We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Formazione e aggiornamento professionale Clausole campione

Formazione e aggiornamento professionale. Premessa 1. L’impresa favorisce in maniera continua e permanente la formazione manage- riale e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, con iniziative, anche di autoformazione, consone alle funzioni da essi ricoperte e adeguate rispetto ai livelli di preparazione ed esperienza richiesti dalle responsabilità affidate. 2. Le iniziative formative devono essere opportunamente differenziate nei confron- ti dei neo dirigenti, di coloro che devono sviluppare in misura più avanzata le proprie competenze, nonché di coloro nei cui confronti, per esigenze rilevanti di ristruttura- zione e/o riorganizzazione, occorra favorire l’occupabilità. 3. L’impresa informa annualmente gli organismi sindacali della categoria in meri- to ai criteri adottati in materia. 4. Gli organismi sindacali aziendali possono prospettare proprie indicazioni in ordine a quanto comunicato in merito ai predetti criteri. 5. La partecipazione alle singole iniziative formative viene concordata fra l’impre- sa ed il dirigente interessato e non comporta alcun onere per il medesimo, nei limiti stabiliti fra le parti.
Formazione e aggiornamento professionale. 1. L'Azienda promuove e favorisce, anche sulla base dei principi della vigente normativa regionale, attività anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. 2. L'attività di formazione è finalizzata: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di compiti attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato, anche attraverso una formazione di ingresso; b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. 3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. 4. Gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale. 5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio. 6. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio. 7. Le Aziende sono impegnate a destinare all’aggiornamento, alla riqualificazione dei dipendenti ed alla formazione professionale, quantità economiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a livello aziendale, con la RSU e le XX.XX. territoriali così come stabilito dall’art. 5 punto 2 comma 3.
Formazione e aggiornamento professionaleCriteri generali e normativa per la formazione e l’aggiornamento professionale Permanente Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento: un fasc. per ciascun corso Permanente previo sfoltimento dopo 5 anni Domande/Invio dei dipendenti a corsi inseriti nel singolo fascicolo personale Permanente previo sfoltimento dopo 5 anni
Formazione e aggiornamento professionale. Le Organizzazioni contraenti, anche alla luce di quanto meglio specificato nell’art Innovazione, Digitalizzazione e Automazione, riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all’aggiornamento professionale come mezzo necessario per la conservazione delle capacità professionali, il mantenimento della competitività e l’incremento professionale, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti. A tal fine, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale, le apposite commissioni, anche in collaborazione con l’Enipg, oltre ad elaborare ed aggiornare gli obiettivi di conoscenze e competenze ed i relativi percorsi formativi per l’applicazione della norma relativa all’Apprendistato, valuteranno i fabbisogni formativi espressi dai settori al fine di assumere le iniziative concrete che siano di supporto alle aziende e ai lavoratori nella realizzazione della formazione continua tramite l’intervento di Fondimpresa o l’avviamento di percorsi con l’ANPAL per l’utilizzo del Fondo Nuove Competenze. Ferma rimanendo la possibilità che analoghe iniziative siano svolte a livello aziendale, le Parti sono, infatti, convinte che una attività di indirizzo, iniziativa e coordinamento a livello nazionale in campo formativo, gestita pariteticamente, costituisca una rilevante garanzia dell’efficacia degli interventi di formazione continua e favorisca il dialogo con gli Enti erogatori dei finanziamenti. Infatti il livello nazionale: – può avvalersi delle migliori conoscenze specialistiche dei processi produttivi e della loro evoluzione tecnologica; – può avvalersi della collaborazione delle migliori scuole specializzate; – favorisce l’uniformità della formazione indipendentemente dalla collocazione territoriale delle singole aziende. L’attività di cui sopra sarà svolta in coordinamento con le strutture territoriali delle Parti delle aree interessate e con le articolazioni territoriali di Fondimpresa e dell’ANPAL . I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dal successivo art. 37, secondo la disciplina prevista dall’articolo stesso. In relazione a quanto sopra i Gruppi e le aziende nell’ambito degli incontri previsti dall’art. 7 - Sistema di informazione - Sezione prima. Gli istituti di carattere sindacale, forniranno alle R.S.U. e alle XX.XX. Territoriali informazioni sui corsi effettuati, specificandone le finalità e i risultati conseguiti, e sui corsi...
Formazione e aggiornamento professionale. 1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ciascun dipendente dispone ogni anno di: a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative; b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale. 2. I dipendenti appartenenti al ruolo dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di: a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse; b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse. 3. L’Amministrazione assicura l’effettiva partecipazione del personale ai cicli di addestramento al tiro ed alle tecniche operative e di aggiornamento professionale. I predetti cicli potranno effettuarsi anche con conferenze e seminari, attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995 e con le modalità previste dall’art. 3 del presente Accordo. Detti programmi dovranno prevedere corsi di durata non inferiore a tre giorni da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, il personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 31.7.95 n. 395, da trattare nell'ambito di ciascun ufficio ai sensi dell’articolo 3 del presente accordo. 4. La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento, a tal fine formati e qualificati. 5. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato, senza oneri a carico dell’Amministrazione, a partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale relativi ai programmi di insegnamento stabiliti dall’Amministrazione con le procedure di cui al comma 3. 6. La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di c...
Formazione e aggiornamento professionale. Le Aziende confermano, così come previsto dal CCNL, l'importanza dell'aggiornamento e formazione professionale, ai fini della valorizzazione del ruolo dei funzionari. Essa sarà riferita all'acquisizione e al perfezionamento delle competenze collegate alla funzione sia di natura tecnica che gestionale. In tal senso – anche con riferimento all’art.137 ultimo capoverso del CCNL – ciascun funzionario potrà richiedere la possibilità di partecipare annualmente ad un corso formativo scelto nell’ambito della programmazione aziendale coerente con il profilo professionale e di ruolo ricoperto in accordo con il proprio responsabile di servizio. I suddetti corsi saranno organizzati dalle Compagnie e a carico delle stesse. Le Parti sottolineano, inoltre, l'esigenza che - per quanto riguarda la formazione e l'addestramento dei collaboratori del funzionario - vi sia un fattivo coinvolgimento del funzionario stesso, sia per evidenziare le necessità di interventi formativi, sia per la migliore finalizzazione dei programmi di apprendimento.
Formazione e aggiornamento professionaleLe Parti stipulanti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all’aggiornamento professionale come mezzo necessario per la conservazione e l’incremento delle capacità professionali, al fine di ottenere e migliorare un ottimale utilizzo delle risorse umane. Le Parti, allo scopo di rendere accessibili i finanziamenti di Fondimpresa e gli altri finanziamenti pubblici per progetti di formazione professionale, demandano ad un proprio Gruppo di lavoro paritetico l’individuazione e l’organizzazione, anche in occasione dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione di cui all’art. 8, di iniziative formative da sviluppare di concerto con le aziende ed i lavoratori. Le Parti si richiamano, in quanto connesso e compatibile con quanto sopra, ai contenuti dell’Accordo, relativo ai progetti di formazione professionale, firmato da Xxxxxxxxxxxx e CGIL-CISL-UIL in data 10 dicembre 2003. I lavoratori che frequentano i corsi di formazione di cui al presente articolo possono avvalersi dei permessi previsti dall’art. 45.
Formazione e aggiornamento professionale. I processi di riforma e modernizzazione dell'istituto individuano nella formazione e nell'aggiornamento professionale una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale e per la realizzazione delle azioni di cambiamento finalizzate a garantire elevati livelli quali-quantitativi di servizio ai cittadini. Le parti si danno reciprocamente atto del rilievo centrale della funzione formazione (che ha consentito di raggiungere risultati coerenti con gli obiettivi) e - in una linea di continuità con le iniziative fin qui assunte (quale punto di convergenza e sintesi) e coerentemente con i criteri stabiliti dall'art. 26 del Ccnl 16 febbraio 1999 - ne riconoscono l'importanza per quanto attiene ai percorsi di qualificazione, aggiornamento, arricchimento e sviluppo professionale che saranno attuati per il sostegno ai percorsi di carriera. In tale quadro, le iniziative di formazione/addestramento riguardano tutto il personale, compreso quello in distacco sindacale, e sono svolte in modo da garantire pari opportunità di professionalizzazione attraverso percorsi integrati finalizzati allo sviluppo nelle posizioni del sistema di classificazione, in una linea di coerenza con l'evoluzione organizzativa e nella prospettiva di ulteriori iniziative, anche d'ordine procedurale e normativo, che assecondino e rafforzino le strategie per l'effettiva realizzazione del suindicato processo. L'attività formativa si realizza secondo percorsi definiti in conformità alle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art.4, comma 3, lett. A), del citato Ccnl. Particolare attenzione è rivolta alle esigenze di riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità. Le parti si impegnano a determinare, in stretta correlazione e in immediata successione con l'assetto dei profili professionali definiti nel presente contratto, le linee di indirizzo previste dalla richiamata norma contrattuale. Entro il 30 settembre 1999, per l'arco di vigenza del presente contratto, saranno definiti percorsi formativi standard per prodotti omogenei, finalizzati ai processi lavorativi, con l'obiettivo di uniformare comportamenti sul territorio, garantendo il coinvolgimento di tutto il personale nell'obiettivo di qualificazione, aggiornamento, arricchimento e sviluppo professionale. Le iniziative di formazione si avvalgono soprattutto di risorse interne che, nell'ambito delle attività proprie della funzione, assicurano la necessaria f...
Formazione e aggiornamento professionale. ART. 129
Formazione e aggiornamento professionaleLe parti convengono di attivare a livello nazionale 2 sessioni annuali di confronto preventivo relativamente alle strategie e agli indirizzi sulla formazione che interessano la categoria e/o i settori. Inoltre le parti convengono di procedere nel corso delle sessioni sopra richiamate alla verifica dell'attuazione dei percorsi di formazione concretamente attivate. L'obiettivo delle parti è quello di produrre un fattivo e propositivo contributo alla consulta delle categorie prevista a livello nazionale dall'accordo interconfederale dell'aprile 2007.