Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12, 9.9, 11.5 e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.1229.1 Con riferimento a tutti i Clienti il presente Contratto sarà regolato dalle leggi italiane, 9.9, 11.5 e 11.6 con riferimento alla efficacia esclusione dell'applicazione delle disposizioni di legge di qualsiasi giurisdizione in materia di conflitto di leggi, e qualsiasi disputa, azione, pretesa o diritto di agire in giudizio derivante da ovvero relativo al presente Contratto od al Servizio sarà soggetto alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani.
29.2 Nessun contenuto od informazione specificati in qualsiasi altro ordine di acquisto, modulo prestampato ovvero qualsiasi altro documento (diverso da Richiesta di Abbonamento, se pertinente) potrà integrare o modificare i termini e le condizioni del presente Patto nei confronti dei Soci TrasferentiContratto.
29.3 Se una qualsiasi disposizione del presente Xxxxxxxxx è ritenuta invalida ovvero non eseguibile da un tribunale di competente giurisdizione, Soci Venditori, Soci Recedenti tale disposizione dovrà essere interpretata in modo da riflettere nel modo migliore il contenuto della disposizione originaria e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi altre disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.
29.4 Quale conseguenza del presente Patto eContratto ovvero dell'uso del Servizio tra di voi e MagicStore non è posta in essere alcuna joint venture, (ii) partnership, relazione di impiego od agenzia. Il mancato esercizio da parte di MagicStore di qualsiasi diritto o disposizione presenti nel Contratto non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione salvo che il mancato esercizio sia riconosciuto ed accettato quale rinuncia per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società iscritto da MagicStore.
29.5 II presente Contratto, insieme a qualsiasi pertinente Richiesta di Abbonamento, contiene l'intero accordo intervenuto tra voi e delle Società Controllate MagicStore e sostituisce tutte le negoziazioni, discussioni o tutti gli accordi, precedenti ovvero contestuali, scritti od orali, intervenuti tra le parti in piena conformità a quanto disciplinato nel relazione all'oggetto del presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non RilevanteContratto.
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Disposizioni generali. Fermo restando quanto 1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. La durata del tirocinio non può essere superiore ai 6 mesi proroghe comprese (12 o 24 mesi nel caso di attivazione per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. f).
3. Le proroghe sono previste solo nei casi e nelle modalità di cui all'art. 3, comma 4 della DGR 85-6277 del 22/12/2017, come richiamate nel successivo art. 8 della presente convenzione.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, con adeguata esperienza e competenza professionale, indicato dal soggetto ospitante.
5. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga o rinnovo circoscritta al limite massimo di durata previsto nei precedenti Articoli 8.12dalla disciplina regionale. Art. 4 Progetto formativo Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente: - dati identificativi del tirocinante, 9.9del soggetto promotore e del soggetto ospitante; - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; - durata, 11.5 obiettivi e 11.6 modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi; - l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante; - i diritti e doveri del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante; - le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alla efficacia delle disposizioni alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti30 giugno 2015, Soci Venditoriobiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, attività/processi in cui opera il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantetirocinante.
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Samples: Convenzione Di Tirocini Extracurriculari, Convenzione Di Tirocini Extracurriculari Formativi E Di Orientamento
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.1214.1 Il Contratto:
a) sostituisce ogni precedente intesa, 9.9anche verbale, 11.5 tra le Parti;
b) costituisce l'unico accordo esistente tra le stesse in ordine al suo oggetto ed alle materie da esso regolate;
c) prevale su qualsiasi altro contratto o forma di segnalazione di pregi, collaborazione o partecipazione a programmi di affiliazione intercorrente tra le Parti.
14.2 Noi ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche al contenuto del Contratto mediante invio a te (e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni al Rappresentante Legale, qualora presente) di una comunicazione ai sensi dell’Articolo 6 del presente Patto nei confronti dei Soci TrasferentiContratto, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanticontenente il testo del Contratto come modificato. In tale ipotesi, le Parti prendono atto modifiche saranno efficaci decorso il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dalla ricezione, da parte tua (e convengono che del Rappresentante Legale, qualora presente), della nostra comunicazione.
14.3 Qualora tu (o il Rappresentante Legale, qualora presente) non intenda accettare le modifiche apportate da noi, dovrai comunicarci il tuo dissenso ed il tuo contestuale recesso dal Contratto, mediante invio a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, noi di una Opzione Putcomunicazione ai sensi dell’Articolo 6 del Contratto, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del entro e non oltre il termine di cui al comma precedente. In tal caso, il relativo Socio Trasferenterecesso sarà efficace decorso il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dalla ricezione, Socio Venditoreda parte nostra, Socio Recedente della tua comunicazione.
14.4 Tu (e il Rappresentante Legale, qualora presente) non potrai cedere a terzi il Contratto, in tutto o Socio Non Rilevantein parte, senza il nostro preventivo consenso scritto.
14.5 Noi potremo cedere a terzi il Contratto, in tutto o in parte, e tu (e il Rappresentante Legale, qualora presente) dovranno attivarsi prontamente per porre in esserepresti sin d’ora il tuo consenso a tale cessione. La cessione sarà comunicata mediante invio a te (e al Rappresentante Legale, ciascuna secondo quanto qualora presente) di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante una comunicazione ai sensi dell’Articolo 6 del presente Patto eContratto. In tale ipotesi, la cessione sarà efficace decorso il termine di 10 (iidieci) per procurare il rinnovo degli organi sociali giorni di calendario dalla ricezione, da parte tua (e del Rappresentante Legale, qualora presente), della Società e delle Società Controllate nostra comunicazione.
14.6 L’invalidità o l’inefficacia di una qualsiasi disposizione del Contratto non comporterà in piena conformità nessun caso l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
14.7 Il Contratto non preclude a quanto disciplinato noi la facoltà di concludere contratti, del medesimo o di altro tipo, con terzi, anche attivi nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantetuo medesimo settore.
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Samples: Collaborazione Pubblicitaria
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12, 9.9, 11.5 4.1 Il presente Regolamento e 11.6 con riferimento la relativa pubblicità non comportano per il Commissario Giudiziale l’assunzione di alcun obbligo od impegno relativamente all’affitto o alla efficacia delle disposizioni vendita del presente Patto compendio aziendale de quo nei confronti dei Soci Trasferentidegli offerenti. Il Commissario Giudiziale si riserva il diritto di sospendere o interrompere il procedimento diretto a selezionarlo l’aggiudicatario in qualsiasi momento a sua discrezione qualunque sia lo stato della stessa senza che ciò faccia sorgere in capo a chi a manifestato interesse o formulato offerto alcun diritto o pretesa anche di tipo risarcitorio;
4.2 a procedimento iniziato il Commissario Giudiziale potrà, Soci Venditoriprevia autorizzazione del G.D., Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario ammettere al confronto nuovi e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti diversi soggetti, in qualsiasi momento o fase;
4.3 il presente Regolamento non costituisce offerta al relativo Socio Trasferentepubblico a sensi dell’art. 1336, Socio Venditorec.c., Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai né sollecitazione all’investimento del pubblico risparmio a sensi del presente Patto edegli artt. 94 e xx. xxx x. xxx. 00 Febbraio 1998, (ii) per procurare n. 58;
4.4 il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate trattamento dei dati inviati dagli offerenti si svolgerà in piena conformità a quanto disciplinato nel disposto dal d. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. Ai sensi del medesimo decreto legislativo il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità consentire l’accertamento e l’idoneità dei soggetti a partecipare alla presente Articolo 12procedura, a seconda nonché al corretto svolgimento della medesima. Il titolare del casotrattamento dei dati personali sarà il Commissario Giudiziale nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del d. lgs. n. 196/2003;
4.5 l’intera procedimento di cui al presente regolamento e tutti i rapporti fra offerenti, entro (a) la relativa Data aggiudicatario e procedura, nonché i relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
4.6 per ogni controversia relativa, inerente o derivante dal presente regolamento e/o dai contratti stipulati in esecuzione del procedimento con l’aggiudicatario, sarà competente in via esclusiva e con deroga ad ogni altro criterio di Trasferimento Prelazione, Data competenza il Foro di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione Milano.
4.7 il testo del presente Regolamento e di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantequalsiasi altro documento relativo alla presente procedura prevarrà su ogni eventuale altra versione in lingua straniera del medesimo.
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Samples: Regolamento Del Confronto Competitivo Per La Scelta Dell'affittuario
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.1214.1 Salvo ove diversamente stabilito, 9.9qualsiasi comunicazione ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata presso la sede legale di B&C mediante raccomandata r.r.
14.2 B&C ha la facoltà di cedere o trasferire a terzi, 11.5 in tutto o in parte, il Contratto e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del i propri diritti/obblighi da esso derivanti. È fatto invece espresso divieto all’Acquirente di cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, il presente Patto nei confronti dei Soci TrasferentiContratto e/o i propri diritti/obblighi da esso derivanti a terzi.
14.3 L’invalidità o l’inefficacia, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazionetotale o parziale, di una Opzione Put, della Disdetta o più clausole delle presenti Condizioni Generali non inciderà sulla validità delle altre clausole o della Diluizionerestante parte della clausola. La disposizione invalida o inefficace sarà sostituita da una clausola valida ed efficace la cui portata sarà la più simile possibile a quella della clausola originale.
14.4 Il mancato esercizio di un diritto nonché l’esercizio non tempestivo o parziale di un diritto o di una facoltà derivante dal Contratto da parte di B&C non implica rinuncia a tale diritto o facoltà.
14.5 Nessuna modifica, tutte rinuncia, variazione di alcuna delle presenti Condizioni Generali sarà valida se non concordata per iscritto e sottoscritta dalle parti.
14.6 Le parti riconoscono e dichiarano di non aver fatto affidamento su alcun tipo di dichiarazione o assicurazione ulteriore rispetto a quanto espressamente previsto nel presente Contratto.
14.7 Le presenti Condizioni Generali ed il Contratto sono regolati dalla legge italiana. Le parti escludono l’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Merci.
14.8 La lingua ufficiale del Contratto è la lingua italiana.
14.9 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti (inclusoparti in relazione all’interpretazione, a seconda del casostipulazione, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente esecuzione o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi risoluzione del presente Patto eContratto sarà devoluta in via esclusiva alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana e per essa sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Xxxxxx, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data con esclusione di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantequalsiasi foro concorrente.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.121. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i Bonus Certificates (i “Certificati” o ciascuno un “Certificato”) e i Bonus Certificates di Tipo Quanto (i “Certificati Quanto” o ciascuno un “Certificato Quanto”) di stile c.d. “europeo” che verranno di volta in volta emessi, 9.9in una o più serie (ciascuna una “Serie”), 11.5 e 11.6 con da Banca Aletti & C. S.p.A. (l’“Emittente”).
2. Nel caso in cui la Divisa di Riferimento (come di seguito definita) di un Sottostante (come di seguito definito) sia diversa dall’Euro, il Certificato può essere di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l'Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Ai fini del Regolamento, ogni riferimento alla efficacia delle disposizioni ai Certificati dovrà essere inteso come riferito anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato. Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
3. Ciascuna Serie di Certificati emessi sulla base del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di Regolamento potrà avere come attività finanziaria sottostante una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno delle seguenti:
(i) per addivenire alla eliminazione un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferentedebito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, l’“Azione Italiana” e l’“Obbligazione Italiana”); oppure
(ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l’“Azione Estera” e l’“Obbligazione Estera”; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l’“Azione” e l’“Obbligazione”); oppure
(iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il “Tasso di Interesse”); oppure
(iv) una valuta (la “Valuta”); oppure
(v) una merce o un contratto future su merce (la “Merce” e il “Future”); oppure
(vi) un basket relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (v) che precedono; oppure
(vii) un indice azionario, obbligazionario, di commodities, di futures di commodities, di inflazione o di valute (l’“Indice”); oppure
(viii) un Exchange Trade Found (l’“ETF”) italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure
(ix) un basket composto da due o più indici azionari, obbligazionari, indici di commodities, di futures di commodities, di inflazione, di valute o di ETF; oppure
(x) un contratto derivato (future, opzione o swap) relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (iv) e al numero (viii) che precedono. Il Sottostante relativo a ciascuna Serie di Certificati, che verranno di volta in volta emessi in base al presente Regolamento, verrà individuato nelle rispettive Condizioni Definitive. Nell’ipotesi di Certificati non Quanto, il basket di attività finanziarie potrà essere composto da due o più Sottostanti a condizione che questi siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell’ipotesi di Certificati Quanto, il basket potrà essere composto da due o più Sottostanti a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espressi. Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante (ivi inclusa l’indicazione dell’ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Nel caso in cui il Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell’Indice, lo Sponsor, la descrizione dell’Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni, il Prezzo di Riferimento e l’eventuale Ente di Rilevamento (come di seguito definiti). Nel caso in cui il Sottostante sia un basket, le relative Condizioni Definitive indicheranno le informazioni e le caratteristiche rilevanti di ciascuno dei componenti del basket. Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive. Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg è altresì disponibile la volatilità delle Attività Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni semestrali sono pubblicate sul sito internet dell’emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell’emittente del Sottostante. Le caratteristiche specifiche di ciascuna Serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Nel caso di offerta al pubblico, al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Multiplo, il Livello del Sottostante per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società Rimborso Anticipato n-esimo, gli effettivi Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale e delle Società Controllate in piena conformità i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti), mediante Avviso Integrativo. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto. L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il “Portatore”) obbliga l'Emittente a quanto disciplinato trasferire al Portatore un ammontare pari all'Importo di Liquidazione secondo i termini e le modalità previste nel presente Articolo 12Regolamento. Gli obblighi nascenti in capo all'Emittente dai Certificati costituiscono obbligazioni contrattuali chirografe e non subordinate dell’Emittente e si collocano pari passu nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell’Emittente, a seconda del casoin essere e future, entro (a) la relativa Data chirografe e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di Trasferimento Prelazionelegge. I Certificati non sono assistiti da alcuna garanzia, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantené reale né personale.
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Samples: Regolamento Certificati
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.121. Il presente Atto integrativo è vincolante per i soggetti sottoscrittori;
2. Le disposizioni contenute nel presente Atto integrativo integrano e novellano le disposizioni eventualmente contenute in accordi, 9.9patti e analoghe fattispecie negoziali, 11.5 strettamente Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture Sistemi Urbani”- V Atto Integrativo – Articolato inerenti ai programmi e 11.6 agli interventi oggetto dell’Accordo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori;
3. Le economie a valere sulle risorse di cui al precedente articolo 4 , ai sensi della vigente normativa, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente Atto Integrativo e opportunamente accertate dal Soggetto responsabile dell’accordo stesso in sede di monitoraggio semestrale, confluiscono su di un fondo regionale e alla loro riprogrammazione si provvede, su proposta del responsabile dell’APQ, per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori in conformità alla procedura di riprogrammazione prevista dalla citata Intesa Istituzionale di Programma, così come aggiornata dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14;
4. Le risorse di cui al precedente comma potranno eventualmente essere destinate anche a finanziare eventuali ulteriori interventi coerenti con riferimento alla efficacia il settore “Residenze Universitarie”, presentati nell’ambito del Parco Progetti Regionale;
5. Le schede intervento implementate nell’Applicativo Intese ed incluse in allegato al presente accordo ai sensi della Delibera CIPE 76/02, riportano l’indicazione del soggetto pubblico attuatore che assicura la veridicità delle disposizioni del presente Patto nei confronti informazioni in esse contenute;
6. L’Atto Integrativo ha durata fino al completamento degli interventi, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti partecipanti in conformità ai principi di verifica e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, aggiornamento dell’Intesa;
7. Qualora l’inadempimento di una Opzione Puto più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo Quadro, della Disdetta sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso;
8. Alla scadenza dell’Atto Integrativo o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del casoallorquando se ne presenti la necessità, il relativo Socio Trasferentetavolo dei sottoscrittori su segnalazione del soggetto responsabile dell’Accordo, Socio Venditoreè incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate. Roma, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente lì Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture Sistemi Urbani”- V Atto Integrativo – Articolato Il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Ricerca scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Programmazione, Piani e Programmi Dott. Xxxxx X’Xxxxxxx ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI” Accordo di Programma Quadro “V Atto Integrativo Sistemi Urbani – Allegato tecnico
3. L’analisi della domanda di residenze universitarie 4.L’obiettivo del V Atto Integrativo 0.Xx processo di programmazione regionale
5.1 Il contributo del FAS nell’ambito della Strategia regionale per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno lo Sviluppo dell’Innovazione (i) SRSI)
5.2 La programmazione regionale nell’ambito dell’edilizia universitaria regionale
5.3 Il contributo del FAS nell’ambito della strategia regionale prevista dal Piano per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.le residenze universitarie
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.1219.1 Qualsivoglia comunicazione prevista ovvero effettuata da ciascuna delle parti all’altra ai sensi delle presenti Condizioni dovrà essere Scritta ed indirizzata all’altra parte presso la sua sede legale o presso il luogo principale dei propri affari o presso qualunque altro indirizzo che l’altra parte ha indicato ai fini del presente articolo e tale comunicazione potrà essere consegnata a mani, 9.9a mezzo posta prioritaria o a mezzo posta prioritaria o servizio postale internazionale o a mezzo facsimile. L’avviso consegnato a mani o a mezzo facsimile verrà considerato come notificato immediatamente A CONDIZIONE CHE nel caso in cui la comunicazione sia effettuata a mezzo facsimile, 11.5 si abbia una ricevuta che conferma l’avvenuta trasmissione. Le Comunicazioni inviate tramite posta prioritaria devono considerasi ricevute 3 (tre) giorni successivi alla relativa spedizione, se inviate ad un indirizzo in Xxxxxx, xxxxxx 0 (xxxx) giorni successivi alla relativa spedizione, se inviate ad un indirizzo all’estero.
19.2 I diritti e 11.6 con riferimento alla efficacia gli obblighi previsti dal Contratto sono diritti ed obblighi propri dell’Acquirente e lo stesso non potrà cedere ovvero trasferire ovvero pretendere di cedere ovvero trasferire a terzi uno qualunque dei suoi diritti o obblighi derivanti dal Contratto o subappaltare il contratto.
19.3 Nessuna rinuncia da parte della Società ad eccepire l’inadempimento dell’Acquirente ad una qualsiasi delle disposizioni del presente Patto nei confronti Contratto deve essere intesa quale rinuncia ad eccepire l’inadempimento per ogni successiva inosservanza della stessa ovvero di altra disposizione del Contratto. L’eventuale omissione ovvero ritardo da parte della Società nel chiedere l’adempimento anche parziale di qualsivoglia disposizione del Contratto non deve essere inteso quale rinuncia ad alcuno dei Soci Trasferentidiritti previsti dal Contratto.
19.4 Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni sia dichiarata da qualsivoglia autorità competente invalida ovvero inefficace, Soci Venditoriin tutto o in parte, Soci Recedenti tale disposizione ( o parte di essa) sarà divisibile e Soci Non Rilevantile altre disposizioni delle presenti Condizioni ovvero la parte restante della disposizione in questione saranno pienamente valide ed efficaci.
19.5 Nessuna disposizione delle presenti Condizioni potrà in alcun modo essere interpretata quale costituzione di una società ovvero di una joint venture tra le parti ovvero costituirà la nomina di un parte quale agente dell’altra per qualsiasi ragione e nessuna delle parti avrà il potere di vincolare l’altra parte ovvero di concludere contratti in nome e per suo conto a qualsiasi scopo. C.F. – P.IVA – Reg. Imprese BS – XX00000000000 XXX XX 000000 – Capitale sociale: € 1.000.000 i.v.
19.6 Salvo il caso in cui sia stabilito diversamente dalle presenti Condizioni, le Parti prendono atto presenti Condizioni e convengono che a seguito dell’esercizio il preventivo costituiscono l’intero accordo tra le parti in relazione all’oggetto delle stesse e nessun altro termine troverà applicazione. In caso di discrepanza le presenti Condizioni prevarranno su qualunque termine previsto dalle legge ovvero dagli usi del Diritto di Prelazione, commercio ovvero consuetudine e pertanto tali termini sono qui espressamente esclusi. Gli ordini di una Opzione Putdelle parti e qualsiasi documentazione ad essi simile devono essere considerati soltanto parte della procedura e non produrranno alcun effetto sulle presenti Condizioni e sul preventivo, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda salvo il caso in cui gli stessi siano specificatamente sottoposti all’attenzione ed accettati in forma Scritta dall’altra parte. In nessun caso qualsiasi condotta tenuta da una delle parti potrà essere intesa quale accettazione di termini proposti dall’altra parte.
19.7 Qualsiasi traduzione delle presenti Condizioni in lingua inglese è fatta per comodità dell’Acquirente ed il testo in lingua italiana delle presenti Condizioni regola e prevale su qualsiasi traduzione.
19.8 Il Contratto sarà regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia possa insorgere sarà sottoposta alla esclusiva giurisdizione del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto Tribunale di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non RilevanteBrescia.
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Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.1213.1 Senza che ciò limiti eventuali altri diritti o riparazioni, 9.9, 11.5 e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario RS potrà risolvere i Contratti e/o opportuno gli Accordi di Acquisto comunicandolo per iscritto al Fornitore qualora il Fornitore sia parte di eventuali azioni giudiziarie dovute a sua insolvenza.
13.2 Qualora il Fornitore non rispettasse le presenti condizioni, RS potrà risolvere i Contratti e/o gli Accordi di Acquisto comunicandolo per iscritto al Fornitore senza incorrere in responsabilità e fatti salvi gli altri diritti e azioni esercitabili contro il Fornitore.
13.3 Il Fornitore non sarà responsabile di ritardi nella consegna a RS (i) non superiori a
13.4 Nessuna modifica alle presenti condizioni sarà efficace tra le parti e se non
13.5 Tutte le comunicazioni di cui alle presenti condizioni devono essere inviate con posta raccomandata o a mezzo corriere all’indirizzo riportato sull’Ordine, salvo nel caso in cui per addivenire tale scopo sia stato fornito un indirizzo diverso. Una comunicazione inviata a mezzo posta o corriere sarà considerata efficace una volta trascorsi sette giorni dall’invio.
13.6 Il Contratto contiene tutte le condizioni concordate tra le parti in relazione all’oggetto del medesimo e sostituisce eventuali intese, convenzioni o accordi precedenti, verbali o scritti, tra le parti.
13.7 Gli Accordi di Acquisto e i Contratti sono disciplinati dalle leggi inglesi e le parti sono soggetti alla eliminazione di tutti giurisdizione non esclusiva dei Tribunali inglesi, resta salvo che RS potrà tuttavia far valere i diritti attribuiti e i rimedi di cui al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non RilevanteContratto presso qualsiasi tribunale competente.
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Samples: Condizioni Di Acquisto
Disposizioni generali. Fermo restando Art. 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nel CONI, ed è stipulato ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché in attuazione del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
2. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in avanti: "CONI").
3. La dirigenza si articola in due fasce ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai contratti individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12nel presente contratto. Per la dirigenza medica valgono inoltre le disposizioni di cui alla Sezione dei dirigenti medici contenute nel titolo VI.
4. Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 sostituiscono le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.
6. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, 9.9, 11.5 e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del presente Patto nei confronti contratto da parte dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che soggetti negoziali a seguito dell’esercizio del Diritto perfezionamento delle procedure di Prelazione, cui all'art. 47 e 48 del D.Lgs n. 165/2001.
7. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal CONI entro 30 giorni dalla data di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante stipulazione ai sensi del comma 5.
8. Il presente Patto econtratto, (ii) alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
9. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per procurare il rinnovo degli organi sociali mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
10. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della Società e delle Società Controllate in piena conformità parte economica del presente contratto, o a quanto disciplinato nel tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dirigenti di cui al presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) contratto sarà corrisposta la relativa Data indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantedetta indennità l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 165/2001.
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Samples: CCNL
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.121. E’ vietata la propaganda e la pubblicità politica e referendaria contenente prospettazioni informative false, 9.9scene o slogan denigratori o tecniche di suggestione dirette a promuovere un’immagine negativa dei competitori e lesiva dei diritti della persona;
2. Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (venerdì 26 agosto 2022) ovvero dal momento dell’assegnazione degli appositi spazi per la campagna elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, 11.5 coloro che ne hanno titolo, devono osservare le seguenti norme:
a) è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal comune, l’affissione di stampati, giornali murali od altri e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferentidi manifesti di propaganda inerenti la propaganda elettorale (anche avvisi di comizi, Soci Venditoririunioni o assemblee a scopo elettorale); è vietata la nuova affissione nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni (artt.1-9 legge 4 aprile 1956 n.212);
b) è fatto divieto di scambi o cessioni di superfici assegnate (artt. 3-4 della legge 4 aprile 1956 n.212);
c) è vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto edecreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 (circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, par. 6);
d) è vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, (iicircolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);
e) è vietata l’affissione, fuori dagli spazi assegnati, degli emblemi del partito tipo francobolli;
f) sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, nonché le iscrizioni su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi (art.1 legge 4 aprile 1956 n. 212, circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 20);
g) è consentita l’esposizione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche o vetrinette, poste in luogo pubblico o esposto al pubblico, appartenenti ai partiti, purché l’autorizzazione alla affissione sia precedente alla data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi; è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche anzidette nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per procurare le elezioni (artt.1-9 legge 4 aprile 1956 n.212, circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);
h) è consentita l’affissione, fuori dagli spazi assegnati, dei manifesti a carattere celebrativo, purché non contengano alcun riferimento alla propaganda elettorale;
i) è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni,…..), escluse le insegne indicanti le sedi di partito e dei comitati elettorali; pertanto, mentre si ritiene proibita l’istallazione in luogo pubblico di mostre documentarie e fotografiche a tema elettorale, si ritengono ammissibili le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi anche a circuito chiuso, sia in luogo aperto al pubblico sia in luogo pubblico, purché muniti di autorizzazione (art.6 legge 4 aprile 1956 n.212, circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 21);
l) è vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile (propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose) (art.6 legge 4 aprile 1956 n.212);
m) è consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili; i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale (vele-auto pubblicitarie) (circolare ministero interno 8 aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 22);
n) è vietato il rinnovo degli organi sociali lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico (e cioè vie e piazze, con o senza ausilio di veicoli o aeromobili) o aperto al pubblico (pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili), mentre ne è consentita la distribuzione (art. 6 legge 4 aprile 1956 n.212); durante lo svolgimento dei comizi, si ritiene opportuno stabilire come, nella zona interessata dal comizio, tale distribuzione possa essere effettuata esclusivamente dai candidati stessi e dai loro simpatizzanti;
o) nel giorno precedente e in quello stabilito per le Elezioni Politiche del 25/09/2022 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, mentre è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art.9 legge 4 aprile 1956 n.212);
p) nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali (art.9 legge 4 aprile 1956, n.212); i rappresentanti di lista sono però autorizzati a portare un bracciale od altro distintivo ove è riprodotto esclusivamente ed unicamente il contrassegno della Società lista o del gruppo da loro rappresentato;
q) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art.29 legge 25 marzo 1993 n.81, art.3 della legge 10 dicembre 1993 n.515).
3. Si precisa che il decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, per la pubblicità dei partiti e delle Società Controllate associazioni politiche, sindacali e culturali, dispone che in piena periodo di consultazioni, le affissioni di propaganda elettorale in qualunque forma effettuate, in conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12della legge n.212/1956 e successive modificazioni, a seconda sono esenti dall’imposta sulla pubblicità così come dai diritti sulle pubbliche affissioni se eseguite direttamente dagli interessati;
4. Si precisa che gli spazi di propaganda elettorale sono gli unici utilizzabili per le affissioni;
5. Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al questore di cui all’art.18 del casoTU 18 giugno 1931 n.773 (art.7 Legge 24 aprile 1975 n.130); si ritiene comunque opportuno che gli interessati, entro (a) la per ogni tipo di manifestazione relativa Data alla propaganda elettorale, anche non soggette ad autorizzazioni, diano comunque preavviso almeno 24 ore prima al Sindaco del Comune di Trasferimento PrelazioneSpoleto e al Commissariato di P.S. di Spoleto, Data fornendo anche copia del materiale di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione propaganda eventualmente oggetto di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantedistribuzione.
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Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12Il rapporto tra le Parti del presente Contratto è quello di contraenti indipendenti. Il presente Contratto non crea una partnership, 9.9affiliazione commerciale, 11.5 e 11.6 con riferimento joint venture, rapporto di agenzia, rapporto fiduciario o rapporto d’impiego tra le Parti. Lei non può cedere o delegare i Suoi diritti od obblighi derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto di Avetta. Avetta può cedere i propri diritti ai sensi del presente Contratto, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in connessione alla efficacia vendita di Avetta, sia che essa avvenga tramite fusione, cessione di attività, vendita di azioni o altrimenti. Avetta può inoltre adempiere ad alcuni o tutti i suoi obblighi di cui al presente Contratto attraverso una società affiliata o un terzo appaltatore. Le natura delle disposizioni del presente Patto Contratto implica la loro sopravvivenza alla risoluzione o scadenza dello stesso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Suoi obblighi di indennizzo nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevantinostri confronti, le limitazioni della nostra responsabilità, gli obblighi di riservatezza quivi previsti e le disposizioni in materia di legge applicabile e foro competente che sopravvivranno alla risoluzione del Suo abbonamento. Le Parti prendono atto hanno espressamente richiesto che il presente Contratto e convengono che a seguito dell’esercizio qualsiasi documento correlato sia preparato in lingua inglese. Les parties aux présentes ont expressément demandé à ce que cette Entente et les documents qui s’y rapportent soient rédigés en anglais. Il testo in lingua inglese prevarrà sotto tutti gli aspetti su qualsiasi traduzione del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante presente documento richiesta ai sensi delle leggi o normative di un altro paese. I titoli o i sottotitoli utilizzati nel presente Contratto sono inseriti unicamente per comodità di riferimento e non potranno essere utilizzati per interpretare alcuna disposizione del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società documento. Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra Lei e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione Noi per quanto riguarda il Socio Non RilevanteSuo utilizzo dei Servizi Avetta e del Sito Avetta e sostituisce tutti i precedenti e contemporanei accordi, proposte o dichiarazioni, scritti od orali, per quanto riguarda la materia oggetto del presente documento. Qualsiasi disposizione del presente Contratto che sia ritenuta essere interamente o parzialmente nulla, illecita o inapplicabile sarà eliminata dallo stesso nella misura in cui sia nulla, illecita o inapplicabile e le restanti disposizioni rimarranno pienamente efficaci e in vigore. Il presente Contratto non potrà essere interpretato in maniera più rigorosa nei confronti di alcuna delle Parti, indipendentemente da quale parte sia maggiormente responsabile per la sua stesura.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi All’utente Finale
Disposizioni generali. Fermo restando 14.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
14.2 Questo Contratto, inclusi i suoi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, comunicazione, dichiarazione e garanzia, sia scritta che orale, tra le Parti.
14.3 In caso di difformità tra quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12, 9.9, 11.5 e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni nel testo del presente Patto nei confronti Contratto e quanto previsto in alcuno dei Soci Trasferentisuoi Allegati, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che sarà il primo a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, prevalere.
14.4 L’eventuale invalidità o nullità di una Opzione Puto più clausole del Contratto non importa la nullità dell’intero Contratto.
14.5 La rinuncia di una delle Parti ad un diritto qualsiasi sancito nel presente Contratto, della Disdetta o della Diluizionea perseguire una qualsiasi inadempienza o violazione dell'altra Parte, tutte le Parti (incluso, a seconda non sarà in nessun modo considerata una rinuncia dei diritti relativi al Contratto o limitazione del caso, suo diritto di far rispettare gli obblighi assunti dall'altra Parte con il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente Contratto.
14.6 Qualsiasi comunicazione richiesta o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente consentita dalle disposizioni di questo Contratto dovrà essere effettuata per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita se effettuata ai sensi seguenti recapiti:
14.7 Formano parte integrante del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.contratto i seguenti Allegati:
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Samples: Sponsorship Agreement
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12, 9.9, 11.5 Le modalità di svolgimento ed i rapporti con il Richiedente e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni il Titolare sono regolati ai fini del presente Patto nei confronti Contratto: dal C.A.D., dal D.P.C.M. 22.02.2013, dalle delibere CNIPA (oggi Agenzia per l’Italia Digitale) n. 48/2005, n. 45/2009, dal Manuale Operativo, nonché dalle clausole del Contratto. Il Richiedente ha assunto tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e, in particolare, l’obbligo di pagamento dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti corrispettivi dovuti per il rilascio e Soci Non Rilevanti, la gestione dei Certificati. Il Richiedente e il Titolare sono tenuti a leggere attentamente ed approvare le Parti prendono atto previsioni del Manuale Operativo relativo al tipo di Certificato richiesto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre presenti Condizioni Generali. I Certificati emessi in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno base alle presenti Condizioni Generali possono essere utilizzati unicamente nell’ambito (i) per addivenire del dominio informatico del SP, identificabile con le pagine web del sito del SP raggiungibile all’url xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferentesezione “Trasparenza” o ai diversi ed eventuali altri siti che il SP utilizza nei rapporti con la clientela (il “Dominio SP”) e, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto eeventualmente, (ii) per procurare la sottoscrizione di documenti informatici proposti in favore dei clienti dal SP, il rinnovo degli organi sociali della Società quale potrà agire in nome proprio o in qualità di mandatario, con o senza rappresentanza, di società terze di cui lo stesso colloca prodotti o servizi (di seguito, i “Soggetti Terzi”). Anche per questa ragione i Certificati sono efficaci solo qualora il Titolare abbia concluso o concluderà un rapporto contrattuale con il SP relativo ai servizi finanziari prestati dallo stesso a suo favore. I contratti e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12i moduli sottoscritti dal Titolare per mezzo del Certificato (ivi compreso il relativo contenuto) non rientrano nell'oggetto del Servizio di Certificazione. Pertanto, a seconda è onere del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non RilevanteTitolare verificarne attentamente i contenuti.
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Samples: Servizi Di Certificazione
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.1217.1. I Regolamenti (che verranno forniti dalla UEFA su richiesta) verranno integrati a queste Condizioni generali e ogni Richiedente, 9.9Titolare del Biglietto e Xxxxxx dovrà attenervisi.
17.2. Ogni Richiedente accetta queste Condizioni generali per sé stesso e per conto dei suoi Ospiti (ovvero, 11.5 i Richiedenti devono assicurarsi che i loro Ospiti comprendano, accettino e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni rispettino le presenti Condizioni generali). Se l'Ospite fosse minorenne, ogni Richiedente conferma di aver ricevuto adeguato consenso a queste Condizioni generali da parte dei genitori o del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante tutore dell'Ospite ai sensi delle Norme applicabili nel relativo Territorio ospitante.
17.3. Le presenti Condizioni generali costituiscono l'intero contratto tra le parti e nessuna di queste ultime potrà presentare reclamo o mezzo di ricorso rispetto a qualsiasi affermazione, dichiarazione, garanzia o impegno, fatti da o per conto di qualsiasi altra parte relativamente alle Condizioni generali e che non siano già stati inseriti nelle Condizioni generali stesse.
17.4. La Commissione europea fornisce sul proprio sito Internet il seguente link alla piattaforma per la risoluzione delle controversie: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx. Questa piattaforma dovrà considerarsi come passaggio iniziale per la risoluzione extra-giudiziaria delle controversie emergenti dalla vendita telematica e dai contratti di servizio stipulati tra i consumatori e gli enti commerciali. Le Parti UEFA non sono né obbligate né preparate a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie presso un organo alternativo di risoluzione delle controversie.
17.5. Le presenti Condizioni generali sono regolate dalla legislazione italiana. Le parti accettano chela giurisdizione esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia derivata dalle presenti Condizioni generali o ad esse relativa è dei tribunali italiani, o di quelli del presente Patto eluogo di residenza o domicilio del Richiedente, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) qualora quest'ultimo rivesta la relativa Data qualità di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevanteconsumatore.
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Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12Art. 1
1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, 9.9comprese le aziende municipalizzate dipendenti dagli Enti locali, 11.5 e 11.6 a totale carico o con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta il concorso o contributo dello Stato o della DiluizioneRegione, tutte delle Province o dei Comuni, nonché agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici e utilizzati per le Parti (inclusofinalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Le norme della presente legge si applicano altresì:
a) agli alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi previsti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 e della legge regionale 28 agosto 1986, n. 45;
b) alle case parcheggio e ai ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati, e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a seconda del casoquelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata-convenzionata;
c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa mediante disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il relativo Socio Trasferenteconcorso o contributo dello Stato o della Regione;
e) destinati a case albergo, Socio VenditoreComunità, Socio Recedente o Socio Non Rilevantecomunque ad attività assistenziali;
f) dovranno attivarsi prontamente di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni possono procedere alla esclusione degli alloggi di loro proprietà, purché non realizzati a totale carico dello Stato, rientranti nelle categorie di cui ai commi 1 e 2, ma che per porre in esserele modalità di acquisizione, ciascuna secondo quanto per la destinazione funzionale, per la caratteristica dell'utenza insediata o da insediare, con particolare riguardo alle esigenze di propria competenzaspecifiche categorie sociali, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione particolari caratteri di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferentepregio storico-artistico, Socio Venditore, Socio Recedente non siano utilizzati o Socio Non Rilevante utilizzabili ai sensi della presente legge.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti gestori devono trasmettere alla Giunta regionale il censimento degli alloggi di cui ai commi 1, 2 e 4.
6. Gli enti gestori provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale gli eventuali aggiornamenti del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data censimento di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantecui al comma 5.
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Samples: Legge Regionale
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto 17.1 Nessuna rinuncia di una parte in relazione ad alcuna violazione o inadempimento o di alcun diritto o rimedio e nessun corso di negoziazione sarà interpretata come continua rinuncia ad esercitare i propri diritti in relazione ad alcun altra violazione o inadempimento o altro diritto o rimedio, salvo che tale rinuncia sia fatta per iscritto e sottoscritta dalla parte rinunciante.
17.2 Qualora un articolo, sub articolo o altra disposizione del Contratto sia invalida per violazione di alcuna legge o norme imperative, tale disposizione, nei precedenti Articoli 8.12soli limiti della parte di essa colpita da invalidità, 9.9sarà da considerarsi come non facente parte del Contratto, 11.5 senza che ciò possa incidere sulla validità della rimanente parte del Contratto.
17.3 L’Acquirente non potrà cedere a terzi i diritti e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni gli obblighi assunti nel presente contratto senza il previo consenso scritto del Venditore.
17.4 Il Venditore sottoscrive il presente Contratto in prima persona. L’Acquirente si impegna a rivolgersi unicamente al Venditore per la regolare esecuzione del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno Contratto.
17.5 I BENI ED I SERVIZI FORNITI AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO NON SONO VENDUTI O INTESI ALL’UTILIZZO IN ALCUNA APPLICAZIONE NUCLEARE O AD ESSA CONNESSA. L’Acquirente (i) per addivenire accetta i Beni ed i Servizi in conformità alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto esuindicata restrizione, (ii) si impegna a comunicare tale restrizione per procurare iscritto ad ogni e qualsiasi successivo acquirente o utilizzatore e (iii) si impegna a difendere, indennizzare e manlevare il rinnovo Venditore e le Affiliate del Venditore in relazione ad ogni e qualsivoglia pretesa, perdita, responsabilità, azioni legali, giudicati e danni, inclusi danni incidentali e consequenziali, derivanti dall’utilizzo dei Beni e dei Servizi in alcuna applicazione nucleare o ad essa connessa, sia che il diritto sostanziale si basi su fatto illecito, contrattuale o altrimenti, incluse dichiarazioni che la responsabilità del Venditore si basi su colpa o responsabilità oggettiva.
17.6 Il Contratto sarà per ogni aspetto interpretato secondo la legge svizzera, con esclusione, di ogni effetto esercitato su tale legge dalla Convenzione di Vienna del 1980 sui Contratti Internazionali di Vendita di Beni e, nella massima misura in cui la legge lo consenta, con esclusione delle disposizioni di diritto internazionale privato secondo le quali potrebbero trovare applicazione le leggi di un’altra giurisdizione. Ogni controversia derivante dal Contratto sarà sottoposta all’esclusiva giurisdizione del Foro del Cantone di Zug, Svizzera.
17.7 Le rubriche degli organi sociali della Società Articoli ed i paragrafi del Contratto hanno funzione meramente orientativa e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel non
17.8 Tutte le comunicazioni e pretese relative al presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta Contratto devono avvenire per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.iscritto
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Samples: Termini E Condizioni Di Vendita
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12Articolo 1 L'applicazione della Convenzione spetta, 9.9, 11.5 e 11.6 con riferimento alla efficacia delle conformemente alle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (seguono:
a) la relativa Data in Italia, oltre agli organismi di Trasferimento Prelazioneassicurazioni sociali competenti per particolari categorie di lavoratori: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferentel’assicurazione per l’invalidità, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data la vecchiaia ed i superstiti, l’assicurazione contro la tubercolosi, l’assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari, nonché le prestazioni di Diluizione maternità per le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi familiari; all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
b) in Jugoslavia, al Savezni savod za Socijalno Osiguranje (Istituto Federale per l'Assicurazione Sociale) e, per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione, ai Biroi za posredovanje rada (Uffici distrettuali per il Socio Non Rilevantecollocamento).
1. Nei casi previsti all'art. 4, par. 1 lett. a) e par. 2, della Convenzione, i lavoratori o le persone che esercitano un'attività autonoma sono tenuti a comprovare, mediante un certificato, che essi continuano ad essere soggetti alla legislazione dello Stato contraente nel cui territorio ha sede l'impresa da cui dipendono o essi esercitano l'attività autonoma abitualmente. Detto certificato è rilasciato, in Italia dalla competente sede provinciale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, in Jugoslavia, dal competente Sreski zavod za socijalno osiguranje (Istituto distrettuale per l'assicurazione sociale).
2. Qualora più lavoratori siano inviati insieme dal datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente per uno stesso periodo di tempo, può essere rilasciato per essi un certificato collettivo.
3. Il certificato di cui ai paragrafi 1 e 3 deve essere esibito, all'occorrenza, agli uffici competenti dello stato contraente ove ha luogo il lavoro temporaneo o il temporaneo esercizio dell'attività autonoma, dal rappresentante del datore di lavoro, se esso esiste, altrimenti dal lavoratore o dalla persona che esercita l'attività autonoma.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 il datore di lavoro, gli assicurati e i loro aventi diritto regolano ogni questione concernente i contributi e le prestazioni direttamente con gli organismi di assicurazione sociale competenti dello Stato contraente alla cui legislazione continuano ad essere soggetti.
Articolo 3 Nei casi previsti all'art. 5, punto 2, secondo periodo, della Convenzione, il lavoratore deve presentare domanda, avvisandone contemporaneamente il suo datore di lavoro, in Italia, alla competente sede provinciale dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le Malattie, che ne informa gli organismi competenti per le altre assicurazioni sociali, in Jugoslavia al competente Istituto distrettuale per l'assicurazione sociale, PARTE II Disposizioni Particolari
Capitolo I Assicurazioni per i casi di malattia, di tubercolosi, di maternità e di morte (indennità funeraria)
1. Se un assicurato, che dal territorio di uno Stato contraente si reca in quello dell'altro Stato, fa valere le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione per beneficiare delle prestazioni in caso di malattia, di tubercolosi, di maternità o di morte (indennità funeraria), egli è tenuto a presentare all'ente assicuratore competente dello Stato contraente, nel territorio del quale si è recato, un certificato dal quale risultino i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nel primo Stato. Detto certificato è rilasciato, su domanda dell'assicurato, possibilmente prima del suo trasferimento nel territorio dell'altro Stato: - in Italia, dalla competente sede provinciale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie; - in Jugoslavia, dal competente Istituto distrettuale per l'assicurazione sociale.
2. Se l'assicurato non è in grado di presentare il certificato previsto al paragrafo 1, l'ente assicuratore competente per la concessione delle prestazioni è tenuto a richiedere il certificato stesso all'ente assicuratore dell'altro Stato di cui al paragrafo 1, secondo periodo.
3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti valgono anche per gli aventi diritto.
1. Per l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione l'ente assicuratore obbligato comunica senza indugio all'ente assicuratore competente del Paese di origine del lavoratore (ente delegato) il nominativo dell'assicurato e la data d'inizio del diritto alle prestazioni. L'ente assicuratore obbligato comunica inoltre senza indugio all'ente delegato la data di cessazione del diritto alle prestazioni.
2. L'ente delegato provvede all’accertamento degli aventi diritto alle prestazioni.
Articolo 6 Per l'applicazione, dell'art. 11, par. 2, della Convenzione il titolare di una pensione o di una rendita, deve presentare un certificato all'ente assicuratore competente del luogo di residenza (ente delegato). Detto certificato è rilasciato, su domanda dell'interessato, dall'istituto debitore della pensione o della rendita.
1. Nei casi previsti all'art. 12, par. 1, della Coenvenzione l'ente assicuratore obbligato rilascia all'assicurato, o all'avente diritto, prima del trasferimento, la dichiarazione di consenso al trasferimento e trasmette copia di tale dichiarazione all'ente assicuratore competente dell'altro Stato (ente delegato) indicato agli articoli 10, 11 e 12. Se la dichiarazione non è stata richiesta prima del trasferimento, essa deve essere richiesta per il tramite dell'ente delegato: - in Italia, alla competente sede provinciale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, o, se tale ufficio non è conosciuto, alla direzione generale dello stesso Istituto, che trasmettono detta richiesta alla competente sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o, se tale ufficio non è conosciuto, alla direzione generale dello stesso Istituto, se questo è l'ente assicuratore obbligato; - in Jugoslavia, al competente Istituto distrettuale per l'assicurazione sociale o, se tale ufficio non è conosciuto, all'Istituto Federale per l'Assicurazione Sociale.
2. Nei casi previsti all'art. 12, par. 2, della Convenzione, l'ente assicuratore obbligato rilascia all'assicurato o all'avente diritto, prima del trasferimento, un apposito certificato. All'occorrenza, si applicano, in modo corrispondente, le disposizioni del par. 1, secondo periodo.
3. L'ente delegato effettua il controllo dei beneficiari delle prestazioni nello stesso modo che se si trattasse di propri assicurati.
4. Nel caso in cui sia necessario un ricovero in ospedale, l'ente delegato comunica senza indugio all'ente assicuratore obbligato la data dell'entrata in ospedale e, appena, il beneficiario ha lasciato l'ospedale, la data della dimissione. Qualora l'ente delegato ritenga che la specializzazione debba essere prorogata oltre il limite di tempo fissato nel documento di cui al par. 1 o 2, ne informa senza indugio l'ente assicuratore obbligato. Se l'ente assicuratore obbligato non dà il suo consenso alla continuazione del ricovero in ospedale, il suo obbligo di rimborso cessa con il quindicesimo giorno successivo a quello in cui la comunicazione della relativa decisione è pervenuta all'ente delegato.
1. Per la concessione delle prestazioni in denaro per inabilità al lavoro l'ente delegato, dopo la denuncia dell'inabilità al lavoro, trasmette senza indugio all’ente assicuratore obbligato un’apposita comunicazione nella quale deve essere indicata anche la durata prevedibile dell'inabilità al lavoro. In caso di prolungamento dell'inabilità al lavoro oltre la durata, prevedibile indicata nella comunicazione di cui al primo periodo, l'ente delegato trasmette senza indugio all'ente assicuratore obbligato un'apposita comuni cuzione nella quale deve estere indicata, l'ulteriore durata prevedibile dell'inabilità al lavoro.
2. Le prestazioni in denaro sono corrisposte all'assicurato dall'ente assicuratore obbligato in base alle comunicazioni inviategli dall'ente delegato e per il tramite di tale ente, in conformità alle disposizioni dell'art. 27.
1. Le spese per le prestazioni in natura, e gli accertamenti medici nei casi di cui all'art. 7, sono rimborsate dall'ente assicuratore obbligato in base ad una distinta inviatagli dall'ente delegato alla fine di ogni caso di malattia. Le prestazioni in natura che non possono essere indicate singolarmente sono computate in base ad una quota forfettaria, per giornata di malattia desunta dai risultati contabili dell'ente delegato per l'esercizio durante il quale le prestazioni sono, concesse; fino a quando tali risultati non sono accertati il rimborso è effettuato, salvo conguaglio, sulla base della quota desunta dai risultati contabili dell'ultimo esercizio per il quale essi sono stati accertati.
2. Le spese per le prestazioni in natura agli aventi diritto ai sensi dell’art. 10 della Convenzione sono rimborsate mediante compensi unitari globali per ogni assicurato e per ogni mese durante il quale sussiste il diritto alle prestazioni. Analoga disposizione vale per il rimborso delle spese di cui all'art. 11, par. 2, della Convenzione. Tali importi sono determinati dalle Autorità competenti di ciascuno dei due Stati contraenti, sulla base dei risultati contabili dell'ente delegato in analogia a quanto previsto nel paragrafo 1, secondo periodo.
Articolo 10 Per l'applicazione degli articoli da 5 a 9 si considerano enti delegati: In Italia: le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, competenti per il luogo di residenza o soggiorno dei beneficiari delle prestazioni;
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Samples: Accordo Amministrativo
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12, 9.9, 11.5 Efficacia del contratto.
9.1 Le Parti riconoscono e 11.6 con riferimento alla si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ha efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, novativa rispetto ad ogni eventuale precedente accordo raggiunto tra le Parti prendono ed avente il medesimo contenuto.
9.2 Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte cui si riferiscono le modifiche.
9.3 Tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e convengono che s’intenderanno validamente ed efficacemente eseguite a seguito dell’esercizio ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo lettera o telegramma, oppure al momento del Diritto ricevimento di Prelazione, apposita dichiarazione di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti ricevuta (incluso, anche a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario mezzo telefax e/o opportuno a mezzo posta elettronica) se effettuata via telefax o via posta elettronica.
9.4 Le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazione di cui al precedente paragrafo 9.3, ai seguenti indirizzi: ]
(i) [ ]
(ii) [ ]
(iii) [ ovvero presso diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna Parte potrà comunicare per addivenire iscritto all’altra successivamente alla eliminazione sottoscrizione del presente Contratto in conformità con le precedenti disposizioni.
9.5 L’eventuale tolleranza delle Parti di alcuno dei comportamenti posti in essere dall’altra in violazione delle disposizioni di questo Contratto non costituirà né verrà interpretata quale rinunzia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in momento successivo l’esatto adempimento di tutti i diritti attribuiti termini e le condizioni qui previsti.
9.6 Le rubriche degli articoli e dei paragrafi sono state poste al relativo Socio Trasferentesolo scopo di facilitare la lettura, Socio Venditoree non dovrà di esse essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione di questo Contratto.
9.7 Salvo che risulti diversamente dal contesto, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto ei richiami qui contenuti ad articoli, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12paragrafi, a seconda del casopunti od allegati si intendono riferiti agli articoli, entro (a) la relativa Data paragrafi, punti od allegati di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantequesto Contratto.
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Samples: Investment Agreement
Disposizioni generali. Fermo restando L’Offerta Vincolante, da formularsi tenendo conto di quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12stabilito dal Disciplinare, 9.9dovrà contenere:
a) la dichiarazione che l’Offerta Vincolante è presentata esclusivamente in proprio e con esclusione della clausola “per persona da nominare” e l’esplicita dichiarazione di presa d’atto che Malo, 11.5 IT Holding e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni IT Distribuzione non riconosceranno alcun compenso di intermediazione né di altro genere;
b) la dichiarazione che l’Offerente ha svolto adeguata Due Diligence, che si dichiara soddisfatto della stessa e che l’Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna; nel caso in cui l’Offerente non abbia svolto la Due Diligence è comunque necessaria una dichiarazione che l’Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna;
c) ai sensi dell’art. 63 della Legge Prodi bis l’impegno, da trascriversi nell’Atto di Vendita del presente Patto nei confronti dei Soci TrasferentiComplesso Aziendale Malo, Soci Venditoridi proseguire, Soci Recedenti e Soci Non Rilevantiper almeno due anni dal trasferimento del Complesso Aziendale Malo, le Parti prendono atto e convengono attività imprenditoriali oggetto di cessione nonché a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali di cui al Piano, che a seguito dell’esercizio saranno indicati nella comunicazione di avvio della procedura sindacale di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (la “Legge 428/1990”), ovvero che risulteranno dall’eventuale accordo con le Organizzazioni Sindacali all’esito dell’esame congiunto previsto dall’applicabile normativa;
d) la dichiarazione dell’Offerente attestante: (i) l’insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 cod. civ. ed ex art. 93 del Diritto d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabile, dell’Offerente con altri Offerenti partecipanti alla Procedura di PrelazioneCessione, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario interessi e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione decisionale delle Offerte Vincolanti presentate nell’ambito della Procedura di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, Cessione; (ii) indicazione e descrizione della natura ed entità di eventuali rapporti di correlazione sussistenti tra l’Offerente e le società facenti parte del Gruppo IT Holding. Al fine di tale indicazione e definizione, rilevano i soggetti e le operazioni definite dal principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate con la sola precisazione che per procurare il rinnovo degli organi sociali debbono intendersi sia gli organi della Società procedura di Amministrazione Straordinaria, sia gli organi amministrativi e delle Società Controllate di controllo in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda carica nelle società del caso, entro (a) la relativa Data Gruppo IT Holding alla data di Trasferimento Prelazione, Data richiesta di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.ammissione alla procedura medesima;
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Samples: Cessione Del Complesso Aziendale
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.129.1 L'Utente non può cedere il Contratto in tutto o in parte, 9.9senza il preventivo consenso scritto di INFOCERT. INFOCERT può cedere, 11.5 concedere in licenza, delegare o trasferire altrimenti a terze parti il Contratto ovvero i diritti e 11.6 le obbligazioni che gli derivano dal Contratto senza alcuna limitazione.
9.2 InfoCert S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati forniti dall’interessato informa lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, che i predetti dati personali saranno trattati, con riferimento l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per le finalità e nelle modalità illustrate nell’Informativa “Privacy Policy – Acquisti senza registrazione”, nella pagina “Documentazione” presente sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, di cui l’interessato dichiara di aver preso visione.
9.3 Il Contratto è disciplinato e interpretato in conformità al diritto italiano, senza riguardo alle disposizioni sui conflitti di leggi. Eventuali controversie derivanti dal Contratto sono sottoposte alla efficacia giurisdizione esclusiva del Tribunale di Roma (Italia), salvo che la legge applicabile o la giurisdizione siano diversamente stabilite in virtù di disposizioni imperative non derogabili contrattualmente.
9.4 L'eventuale rinuncia di una delle Parti ad agire in caso di violazione o inadempimento di una delle disposizioni del presente Patto nei confronti Contratto, dovrà essere espressa in forma scritta e non potrà essere interpretata come rinuncia ad agire in caso di eventuali nuovi inadempimenti o violazioni della stessa o di qualsiasi altra disposizione del Contratto, così come il mancato esercizio di una delle Parti o la rinuncia di una di esse ad avvalersi dei Soci Trasferentidiritti o dei rimedi che le siano riconosciuti dal Contratto, Soci Venditorinon potrà essere interpretata come rinuncia ai medesimi.
9.5 Qualora l'applicazione di una o più disposizioni del Contratto rispetto a particolari fatti o circostanze, Soci Recedenti dovesse essere ritenuta invalida o inapplicabile da un tribunale avente competenza giurisdizionale a) tale validità o inapplicabilità non si estenderà ad altri particolari fatti o circostanze e Soci Non Rilevantinon pregiudicherà in alcun modo nessun'altra disposizione del Contratto, e b) tale disposizione dovrà essere applicata, per quanto più possibile, in modo da rispettare le intenzioni delle Parti ed essere riformata senza ulteriori azioni delle Parti stesse nella misura necessaria a renderla valida ed efficace.
9.6 Ferme restando le limitazioni di responsabilità di cui all’art. 6, nessuna Parte sarà responsabile o avrà alcuna responsabilità per ogni eventuale ritardo o mancata esecuzione dovuti a circostanze impreviste o a cause al di fuori di ogni ragionevole controllo, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore, terremoti, incendi, inondazioni, embarghi, controversie di lavoro e scioperi, sommosse, guerre, atti di un nemico pubblico, errori nella codifica di file elettronici, abbassamenti della tensione o guasti ad Internet o ad altre reti, interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica, novità di fabbricazione di un prodotto o ad altri problemi di sviluppo del prodotto non previsti e ad atti di autorità civili e militari.
9.7 L'Utente si impegna a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sull'esportazione applicabili all'utilizzo del Software.
9.8 I titoli utilizzati nel Contratto sono intesi esclusivamente a titolo di convenienza e non pregiudicano il significato o l'interpretazione del Contratto.
9.9 Il Contratto descrive unitamente ai Termini e Condizioni l'accordo complessivo tra le Parti prendono atto in riferimento alla materia oggetto del medesimo e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazioneannulla a) qualsivoglia dichiarazione, di una Opzione Putdiscussione, della Disdetta proposta, trattativa, condizione, accordo e comunicazione precedente o della Diluizionecontestuale, tutte in forma orale o scritta, intercorsa/o tra le Parti (inclusoin relazione all'oggetto del Contratto, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevantee b) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società precedenti accordi e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato le prassi vigenti nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantesettore.
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Samples: Licensing Agreement
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12Art. 1 Disposizioni Preliminari
1. Alla Contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, 9.9con le modalità ed entro i limiti previsti dai CCNL vigenti, 11.5 dal D. Lgs 165/2001 e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni s.m.i e dal D. Lgs. 150/2009.
2. Gli accordi aziendali, in attuazione della funzione negoziale di cui sopra, sono stipulati dal Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e dalle corrispondenti strutture Sindacali Territorialmente competenti firmatarie del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio CCNL 21 Maggio 2018. Le organizzazioni sindacali firmatarie sono indicate nel frontespizio del Diritto CCNL in vigore.
3. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale di PrelazioneLivello Territoriale, di seguito (CDIT), non può:
a) ai sensi dell’art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs 165/2001, essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di violazione la responsabilità è estesa anche a chi si è limitato ad applicarle pur non avendole sottoscritte.
b) trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL;
c) trattare le materie oggetto di Contrattazione in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL;
d) violare in alcun modo i vincoli derivanti dal CCNL;
e) non destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, ai sensi comma 3 bis, dell’art. 54 del D.Lgs 150/2009, una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda quota prevalente del casotrattamento accessorio complessivo comunque denominato;
4. Nelle materie oggetto di Contrattazione integrativa, il relativo Socio Trasferentedatore di lavoro ha l'obbligo di contrattare secondo correttezza e buona fede. L'obbligo a contrarre sussiste nelle materie che attengono al trattamento economico del personale, Socio Venditoreriservate alla Contrattazione dall’art. 45 comma 1, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente del D. Lgs.165/2001;
5. La procedura per porre in esserela stipulazione del contratto decentrato integrativo, ciascuna secondo quanto così come disciplinata dalla Contrattazione collettiva nazionale e dai recenti interventi del legislatore, ordinariamente si articola nelle fasi sotto riportate: - Nomina delegazione di propria competenzaparte pubblica. L’ente Unione, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferenteprima dell’avvio delle fasi negoziali, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto ecomma 1 dell’art. 10 del CCNL 1.4.99 e dell’art. 7 comma 3 del CCNL 21 Maggio 2018, nomina i componenti la delegazione di parte datoriale. - Direttive dell’Organo politico. Spetta alla Giunta dell’Unione in via preventiva, la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario. Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo. - Prima convocazione per l’avvio del negoziato. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del CCNL 21 Maggio 2018, l'Unione, deve convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. La mancata presentazione della piattaforma o l’eventuale ritardo della sua presentazione non precludono, tuttavia, l'avvio della trattativa. - Svolgimento delle trattative. La trattativa si svolge attraverso incontri successivi finalizzati al raggiungimento di soluzioni condivise sulle materie oggetto di Contrattazione. Tutti gli incontri devono essere preventivamente convocati. A tal fine la convocazione avviene per iscritto a firma del Presidente, inviata via fax o via PEC. La convocazione della RSU, in quanto organismo unitario, è unica: non occorre pertanto convocare ogni suo componente oppure le singole sigle sindacali di appartenenza dei componenti stessi. Durante la trattative entrambe le parti negoziali improntano i propri comportamenti al massimo rispetto dei fondamentali principi di correttezza e buona fede. - Firma dell’Ipotesi di contratto decentrato integrativo. La fase delle trattative si conclude con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo. - Verifica della compatibilità degli oneri finanziari e dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge. L’ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (ii) predisposte ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001), è trasmessa al collegio dei revisori o revisore unico dell’Unione, nel termine di 10 giorni dalla stipulazione come stabilito all’art. 8 comma 6 del CCNL 21 Maggio 2018 per procurare il rinnovo controllo sulla compatibilità dei costi e sulla corresponsione dei trattamenti accessori di cui all’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 come novellato dall’art. 55 del D.Lgs 150/2009. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte degli organi sociali competenti si applica la disciplina di cui al sesto periodo del comma 3 quinquies dell’art. 40 del D.Lgs 165/2001. - Esame dell’organo di direzione politica. Il presidente della Società delegazione di parte pubblica trasmette all’organo di governo dell’ente Unione, l’Ipotesi di accordo e le relative relazioni (illustrativa e tecnico-finanziaria), corredate del parere dell’organo di controllo. Se e qualora, trascorsi 15 dalla data di trasmissione delle Società Controllate relazioni di cui trattasi, il revisore dei conti non esprime un parere in piena merito, il presidente della Delegazione Trattante provvede comunque a trasmettere all’Organo di Governo l’Ipotesi di accordo e le relative relazioni (illustrativa e tecnico- finanziaria), previa verifica della a) corrispondenza alle indicazioni delle direttive, con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati ed obiettivi ivi espressamente indicati; b) conformità dei contenuti contrattuali anche agli obiettivi ed ai programmi generali dell’ente; c) convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall’ente; d) utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili; e) adeguamento del contratto integrativo alla soluzione di problemi organizzativi e funzionali dell’ente; f) coerenza dei costi del contratto integrativo con le indicazioni di carattere finanziario contenute nelle direttive e compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse; g) rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; - Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo. A seguito dell’autorizzazione dell’organo di direzione politica, la procedura negoziale viene conclusa con la sottoscrizione formale e definitiva del contratto decentrato integrativo. Se uno o più soggetti sindacali si riservasse di firmare successivamente il testo contrattuale definitivo, concordando preventivamente una data, sarà predisposto (e sottoscritto) un nuovo verbale di carattere integrativo. Anche in questo caso, tuttavia, gli effetti si producono, comunque, sempre dalla data della prima sottoscrizione con tutti gli altri soggetti sindacali. Sulla base della disciplina contrattuale vigente (art.5 del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004), la sottoscrizione definitiva a quanto disciplinato nel presente Articolo 12cura delle parti negoziali del CDIT è indispensabile, ai fini della sua validità ed efficacia. - Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva. Il contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, deve essere trasmesso, a seconda del casocura dell’unione, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione5 giorni dalla sottoscrizione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta ai sensi del comma 8, dell’art. 8 del CCNL 21 Maggio 2018, , per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantevia telematica all’ARAN e al CNEL.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale
Disposizioni generali. Fermo restando Salvo quanto previsto nel presente documento e negli altri documenti di gara, l’affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni generali:
1. la partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale e incondizionata accettazione da parte dei concorrenti di quanto contenuto negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante;
2. tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata;
3. non sono previsti rimborsi per la presentazione delle offerte;
4. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non affidare l’appalto per ragioni di interesse pubblico che comportino la mancanza, totale o parziale di copertura finanziaria, per motivi di opportunità, convenienza o qualora reputasse le offerte pervenute non congrue ovvero non idonee in relazione all'oggetto dell’affidamento rimanendo in tal caso escluso il diritto a qualsivoglia compenso od indennizzo a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.;
5. qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, l’Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità;
6. fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei precedenti Articoli 8.12, 9.9, 11.5 casi consentiti dalle norme vigenti e 11.6 l’ipotesi di differimento espressamente concordata con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del casol’aggiudicatario, il relativo Socio Trasferentecontratto di appalto verrà stipulato nel termine di 180 gg che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, Socio Venditoresalva la facoltà della Stazione Appaltante di proroga o sospensione. La stipula del contratto è, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in esseremateria di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
7. l’aggiudicatario, ciascuna secondo quanto nell’espletamento dell’incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con i principi adottati nel Codice Etico di propria competenzacui al Modello di organizzazione, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferentegestione e controllo predisposto dall’Agenzia, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevanteacquisibile direttamente dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
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Samples: Service Agreement
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.1230.1. Il presente MSA contiene l’accordo completo delle Parti sulla relativa materia e sostituisce ogni precedente accordo, 9.9intesa sia verbale, 11.5 sia scritta, precedentemente tra di loro intervenuta e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario non potrà essere modificato e/o opportuno emendato salvo che in forma scritta e mediante un documento debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.
30.2. Le Parti riconoscono e dichiarano che il presente MSA è stato negoziato in piena libertà e la sottoscrizione dello stesso non è stata determinata in alcun modo da dichiarazioni, garanzie ed altre promesse diverse da quelle espressamente riportate nel presente MSA.
30.3. Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere non potrà essere interpretato quale rinuncia al potere di esercitarlo in un qualsiasi tempo successivo e comunque entro 3 (ianni) dalla cessazione del MSA, fatto salvo quanto previsto da inderogabili disposizioni di legge.
30.4. La dichiarazione di nullità di una o più clausole non comporta la nullità dell’intero MSA, se risulta che le parti avrebbero concluso il MSA stesso anche senza la parte dichiarata nulla. Le Parti inoltre provvederanno a negoziare integrazioni e/o modifiche conseguenti alla dichiarazione di nullità.
30.5. La cessazione, per addivenire alla eliminazione qualsiasi motivo, del presente MSA e/o del Servizio(i) non avrà efficacia su quei diritti e quelle obbligazioni di ciascuna Parte che, ai sensi di legge, rimarranno validi ed efficaci anche a seguito della suddetta cessazione.
30.6. Ciascuna Parte si impegna a rispettare le normative in vigore in materia di telecomunicazioni e di trattamento dei dati personali. A tale scopo le Parti si danno reciprocamente atto di essere state informate, ai sensi e per gli effetti della normativa europea “GDPR”, nel merito del trattamento dei dati personali oggetto di condivisione nel contesto dell’esecuzione del presente contratto autorizzando reciprocamente il trattamento necessario e indispensabile per tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferentefini strumentali e necessari all’adempimento delle nascenti obbligazioni.
30.7. Il CLIENTE prende atto che EPICLINK mantiene e aggiorna il registro elettronico di funzionamento (log) del servizio di accesso alla rete Internet dalla stessa fornito, Socio Venditoreove previsto. Il contenuto del registro elettronico avrà carattere di riservatezza assoluta e potrà essere esibito esclusivamente su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
30.8. IL CLIENTE si impegna a rispettare le Condizioni Particolari, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ove previste ai sensi della normativa vigente del Paese dove viene fornito il Servizio ed allegate al presente MSA, ed in particolare con riferimento alle Tariff Country come espressamente previsto nelle Condizioni Economiche.
30.9. Ciascuna Parte garantisce di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, incluse quelle di terzi, ai fini dell’esecuzione del presente Patto eMSA e per l’adempimento delle obbligazioni in esso previste.
30.10. Il presente MSA è redatto in lingua italiana. In caso di conflitto tra il presente MSA ed eventuali traduzioni, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate prevarrà la versione in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantelingua italiana.
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Samples: Master Service Agreement
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.1215.1 Salvo ove diversamente stabilito, 9.9qualsiasi comunicazione ufficiale ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata presso la sede operativa di UFI FILTERS HYDRAULICS S.p.A., 11.5 in Bolgare (BG), mediante raccomandata a.r.
15.2 UFI ha la facoltà di cedere o trasferire liberamente alle proprie Consociate o a terzi, in tutto o in parte, il Contratto e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del i propri diritti/obblighi da esso derivanti. Senza il preventivo consenso scritto di XXX, è fatto invece espresso divieto all’Acquirente di cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, il presente Patto nei confronti dei Soci TrasferentiContratto e/o i propri diritti/obblighi da esso derivanti a terzi.
15.3 L’invalidità o l’inefficacia, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazionetotale o parziale, di una Opzione Put, della Disdetta o più articoli delle presenti Condizioni Generali non inciderà sulla validità degli altri articoli o della Diluizionerestante parte dell’articolo. La disposizione invalida o inefficace sarà sostituita da una clausola valida ed efficace la cui portata sarà la più simile possibile a quella dell’articolo originale.
15.4 Il mancato esercizio di un diritto nonché l’esercizio non tempestivo o parziale di un diritto o di una facoltà derivante dal Contratto da parte di UFI non implica rinuncia a tale diritto o facoltà. Resta espressamente inteso tra le parti che qualsivoglia mancanza da parte di XXX nel far rispettare una qualsiasi delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali non può in alcun modo essere intesa come una rinuncia ad una successiva esecuzione di detta disposizione. Eventuali tolleranze da parte di UFI di un qualsivoglia mancato adempimento di una delle presenti Condizioni Generali non potrà essere in alcun modo interpretata quale una rinuncia generale a far valere nel futuro nella sua interezza ogni specifica disposizione delle stesse Condizioni Generali.
15.5 Nessuna modifica, rinuncia, variazione di alcuna delle presenti Condizioni Generali sarà valida se non concordata per iscritto e sottoscritta dalle parti.
15.6 Le parti riconoscono e dichiarano di non aver fatto affidamento su alcun tipo di dichiarazione o assicurazione ulteriore rispetto a quanto espressamente previsto nel presente Contratto.
15.7 La lingua ufficiale delle presenti Condizioni Generali e di Contratto è la lingua italiana. Tutte le aree di questo Contratto, che possono essere poco chiare o soggette a interpretazione, devono essere chiarite con riferimento al significato originale e al senso inteso in lingua italiana.
15.8 Le presenti Condizioni Generali e di Contratto sono disciplinate dalle leggi vigenti italiane. Nello svolgimento delle sue attività secondo queste Condizioni Generali, l'Acquirente dovrà rispettare tutte le Parti leggi e le normative applicabili. Le parti convengono che la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (inclusoCISG) non si applica a qualsiasi vendita di beni o altre operazioni disciplinate dalle presenti Condizioni Generali.
15.9 Qualsiasi controversia derivante o in relazione alle presenti Condizioni Generali, a seconda comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione, l'applicabilità, la risoluzione, che non è possibile per le parti chiarire tra di loro, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del casotribunale competente di Mantova, il relativo Socio TrasferenteItalia. L’Acquirente dichiara di aver letto accuratamente e di accettare le presenti Condizioni Generali. Data: Per accettazione: L’Acquirente: (inserire ragione sociale) Firma: Nome e Titolo: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, Socio Venditorel’Acquirente approva specificatamente gli articoli: 8.1, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere8.3, ciascuna secondo quanto di propria competenza8.4, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente8.6, Socio Venditore9.1, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e14.3, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società 14.4, 15.2, 15.8 e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante15.9.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12Sport e salute_ SPONSOR pag. 12
16.1 Il presente Contratto, 9.9unitamente agli Allegati, 11.5 costituisce l’intero e 11.6 con riferimento alla efficacia delle unico accordo tra le Parti. Esso sostituisce e annulla ogni precedente intesa tra le Parti, sia verbale, sia scritta, in relazione all’oggetto dallo stesso disciplinato. Le Parti dichiarano altresì che tutte le disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci TrasferentiContratto sono state oggetto di apposita negoziazione tra le Parti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, pertanto le Parti prendono si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell'articolo 1341 cod. civ. non trovano applicazione.
16.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida e convengono vincolante solo ove risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
16.3 La circostanza che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (inclusonon abbiano esercitato, a seconda del casoin un qualsiasi momento, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente un diritto loro riconosciuto dal presente Contratto o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto non abbiano richiesto all’altra Parte l’esecuzione di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del presente Patto eContratto, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12obbligazioni dell’altra Parte.
16.4 La nullità, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put l’illegittimità o la Data non azionabilità, per qualsiasi ragione, di una o più disposizioni del presente Contratto non inficerà in alcun modo la validità, legittimità ed azionabilità delle altre disposizioni dello stesso. In tal caso le Parti faranno in modo di accordarsi per sostituire la/e disposizione/i invalida/e con altra/e disposizione/i valida/e aventi il medesimo scopo.
16.5 Le Parti si impegnano a collaborare nel modo più efficace per la protezione dei rispettivi segni distintivi e di qualsiasi altro segno distintivo della Comunicazione Squadra Olimpica Italiana e dei relativi atleti, e a darsi tempestiva comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferenteogni eventuale contraffazione e/o uso indebito degli stessi da parte di terzi di cui dovessero venire a conoscenza, Socio Venditore nonché di ogni eventuale reclamo, diffida, istanza o il Socio Recedente richiesta di azione legale da parte di terzi che dovessero riguardare, direttamente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevanteindirettamente, oggetto o contenuti del presente Contratto.
16.6 Il presente contratto è soggetto ad IVA.
16.7 Il presente Contratto potrà essere registrato in caso d’uso, con oneri a carico della parte
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Samples: Sponsorship Agreement
Disposizioni generali. Fermo restando Articolo 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) normativo del personale dirigente, stipulato a seguito della sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, riguarda il triennio 2021-2023, come previsto dall’articolo 40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e dal CCNL17 dicembre 2020. ha validità triennale e comunque, rimane in vigore fino alla sottoscrizione di un successivo CCDI normativo o fino all’entrata in vigore di nuovi indirizzi contrattuali o di legge incompatibili con quanto qui disciplinato. Il presente CCDI, salvo diversa disposizione indicata nei singoli articoli, produce i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione definitiva.
3. Alla scadenza il CCDI si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, salva diversa disposizione legislativa o contrattuale, fino alla stipula del nuovo contratto, anche a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Le risorse decentrate sono costituite annualmente e la destinazione è stabilita in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa avente cadenza annuale.
4. Il CCDI si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il Comune di Riccione ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell’articolo 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001 in servizio presso l’Ente e fatto salvo quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12dall’articolo 72 del D.Lgs 165/2001 anche al personale in posizione di comando o distacco presso altro Ente per conto del Comune.
5. Le eventuali controversie interpretative delle clausole del CCDI sono risolte attraverso l’interpretazione autentica congiunta e formale delle parti ed il relativo accordo sostituisce la clausola controversa fin dall’inizio della sua efficacia, 9.9salvo diversa determinazione delle parti stesse.
6. Il CCDI non può contenere norme in contrasto con la normativa, 11.5 con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e 11.6 con riferimento pluriennale dell’ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
7. L’Amministrazione provvede alla efficacia divulgazione del CCDI normativo, del CCDI annuale di destinazione delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferentirisorse decentrate, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che degli atti assunti a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazionepartecipazione sindacale, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantenelle forme più idonee.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto 16.1 Nessuna rinuncia di una parte in relazione ad alcuna violazione o inadempimento o di alcun diritto o rimedio e nessun corso di negoziazione sarà interpretata come continua rinuncia ad esercitare i propri diritti, in relazione ad alcun altra violazione o inadempimento o altro diritto o rimedio, salvo che tale rinuncia sia fatta per iscritto e sottoscritta dalla parte rinunciante.
16.2 Qualora un articolo, sub articolo o altra disposizione del Contratto sia invalida per violazione di alcuna legge o norme imperative, tale disposizione, nei precedenti Articoli 8.12soli limiti della parte di essa colpita da invalidità, 9.9sarà da considerarsi come non facente parte del Contratto, 11.5 senza che ciò possa incidere sulla validità della rimanente parte del Contratto.
16.3 L’Acquirente non potrà cedere a terzi i diritti e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni gli obblighi assunti nel presente contratto senza il previo consenso scritto del Venditore.
16.4 Il Venditore sottoscrive il presente Contratto in prima persona. L’Acquirente si impegna a rivolgersi unicamente al Venditore per la regolare esecuzione del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno Contratto.
16.5 I BENI ED I SERVIZI FORNITI AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO NON SONO VENDUTI O INTESI ALL’UTILIZZO IN ALCUNA APPLICAZIONE NUCLEARE O MILITARE AD ESSA CONNESSA. L’Acquirente (i) per addivenire accetta i Beni ed i Servizi in conformità alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto esuindicata restrizione, (ii) si impegna a comunicare tale restrizione per procurare iscritto ad ogni e qualsiasi successivo acquirente o utilizzatore e (iii) si impegna a difendere, indennizzare e manlevare il rinnovo degli organi sociali della Società Venditore e le Affiliate del Venditore in relazione ad ogni e qualsivoglia pretesa, perdita, responsabilità, azioni legali, giudicati e danni, inclusi danni incidentali e consequenziali, derivanti dall’utilizzo dei Beni e dei Servizi in alcuna applicazione nucleare o ad essa connessa, sia che il diritto sostanziale si basi su fatto illecito, contrattuale o altrimenti, incluse dichiarazioni che la responsabilità del Venditore si basi su colpa o responsabilità oggettiva.
16.6 Il Contratto sarà per ogni aspetto interpretato secondo la legge italiana, con esclusione, di ogni effetto esercitato su tale legge dalla Convenzione di Vienna del 1980 sui Contratti Internazionali di Vendita di Beni e, nella massima misura in cui la legge lo consenta, con esclusione delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12disposizioni di diritto internazionale privato secondo le quali potrebbero trovare applicazione le leggi di un’altra giurisdizione. Ogni controversia derivante dal Contratto sarà sottoposta all’esclusiva giurisdizione del Foro di Belluno, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non RilevanteItalia.
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Samples: Termini E Condizioni Di Vendita
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.1213.1 Il Contratto supera e sostituisce, 9.9senza residui, 11.5 qualsiasi altra precedente manifestazione di intenti,intesa,pattuizione e 11.6 con riferimento alla efficacia delle accordo,orale e scritto,tra le Parti.
13.2 Xx.Xx potrà modificare le disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti Contratto e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto degli Allegati allo stesso in qualsiasi momento. In caso di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario modifiche al Contratto e/o opportuno (iagli Allegati, le stesse saranno pubblicate nell’Area Riservata dell’Impresa all’interno della Vetrina Virtuale. Le stesse entreranno in vigore il 30° giorno successivo alla loro pubblicazione qualora, entro tale data, Xx.Xx non riceva dall’Impresa, nei modi di cui al successivo articolo 13.7, la comunicazione di non accettazione delle modifiche proposte. Pertanto, l’Impresa ribadisce il proprio impegno, assunto ai sensi dell’articolo 5.1.1) per addivenire alla eliminazione che precede, a verificare con attenzione e con cadenza settimanale tutte le comunicazioni che riceverà all’interno della propria Area Riservata.
13.3 Le rubriche dei singoli articoli del Contratto sono state poste al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell’interpretazione dello stesso.
13.4 I termini definiti nel Contratto sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito dal Xxxxxxxxx stesso, e di ciò dovrà essere tenuto conto ai fini dell’interpretazione delle pattuizioni del Contratto.
13.5 L’eventuale invalidità di singole clausole del Contratto non inficerà la validità dell’intero Contratto o delle altre pattuizioni dello stesso, fermo l’impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.
13.6 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti della/e altra/e posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferentetermini e condizioni previsti nel Contratto.
13.7 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro si intenderà efficacemente e validamente eseguita:
(a) la relativa Data al ricevimento della stessa se effettuata a mezzo di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o lettera raccomandata A/R (a meno che confermi una precedente comunicazione via telefax);
(b) entro [5 al momento della trasmissione come attestato dalla apposita certificazione emessa dall’apparecchio del mittente, se effettuata via telefax;
(cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data c) al momento del ricevimento della conferma di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.avvenuto invio se inviata a mezzo posta elettronica certificata;
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Disposizioni generali. Fermo Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l’11 giugno 2007. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali: a) area della funzione docente; b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12dall’art.48, 9.9comma 3, 11.5 e 11.6 del d.lgs. n. 165/2001. Entriamo nella parte generale: quella che individua il campo d’azione del nostro contratto. Il quarto comma, accogliendo una richiesta sindacale, elimina il periodo di tre mesi antecedenti la scadenza per poter procedere al rinnovo. La modifica più significativa è quella che troviamo al 5 comma in cui si precisa che l’indennità di vacanza contrattuale, confermata come diritto dei lavoratori, è esigibile con riferimento alla efficacia delle disposizioni la contrattazione collettiva. La precisazione pur essendo già evidente nel decreto legislativo 165/ 01, pone freno al confuso contenzioso sorto recentemente che ha rischiato di danneggiare i lavoratori.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenticontratto, Soci Venditoriai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, Soci Recedenti secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e Soci Non Rilevanti48 del decreto legislativo n. 165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del presente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti prendono atto firmatarie del CCNL.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di PrelazioneBolzano, di una Opzione Putsi applica quanto previsto dai decreti legislativi 24.07.96, della Disdetta o della Diluizionenn. 433 e 434, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantequest’ultimo come integrato dal d.lgs. n.354/1997.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Disposizioni generali. Fermo restando 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera.
2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto: - la L.P. 9 marzo 2016, n.2; - la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche “legge provinciale sui lavori pubblici”) e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg); - D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000, per quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12applicabili nell’ordinamento provinciale; - D.Lgs. n.81 del 2008.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. L’impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell’appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l’impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, 9.9onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, 11.5 e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti anche parziale, dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario presupposti e/o opportuno delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.
4. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche: “Art. (i…) per addivenire (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla eliminazione tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).”
6. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferentecasi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, Socio Venditoredestinati a registrare tutti i movimenti finanziari, Socio Recedente o Socio Non Rilevante in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell’opera eseguita, l’amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell’utilità accertata ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile.
9. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Patto contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
12. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in piena conformità a quanto disciplinato già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.
13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel presente Articolo 12corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a seconda qualunque titolo nell'esecuzione del casocontratto, entro (a) la relativa Data seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di Trasferimento Prelazionedenuncia all'Autorità Giudiziaria, Data il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di Trasferimento Put denaro o la Data della Comunicazione altra utilità ovvero offerta di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferenteprotezione, Socio Venditore che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevanteagente.”
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.121. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i “Per Due Certificates” (i “Certificati” o ciascuno un “Certificato”) e i “Per Due Certificates di Tipo Quanto” (i “Certificati Quanto” o ciascuno un “Certificato Quanto”) di stile c.d. “europeo” che verranno di volta in volta emessi, 9.9in una o più serie (ciascuna una “Serie”), 11.5 e 11.6 con da Banca Aletti & C. S.p.A. (l’“Emittente”).
2. Nel caso in cui la Divisa di Riferimento (come di seguito definita) di un Sottostante (come di seguito definito) sia diversa dall’Euro, il Certificato può essere di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Ai fini del Regolamento, ogni riferimento alla efficacia delle disposizioni ai Certificati dovrà essere inteso come riferito anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato. Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
3. Ciascuna Serie di Certificati emessi sulla base del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di Regolamento potrà avere come attività finanziaria sottostante (l’“Attività Sottostante” o il “Sottostante”) una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno delle seguenti:
(i) per addivenire alla eliminazione un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferentedebito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, l’“Azione Italiana” e l’“Obbligazione Italiana”); oppure
(ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l’“Azione Estera” e l’“Obbligazione Estera”; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l’“Azione” e l’“Obbligazione”); oppure
(iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il “Tasso di Interesse”); oppure
(iv) una valuta (la “Valuta”); oppure
(v) una merce o un contratto future su merce (la “Merce” e il “Future”); oppure
(vi) un basket relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (v) che precedono; oppure
(vii) un indice azionario, obbligazionario, di commodities, di futures di commodities, di inflazione o di valute (l’“Indice”); oppure
(viii) un Exchange Trade Found (l’“ETF”) italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure
(ix) un basket composto da due o più indici azionari, obbligazionari, indici di commodities, di futures di commodities, di inflazione, di valute e di ETF; oppure
(x) un contratto derivato (future, opzione o swap) relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (iv) e al numero (viii) che precedono. Il Sottostante relativo a ciascuna Serie di Certificati, che verranno di volta in volta emessi in base al presente Regolamento, verrà individuato nelle rispettive Condizioni Definitive. Nell’ipotesi di Certificati non Quanto, il basket di attività finanziarie potrà essere composto da due o più Sottostanti a condizione che questi siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell’ipotesi di Certificati Quanto, il basket potrà essere composto da due o più Sottostanti a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espressi. Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante (ivi inclusa l’indicazione dell’ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Nel caso in cui il Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell’Indice, lo Sponsor, la descrizione dell’Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni, il Prezzo di Riferimento e l’eventuale Ente di Rilevamento (come di seguito definiti). Nel caso in cui il Sottostante sia un basket, le relative Condizioni Definitive indicheranno anche il peso attribuito a ciascuno dei componenti del basket e altre informazioni e caratteristiche rilevanti del basket. Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive. Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg è altresì disponibile la volatilità delle Attività Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni semestrali sono pubblicate sul sito internet dell’emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell’emittente del Sottostante. Le caratteristiche specifiche di ciascuna Serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Nel caso di offerta al pubblico, al termine di ciascuna Offerta, l’Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Livello Cap, gli effettivi Giorni di Valutazione all’Emissione per procurare la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti), e nel caso di basket, il rinnovo degli organi sociali della Società numero di quote di ciascuna delle Attività Sottostanti componenti il basket, mediante Avviso Integrativo. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto. L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il “Portatore”) obbliga l’Emittente a trasferire al Portatore un ammontare pari all’Importo di Liquidazione (come di seguito definito) secondo i termini e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato le modalità previste nel presente Articolo 12Regolamento. Gli obblighi nascenti in capo all'Emittente dai Certificati costituiscono obbligazioni contrattuali chirografe e non subordinate dell’Emittente e si collocano pari passu nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell’Emittente, a seconda del casoin essere e future, entro (a) la relativa Data chirografe e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di Trasferimento Prelazionelegge. I Certificati non sono assistiti da alcuna garanzia, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantené reale né personale.
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Samples: Regolamento Certificati
Disposizioni generali. Fermo restando quanto 13.1 Qualsiasi diritto o mezzo di ricorso del Venditore previsto nei precedenti Articoli 8.12dal Contratto non arreca pregiudizio agli altri diritti o mezzi di ricorso a disposizione del Venditore, 9.9siano essi previsti dal Contratto o meno.
13.2 Le notifiche saranno date per iscritto e inviate all‘altra parte via fax o tramite raccomandata o per posta aerea se opportuno. Ciascuna delle parti comunicherà all‘altra per iscritto in modo tempestivo qualsiasi variazione del proprio indirizzo o numero di fax.
13.3 L‘Acquirente è tenuto ad acquisire familiarità con e ad agire in conformità ai requisiti e alle restrizioni imposte dalle autorità governative e da altre autorità o organismi in relazione al possesso, 11.5 uso, importazione, esportazione o rivendita dei Beni.
13.4 L‘Acquirente dichiara e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono garantisce che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, adotterà tutte le Parti (incluso, a seconda misure necessarie e si atterrà alle istruzioni del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente fornite di volta in volta, al fine di monitorare la sicurezza dei Beni venduti. A tal fine, l‘Acquirente avrà cura di conservare i documenti necessari per tracciare i Beni venduti, tenere un registro dei reclami relativi ai medesimi, e prendere tutte le misure necessarie per poter informare efficacemente i clienti dei rischi per la sicurezza inerenti la fase post-vendita, oppure, se necessario, per essere in grado di effettuare un corretto ritiro o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i richiamo dei Beni.
13.5 Il mancato esercizio dei propri diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi da parte del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente l‘esercizio in ritardo dei medesimi non sarà inteso come una rinunzia, né comporterà una decadenza, degli stessi.
13.6 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni dovesse essere ritenuta in toto o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data in parte invalida o inapplicabile da un‘autorità competente, ciò non inficerà la validità delle altre disposizioni contenute nelle presenti Condizioni e non produrrà alcun effetto sulle medesime.
13.7 Il Venditore ha la facoltà di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevantemodificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione. Le Condizioni modificate si applicheranno quindi a ogni nuovo Contratto.
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Samples: General Terms and Conditions of Sale
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto 17.1 Nessuna rinuncia di una parte in relazione ad alcuna violazione o inadempimento o di alcun diritto o rimedio e nessun corso di negoziazione sarà interpretata come continua rinuncia ad esercitare i propri diritti in relazione ad alcun altra violazione o inadempimento o altro diritto o rimedio, salvo che tale rinuncia sia fatta per iscritto e sottoscritta dalla parte rinunciante.
17.2 Qualora un articolo, sub articolo o altra disposizione del Contratto sia invalida per violazione di alcuna legge o norme imperative, tale disposizione, nei precedenti Articoli 8.12soli limiti della parte di essa colpita da invalidità, 9.9sarà da considerarsi come non facente parte del Contratto, 11.5 senza che ciò possa incidere sulla validità della rimanente parte del Contratto.
17.3 L’Acquirente non potrà cedere a terzi i diritti e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni gli obblighi assunti nel presente contratto senza il previo consenso scritto del Venditore.
17.4 Il Venditore sottoscrive il presente Contratto in prima persona. L’Acquirente si impegna a rivolgersi unicamente al Venditore per la regolare esecuzione del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno Contratto.
17.5 I BENI ED I SERVIZI FORNITI AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO NON SONO VENDUTI O INTESI ALL’UTILIZZO IN ALCUNA APPLICAZIONE NUCLEARE O AD ESSA CONNESSA. L’Acquirente (i) per addivenire accetta i Beni ed i Servizi in conformità alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto esuindicata restrizione, (ii) si impegna a comunicare tale restrizione per procurare iscritto ad ogni e qualsiasi successivo acquirente o utilizzatore e (iii) si impegna a difendere, indennizzare e manlevare il rinnovo Venditore e le Affiliate del Venditore in relazione ad ogni e qualsivoglia pretesa, perdita, responsabilità, azioni legali, giudicati e danni, inclusi danni incidentali e consequenziali, derivanti dall’utilizzo dei Beni e dei Servizi in alcuna applicazione nucleare o ad essa connessa, sia che il diritto sostanziale si basi su fatto illecito, contrattuale o altrimenti, incluse dichiarazioni che la responsabilità del Venditore si basi su colpa o responsabilità oggettiva.
17.6 Il Contratto sarà per ogni aspetto interpretato secondo la legge svizzera, con esclusione, di ogni effetto esercitato su tale legge dalla Convenzione di Vienna del 1980 sui Contratti Internazionali di Vendita di Beni e, nella massima misura in cui la legge lo consenta, con esclusione delle disposizioni di diritto internazionale privato secondo le quali potrebbero trovare applicazione le leggi di un’altra giurisdizione. Ogni controversia derivante dal Contratto sarà sottoposta all’esclusiva giurisdizione del Foro del Cantone di Zug, Svizzera.
17.7 Le rubriche degli organi sociali della Società Articoli ed i paragrafi del Contratto hanno funzione meramente orientativa e delle Società Controllate non potranno influenzare in piena conformità a quanto disciplinato nel alcun modo l’interpretazione del contenuto degli stessi.
17.8 Tutte le comunicazioni e pretese relative al presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta Contratto devono avvenire per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.iscritto Xxxxxxx Process Management AG
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Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto 17.1 Nessuna rinuncia di una parte in relazione ad alcuna violazione o inadempimento o di alcun diritto o rimedio e nessun corso di negoziazione sarà interpretata come continua rinuncia ad esercitare i propri diritti in relazione ad alcun altra violazione o inadempimento o altro diritto o rimedio, salvo che tale rinuncia sia fatta per iscritto e sottoscritta dalla parte rinunciante.
17.2 Qualora un articolo, sub articolo o altra disposizione del Contratto sia invalida per violazione di alcuna legge o norme imperative, tale disposizione, nei precedenti Articoli 8.12soli limiti della parte di essa colpita da invalidità, 9.9sarà da considerarsi come non facente parte del Contratto, 11.5 senza che ciò possa incidere sulla validità della rimanente parte del Contratto.
17.3 L’Acquirente non potrà cedere a terzi i diritti e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni gli obblighi assunti nel presente contratto senza il previo consenso scritto del Venditore.
17.4 Il Venditore sottoscrive il presente Contratto in prima persona. L’Acquirente si impegna a rivolgersi unicamente al Venditore per la regolare esecuzione del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno Contratto.
17.5 I BENI ED I SERVIZI FORNITI AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO NON SONO VENDUTI O INTESI ALL’UTILIZZO IN ALCUNA APPLICAZIONE NUCLEARE O AD ESSA CONNESSA. L’Acquirente (i) per addivenire accetta i Beni ed i Servizi in conformità alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto esuindicata restrizione, (ii) si impegna a comunicare tale restrizione per procurare iscritto ad ogni e qualsiasi successivo acquirente o utilizzatore e (iii) si impegna a difendere, indennizzare e manlevare il rinnovo Venditore e le Affiliate del Venditore in relazione ad ogni e qualsivoglia pretesa, perdita, responsabilità, azioni legali, giudicati e danni, inclusi danni incidentali e consequenziali, derivanti dall’utilizzo dei Beni e dei Servizi in alcuna applicazione nucleare o ad essa connessa, sia che il diritto sostanziale si basi su fatto illecito, contrattuale o altrimenti, incluse dichiarazioni che la responsabilità del Venditore si basi su colpa o responsabilità oggettiva.
17.6 Il Contratto sarà per ogni aspetto interpretato secondo la legge svizzera, con esclusione, di ogni effetto esercitato su tale legge dalla Convenzione di Vienna del 1980 sui Contratti Internazionali di Vendita di Beni e, nella massima misura in cui la legge lo consenta, con esclusione delle disposizioni di diritto internazionale privato secondo le quali potrebbero trovare applicazione le leggi di un’altra giurisdizione. Ogni controversia derivante dal Contratto sarà sottoposta all’esclusiva giurisdizione del Foro del Cantone di Zug, Svizzera.
17.7 Le rubriche degli organi sociali della Società Articoli ed i paragrafi del Contratto hanno funzione meramente orientativa e delle Società Controllate non potranno influenzare in piena conformità a quanto disciplinato nel alcun modo l’interpretazione del contenuto degli stessi.
17.8 Tutte le comunicazioni e pretese relative al presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta Contratto devono avvenire per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevanteiscritto.
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Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12, 9.9, 11.5 14.1 Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese intercorse tra le Parti in merito al suo oggetto.
14.2 Qualsiasi modifica del presente contratto non sarà valida e 11.6 con riferimento alla efficacia vincolante ove non risulti da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.
14.3 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni del previste dal presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenticontratto non pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni, Soci Venditori, Soci Recedenti che rimarranno valide e Soci Non Rilevantivincolanti per le Parti. Verificandosi tale ipotesi, le Parti prendono atto dovranno sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e convengono vincolante che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazionerifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.
14.4 L'eventuale tolleranza di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, Parte a seconda comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinunzia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
14.5 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in esserecontratto, ciascuna secondo quanto di propria competenzadelle Parti manterrà a proprio carico i costi e le spese sostenuti per professionisti e quant'altro inerente allo stesso contratto ed alle operazioni in esso previste.
14.6 Le spese, tutto quanto necessario e/le imposte e gli oneri notarili inerenti e relativi al presente contratto sono esclusivamente a carico dell'Affittuaria.
14.7 Tutte le comunicazioni richieste o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente intimazioni o Socio Non Rilevante qualsiasi altro avviso da inviarsi ai sensi del presente Patto contratto dovranno essere inviate per iscritto e si considereranno validamente effettuate se consegnate o inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12-mail o facsimile confermati da lettera ai seguenti indirizzi che costituiscono, a seconda tutti gli effetti, i rispettivi indirizzi per comunicazioni alle Parti: - quanto a: Rapsel S.r.l. c.a. Sig. Xxxx Xxxxxxx (pro-tempore) e-mail: x.xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx o quanto risulterà presso il competente registro imprese al momento della comunicazione; - quanto a: Farnese Interior Design s.r.l., c.a. Sig. Xxxxx Xxxxxx (pro-tempore) e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o quanto risulterà presso il competente registro imprese al momento della comunicazione; fermo restando che ciascuna delle Parti, a mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra Parte, ai sensi del casopresente articolo, entro (a) la relativa Data potrà modificare l'indirizzo per l'invio di Trasferimento Prelazionefuture comunicazioni. Le comunicazioni saranno considerate come effettuate soltanto al momento della effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario ad eccezione della lettera raccomandata. Xxxxxx gli indirizzi sopra indicati le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al contratto, Data ivi compreso quello di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevanteeventuali notificazioni giudiziarie.
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Samples: Contratto Di Affitto d'Azienda E Contestuale Preliminare Di Vendita