Disposizioni sanzionatorie Clausole campione

Disposizioni sanzionatorie. L’osservanza delle norme dell’Addendum (e di quelle sulla Condotta negli Affari) deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 c.c. Le violazioni delle norme dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti. Parimenti, l’osservanza dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d’affari con la Società. La violazione delle norme dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. La Società s’impegna a prevedere e a irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Disciplinare previsto dal Modello Organizzativo.
Disposizioni sanzionatorie. 1. Omessa assicurazione: a) in caso di omessa assicurazione, al vettore o all’esercente che fa circolare l’aeromobile sul territorio nazionale, l’ENAC irroga la sanzione amministrativa da cinquantamila a Regolamento Requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili ex Regolamento (CE) n. 785/2004 e relativo regime sanzionatorio Ed.1 Rev.// pag. 10 di 24 centomila euro (art. 1234 c. nav.), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni amministrative accessorie. Tale previsione si applica a tutti i vettori ed agli esercenti che utilizzano lo spazio aereo italiano. b) ai titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC è altresì comminato il ritiro della licenza di esercizio (art. 8, co. 4 e 5 Reg. 785/2004) nel caso in cui, a seguito del rilievo della violazione, l’ENAC riscontri che l’operatore non abbia provveduto alla stipula dell’assicurazione nei termini assegnati; c) nel caso di vettore o esercente comunitario o non comunitario, la questione è deferita allo Stato competente, ossia allo Stato che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo, ovvero, se esercente, allo Stato in cui è immatricolato l’aeromobile interessato. 2. Mancata esibizione del certificato di assicurazione: a) al titolare di una licenza rilasciata dall’ENAC che, pur avendo contratto l’assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro; b) al vettore titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro o all’esercente comunitario che, pur avendo contratto l’assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro; c) al vettore o all’esercente non comunitario che, pur avendo contratto l’assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro. 3. Mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi: a) al titolare di una licenza rilasciata dall’ENAC o all’esercente di un aeromobile immatricolato in Italia che non rispetta i requisiti minimi assicurativi stabiliti dal Regolamento, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a sessantamila...
Disposizioni sanzionatorie. (Art. 21 legge n. 241/1990 e s.m.i.) 1. Con la denuncia o con la domanda di cui ai capi V e VI l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. 2. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 3. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi dei capi V e VI in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 4. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi dei capi V e VI.
Disposizioni sanzionatorie. 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Disposizioni sanzionatorie. Le sanzioni per la violazione delle norme dell´art. 9 del Codice della strada sono così riassumibili: In entrambi i suddetti casi è disposto l´immediato divieto di effettuare la competizione secondo il procedimento stabilito dall´art. 212 (sanzione amministrativa accessoria dell´obbligo di sospendere una determinata attività). L´accertatore, pertanto, provvede direttamente a fare specifica menzione nel verbale di contestazione dell´obbligo di cessare la manifestazione sportiva non autorizzata e vigila a che tale prescrizione sia rispettata. In caso di inadempimento si applica l´art. 650 CP e la manifestazione è sciolta coattivamente con l´intervento degli agenti appartenenti allo stesso organo accertatore;
Disposizioni sanzionatorie. L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 c.c. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti. Parimenti, l’osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Terzi. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. La Società s’impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e * conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Disciplinare previsto dal Modello.
Disposizioni sanzionatorie. L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del codice civile. La violazione delle norme del Codice integrerà quindi un illecito disciplinare, con irrogazione delle sanzioni previste dal codice disciplinare aziendale, e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati al consorzio. L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale anche dei contratti stipulati con collaboratori esterni, consulenti e altri soggetti terzi, aventi a qualsiasi titolo relazioni d’affari con il consorzio, con conseguente legittimazione del consorzio all’interruzione dei rapporti contrattuali in caso di riscontrate violazioni delle disposizioni del Codice e alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti. In caso di violazione del Codice Etico da parte degli amministratori del consorzio, l’OdV ne informerà l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

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  • Disposizioni varie 14.1. Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto nonché qualsivoglia istruzione fornita in qualsiasi forma dal Cliente al Fornitore precedentemente alla data del presente Accordo in merito ai Dati Personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. 14.2. Il presente Accordo potrà essere modificato dal Fornitore dandone comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti. 14.3. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quanto previsto nel Contratto per la prestazione dei Servizi, o in documenti del Cliente non espressamente accettati dal Fornitore in deroga al presente Accordo e/ ai rispettivi DPA – Condizioni Speciali, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo e nelle clausole dei relativi DPA – Condizioni Speciali. In aggiunta alle misure di sicurezza previste nel Contratto e nel MDPA il Responsabile del Trattamento applica le seguenti misure di sicurezza organizzative a seconda della tipologia di Servizio con cui viene erogato o licenziato il prodotto: A – Cloud SaaS B – Servizi Iaas C – BPO (Business Process Outsourcing) D – BPI (Business Process Insourcing) E – On premises

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Disposizioni finali 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*. 2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che: