimenti, definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero né infine essere pronunciate condanne che comportino l’incapacità la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. I Fornitori L’Istituto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di efficacia del Contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l’Amministrazione recederà dal Contratto stesso.
3. L’Istituto si impegnano impegna a presentare a richiesta dell’Amministrazione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all’Amministrazione stessa, ai sensi delle leggi n. 1423/1956 e s.m.i., n. 575/1965 e s.m.i., n. 203/1991 e s.m.i., e successive disposizioni in materia: - l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dell’Istituto stesso, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione; - ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, rappresentanza legale e negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione organi di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordoamministrazione; b) - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); cper cento) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. Qualora l’Istituto non ottemperi agli obblighi di cui al presente Le Amministrazioni si riservano, inoltrecomma, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso contratto si intenderà immediatamente risoltorisolto di diritto, fatta salva la facoltà delle Committenti dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolosubiti.
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Samples: Service Agreement
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori L’Appaltatore si impegnano impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo. Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contrattodell’Accordo, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
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Samples: Contract for the Assignment of Services for Recruitment Procedures
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono La Società prende atto che l’affidamento delle attivitàdell’attività, oggetto del presente Accordocontratto, è subordinato subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono la Società garantisce che nei propri confronti del rappresentante legale e nei confronti comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéall’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento)%; c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservanocontratto. La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, inoltreindi, il diritto conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di verificare la permanenzaPrevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per tutta la durata il triennio successivo alla cessazione del Contrattorapporto presso l’Amministrazione. La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, dei requisiti previsti dalle indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di comportamento del personale dell’Agenzia (art. 1, par. 3) e in conformità alle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti in materia di prevenzione della corruzione di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente al paragrafo precedente - che, nel caso fossero emanati per i provvedimenti titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordoparentela, esso si intenderà immediatamente risoltodi affinità o comunque di frequentazione abituale, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere con i responsabili e i dipendenti dell’Agenzia, xxx comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolosecondo grado.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Della Fornitura Di Carta
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo. Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Chirurgiche, Guanti E Gel Disinfettante
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto L’esecuzione del presente Accordo, servizio de quo è subordinato all’integrale e subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. nel periodo di durata del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.ipresente appalto. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, non sono dovranno essere stati emessi provvedimenti provvedimenti, definitivi o provvisori provvisori, che dispongano l’applicazione di misure di prevenzione o prevenzione, di divieti, di sospensioni o decadenze di decadenze, di cui alla predetta normativalegislazione antimafia, né sono dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di a contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori L’Amministrazione si impegnano riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto. L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietarioall’Amministrazione, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordoai sensi della normativa vigente in materia: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali; ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali; ogni variazione della composizione societaria. La Società aggiudicataria dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione a carico del Fornitore ovvero nei confronti richiedere il risarcimento di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolosubiti.
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Samples: Capitolato Di Gara
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono 1. Il Monitore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è della fornitura é subordinato all’integrale e ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 Istituto del citato D.lgs. n. 159/2011Monitore, non sono dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, la incapacità di contrarre con la Pubblica Istituto, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità pronunciate condanne.
2. Il Monitore si assume espressamente l’obbligo di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéall’Istituto, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti✓ l’eventuale istruzione di procedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel presente contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Monitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di Istituto; b) ✓ ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento)duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; c) ✓ ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenzacontratto. ✓ Il Monitore prende atto che l’Istituto recederà, per tutta giusta causa, dal presente contratto, nell’ipotesi in cui taluno dei suoi amministratori muniti di rappresentanza, o il direttore generale, o i propri Referenti per i servizi di monitoraggio, siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la durata del ContrattoPubblica Amministrazione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa “antimafia”. Il recesso sarà comunicato al Monitore con lettera raccomandata A.R.
3. Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente cheal precedente comma, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dal Monitore che avrà esclusivamente diritto al pagamento delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti prestazioni effettuate fino al momento del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolorecesso.
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Samples: Monitoring Services Agreement
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono 1. La Società prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è della fornitura é subordinato all’integrale e ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011amministrazione della Società, non sono dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità pronunciate condanne.
2. La Società si assume espressamente l’obbligo di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéall’Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti- l’eventuale istruzione di procedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel presente contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione; b) - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento)rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, così come regolamentato dall’art. 116 del Codice dei contratti pubblici; c) - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenzacontratto.
3. La Società prende atto che l’Amministrazione recederà, per tutta giusta causa, dal presente contratto, nell’ipotesi in cui taluno dei suoi amministratori muniti di rappresentanza o il direttore generale, o il Direttore dei lavori siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la durata del ContrattoPubblica Amministrazione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa “antimafia”. Il recesso sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R..
4. Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente cheal precedente comma, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalla Società che avrà esclusivamente diritto al pagamento delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti prestazioni effettuate fino al momento del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolorecesso.
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Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, L’affidamento dell’attività oggetto del presente Accordo, contratto è subordinato subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi ivi compresa la Legge legge 13 agosto 20102010 n. 136, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono .. La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéall’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del Fornitore ovvero nei confronti suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel contratto; b) - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni contratto. L’Agenzia si riservanoriserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contrattocontratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra al precedente comma 2 nell’arco della durata dell’Accordodel contratto, esso si intenderà immediatamente completamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo il contratto si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli ove gli impegni assunti ai sensi del comma 3 del presente articoloarticolo non vengano rispettati.
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Samples: Contratto Di Appalto