Formazione e aggiornamento professionale. Premessa
Formazione e aggiornamento professionale. Criteri generali e normativa per la formazione e l’aggiornamento professionale Permanente Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento: un fasc. per ciascun corso Permanente previo sfoltimento dopo 5 anni Domande/Invio dei dipendenti a corsi inseriti nel singolo fascicolo personale Permanente previo sfoltimento dopo 5 anni
Formazione e aggiornamento professionale. Le Organizzazioni contraenti, anche alla luce di quanto meglio specificato nell’art Innovazione, Digitalizzazione e Automazione, riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all’aggiornamento professionale come mezzo necessario per la conservazione delle capacità professionali, il mantenimento della competitività e l’incremento professionale, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti. A tal fine, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale, le apposite commissioni, anche in collaborazione con l’Enipg, oltre ad elaborare ed aggiornare gli obiettivi di conoscenze e competenze ed i relativi percorsi formativi per l’applicazione della norma relativa all’Apprendistato, valuteranno i fabbisogni formativi espressi dai settori al fine di assumere le iniziative concrete che siano di supporto alle aziende e ai lavoratori nella realizzazione della formazione continua tramite l’intervento di Fondimpresa o l’avviamento di percorsi con l’ANPAL per l’utilizzo del Fondo Nuove Competenze. Ferma rimanendo la possibilità che analoghe iniziative siano svolte a livello aziendale, le Parti sono, infatti, convinte che una attività di indirizzo, iniziativa e coordinamento a livello nazionale in campo formativo, gestita pariteticamente, costituisca una rilevante garanzia dell’efficacia degli interventi di formazione continua e favorisca il dialogo con gli Enti erogatori dei finanziamenti. Infatti il livello nazionale: – può avvalersi delle migliori conoscenze specialistiche dei processi produttivi e della loro evoluzione tecnologica; – può avvalersi della collaborazione delle migliori scuole specializzate; – favorisce l’uniformità della formazione indipendentemente dalla collocazione territoriale delle singole aziende. L’attività di cui sopra sarà svolta in coordinamento con le strutture territoriali delle Parti delle aree interessate e con le articolazioni territoriali di Fondimpresa e dell’ANPAL . I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dal successivo art. 37, secondo la disciplina prevista dall’articolo stesso. In relazione a quanto sopra i Gruppi e le aziende nell’ambito degli incontri previsti dall’art. 7 - Sistema di informazione - Sezione prima. Gli istituti di carattere sindacale, forniranno alle R.S.U. e alle XX.XX. Territoriali informazioni sui corsi effettuati, specificandone le finalità e i risultati conseguiti, e sui corsi...
Formazione e aggiornamento professionale. Le Aziende confermano, così come previsto dal CCNL, l'importanza dell'aggiornamento e formazione professionale, ai fini della valorizzazione del ruolo dei funzionari. Essa sarà riferita all'acquisizione e al perfezionamento delle competenze collegate alla funzione sia di natura tecnica che gestionale. In tal senso – anche con riferimento all’art.137 ultimo capoverso del CCNL – ciascun funzionario potrà richiedere la possibilità di partecipare annualmente ad un corso formativo scelto nell’ambito della programmazione aziendale coerente con il profilo professionale e di ruolo ricoperto in accordo con il proprio responsabile di servizio. I suddetti corsi saranno organizzati dalle Compagnie e a carico delle stesse. Le Parti sottolineano, inoltre, l'esigenza che - per quanto riguarda la formazione e l'addestramento dei collaboratori del funzionario - vi sia un fattivo coinvolgimento del funzionario stesso, sia per evidenziare le necessità di interventi formativi, sia per la migliore finalizzazione dei programmi di apprendimento.
Formazione e aggiornamento professionale. 1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
Formazione e aggiornamento professionale. L’ipotesi di accordo prevede l’avvio, in forma sperimentale a partire dall’anno accademico 2010/2011, di un’iniziativa volta a migliorare il livello di formazione professionale dei dipendenti. Nello specifico coloro i quali decideranno di intraprendere un percorso di studi presso il nostro Ateneo, al quale si riconosca un valore professionalizzante di arricchimento delle competenze possedute dal dipendente e applicabili nella propria attività lavorativa, anche tenendo conto dello sviluppo dei ruoli, potranno beneficiare, qualora ne facciano richiesta, di un contributo pari al 50% del costo di iscrizione. La spesa è garantita dallo stanziamento di bilancio impostato alla Cat. 2 Cap. 25 “Spese per aggiornamento tecnico professionale del personale tecnico amministrativo”. La stima del possibile costo è stata fatta in base alle richieste di 150 ore, per lo svolgimento di corsi universitari, che ogni anno sono presentate dal personale in servizio.
Formazione e aggiornamento professionale. 1. L'Azienda promuove e favorisce, anche sulla base dei principi della vigente normativa regionale, attività anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.
Formazione e aggiornamento professionale. Le Parti contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane. Pertanto, in relazione alla condivisa finalità di perseguire una formazione continua dei lavoratori, coerente con le attività dell’azienda e con gli obiettivi di miglioramento professionale dei lavoratori, quale strumento fondamentale a sostegno delle sviluppo delle professionalità richieste dall’evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali nel comparto, le aziende favoriranno, anche con il supporto dell’Associazione imprenditoriale competente alla quale aderiscono e/o conferiscono mandato, interventi di formazione continua e di politiche attive del lavoro, ricorrendo agli strumenti di formazione finanziata che si rendano disponibili (Fondimpresa, L. 236, FSE, ecc.). I piani formativi sopradescritti saranno oggetto di confronto preventivo con la RSU, che potrà avanzare proposte di ampliamento del piano stesso, sia in relazione ai programmi, sia in relazione ai lavoratori coinvolti. Si richiama, in quanto connesso e compatibile con quanto sopra, l’Accordo firmato da Xxxxxxxxxxxx e CGIL-CISL-UIL in data 9 giugno 2011. I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo, potranno avvalersi dei permessi previsti dall'art. 40, sezione III, del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso. Nota a verbale - Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché al fine di preservare tutte le professionalità, le aziende verificheranno la necessità di adeguato aggiornamento per quelle lavoratrici/lavoratori che hanno avuto medi o lunghi periodi di assenza a vario titolo (maternità, congedi parentali e/o per ragioni di cura, infortuni o qualunque altra causa abbia generato assenze di lungo periodo).
Formazione e aggiornamento professionale. 1. Nell’ambito dei processi di riforma dell’Azienda, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. Essa è in particolare finalizzata allo sviluppo del sistema sanitario attraverso il miglioramento delle competenze del personale e più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi generali di rinnovamento e produttivi da perseguire.
Formazione e aggiornamento professionale. ART. 129